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Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti S.p.a. Indice 1- Le novità del modello 770/2015 1 Redazione: Pedrazzini Raffaella, Calzari Alessandra, Fedele Barbara, Balestrieri Gloria, Preda Elisa

1 Le novità del modello 770/2015 Fonti: Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 15/01/2015, pubblicato sul sito dell Agenzia delle Entrate il 15/01/2015 e successivo Provvedimento dell 11/05/2015, pubblicato sul sito dell Agenzia delle Entrate l 11/05/2011 Come ogni anno, entro il 31 luglio 2015 i sostituti d imposta sono tenuti ad effettuare la trasmissione telematica del Modello 770/2015 SEMPLIFICATO e del Modello 770/2015 ORDINARIO. Si vuole ricordare che i soggetti tenuti alla compilazione del modello Semplificato sono coloro che: hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte, hanno versato contributi previdenziali ed assistenziali, hanno versato premi assicurativi all Inail, hanno corrisposto somme o valori non assoggettabili a ritenute alla fonte ma soggetti alla contribuzione Inps, hanno corrisposto compensi a lavoratori autonomi che hanno optato per il regime agevolato e nei confronti dei quali non sono state effettuate ritenute alla fonte, soggetti titolari di posizione assicurativa Inail, Amministrazioni, sostituti d imposta, iscritte alle gestioni confluite nell Inps gestione dipendenti pubblici. Nel caso dell Ordinario sono tenuti alla compilazione i soggetti che: nel 2014 hanno corrisposto somme e valori soggetti alla fonte, hanno applicato imposta sostitutiva su interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari (D. Lgs. 239/96), hanno applicato imposta sostitutiva sui dividendi (D.P.R. 600/73), hanno applicato imposta sostitutiva (art.6 e 7 D. Lgs. 461/97), sono tenuti all obbligo di comunicazione previsto dall art. 6 D. Lgs. 461/97, sono tenuti all obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2014, sono rappresentanti fiscali di soggetti non residenti. Con il Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2015 sono stati approvati i modelli e le relative istruzioni. Con il successivo Provvedimento dell 11 maggio 2015 la stessa Agenzia delle Entrate ha apportato delle modifiche sia ai modelli, sia alle istruzioni. Si analizzano qui di seguito le novità introdotte, quest anno, in relazione al modello 770/2015 Semplificato, la maggior parte delle quali derivano dalla Certificazione Unica 2015. FRONTESPIZIO Tipo di dichiarazione In relazione al punto Eventi eccezionali, che deve essere compilato dal sostituto d imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali, è modificata la codifica nel seguente modo: 2

il codice 1 rimane per i contribuenti vittime di richieste estorsive; il codice 2 (che era per gli eventi meteorologici della Sardegna) diventa per gli eventi alluvionali, del 17 19 gennaio 2014, che hanno interessato i residenti dei comuni dell Emilia Romagna; nel codice 3, relativo ai comuni di Lampedusa e Linosa, viene aggiunta la proroga della sospensione per l anno 2014 (D.L. n. 192/2014); il codice 4 (che era altri eventi) diventa per gli eventi atmosferici, del 30 gennaio - 18 febbraio 2014, che hanno riguardato i residenti dei comuni della regione Veneto; il nuovo codice 5 è per gli eventi meteorologici (10 14 ottobre 2014) che hanno interessato i residenti dei comuni di Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, veneto Friuli; il nuovo codice 6 è, invece, per i residenti dei comuni della Toscana; il nuovo codice 7 è per i residenti dei comuni della provincia di Foggia; il codice 8 è altri eventi eccezionali (ex 4). COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE Parte A Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme Anche in relazione ai percipienti il punto 9 Eventi eccezionali cambia codifica: - il codice 1 rimane per i contribuenti vittime di richieste estorsive; - il codice 3, relativo ai comuni di Lampedusa e Linosa, viene prorogato per l anno 2014; - il codice 8 è altri eventi eccezionali (ex 4). Il nuovo punto 10 Casi di esclusione dalla precompilata, novità anche per la Certificazione Unica 2015, deve essere compilato riportando uno dei seguenti codici: 1 - nel caso siano stati certificati esclusivamente: indennità e compensi percepiti a carico di terzi, compensi per attività libero professionale intramuraria, indennità e gettoni di presenza (Corrisposti da Stato, Regioni, ecc.), indennità percepite da membri del Parlamento europeo, rendite vitalizie, prestazioni pensionistiche; 2 - nel caso siano stati certificati soltanto dati previdenziali ed assistenziali. Da questa sezione del modello sono tolti i punti Previdenza complementare (ex 8) e Data iscrizione al fondo (ex 9), perché spostati nella, Previdenza complementare. In relazione al domicilio fiscale viene soppressa l indicazione del Domicilio fiscale al 31 dicembre (o, se antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro). La soppressione è conseguenza del Decreto sulle Semplificazioni fiscali (D. Lgs. n. 175/2014, art. 8), che per il calcolo dell addizionale regionale ha modificato il domicilio di riferimento, sostituendolo con quello al primo gennaio dell anno cui si riferisce l addizionale stessa. La norma è entrata in vigore il 13 dicembre 2014, ed era applicabile già per l anno 2014, perciò per tutti i conguagli avvenuti nel 2014 anche precedenti al 13 dicembre (ad esempio in caso di rapporti cessati durante l anno). In questi casi, dato che le operazioni di conguaglio sono state operate con un domicilio fiscale diverso da quello previsto dalle disposizioni vigenti al momento, poi, del rilascio della Certificazione Unica, il sostituto, già con la CU, doveva informare il sostituito nelle annotazioni 3

(cod. GH) della necessità di presentare la dichiarazione dei redditi per la corretta liquidazione delle imposte dovute, naturalmente se il percipiente aveva cambiato regione. Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi I redditi che devono essere dichiarati vengono riportati in punti diversi a seconda della tipologia: nel punto 1 vanno indicati i redditi da lavoro dipendente e assimilati; nel punto 3 va indicato il totale dei redditi derivante da pensione per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all art.13, commi 3 e 4 del TUIR; nel punto 4 va indicato il totale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l esercizio di pubbliche funzioni sempreché le prestazioni non siano rese nell esercizio di arti e professioni o di un impresa commerciale, indennità percepite per l esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ecc.) per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all art. 13, commi 5 del TUIR; nel punto 5 va indicato il totale dei redditi derivanti dagli assegni periodici, indicati tra gli oneri deducibili nell articolo 10, comma 1 lett. c) per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all art. 13, comma 5-bis del TUIR. Il nuovo punto 2 Determinato/Indeterminato, novità anche per la Certificazione Unica 2015, va sempre compilato in presenza del punto 1 di cui sopra. Va indicato il codice 1 se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato, il codice 2 se il contratto di lavoro è a tempo determinato. La compilazione discende dal fatto che da quest anno è prevista l esposizione con la modalità del multimodulo dei redditi indicati al punto 1. In tal modo in presenza di più rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato, le somme corrisposte saranno indicate in base alla tipologia. L informazione (determinato/indeterminato) fino allo scorso anno era presente nell annotazione AI; di conseguenza nell annotazione AI devono essere date le sole informazioni legate al periodo di lavoro (inizio/fine) ed alla tipologia di reddito (dipendente/assimilato, ecc). Come già sulla Certificazione Unica, nel modello sono introdotti 3 punti sotto il titolo Rapporto di lavoro. Nel punto 8 Data di inizio va indicata la data di assunzione. Nel punto 9 Data di cessazione va indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro. Nell ipotesi in cui il rapporto di lavoro, intercorso con lo stesso sostituto d imposta, venga interrotto e successivamente ripreso nel corso dell anno, viene indicata la data di inizio relativa al primo rapporto di lavoro conguagliato e viene barrato il punto 10 Con interruzione. Acconti 2014 coniuge Crediti non rimborsati coniuge In relazione all assistenza fiscale 2014 nel caso in cui il sostituto abbia prestato assistenza fiscale anche al coniuge del sostituito, nei punti da 51 a 58 Acconti 2014 coniuge si indica il dettaglio dei rispettivi acconti del coniuge, e nei punti da 65 a 68 Crediti non rimborsati coniuge si indica il dettaglio dei rispettivi crediti non rimborsati del coniuge. 4

Vengono inserite in tali punti le informazioni che fino all anno scorso venivano dettagliate nell annotazione BA, che di conseguenza risulta soppressa. Oneri detraibili Nella nuova sezione Oneri detraibili vanno indicati rispettivamente: - i codici relativi agli oneri detraibili, per i quali spetta la detrazione dall imposta lorda nella misura del 19%, e del 26%; - gli importi degli oneri detraibili relativi ai codici riportati nei precedenti punti. Tali punti sostituiscono l ex punto 131 (Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d imposta) e le annotazioni codice AT e codice AZ. Detrazioni e crediti Viene introdotto il nuovo punto 115 Codice Stato estero. In tale punto deve essere indicato, per ciascuno Stato estero nel quale il reddito è stato prodotto, il codice dello Stato estero. A fronte di quanto indicato nei punti da 115 a 118 (tutti relativi al reddito prodotto all estero), viene snellita l annotazione AQ, nella quale da quest anno deve essere data distinta indicazione del reddito complessivo tassato in Italia, dell imposta lorda italiana nonché dell imposta netta italiana. La novità più rilevante di quest anno, che ha riguardato anche la Certificazione Unica, è il Credito bonus Irpef (introdotto dal Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014). La sezione deve essere compilata sempre se risulta compilato il punto 1 Redditi di lavoro dipendente e assimilati. Il punto 119 Codice Bonus può essere compilato con i valori 1 oppure 2: 1. se il sostituto d imposta ha riconosciuto il bonus e lo ha erogato tutto o in parte; 2. se il sostituto d imposta non ha riconosciuto il bonus ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato. Nel punto 120 Bonus erogato va indicato l importo del bonus che il sostituto d imposta ha erogato al dipendente. Nel punto 121 Bonus non erogato va indicato l importo del bonus che il sostituto d imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente. Nel caso in cui in sede di conguaglio si sia proceduto al recupero del bonus Irpef precedentemente riconosciuto, nel punto 122 Bonus recuperato va indicato l ammontare di detto bonus recuperato. Qualora nella sezione siano stati indicati dati relativi a Certificazioni Uniche rilasciate da altri sostituti d imposta, nei campi da 123 a 126 devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel campo 127 Codice fiscale sostituto il codice fiscale del precedente sostituto d imposta. Previdenza complementare 5

Nella sezione relativa alla Previdenza complementare l unica novità è l introduzione dei punti: 144 TFR destinato al fondo, che viene compilato solo nel caso in cui si stiano trattando dipendenti pubblici iscritti alle forme pensionistiche (codice 4 nel punto 141 Previdenza complementare ); 152 Contributi previdenza complementare per familiari a carico Dedotti, nel quale va indicato l importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico per il quale è stata riconosciuta la deduzione in quanto escluso dai redditi di lavoro dipendente (tale importo è già compreso nel punto 142); 153 Contributi previdenza complementare per familiari a carico Non dedotti, nel quale va indicato l importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico per il quale non è stata riconosciuta la deduzione in quanto non escluso dai redditi di lavoro dipendente (tale importo è già compreso nel punto 143). Nelle istruzioni è precisato che, qualora nell anno si siano verificate più situazioni relative alla previdenza complementare, i campi devono essere duplicati (campi multimodulo). In passato questa situazione veniva esposta con il codice A nel punto 141 (ex 8) e con la specifica nell ex annotazione BD. Oneri deducibili Con riferimento agli oneri deducibili nel nuovo punto 164 Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali non dedotti vanno indicati i contributi non dedotti per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Il punto 164 è un totale tra contributi non dedotti perché superiori a 3615,20 euro (limite di deducibilità) e contributi non dedotti perché versati a fondi che non hanno, ancora, perfezionato l'iscrizione all'anagrafe dei fondi. Nell'annotazione AU vengono, poi, indicati solo i contributi non dedotti perché riferiti che a fondi che non hanno perfezionato l'iscrizione all'anagrafe dei fondi. L'informazione dei contributi non dedotti perché eccedenti il limite di deducibilità viene trovata per differenza tra i due importi. Altri dati Tra gli Altri dati viene introdotto il Contributo trattamenti pensionistici, con i punti 173 Reddito netto, nel quale va indicato l ammontare dei trattamenti pensionistici erogati al netto del contributo di solidarietà applicato in base all art. 1, c. 486, L. 147/2013, e 174 Trattenuto nel quale va indicato l ammontare del contributo di solidarietà dovuto sui trattamenti pensionistici riportati nel punto precedente. L articolo 1, comma 486 della Legge n. 147/2013 ha previsto, infatti, quanto segue: a decorrere dal 1 gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. 6

Sempre nella sezione Altri dati si trova il nuovo punto 175 Reddito frontalieri nel quale va indicato l ammontare dei redditi di lavoro dipendente corrisposti al dipendente residente nel territorio dello Stato che presta in via continuativa la propria attività nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi. Tale importo deve essere considerato al lordo della quota esente (euro 6.700,00). Redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta Tra i redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, le indicazioni per i lavori socialmente utili da quest anno non sono più nell annotazione codice AX, ma vengono esplicitate nei punti da 241 a 246. Dati relativi ai conguagli Infine, in conseguenza al fatto che da quest anno tutti redditi sono stati esplicitati, anche nella sezione Dati relativi ai conguagli sono stati introdotti tutti i relativi punti. I punti da 301 a 304 sono totali; da 308 a 311 sono divisi per rapporto di lavoro. Anche in questa sezione sono riportati i punti relativi ai lavori socialmente utili. PARTE C Dati previdenziali ed assistenziali Inps Sezione 3 Inps gestione dipendenti pubblici (ex Inpdap) A seguito dell introduzione in UNIEMENS del nodo <ListaPosPA>, relativo alle dichiarazioni contributive e retributive dei lavoratori iscritti alla gestione ex Inpdap, è inserita anche in questa sezione l informazione della presentazione della denuncia UNIEMENS. COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI Nel prospetto relativo al lavoro autonomo è introdotto il punto 8 Categorie particolari nel quale deve essere riportato il codice della categoria particolare di cui alla tabella SD posta nell Appendice delle istruzioni. La codifica del punto 9 Eventi eccezionali ha subito le medesime modifiche già viste in relazione allo stesso punto del quadro delle certificazioni lavoro dipendente, assimilati, ed assistenza fiscale. PROSPETTO SS DATI RIASSUNTIVI In questo prospetto devono essere indicati i dati riassuntivi relativi ai dati riportati nelle comunicazioni del modello di dichiarazione. Di conseguenza, nella sezione SS2 Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d imposta, sono inseriti i punti: Ritenute Irpef LSU (punto 19), Ritenute Irpef sospese LSU (punto 20), 7

Addizionale Regionale Irpef LSU (punto 21), Addizionale Regionale Irpef sospesa LSU (punto 22). PROSPETTO ST RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE E IMPOSTE SOSTITUTIVE Il prospetto ST si compone di due sezioni, la prima è utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte e per assistenza fiscale, e la seconda è utilizzata per le addizionali regionali. Le istruzioni relative ai punti della sezione Erario sono modificate per tenere in considerazione il credito Bonus Irpef: - l importo del credito Bonus Irpef che il sostituto ha provveduto a recuperare deve essere indicato nel punto 2 Ritenute operate ; - il versamento relativo al Bonus Irpef recuperato da parte degli enti pubblici deve essere indicato nel punto 3 Versamento crediti recuperati ; il rigo deve essere autonomo e nel punto 10 Note deve essere riportato il nuovo codice V se nel rigo sono riportati i dati relativi al versamento del credito Bonus Irpef recuperato da parte degli enti pubblici ; - in caso di compensazione interna, il credito Bonus Irpef utilizzato a scomputo deve essere indicato, in un rigo autonomo, nel punto 4 Importi utilizzati a scomputo ; nel punto 10 Note deve essere riportato il nuovo codice U nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito Bonus Irpef. PROSPETTO SV TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL IRPEF Il prospetto SV deve essere utilizzato per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale comunale all irpef effettuate anche in sede di assistenza fiscale. Come nel caso del prospetto ST, le istruzioni relative al quadro SV comprendono gli importi relativi al credito Bonus Irpef. Nel punto 4 Importi utilizzati a scomputo deve essere indicato, in caso di compensazione interna, il credito Bonus Irpef utilizzato a scomputo; il rigo deve essere autonomo e nel punto 10 Note deve essere riportato il nuovo codice U nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito Bonus Irpef. PROSPETTO SX RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI Il prospetto SX accorpa le informazioni relative al totale di: crediti, versamenti in eccesso, restituzioni, dell ammontare utilizzato in compensazione a scomputo dei versamenti, delle ripartizioni delle compensazioni fra i vari enti impositori. Viene introdotto il rigo SX47 Credito bonus riconosciuto, con le relative colonne: colonna 1 Anno 2014, colonna 2 Credito recuperato, colonna 3 Credito residuo. Nella colonna 1 deve essere indicato l ammontare del credito bonus irpef riconosciuto dal sostituto d imposta nell anno 2014. Viene precisato che tale ammontare deve essere indicato al lordo di quanto eventualmente recuperato. 8

Nella colonna 2 va riportato l ammontare del credito bonus irpef riconosciuto e successivamente recuperato dal sostituto d imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio. Detto credito recuperato può riferirsi anche ai crediti bonus irpef riconosciuti da precedenti sostituti d imposta. La colonna 3 si compila con il credito bonus irpef che residua e che può essere utilizzato l anno successivo. 9