La Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l impiego e le altre novità. D. Lgs. 22/2015

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La Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l impiego e le altre novità D. Lgs. 22/2015

Titolo 1 Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l impiego (NASpI) Art. 1 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego - NASpI) 1. A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'assicurazione sociale per l'impiego (ASpI ) di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione). La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-aspi introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015.

Obiettivo Unificare la disciplina relativa ai trattamenti ordinari e brevi di NASpI universalizzando la prestazione di sostegno garantendo così tutele di maggior durata ai lavoratori con carriere contributive più rilevanti. In via generale si precisa che gli oneri contributivi previsti per il finanziamento di naspi e mini naspi rimangono identici anche per le nuove prestazioni previste dallo schema di decreto legislativo.

Quesiti Essendo non modificato il sistema di finanziamento della NASpI ci si chiede se, in caso di stabilizzazione di un contratto a tempo determinato, continui ad essere restituito il contributo addizionale pari all'1,40% così come previsto dall'art. 2 c. 30 L. n.92/2012 Non se ne parla espressamente nel nuovo testo di decreto legislativo. Va approfondito se si intenderà che esso abroga tutto il contenuto della legge n. 92/2012 o solo le parti per le quali detta una nuova disciplina di accesso, durata, calcolo della nuova ASpI.

Quesiti E' ancora da ritenersi dovuto il contributo una-tantum di licenziamento in caso di cessazione del rapporto di lavoro dovuta a giusta causa nonostante venga ribadito che spetta solo in caso di involontaria cessazione del rapporto di lavoro? Se ci si riferisce al cosiddetto ticket sui licenziamenti, non è questione di giusta causa. Esso è dovuto se il lavoratore può teoricamente accedere alla prestazione di disoccupazione. Se mai vale la considerazione del punto precedente relativa all'abrogazione totale o parziale della L. n. 92 per effetto del nuovo decreto legislativo. Se l'abrogazione è limitata solo alla prestazione di disoccupazione, l'istituto del ticket sui licenziamenti direi che rimane vigente.

Quesiti In caso di assunzione di soggetto percettore di NASpI a tempo pieno e indeterminato, il datore di lavoro può beneficiare dell'incentivo introdotto dall'art. 7 c. 5 lett b) D.L n. 76/2013? Non vedo motivi per metterlo in dubbio.

Sostituisce ASpI e miniaspi dal 1 maggio 2015 Soggetti destinatari NASpi Tutti i lavoratori subordinati Apprendisti Soci lavoratori di cooperative con contratto di lavoro subordinato Lavoratori del pubblico impiego se a TD Esclusi NASpI Lavoratori del pubblico impiego a tempo indeterminato Lavoratori agricoli

Sostituisce ASpI e miniaspi dal 1 maggio 2015 Requisiti ASpi Essere in stato di disoccupazione art 1. c.2 lett c) d.lgs. 181/2000 Due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione Almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l inizio del periodo di disoccupazione Requisiti NASpI Essere in stato di disoccupazione art 1. c.2 lett c) d.lgs. 181/2000 Possano far valere nei 4 anni precedenti l inizio del periodo di disoccupazione almeno 13 settimane di contribuzione Possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi precedenti che precedono l inizio del periodo di disoccupazione

Quesiti Tra i requisiti previsti per la prestazione NASpI viene espressamente indicato all'art. 3 c. 1 lett c) la necessità di poter far valere trenta giornate di lavoro effettivo a prescindere dal minimale contributivo. Come deve essere valorizzata la prestazione a part-time ai fini del raggiungimento del requisito indicato? Si tratta di un requisito lavorativo che va ad abbinarsi al requisito contributivo dei tre mesi negli ultimi quattro anni. Per tale requisito lavorativo non è previsto un minimale contributivo, per cui è sufficiente che ci sia stata la prestazione di lavoro nella singola giornata a prescindere dalla sua durata..

«Necessità di aver perso involontariamente il posto di lavoro» Si ritiene che continueranno a dare diritto alla prestazione le dimissioni qualora avvengano: durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio per giusta causa secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003 qualora motivate: 1. dal mancato pagamento della retribuzione; 2. dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro; 3. dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative; 4. dal cd. mobbing

5. dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell azienda; 6. dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un altra, senza che sussistano le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall art. 2103 codice civile; 7. dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

Indennità di disoccupazione anche ai lavoratori che aderiscono alla conciliazione prevista per il contratto a tutele crescenti di cui all art. 6 dello schema di decreto legislativo in materia di ammortizzatori sociali e ricollocazione dei lavoratori disoccupati.

Art. 4 (Calcolo e misura) 1. La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. 2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all ' importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell' indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell' anno precedente, la NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile.

CONTRIBUZIONE UTILE La circ. INPS n. 142/2012 fornisce, in materia di ASpI, esplicazione sugli elementi di calcolo della contribuzione utile. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata, in forza del principio sull automaticità delle prestazioni sancito dall art. 2116 c.c. Inoltre, si considerano utili: i precedenti periodi lavorativi ove vi sia la precedente contribuzione DS; i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e per congedo parentale, purché all inizio della maternità vi sia almeno un contributo versato; i periodi di lavoro all estero in paesi comunitari o convenzionati, ove sia prevista la possibilità della totalizzazione; l astensione al lavoro per malattia dei figli inferiori agli otto anni, entro il limite di cinque giorni lavorativi all anno. Non sono considerati utili: malattia e infortunio sul lavoro, qualora non si preveda integrazione da parte del datore di lavoro; Cigs o cigo con sospensione a zero ore. Queste fattispecie si considerano neutre e, quindi occorre far slittare il biennio (nella NASpI, il quadriennio) di osservazione. Ultimo aggiornamento 16 febbraio 2015 14

Art. 4 (Calcolo e misura) Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l' indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non può in ogni caso superare nel 2015 l ' importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell' indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell' anno precedente.

Art. 4 (Calcolo e misura) 3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. 4. Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all' articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Le modalità di determinazione della misura della prestazione sono le stesse di quelle precedentemente previste dall art. 2 commi 6-9 della legge 92 del 2012. Ciò che è stato innovato rispetto al passato è l importo del massimale e il sistema delle penalizzazioni In particolare il massimale è stato notevolmente incrementato. Si è passati infatti da un valore di 1.169 euro (ottenuto mediante rivalutazione al 2015 con coefficiente provvisorio dello 0,30%) al valore di 1.300 euro.

Le penalizzazioni sono state rese maggiormente proporzionali al numero delle mensilità di godimento della prestazione, con significativi scostamenti dal precedente impianto dove trovavano applicazione solo dopo la sesta e la dodicesima mensilità di fruizione, in entrambi i casi nella misura fissa del 15%. Il nuovo sistema delle penalizzazioni, rispondente all esigenza di incentivare comportamenti attivi nel periodo di disoccupazione, fa in modo che l'indennità NASpI rispetto alla precedente subisce una inferiore decurtazione in presenza di ridotte mensilità di fruizione, e una più gravosa decurtazione in presenza di elevate mensilità di fruizione.

CONFRONTO ASPI / NASPI Retribuzione mensile media = RM Retribuzione di riferimento = RR Ammontare iniziale ASPI = A Ammontare iniziale NASPI = N Ultimo aggiornamento 16 febbraio 2015 19

RM Primi 6 mesi ASPI 2015 ammontare Dopo il 7 mese Dopo il 13 mese Retrib uzione RM mensil e NASPI 2015 ASPI 2015 ammontare Primi Dopo il 4 ammontare mesi 6 mese ASPI 2015 Retrib uzione mensil Dopo il 13 e mese Fino a RR Oltre RR 75% RM 75% RR + (RM RR) x 25% A 15% A 30% media Fino a RR (RM) Oltre RR 75% RM 75% RR + (RM RR) x 25% media (RM) N 6% N 27% Ultimo aggiornamento 16 febbraio 2015 20

ESEMPIO Evento disoccupazione giugno 2015 Retribuzione mensile euro 1.100 Importo iniziale NASpI = 1.100 x 75% = 825 euro Importo NASpI quinto mese = 825 3% = 800,25 Importo NASpI sesto mese = 825 6% = 775,50 Ultimo aggiornamento 16 febbraio 2015 21

Durata ASpI e NASpI ASpi Per il 2015 (fino a 30/04/2015) Età < 50 anni: 10 mesi NASpI Numero di settimane pari alla metà di quelle oggetto di contribuzione negli ultimi 4 anni Età fino a 55 anni: 12 mesi Età superiore a 55 anni: 16 mesi Durata massima 104 settimane (24 mesi) Dal 01/01/2017 durata massima 78 settimane

Art. 6 (Domanda e decorrenza della prestazione) 1. La domanda di NASpI è presentata all'inps in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 2. La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Art. 7 c.1 (Condizionalità) 1. L'erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni.

Art. 8 (Incentivo all'autoimprenditorialità) 1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

L art. 8 del decreto rende strutturali le misure inerenti all anticipo dell indennità in un unica soluzione al fine di avviare una attività di lavoro autonomo o di impresa individuale o per associarsi in cooperativa, cosa che nel precedente impianto normativo era prevista in via sperimentale fi al 2015.

Art. 8 (Incentivo all'autoimprenditorialità) 2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa né all'assegno per il Nucleo Familiare. 3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all'inps, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

Art. 8 (Incentivo all'autoimprenditorialità) 4. Il lavoratore che instaura un rapporto dì lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

Compatibilità Gli articoli 9 e 10 prevedono le norme di compatibilità e cumulabilità della NASpI con lo svolgimento di una attività di lavoro subordinato e autonomo. Vengono di seguito esposte le fattispecie contemplate e i relativi effetti: 1) rapporto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi con reddito annuo superiore a 8.145 euro: decadenza dal diritto alla prestazione; 2) rapporto di lavoro subordinato non superiore a 6 mesi, con reddito annuo superiore a 8.145 euro: sospensione d'ufficio della prestazione per tutta la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di 6 mesi e rilevanza della contribuzione ai fini dei requisiti e della durata di una eventuale nuova prestazione;

Compatibilità 3) rapporto di lavoro subordinato, anche superiore a 6 mesi, con reddito annuo inferiore a 8.145 euro: mantenimento della prestazione dietro apposita comunicazione all'inps, entro un mese dall inizio dell attività, del reddito annuo previsto (pena la decadenza); l indennità NASpI subirà una riduzione pari all 80% del reddito previsionale comunicato all INPS;

Compatibilità 4) titolarità di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e cessazione di uno dei due rapporti per cause rientranti tra quelle che danno diritto alla NASpI: è previsto il diritto di percepire la NASpI a condizione che il reddito annuo, preventivamente comunicato all INPS entro un mese dalla domanda di prestazione pena la decadenza, non superi il limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupa ione. L indennità NASpI subirà una riduzione pari all 80% del reddito previsionale comunicato all INPS. La contribuzione versata in forza dell attività di lavoro subordinato non dà luogo ad accredito contributivo

Compatibilità 5) attività di lavoro autonomo con reddito non inferiore a 4.800 euro: decadenza della prestazione; 6) attività di lavoro autonomo con reddito inferiore a 4.800 euro: cumulabilità della prestazione con il reddito da lavoro autonomo e relativa riduzione dell'indennità NASpI pari all' 80% del reddito previsionale da comunicarsi all'inps entro un mese dall'inizio dell'attività, pena la decadenza del diritto all'indennità NASpI. Al momento della dichiarazione dei redditi viene operato il ricalcolo d ufficio della riduzione di cui sopra. In questo caso la contribuzione previdenziale versata in forza dell'attività di lavoro autonomo non darà luogo ad alcun accredito contributivo.

In aggiunta alla cause di decadenza finora esposte, l art. 11 ricomprende altre due cause quali il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato e l acquisizione del diritto all assegno ordinario di invalidità, a meno che in quest ultimo caso non si opti per l indennità NASpI. E da segnalare che l onere di una specifica comunicazione del reddito annuo previsionale non pare andare nella direzione della semplificazione, quantomeno nel caso del lavoro subordinato, in quanto non si può dimenticare che la comunicazione obbligatoria di attivazione della prestazione lavorativa (cd. UNILAV) sia da considerare efficace nei confronti di tutti gli enti cui è indirizzato e contiene anche i dati utili alla determinazione del possibile reddito conseguibile.

Contribuzione figurativa E stato previsto che le retribuzioni figurative di cui sopra non devono essere prese in considerazione qualora la retribuzione media pensionabile ottenuta con il computo di tali retribuzioni risulti di un importo inferiore alla retribuzione media pensionabile determinata tramite la mancata considerazione delle medesime retribuzioni. La neutralizzazione opera esclusivamente nell ambito della determinazione della retribuzione media pensionabile senza produrre alcun effetto nel sistema di calcolo. Valutare l opportunità di indicare espressamente che la neutralizzazione non opera ai fini del diritto di accesso alla pensione.

Titolo II Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) Art. 15 1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS- COLL.

2. La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell 'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni; b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell 'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento; e} possano far valere, nell 'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell 'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

3. La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. 4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato al precedente corona 3, è pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddio mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la DIS-COLL è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo.

La DIS-COLL non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. 5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. 6. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che anno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi. 7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

8. La domanda di DIS-COLL è presentata all INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

10. L'erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell 'articolo 1, comma, 2 lettera g ), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

11. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore decade dal diritto alla DIS- COLL. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL è sospesa d ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. Al termine di un periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all'inps entro trenta giorni dall'iizio dell'attività il reddito annuo che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell 'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'inps un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo Nel caso di mancata presentazione dell 'autodichiarazione il lavoratore è teuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività individuale.

Quesito L'avvio dell'indennità per i collaboratori denominata DIS-COLL è previsto dal 1/1/2015, come si raccorda l'attuale prestazione di indennità una tantum qualora il lavoratore abbia già presentato la richiesta? Per la nuova prestazione bisognerà aver cessato il rapporto di collaborazione nel 2015. Se la nuova disciplina abrogherà la precedente non sussisterà un problema di raccordo. Chi ha cessato nel 2014 prende la prestazione secondo la vecchia disciplina, chi ha cessato nel 2015 prende la DIS-COLL.

Titolo II Assegno di disoccupazione ASDI Art. 16 1. A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l' anno 2015, l'assegno di disoccupazione (ASDI ), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova presta zione di Assicurazione Sociale per l' Impiego (NASpI) di cui all' articolo 1 che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno. 2. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento. In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 7.

Art. 16 3. L' ASDI è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75 per cento dell'ultima indennità NASpI percepita, e, comunque, in. misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L' ammontare di cui al periodo precedente è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.

Art. 16 5. La corresponsione dell'asdi è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l ' impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

Art. 16 Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti: a) la situazione economica di bisogno del nucleo familiare di cui al comma 1, valutata in applicazione dell 'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non computando l'ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente l'asdi ; b} l'individuazione di criteri di priorità nell'accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2;

Art. 16 c) gli incrementi dell'asdi per carichi familiari del lavoratore di cui al comma 3, comunque nel limite di un importo massimo; d) i limiti ed i criteri di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell 'ASDI di cui al comma 4; e) le caratteristiche del progetto personalizzato e il sistema degli obblighi e delle sanzioni connessi al progetto personalizzato di cui al comma 5; g) i controlli per evitare la fruizione indebita della prestazione; h) le modalità di erogazione dell'asdi attraverso l'utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico.

Quesito In caso di assunzione di soggetto percettore di ASDI si potrebbe estendere la previsione dell'incentivo per assunzione disciplinato da art. 7 c. 5 lett. b) D.L. n. 76/2013? E' una valutazione di carattere politico. Chi è in ASDI ha una situazione ancora più marcata di disagio, per cui forse sarebbe bene predisporre quanti più meccanismi possibili finalizzati a favorire il reinserimento nella condizione di lavoratore attivo.