OGGETTO: 153/FS = Procedure per il richiamo da parte degli Operatori del Settore Alimentare (OSA), di prodotti non conformi, ai sensi del Reg. 178/2002 Il 14 luglio u.s. la Direzione Generale per l'igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione del Ministero della Salute (DGISAN) ha trasmesso alla Associazioni di categoria la nota n. 28650 (all. 1) recante "documento sulle procedure per il richiamo, da parte degli Operatori del Settore Alimentare (OSA), di prodotti non conformi, ai sensi del Regolamento CE 178/2002 e successiva pubblicazione dei dati inerenti i prodotti richiamati per una corretta tutela del consumatore". A seguito delle richieste pervenute sia da parte di altre Amministrazioni, che da parte di Associazioni di consumatori e opinione pubblica, il Ministero ha ritenuto di predisporre un documento guida riguardante le modalità da seguire per una corretta informazione dei cittadini sulla natura dei rischi connessi ai prodotti alimentari oggetto di allerta. Con il documento, il Ministero fornisce le indicazioni operative per la valutazione del rischio e definisce le modalità per la comunicazione ai cittadini in caso di prodotti non conformi. Il contenuto del documento è stato concordato con gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome e integra quanto stabilito dalle linee guida sul sistema di allerta approvate in Conferenza Stato-Regioni il 13 novembre 2008 (all. 2). L'art. 19 del reg. 178/2002 stabilisce che "se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute". Il documento spiega che "l'osa" deve essere inteso come il titolare del marchio del prodotto o distributore/importatore di prodotto extranazionale, o responsabile primario della sicurezza alimentare. Nel caso di prodotti che comportano un grave rischio per la salute umana, l'osa ha il compito di predisporre una comunicazione di richiamo rivolta ai consumatori, contenente alcune informazioni minime necessarie al fine di individuare correttamente il prodotto interessato (v. modello di richiamo allegato). In particolare, il Ministero sottolinea che non è sufficiente motivare il richiamo con un'indicazione generica quale "prodotto non conforme", ma è necessario soddisfare il requisito dell'accuratezza di cui all'art. 19 del reg. 178/2002 fornendo informazioni più precise. Contestualmente alla divulgazione del messaggio di richiamo, lo stesso deve essere messo a disposizione dell'autorità sanitaria locale. Distributori e dettaglianti, a loro volta, hanno il compito di divulgare il messaggio di richiamo tramite l'apposizione di cartellonistica presso i punti vendita interessati. 1
Nel caso di rischio di tossicità acuta del prodotto (cioè nel caso in cui gli effetti nocivi per la salute si manifestino immediatamente dopo l'assunzione o dopo un breve lasso di tempo), l'osa deve pubblicare il richiamo a mezzo stampa, radio o TV, tenendo conto del livello di distribuzione raggiunto (sia esso locale, regionale o nazionale) e almeno tramite il proprio sito o su social network. Nel caso, invece, di rischio di tossicità cronica (cioè quando l'alimento può comportare effetti a lungo termine), oltre all'apposizione della cartellonistica summenzionata presso i punti vendita, l'osa deve pubblicare il richiamo almeno sul proprio sito o su un social network. Qualora, invece, sia necessaria una previa valutazione scientifica per accertare la sussistenza di un grave rischio, sarà necessario seguire i criteri riportati nel documento dell'efsa "Risk communication Guidelines" (all. 3) per determinare il livello di rischio. Nell'eventualità in cui la valutazione evidenzi un rischio alto, l'osa dovrà effettuare il ritiro dal mercato e procedere al richiamo informando i consumatori attraverso l'apposizione di cartellonistica presso i punti vendita, la pubblicazione del richiamo sul sito web e, a seconda del livello di distribuzione del prodotto, effettuare comunicati a mezzo stampa, radio o TV. In caso di rischio sconosciuto, a titolo precauzionale, l'osa dovrà effettuare il ritiro del prodotto e procedere almeno all'apposizione della cartellonistica presso i punti vendita. Alle Autorità Sanitarie Locali spetta il compito di valutare l'appropriatezza delle misure adottate dall'osa e la verifica che questo abbia impiegato il modello di richiamo previsto (v. sopra). In caso di inadempienza dell'osa, le Aziende Sanitarie Locali hanno il compito di imporgli l'effettuazione del richiamo e devono irrogare la sanzione prevista dal D.Lgs. 190/2006. La nota del Ministero indica la fattispecie di cui all'art. 4, ovvero il caso in cui l'osa non abbia informato il consumatore "circa i motivi dell'attivazione della procedura per il ritiro dal mercato", punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro. Si ricorda, tuttavia, che la pena prevista per la violazione dell'art. 3 del D.Lgs. 190/2006, per la mancata attivazione della procedura di ritiro, è della sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro. Per quanto riguarda, invece "gli operatori del settore alimentare e dei mangimi svolgenti attività di vendita al dettaglio o distribuzione di alimenti o mangimi, che non incidono sulla sicurezza o integrità dell'alimento o del mangime", di cui all'art. 5 del D.Lgs., "i quali non avviano procedure, nei limiti della propria attività, per il ritiro dal mercato di prodotti di cui siano a conoscenza che non sono conformi ai requisiti di sicurezza", l'ammontare della sanzione pecuniaria prevista è da cinquecento euro a tremila euro. Identica sanzione si applica nel caso in cui gli stessi operatori "non attuino, per quanto di competenza, gli interventi predisposti dai responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e dalle autorità competenti, ai fini del ritiro o richiamo degli alimenti o mangimi" (comma 2). Qualora l'osa persista nel non adempiere all'obbligo di richiamo, e non provveda entro le 24 ore, le Aziende Sanitarie Locali devono provvedere a effettuare il richiamo addebitandone le spese all'operatore, e valutando l'eventuale informativa all'autorità Giudiziaria. 2
Il Ministero della Salute valuta, inoltre, l'opportunità di pubblicare avvisi di sicurezza nel caso di rischi derivanti da prodotti extranazionali, in attesa di poter acquisire l'elenco dei distributori sul territorio nazionale. Una volta individuati, questi ultimi saranno tenuti alla divulgazione del richiamo secondo le modalità già indicate. P.M. 3