Diritto Tributario IRPEF soggetti passivi ARTICOLI DEL TUIR TRATTATI Artt. 2, 66, 8 BIBLIOGRAFIA: F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario. Vol. 1: Parte generale, Roma, Utet, 2012; G. Marongiu e A. Marcheselli, Lezioni di diritto tributario, Torino, Giappichelli Editore, 2013; 1
Soggetti passivi L individuazione dei soggetti passivi IRPEF richiede di porre attenzione su due elementi fondamentali: a) la categoria di soggetti (persone fisiche o giuridiche); b) la residenza fiscale (e non il domicilio fiscale). Per quanto riguarda il punto sub a), in linea generale è possibile affermare che il sistema di tassazione dei redditi in Italia si compone di due sole imposte, l IRPEF, applicata alle persone fisiche, e l IRES, applicata alle persone giuridiche. In realtà tale ripartizione dell ambito di applicazione delle due imposte sui redditi ammette delle eccezioni: sono soggetti a IRPEF, in forza del principio di trasparenza, anche le società di persone e le società di capitali che optano per il regime fiscale delle società di persone. Pertanto, in prima battuta, è possibile affermare che sono soggetti passivi IRPEF: 1. le persone fisiche; 2. le società di persone e le società di capitali che optano per il regime fiscale delle società di persone. Con riguardo al punto sub b), le suddette categorie di soggetti saranno incisi dall IRPEF solo se residenti nel territorio dello Stato. Ne deriva una ulteriore caratteristica dell IRPEF (e in generale delle imposte sui redditi): nell individuazione dei soggetti passivi non ha alcun rilievo il domicilio fiscale ma la residenza fiscale. A tal riguardo, si considerano residenti in Italia quei soggetti che per più di un semestre: a) sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente; 2
b) hanno nel territorio dello Stato il loro domicilio, ossia il centro dei propri affari ed interessi; c) dimorano abitualmente in Italia. È sufficiente che venga rispettata solo una di queste condizioni per poter reputare il soggetto residente in Italia 1. Inoltre, si considerano residenti in Italia i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (San Marino, Svizzera, Principato di Monaco). In tal casi, spetta al contribuente dimostrare che dopo la cancellazione dall anagrafe dei residenti in Italia, non è stata mantenuta in Italia la dimora e il domicilio fiscale. Accanto a tale regola generale vi sono poi una serie di norme che vanno a disciplinare alcuni casi particolari. Il reddito del coniuge Nel caso di nuclei familiari chi è il soggetto passivo d imposta? Fino al 1976 il reddito di entrambi i coniugi era attribuito al marito che, di conseguenza, era l unico soggetto passivo d imposta. Tale sistema, però, penalizzava la famiglia e fu perciò dichiarato incostituzionale nel 1976. A partire dal 1976, i redditi di ciascun coniuge vengono tassati separatamente. In realtà anche tale sistema ha i suoi difetti penalizzando la famiglia monoreddito. A parità di reddito, data la progressività dell imposta, la famiglia monoreddito potrebbe essere soggetta ad una imposta (e quindi una tassazione) superiore rispetto a quella applicata alla famiglia plurireddito. 1 Art. 2 TUIR 3
Sempre con riguardo ai nuclei familiari, come tassare i redditi prodotti dal patrimonio familiare (comunione legale). Ad esempio, come tassare i redditi che derivano dall affitto della casa acquistata dopo il matrimonio o dalle aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio? In tali casi i redditi vengono imputati per metà del loro valore ad entrambi i coniugi, salvo diversa pattuizione. Come tassare i redditi che derivano dai beni dei figli minori soggetti all usufrutto legale dei genitori? Anche in tal caso i redditi vengono imputati per metà del loro valore ad entrambi i coniugi. Diversamente da prima, però, non sono ammesse diverse pattuizioni. Come tassare i redditi che derivano dai beni dei figli minori non soggetti all usufrutto legale dei genitori? Per tali redditi 2 è il figlio il soggetto passivo d imposta. Società commerciali di persone Sono soggetti IRPEF anche le società di persone commerciali: società in nome collettivo e società in accomandita semplice. Per tali imprese vige il principio della trasparenza: la società è come se fosse uno schermo trasparente, per cui i redditi della società sono considerati redditi dei soci. Inoltre valgono le seguenti regole: a) i redditi prodotti dalle imprese sono redditi d impresa; come redditi imputati ai soci sono: 2 redditi da lavoro e redditi che derivano dai beni acquistati dal figlio con i frutti del proprio lavoro 4
a. redditi di partecipazione se il socio non è un ente commerciale o un imprenditore individuale; b. redditi d impresa, negli altri casi. b) le perdite sono imputati a ciascun socio in base alla quota di partecipazione agli utili; c) le eventuali perdite sono computate in diminuzione dei redditi della medesima categoria (d impresa o di partecipazione) conseguiti nel periodo d imposta. Se le perdite superano i relativi redditi (d impresa o di partecipazione) del medesimo periodo, l eccedenza potrà essere dedotta dai suddetti redditi nei successivi periodi d imposta per l intero importo che trova capienza in essi, ma ciò non oltre il quinto anno. Tale regola, in realtà, non vale per le imprese in contabilità semplificata 3 dove non è ammesso il riporto delle perdite. Inoltre, nel caso di S.a.s. i soci accomandanti non possono dedurre le perdite che superino la loro quota di capitale sociale; d) il reddito è imputato al socio nello stesso periodo d imposta in cui è prodotto dalla società. In particolare, ha rilevanza la compagine aziendale alla fine del periodo d imposta; e) le ritenute operate sui redditi della società sono scomputate dall imposta dovuta ai soci. Società semplici Le società semplici sono fiscalmente assimilate alle società di persone commerciali, pur presentando tratti propri. In particolare, nelle società semplici: 3 Si veda il riferimento all art. 66 TUIR contenuto nell art. 8 del TUIR 5
a) i redditi prodotti dalle società semplici non sono redditi d impresa, ma singoli redditi (fondiari, di capitale, di lavoro autonomo e diversi). Pertanto essi sono tassati secondo le regole proprie di ciascuna categoria reddituale; b) le perdite derivanti dal lavoro autonomo sono imputate ai soci e possono essere compensate con gli altri redditi (tutti e non solo quelli della medesima categoria) che concorrono a formare il reddito complessivo, ma l eccedenza non può essere detratta negli anni successivi; c) vi sono spese e costi delle società semplici che sono imputabili ai soci come oneri deducibili dal reddito o come oneri detraibili dall imposta; Associazioni tra professionisti Le associazioni professionali sono equiparate, ai fini fiscali, alle società semplici. Quindi, per le associazioni professionali valgono le stesse considerazioni fatte per le società semplici. Ovviamente i redditi conseguiti dai soci sono configurabili come reddito di lavoro autonomo. Inoltre, come nelle società semplici, le perdite possono essere utilizzate in diminuzione del reddito complessivo del socio esclusivamente nel periodo d imposta in cui sono realizzate. Imprese familiari Si supponga che un imprenditore consegua nell arco di un anno un reddito pari a 100. Le aliquote IRPEF sono: - 0% da 0 a 30; - 10% da 31 a 50; - 20% da 51 a 100. Pertanto l imposta dovuta sarebbe pari a 12, e cioè il 10% di 20 più 20% di 50. 6
L imprenditore, però, dichiara, mentendo, che nell impresa lavorano tutti i suoi familiari (coniuge e figlio) e che gli stessi hanno pertanto diritto a metà del reddito netto prodotto, e cioè 25 per ognuno. L imposta IRPEF diviene: - 0 per il coniuge (25 è al di sotto del reddito tassabile); - 0 per il figlio; - 5 per l imprenditore (10% di 50). In tal modo è stata elusa l imposta per 7. Per evitare che accada ciò il Legislatore ha previsto che: 1. prima del periodo d imposta sia redatto un atto pubblico o una scrittura privata autenticata da cui risultino nominativamente i familiari che collaborano nell impresa, prestando un attività di lavoro che abbia carattere continuativo e prevalente; 2. nella dichiarazione dei redditi dell imprenditore deve essere indicata la quota di partecipazione dei collaboratori familiari e si deve attestare che tali quote sono proporzionali al lavoro prestato dagli stessi; 3. nella dichiarazione dei redditi dei familiari, gli stessi attestino di prestare la loro attività di lavoro nell impresa familiare in maniera prevalente e continuativa; 4. i collaboratori familiari hanno diritto a una quota del reddito prodotto, ma questa non potrà mai essere superiore al 49% del totale. Sempre per quanto riguarda gli aspetti fiscali, nella misura in cui sono ripartiti gli utili verranno ripartite anche le ritenute operate nei confronti del titolare. Inoltre, il reddito del titolare è reddito d impresa, mentre quello dei familiari è assimilato al reddito di lavoro dipendente. Proprio per tale ragione i familiari non partecipano alle perdite, ma solo agli utili. 7