11 ottobre 2011 Manovre finanziarie 2011 (Decreti 70, 98 e 138 8) Disciplina delle perdite e degli ammortamenti tassazione redditi finanziari società di comodo Dr. Prof. Franco Vernassa 1
Indice Disciplina delle perdite fiscali Disciplina degli ammortamenti Tassazione redditi finanziari Società di comodo 2
11 ottobre 2011 Disciplina delle Perdite fiscali Manovre finanziarie 2011 (Decreti 70, 98 e 138 8) Dr. Prof. Franco Vernassa 3
Indice Il dato macro-economico La norma La decorrenza Le perdite fiscali pregresse I soggetti Ulteriori situazioni Aspetti operativi a regime 4
Disciplina delle Perdite Il dato macro-economico Le maggiori entrate previste dalla modifica dell art. 84 del TUIR sono: peril2012-471milionidieuro; peril2013-269milionidieuro; peril2014-269milionidieuro. 5
Disciplina delle Perdite La norma (1) D.L. 98/2011, art. 23, comma 9 9. Al fine di rendere più rigoroso il regime di riporto delle perdite, all articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: continua 6
Disciplina delle Perdite La norma (2) D.L. 98/2011, art. 23 comma 9 1. La perdita di un periodo d imposta, determinata con le stessenorme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l intero importo che trova capienza in tale ammontare.[ ] 7
Disciplina delle Perdite La decorrenza D.L. 98/2011, art. 23 comma 9 La nuova disciplina del riporto delle perdite potrebbe decorrere: dal 2011 (se solare) in applicazione del D.L. 98/2011 come indicato nella relazione tecnica per recupero del gettito (e nell art. 23, co. 6 del D.L. 98/2011 (Circolare n. 24/IR dell Istituto di Ricerca CNDCEC). dal 2012 (se solare) in applicazione di quanto previsto dallo Statuto del contribuente; 8
Disciplina delle Perdite perdite fiscali pregresse D.L. 98/2011, art. 23 comma 9 E le perdite fiscali pregresse? Ipotesi: a) Riportabiliperinteronei5anni b) Riportabili all 80% nei 5 anni (Relazione tecnica al D.L. 98/2011) c) Riportabili all 80% ed illimitatamente(dottrina) 9
Disciplina delle Perdite I soggetti D.L. 98/2011, art. 23 comma 9 La nuova disciplina: si applica a tutti i soggetti passivi IRES NON si applica ai soggetti IRPEF 10
Disciplina delle Perdite Ulteriori situazioni D.L. 98/2011, art. 23 comma 9 Consolidato fiscale Trasformazione e liquidazione Società di comodo(vedasi successivamente) Società in perdita sistemica(vedasi successivamente) 11
Disciplina delle Perdite Aspetti operativi a regime D.L. 98/2011, art. 23 comma 9 Determinazione perdita/imponibile dell esercizio Utilizzo perdite fiscali pregresse Rilevazione/rideterminazione delle imposte anticipate (già per il bilancio al 31/12/2011, se solare) con OIC 25: piani industriali previsionali, svantaggi finanziari immediati nella compensazione parziale, ma periodo di compensazione allungato Società in perdita strutturale(es. holding) 12
11 ottobre 2011 Disciplina degli ammortamenti Manovre finanziarie 2011 (Decreti 70, 98 e 138 8) 13
Disciplina degli ammortamenti Indice Il dato macro-economico La norma Individuazione delle attività ammortizzabili Le aliquote individuali La decorrenza 14
Disciplina degli ammortamenti Il dato macro-economico Le maggiori entrate previste, a partire dal 2014, sono paria1,3miliardidieuro. La Riforma degli ammortamenti non è a costo zero per il contribuente impresa/professionista. Precedente tentativo di modifica a costo zero entro il 31/12/2009: art. 6 del D.L. 1/7/2009 n. 78 (beni ad avanzata tecnologia e risparmio energetico vs/beni industrialmente meno strategici) 15
Disciplina degli ammortamenti La norma D.L. 98/2011, art. 23, comma 47 47. In attesa della riforma fiscale, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,comma2,dellalegge23agosto1988, n.400,èrivista la disciplina del regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali sulla base di criteri di sostanziale semplificazione che individuino attività ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e a quote costanti e attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento. 16
Individuazione delle Attività ammortizzabili D.L. 98/2011, art. 23, comma 47 La revisione degli ammortamenti avverrà con i seguenti criteri: 1. Semplificazione (abrogazione delle tabelle del DM 31/12/1988??) 2. Attività con unica aliquota di ammortamento 3. Attività individuali con aliquota specifica. 17
Disciplina degli ammortamenti Aliquote individuali D.L. 98/2011, art. 23, comma 47 Per le attività materiali e immateriali di lunga durata saranno individuati coefficienti singoli sulla base della vita utile dei beni. La relazione tecnica ha individuato i seguenti coefficienti: Attività di lunga durata: 15 anni Attività Immateriali 15 anni; Immobili 40 anni. 18
Disciplina degli ammortamenti La decorrenza D.L. 98/2011, art. 23, comma 47 Per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare la decorrenza della norma è prevista dal 2013(esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2012). 19
11 ottobre 2011 Tassazione redditi finanziari Manovre finanziarie 2011 (Decreti 70, 98 e 138 8) 20
Tassazione redditi finanziari Il dato macro-economico Le maggiori entrate previste dall armonizzazione dell aliquota unica del 20% sulla tassazione dei redditi finanziari (esclusi i titoli pubblici che mantengono l aliquota al 12,5%) risulta: Per2012-1.421milionidieuro; Per2013-1.534milionidieuro; Per2014-1.915milionidieuro. 21
Tassazione redditi finanziari La norma D.L. 138/2011: Riforma dei redditi di capitale(art. 2, commi 6-18) Riforma dei redditi diversi di natura finanziaria (art. 2, commi 19-28) Rideterminazione del costo fiscale dei titoli e delle partecipazioni (art. 2, commi 29-34). Disposizioni attuative da emanare con apposito decreto. 22
Tassazione redditi finanziari L aliquota (1) L aliquota del 20%(in luogo del 12,5%-27%) si applica a: Interessi, premi e ogni altro provento che è reddito di capitale(art. 44 del TUIR) Plusvalenze su cessione di azioni, quote, titoli, certificati di massa, valute estere, derivati, ecc. redditi diversi di natura finanziaria di cui all art. 67, co. 1, lett. da c-bis a c-quinquies. 23
Tassazione redditi finanziari L aliquota (2) La norma sulla tassazione delle plusvalenze e degli utili derivanti da partecipazioni qualificate non viene modificata. Sono anche esclusi dalla modifica gli interessi, premi ed altri proventi derivanti da: Obbligazioni e altri titoli di Stato, Obbligazioni emessi da Stati inclusi nella cd. White list Società ed enti UE con aliquota dell 1,375% Società veicolo(art. 2-quater, co. 8-bis del DPR 600/73) Forme di previdenza complementare 24
Tassazione redditi finanziari decorrenza Lanuovaritenutadel20%siapplicaa: Interessi, premi e proventi ex art. 44 del TUIR esigibili dall 1/1/2012 Dividendi e proventi assimilati percepiti dall 1/1/2012 Interessi e premi maturati a partire dall 1/1/2012 per le obbligazioni emesse da grandi emittenti. Ratei cedola e scarti di emissione: fino al 31/12/2011 (12,5%) e dall 1/1/2012(20%) Redditi diversi realizzati dall 1/1/2012 25
Tassazione redditi finanziari rideterminazione costo fiscale titoli e partecipazioni A decorrere dall 1/1/2012, per la determinazione delle plus/minusvalenze di cui all art. 67, co. 1, lett. da c-bis a c-quinquies (titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi, strumenti finanziari, rapporti di debito e credito): in luogo del costo/valore di acquisto può essere assunto il valore al 31/12/2011. a determinate condizioni (opzione, versamento imposta sostitutiva). 26
11 ottobre 2011 Manovre finanziarie 2011 (Decreti 70, 98 e 138 8) Società di comodo e società in perdita triennale Dr. Prof. Franco Vernassa 27
Aumento dell aliquota IRES per le società considerate non operative (Società di comodo) Indice Il dato macro-economico La norma La nuova disciplina La determinazione degli acconti Aspetti operativi 28
Società di comodo Il dato macro-economico Le maggiori entrate previste dall aumento dell aliquota IRES del 10,5% per le società di comodo: peril2012-25,1milionidieuro; peril2013-33,5milionidieuro; peril2014-33,5milionidieuro. N di società interessate: 93.000 circa 29
Società di comodo La norma (1) D.L. 138/2011 art. 2, co. 36 da quinquies a duodecies 36-quinquies. L aliquota dell imposta sul reddito delle società di cui all articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali.[ ] continua 30
Società di comodo La norma (2) D.L. 138/2011 art. 2, co. 36 da quinquies a duodecies [ ] Sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi dai soggetti indicati dall'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a società o enti soggetti all imposta sul reddito delle società trova comunque applicazione detta maggiorazione. 31
Società di comodo La norma (3) 36-sexies. I soggetti indicati nell articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato l opzione per la tassazione di gruppo di cui all articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento. 32
Società di comodo La norma (4) 36-septies. Il comma 36-sexies trova applicazione anche con riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi dell articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei soggetti indicati nell articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ad una società o ente che abbia esercitato l opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi. 33
Società di comodo La norma (5) 36-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 36- quinquies a 36-octies si applicano a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.[ ] continua 34
Società di comodo La norma (6) Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies. 35
Società di comodo La nuova disciplina La nuova aliquota si applicherà a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011(2012, se solare) 36
Società di comodo La determinazione degli acconti Nel calcolo degli acconti dovuti per 2012, come base di calcolo si utilizzerà l imposta del periodo precedente che si sarebbe determinata applicando le disposizioni riviste dal D.L. 138/2011 di cui ai commi da 36-quinquies a 36- octies. 37
Società di comodo Aspetti operativi Aspetti operativi Applicazione art. 30 della L. 724/1994: Soggetti interessati; Cause di esclusione; Credito IVA; Interpello disapplicativo. 38
Società in perdita sistemica Nuove società considerate non operative Indice Il dato macro-economico La norma Le altre norme applicabili La decorrenza La disciplina Le cause di esclusione Gli aspetti operativi Altri soggetti interessati 39
Società in perdita sistemica Il dato macro-economico Le maggiori entrate previste dall equiparazione delle società in perdita sistemica alle società di comodo risultano: peril2012 169,7milionidieuro; peril2013 226,3milionidieuro; peril2014 226,3milionidieuro. 40
Società in perdita sistemica La norma (1) D.L. 138/2011 art. 2, co. 36 da quinquies a duodecies 36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui all articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo30.[ ] 41
Società in perdita sistemica La norma (2) D.L. 138/2011 art. 2, co. 36 da quinquies a duodecies [ ] Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n.724del1994. 42
Società in perdita sistemica La norma (3) D.L. 138/2011 art. 2, co. 36 da quinquies a duodecies 36-undecies. Il comma 36-decies trova applicazione anche qualora, nell arco temporale di cui al medesimo comma, le società e gli enti siano per due periodi d imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all ammontare determinato ai sensi dell articolo 30,comma3,dellacitataleggen.724del1994. 43
Società in perdita sistemica La norma (4) D.L. 138/2011 art. 36 da quinquies a duodecies 36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies si applicano a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies. 44
Società in perdita sistemica Le altre norme Norme già esistenti: D.L. 78 del 31/5/2010, art. 24. Circolare n. 4/E del 15/2/2011: Perdita fiscale biennale con versamento per aumento di capitale sociale a titolo oneroso. Accertamenti almeno pari ad 1/5 dei soggetti interessati. 45
Società in perdita sistemica La decorrenza Le nuove regole si applicano a decorrere dall esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011. Ai fini del conteggio degli acconti dovuti per il 2012, anno di prima applicazione, si dovrà assumere, come imposta del periodo precedente ai fini del conteggio, quella che si sarebbe calcolata applicando le nuove disposizioni contenute ai commi 36-decies e 36- undecies del D.L. 138/2011. 46
Società in perdita sistemica La disciplina Una società sarà considerata non operativa se: presenta dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d imposta consecutivi; presenta dichiarazioni in perdita fiscale per due periodi d imposta ed in uno abbia dichiarato un reddito inferiore all ammontare determinato ai sensidell art.30,co.3,dellal.724del1994. Sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d imposta. 47
Società in perdita sistemica Le Cause di Esclusione Si applicano, anche per le società considerate dalla nuova disciplina non operative, le cause di non applicazione della disciplina di cui all art. 30 dellal.724del1994. Dal 2012 (se solare) rientra nella norma la società con perdita fiscale negli esercizi 2011, 2010e2009 48
Società in perdita sistemica Altri soggetti interessati Soggetti interessati: Holding; Immobiliari di costruzione; Immobiliari che affittano ad enti pubblici; Società in crisi economica con meno di 10 dipendenti. 49
Società in perdita sistemica Aspetti operativi Aspetti operativi: 1. Verifica dei periodi d imposta in perdita fiscale; 2. Applicazione delle cause di esclusione; 3. Eventuale interpello disapplicativo. 50
Società in perdita sistemica Esempio comparato Ante Post Diretto Reddito 100 100 100 Imposta IRES (27,5) (27,5) Maggiorazione IRES (10,5) Utile d esercizio 72,5 62 Distribuzione a soci non qualificati (12,5% -ante aumento) e IRPEF (9,06) (7,75) (43) (2) Reddito netto per persona fisica 63,44 54,25 55 Imposta complessiva 36,56 45,75 45 51