Parco Regionale del Monte Barro L esperienza del Centro Flora Autoctona della Lombardia nella certificazione delle piante autoctone Milano, 5 giugno 2009 Mauro Villa
Il CFA è una stazione sperimentale istituita dalla Regione Lombardia ai sensi della L.R. 86/83, la legge quadro sulle aree protette lombarde.
Scopo istitutivo del CFA è la produzione di piante autoctone con ricorso agli operatori privati del settore: Il CFA viene istituito per acquisire procedure che, anche mediante il coinvolgimento di qualificati operatori del settore agricolo e florovivaistico, garantiscano la disponibilità di specie vegetali erbacee ed arbustive, geneticamente compatibili con le popolazioni naturali lombarde Il CFA si occupa della produzione di piante in vaso e di materiale propagativo da consegnare: 1) ai parchi per la messa a dimora in luoghi idonei alla conservazione e riproduzione conformemente ai protocolli; 2) ai florovivaisti e alle ditte sementiere per la riproduzione, conformemente ai protocolli, di piante da immettere sul mercato sia a scopo ornamentale che per finalità di recupero e riqualificazione ambientale. (DGR della Lombardia 5 maggio 2000, n.7/49787)
La gestione di operazioni complesse e innovative con il coinvolgimento sinergico di una pluralità di istituzioni ed operatori ha richiesto sin dall inizio la configurazione di un idoneo sistema di standard di riferimento, di protocolli e di meccanismi di certificazione. Si è pertanto provveduto a registrare un idoneo marchio e ad acquisire un sistema di certificazione facente perno su una etichetta significativa.
Il marchio FLORA AUTOCTONA è stato depositato nel dicembre 2001 presso la Società Italiana Brevetti al fine di proteggere il materiale di propagazione prodotto (sementi, piante in vaso o root-trainer ecc.) Al marchio è associato un idoneo disciplinare
E stata quindi definita ed adottata un etichetta ambientale di tipo II (UNI EN ISO 14021), che mette in evidenza gli aspetti ambientali del prodotto che il produttore vuole sottolineare. In primo luogo, l etichetta riporta le seguenti dichiarazioni: Favorisce la biodiversità naturale Contribuisce all abbattimento dei gas clima-alteranti
Favorisce la biodiversità naturale La specie X, caratterizzata dal tipo corologico e dalle esigenze ecologiche riportate nella tabella seguente, è stata raccolta nel posto Y ed è autoctona per il territorio indicato in etichetta. Un suo utilizzo all interno dello stesso per lavori di ripristino ambientale favorisce la biodiversità vegetale in quanto incrementa localmente il numero di specie presenti, e garantisce buone probabilità di riuscita, in quanto il materiale di propagazione di questa specie risulta naturalmente adattato all ambiente di applicazione.
Contribuisce all abbattimento dei gas clima-alteranti Il recupero di zone degradate tramite le piante determina, per azione stessa della fotosintesi, l assorbimento di anidride carbonica dall atmosfera e contribuisce quindi alla diminuzione dei gas responsabili dell effetto serra, risultando in accordo con le disposizioni del Protocollo di Kyoto.
L etichetta certifica anche l autoctonia del prodotto. La soluzione operativa adottata tiene conto: 1. della specificità geografica della specie (corologia) 2. delle sue esigenze ecologiche Specificità geografica areale della specie Specificità ecologica esigenze climatiche ed edafiche AUTOCTONIA indice della compatibilità genetica fra il materiale di propagazione prodotto e le popolazioni circostanti la zona d intervento
Nell etichetta sono indicati: 1. nomi scientifico e comune 2. gruppo corologico 3. zona biogeografica, regione ecologica e regione pedologica 4. limiti altidudinali 5. forma biologica 6. indici di Landolt 7. comunità vegetali in cui la specie ricorre 8. luogo di raccolta del germoplasma e sue coordinate UTM 9. Eventuale codice LSB
Nell etichetta compare la suddivisione della Lombardia in distretti geobotanici. E all esame della DG Qualità Ambiente della Regione Lombardia una proposta di regolamento regionale che norma l utilizzo delle piante autoctone secondo la provenienza in tutte le aree protette della regione. da Andreis et al., 2005. Inf.Bot.Ital. 37:466-467. Riadattato
L etichetta nel suo complesso: lato A Il prodotto di cui alla presente etichetta è certificato conforme allo standard del marchio
L etichetta nel suo complesso: lato B - Prati aridi - Cespuglieti
L etichetta illustrata rappresenta il primo passo verso l EPD, etichetta ambientale di tipo III o dichiarazione ambientale di prodotto (di cui al Rapporto Tecnico ISO/TR 14025): per proseguire in questo percorso si è individuato come interlocutore interessato lo Swedish Environmental Management Council, che ha realizzato il programma EPD
La Legge Regionale 31 marzo 2008 n.10 Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea vieta l introduzione di specie vegetali alloctone negli ambienti naturali lombardi. Sulla base dei protocolli messi a punto dal CFA è stata avviata nel 2008 la produzione di piante autoctone certificate presso operatori privati.