FISCALITÀ DEI MEZZI DI TRASPORTO



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IMPOSTE E TASSE DIVERSE FILMATO VideoFisco 5.03.2008 Info al n. 0376-775130 FISCALITÀ DEI MEZZI DI TRASPORTO SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI - DISCIPLINA DAL 2007 TRATTAMENTO FISCALE LIMITI DI IMPORTO VEICOLI A MOTORE ALTRI VEICOLI AMMORTAMENTO PARTICOLARITÀ PER AGENTI DI COMMERCIO DISCIPLINA PER IL 2006 DETRAZIONE IVA VEICOLI STRADA- LI A MOTORE AUTOCONSUMO CESSIONE DEI VEICOLI A MOTORE Art. 164 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - D.P.R. 26.10.72, n. 633 - D.L. 2.07.07, n. 81 conv. L. 3.08.07, n. 127 - R.M. 22.08.07, n. 231 - R.M. 27.07.07, n. 190 - C.M. 19.01.07, n. 1 - C.M. 10.02.1998, n. 48/E - C.M. 19.02.2008, n. 12/E, par. 5.4 - L. 24.12.2007, n. 244 - R.M. 20.02.2008, n. 6/DPF La L. 24.12.2007, n. 244 ha operato un riordino delle regole di detrazione dell IVA afferente gli acquisti relativi a veicoli stradali a motore. Le modifiche introdotte traggono origine dalla decisione del Consiglio dell Unione Europea 18.06.2007, n. 2007/441/CE, con la quale è stata accordata all Italia la facoltà di introdurre un regime di detraibilità forfetaria dell imposta relativa all acquisto di detti veicoli e all acquisizione di beni e servizi ad essi correlati, in caso di utilizzo non esclusivo nell esercizio dell attività imprenditoriale, artistica o professionale. L intervento ha conseguentemente riguardato anche il regime IVA dell utilizzo dei veicoli in questione per fini privati, nonché la messa a disposizione dei veicoli da parte del datore di lavoro nei confronti di lavoratori dipendenti. SCHEMA DI SINTESI - DISCIPLINA DAL 2007 Utilizzo dei mezzi Veicoli stradali a motore (3) Costi di manutenzione, riparazione, carburanti, custodia, bollo, assicurazione, ecc. Deduzione costi Detraz. IVA Deduzione costi Detraz. IVA Acquisto Leasing Noleggio Utilizzo esclusivo come bene strumentale o oggetto dell attività. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Acquisto Leasing Noleggio Inerenti all attività dell impresa, arte o professione. 40% con limiti (1). 40% (2) 40% 40% (2) 40% con limiti di canone proporzionali ai limiti (1). 40% (2) 40% 40% (2) 40% con limiti (1). 40% (2) 40% 40% (2) Acquisto Leasing Noleggio Uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta. 90% 40% (2-4) 90% 40% (2-4) 90% 40% (2-4) 90% 40% (2-4) 90% 40% (2-4) 90% 40% (2-4) Acquisto Leasing Noleggio Uso promiscuo agli amministratori Deducibilità = benefit; oltre: 40% con limiti (1). Deducibilità = benefit; oltre: 40% con limiti (1). Deducibilità = benefit; oltre: 40% con limiti (1). Deducibilità = benefit; 40% (2) oltre al benefit: 40%. Deducibilità = benefit; 40% (2) oltre al benefit: 40%. Deducibilità = benefit; 40% (2) oltre al benefit: 40%. 40% (2) 40% (2) 40% (2) Note (1) Per i limiti d importo si veda la tabella successiva. (2) Per le operazioni eseguite dal 27.06.2007. (3) Rientrano in tale tipologia tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8. Tale definizione decorre dal 28.06.2007. (4) Devono considerarsi utilizzati esclusivamente nell esercizio dell impresa i veicoli acquistati dal datore di lavoro e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo: l IVA, in tal caso, è integralmente detraibile. R A T I O N. 4 / 2 0 0 8-4287-1 7

IMPOSTE E TASSE DIVERSE TRATTAMENTO FISCALE Tavola n. 1 Schema riassuntivo Veicoli con:.. massa autorizzata non superiore a Kg 3.500; e.. posti a sedere non superiori ad 8, escluso il conducente. Uso esclusivo nell impresa o professione o oggetto dell attività Uso promiscuo nell impresa o professione Agenti e rappresentanti (uso esclusivo nell impresa) Uso promiscuo ai dipendenti (2) con addebito del corrispettivo Uso promiscuo ai dipendenti (2) senza addebito del corrispettivo Deducibilità imposte dirette Detraibilità IVA 100% 100% 40% 40% 80% 100% 90% (1) 100% 90% 40% Altri veicoli con:.. massa autorizzata superiore a Kg 3.500; o.. posti a sedere superiori ad 8, escluso il conducente. IVA Imposte dirette Deducibilità 100% Principio di inerenza Detrazione in proporzione all utilizzo del veicolo per lo svolgimento dell attività. Note (1) Salvo diversa indicazione ministeriale. (2) Per la maggior parte del periodo d imposta. LIMITI DI IMPORTO VEICOLI A MOTORE Tavola n. 2 Limiti di importo per la deducibilità dei costi in caso di acquisto o leasing Deducibilità parziale - Limiti di importo in caso di acquisto o leasing Autovetture e autocaravan (1) Autovetture di agenti (o rappresentanti di commercio) Motocicli Ciclomotori Contratto di leasing Durata Contratti stipulati fino al 11.08.2006 Contratti stipulati dal 12.08.2006 18.075,99 25.822,84 4.131,66 2.065,83 Metà del periodo di ammortamento ordinario (24 mesi). Intero periodo di ammortamento ordinario (48 mesi). Nota (1) Nel caso di professionisti la deducibilità è ammessa per un solo veicolo, se l attività è svolta in forma individuale, e per un veicolo per ciascun socio o associato nel caso di attività professionale svolta in forma associata. 8 R A T I O N. 4 / 2 0 0 8-4287-1

IMPOSTE E TASSE DIVERSE Tavola n. 3 Limiti di importo per la deducibilità dei costi in caso di noleggio Deducibilità parziale - Limiti di importo in caso di noleggio Autovetture e autocaravan 3.615,20 Motocicli 774,69 Ciclomotori 413,17 ALTRI VEICOLI Tavola n. 4 Veicoli non a motore, oppure con massa autorizzata superiore a Kg 3.500 o posti a sedere superiori ad 8, escluso il conducente Utilizzo Mezzi Veicoli non a motore oppure con massa autorizzata superiore a Kg 3.500 o posti a sedere superiori ad 8, escluso il conducente Costi accessori Manutenzione, riparazione, carburanti, custodia, bollo, assicurazione, ecc. Acquisto Leasing Noleggio Acquisto Leasing Noleggio Inerente Non inerente Deduzione costi Detraz. IVA Deduzione costi Detraz. IVA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Non deducibile No Non deducibile No Non deducibile No Non deducibile No Non deducibile No Non deducibile No AMMORTAMENTO AMMORTAMENTO ANTICIPATO Dal periodo in corso al 4.07.2006 non è più ammesso l ammortamento anticipato. DEDUCIBILITÀ I limiti di deducibilità (es.: 40%) fissati dalla norme non si applicano sul costo deducibile preso a base per determinare l ammontare degli ammortamenti stanziabili per l intera vita utile del bene; al contrario, essi devono essere applicati esercizio per esercizio sulle singole quote di ammortamento C.M. 12/E/2008, p. 5.4. dei beni. Tale interpretazione è coerente con quanto affermato nella C.M. 10.02.1998, n. 48/E, nella quale è stato trattato il caso in cui un autovettura sia destinata ad uso che comporti il passaggio da una deducibilità integrale ad una deducibilità ridotta al 50%. Il medesimo criterio deve essere adottato anche nell ipotesi in cui sia modificata la percentuale di deducibilità originariamente prevista, nell ambito del medesimo utilizzo, per effetto dell introduzione di una nuova disposizione. R A T I O N. 4 / 2 0 0 8-4287-1 9

IMPOSTE E TASSE DIVERSE Tavola n. 5 Calcolo dell ammortamento ESEMPIO Acquisto nel periodo d imposta 2003 di un autovettura nuova, di costo pari a 18.000, utilizzata in modo non esclusivamente strumentale nell attività dell impresa. Aliquota di ammortamento applicata 25%, prevista dal D.M. 31.12.1988, ridotta alla metà nel 1 esercizio. La quota di ammortamento deducibile per il periodo d imposta 2006 è pari a 900, determinata applicando la percentuale del 20% alla quota d ammortamento del periodo (4.500). Per il periodo di imposta 2007 è pari ancora a 900, determinata applicando la percentuale del 40% alla quota d ammortamento residua del periodo (2.250). Tabella riassuntiva Anno 2003 2004 2005 2006 2007 Ammortamento (aliquote D.M. 31.12.1988) 2.250,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 2.250,00 Ammortamento deducibile (50%) 1.125,00 (50%) 2.250,00 (50%) 2.250,00 (20%) 900,00 (40%) 900,00 Residuo da ammortizzare 15.750,00 11.250,00 6.750,00 2.250,00 = PARTICOLARITÀ PER AGENTI DI COMMERCIO Tavola n. 6 Agenti di commercio Tipo di veicolo Deducibilità dei costi ai fini delle imposte sul reddito Imposte sul reddito Nota (1) Autovetture di qualsiasi cilindrata, motocicli, ciclomotori. 80%, con i limiti d importo per i beni strumentali ordinari in relazione all acquisto, ai canoni di leasing e al canone di noleggio; 90% per i beni dati in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d imposta; stesse percentuali per le altre spese e componenti negative, senza limiti. Il limite d importo di 25.822,84 si applica solo all acquisto (e locazione finanziaria) di autovetture. I promotori finanziari sono assimilati agli agenti e rappresentanti di commercio in quanto iscritti nell apposito Albo agenti e rappresentanti. 10 R A T I O N. 4 / 2 0 0 8-4287-1 Detraibilità dell IVA IVA 100%, se formano oggetto dell attività propria (1), con l eccezione dei motocicli di cilindrata superiore a 350 cc. Nel caso di uso promiscuo (cioè anche privato) è indetraibile la quota destinata all uso personale. La detrazione va commisurata all effettiva utilizzazione dei veicoli nell esercizio dell impresa (R.M. 20.02.2008, n. 6/DPF). Dal 1.03.2008, per la specifica ipotesi della messa a disposizione di veicoli stradali a motore da parte del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti, la base imponibile IVA è determinata in funzione del valore normale pari al 30% dell importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali ACI, al netto dell IVA nello stesso importo inclusa (comprensiva delle somme eventualmente trattenute al dipendente). La detraibilità al 100% si applica solo agli agenti e rappresentanti iscritti al relativo Albo e non agli intermediari che svolgono tale attività in via occasionale (es.: periti assicurativi, procacciatore d affari).

IMPOSTE E TASSE DIVERSE DISCIPLINA PER IL 2006 Tavola n. 7 Percentuale di deducibilità dei costi Utilizzo Ante D.L. 262/2006 D.L. 262/2006 - Unico 2007 D.L. 81/2007 (1) - Ricalcolo in Unico 2008 100% (No ricalcolo) 80% con limiti (No ricalcolo) Utilizzo esclusivo come bene strumentale 100% 100% Inerenti all attività di agenti a rappresentanti 80% con limiti 80% con limiti Inerenti all attività di impresa 50% con limiti zero 20%, con limiti Inerenti all attività di artisti e professionisti Uso promiscuo ai dipendenti Uso promiscuo agli amministratori Anno 2005 Anno 2006 50% con limiti 25% con limiti 30% con limiti 100% senza limiti, se l utilizzo promiscuo è per la maggior parte del periodo d imposta. Valore del benefit tassato in capo all amministratore. Oltre tale valore, 50% con limiti. Valore del benefit tassato in capo al dipendente in busta paga. Valore del benefit tassato in capo all amministratore. 65% senza limiti, se l utilizzo promiscuo è per la maggior parte del periodo d imposta. Valore del benefit tassato in capo all amministratore. Oltre tale valore, 20% con limiti. Da anno 2007 (2) 100% 80% con limiti 40% con limiti 40% con limiti 90% senza limiti, se l utilizzo promiscuo è per la maggior parte del periodo d imposta. Valore del benefit tassato in capo all amministratore. Oltre tale valore, 40% con limiti. Note (1) Le nuove percentuali si applicano al periodo di imposta in corso alla data del 3.10.2006. É necessario effettuare il ricalcolo sull anno 2006 per determinare il recupero della maggiore deduzione. (2) Da periodo d imposta in corso al 27.06.2007. RECUPERO DELLA MAGGIORE DEDUZIONE I maggiori importi deducibili per il 2006 rispetto a quelli dedotti sulla base del D.L. 262/2006 sono recuperati in deduzione nel periodo di imposta in corso alla data del 27.06.2007 (Unico 2008). Calcolo deduzione spettante in base alle nuove percentuali di deduzione. Confronto con l importo dedotto in Unico 2007. L eccedenza costituisce una variazione in diminuzione da indicare al rigo RF 58 (altre variazioni in diminuzione) del modello Unico 2008 (per l anno 2007) SC, specificando il codice 99 (rigo RF49 per Unico 2008 SP e rigo RF40 per Unico 2008 PF). Si è potuto tenere conto dei maggiori importi deducibili per il 2006 ai fini del versamento della 2ª o unica rata di acconto relativa al periodo in corso al 27.06.2007 (novembre 2007), attraverso il ricalcolo dei redditi e dei relativi acconti, come se la nuova percentuale di detrazione fosse stata indicata in Unico 2007. Ricalcolo del reddito 2006 con le nuove percentuali di deducibilità, come se fossero indicate in Unico 2007. Rideterminazione del minor acconto totale per il 2007. Dal minore acconto si è sottratto quanto versato per la 1ª rata di acconto. Ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell Irap relativi al periodo d imposta successivo a quello in corso al 3.10.2006, il contribuente ha potuto continuare ad applicare le disposizioni previgenti all art. 2, c. 71 D.L. 262/ 2006. R A T I O N. 4 / 2 0 0 8-4287-1 11

IMPOSTE E TASSE DIVERSE DETRAZIONE IVA VEICOLI STRADALI A MOTORE Tavola n. 8 Utilizzo Utilizzo esclusivo come bene strumentale (autonoleggio, scuola guida, taxi, ecc.) Inerenti all attività di impresa, arte e professione (acquisto/leasing/noleggio) Inerenti all attività di agenti a rappresentanti Note Percentuali di detrazione IVA sulle autovetture 1.01.2006 13.09.2006 100% 14.09.2006 27.06.2007 Dal 28.06.2007 Veicoli stradali a motore (1) utilizzati esclusivamente per:.. attività d impresa;.. lavoro autonomo. 100% 15% Secondo inerenza Veicoli stradali a motore (1) ad uso promiscuo 40% (2) Veicoli oggetto dell attività e 100% per gli agenti e rappresentanti 100% di commercio. (1) Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8. (2) Per tutti i costi relativi agli automezzi. VEICOLI STRADALI Art. 19-bis1, lett. c) D.P.R. 633/1972 Rientrano in tale tipologia tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8. VEICOLI STRADALI A MOTORE AD USO PROMISCUO Art. 19-bis, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 VEICOLI STRADALI A MOTORE AD USO ESCLUSIVO L imposta relativa all acquisto o all importazione di veicoli stradali a motore (diversi dai motocicli superiori a 350 c.c.) e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40% se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell esercizio dell impresa, dell arte o della professione. La limitazione della detrazione IVA al 40% non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto esclusivo dell attività propria dell impresa o professionale (1), nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. I veicoli utilizzati dal datore di lavoro nell esercizio dell impresa e messi a disposizione dei dipendenti, dietro un corrispettivo convenuto specificamente per la possibilità accordata a questi ultimi di utilizzarli anche per scopi privati, sono comunque da considerarsi utilizzati totalmente per l effettuazione di operazioni poste in essere nell ambito dell attività d impresa: le operazioni tipiche dell attività di impresa, da un lato, e la messa a disposizione dietro corrispettivo a favore del dipendente, dall altro. Ne deriva che, in base ai criteri generali in materia di detrazione dell IVA, l imposta afferente l acquisto dei veicoli stessi è integralmente detraibile (sempreché ovviamente non sussistano limitazioni alla detrazione conseguenti all effettuazione di operazioni esenti o non soggette). La riconducibilità nella tipologia di veicoli stradali a motore individuata dall art. 19-bis 1, 3 periodo, lett. c) D.P.R. 633/1972 prescinde dalla loro classificazione in sede di immatricolazione. Nota (1) Il veicolo mantiene la sua destinazione esclusivamente aziendale se il diverso utilizzo avviene in una minima percentuale (R.M. 55/E/2007). 12 R A T I O N. 4 / 2 0 0 8-4287-1

IMPOSTE E TASSE DIVERSE COSTI INTERESSATI E RELATIVA DETRAZIONE IVA Oggetto Acquisto o importazione dei veicoli. Leasing, noleggio e simili. Acquisto di componenti e ricambi. Acquisto di carburanti e lubrificanti. Prestazioni di custodia, manutenzione e riparazione. Spese di impiego. Transiti stradali. Detraibilità IVA L IVA è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l imposta relativa all acquisto o all importazione di detti veicoli stradali a motore. IVA INDETRAIBILE PER MOTOCICLI CON CILINDRATA SUPERIORE A 350 c.c. Ai sensi dell art. 19-bis1 del D.P.R. 633/1972 opera un regime di totale indetraibilità oggettiva IVA per i motocicli di cilindrata superiore ai 350 c.c., al di fuori delle ipotesi in cui questi formino oggetto dell attività propria dell impresa. VEICOLI STRADALI A MOTORE DIVERSI DAI PRECEDENTI Per i veicoli stradali a motore che non rientrano nella suddetta tipologia, si applicano le regole ordinarie di determinazione dell IVA detraibile, di cui agli artt. 19 e seguenti D.P.R. 633/1972. Massa autorizzata superiore a Kg 3.500; posti a sedere superiore a 8 escluso il conducente. AUTOCONSUMO AUTOCONSUMO AI FINI IVA È esclusa la presunzione assoluta che costituiscano prestazioni di servizi gratuite, imponibili IVA, l uso familiare o personale dell imprenditore, o la messa a disposizione gratuita ai dipendenti, di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, anche sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell imposta sia stata limitata al 40%. Veicoli utilizzati promiscuamente nell impresa e per fini privati Dal 28.06.2007 Per i veicoli con detrazione forfetizzata nella misura del 40% la disposizione stabilisce l irrilevanza, ai fini impositivi IVA, dell uso personale o familiare da parte dell imprenditore dei veicoli stessi o della loro messa a disposizione a favore del personale dipendente senza l addebito di un corrispettivo specifico. Il regime consistente nella detrazione limitata al 40% dell IVA assolta a monte e nell irrilevanza dell uso privato, non è derogabile. Non è, dunque, consentito al contribuente adottare il diverso comportamento consistente nella detrazione integrale dell imposta all atto dell acquisto dei beni e servizi in questione e nell applicazione dell IVA, sulla base del valore normale, per l utilizzo privato dei medesimi (R.M. 6/DPF/2008). Nel caso in cui non si renda indetraibile l IVA a monte nella misura del 60% (detrazione IVA al 40%) la messa a disposizione del veicolo deve essere considerata prestazione di servizi imponibile. R A T I O N. 4 / 2 0 0 8-4287-1 13

IMPOSTE E TASSE DIVERSE AUTOVETTURE MESSE A DISPOSIZIONE DEI DIPENDENTI Dal 1.03.2008, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore, e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore. Ove sia pattuito un corrispettivo inferiore al valore normale, la base imponibile è costituita, in luogo del corrispettivo, dall importo medesimo, al lordo delle somme trattenute al dipendente e al netto dell IVA nello stesso importo inclusa. Per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si assume come valore normale quello determinato a norma dell art. 51, c. 4, lett. a) Tuir (30% dell importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, calcolato sulla base del costo chilometrico desunto dalle tabelle Aci), comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell IVA compresa in detto importo. UTILIZZO DELLE AUTOVETTURE Esclusivamente aziendale Non si configura utilizzo privato, né cessione gratuita. Si seguono le ordinarie regole. Uso promiscuo del dipendente con addebito dell uso privato Uso promiscuo del dipendente senza addebito dell uso privato Si configura una prestazione di servizi imponibile IVA, non trattandosi di cessioni gratuite. In caso di corrispettivo inferiore al valore normale, l IVA è applicata sul valore normale. Si configura una prestazione:.. gratuita, esclusa da IVA se l impresa limita la detrazione sull acquisto del bene (40%);.. imponibile in base al valore normale se la detrazione sull acquisto del bene è integrale (100%). CESSIONE DEI VEICOLI A MOTORE BASE IMPONIBILE Per le cessioni di beni il cui acquisto ha subito una limitazione alla detrazione di carattere oggettivo, la base imponibile è determinata moltiplicando il corrispettivo pattuito di vendita per la percentuale di detrazione operata al momento dell acquisto. Art. 13, c. 3, lett. c) D.P.R. 633/1972. 14 R A T I O N. 4 / 2 0 0 8-4287-1

SCRITTURE CONTABILI contabilità generale FILMATO VideoFisco 5.03.2008 Info al n. 0376-775130 RICLASSIFICAZIONE IN BILANCIO DEL FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI SOMMARIO FONDO AMMORTAMENTO PREGRESSO AL 31.12.2005 BILANCIO 2007 TERRENI E FABBRICATI ACQUISTA- TI FINO AL 2005 Art. 36, cc. 7 e 8 D.L. 4.07.2006, n. 223, conv. L. 4.08.2006, n. 248 - Art. 1, cc. 81-82 L. 24.12.2007, n. 244 - C.M. 4.08.2006, n. 28/E, p. 26 - C.M. 19.01.2007, n. 1/E Per effetto dell art. 1, c. 81 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) la previsione normativa relativa al trattamento del fondo ammortamento dei fabbricati strumentali al 31.12.2005 si interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento, dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4.07.2006, calcolate sul costo complessivo, sono riferite proporzionalmente al costo dell area e al costo del fabbricato (e non più interamente riferibili al fabbricato). L eventuale applicazione dell art. 1 del D.L. 3.08.2007, n. 118 (non convertito in legge), che aveva già modificato la normativa sul punto, è stata fatta salva dall art. 1, c. 82 della Legge Finanziaria 2008. FONDO AMMORTAMENTO PREGRESSO AL 31.12.2005 NUOVA INTERPRETAZIONE AUTENTICA Art. 1, c. 81 L. 244/2007 Aree acquistate congiuntamente al fabbricato Aree acquistate autonomamente Fondo ammortamento fabbricato Ammortamento pregresso imputabile al terreno Fondo ammortamento fabbricato Ammortamento pregresso imputabile al terreno Fondo ammortamento complessivo al 31.12.2005 Fondo ammortamento complessivo al 31.12.2005 Fondo ammortamento complessivo al 31.12.2005 Fondo ammortamento complessivo al 31.12.2005 X X X X 80% (o 70% per fabbricati industriali). 20% (o 30% per fabbricati industriali). Costo costruzione fabbricato Valore complessivo dell immobile Costo dell area Valore complessivo dell immobile PRECEDENTE INTERPRETAZIONE MINISTERIALE ORA SUPERATA Fondo ammortamento al 31.12.2005 interamente imputabile al fabbricato C.M. 19.01.2007, n. 1/E, p.7.5 Fondo ammortamento superiore al valore del fabbricato Per i fabbricati acquisiti nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 4.07.2006 gli ammortamenti precedentemente dedotti dovevano essere imputati prioritariamente al valore del fabbricato. Pertanto, il costo fiscalmente riconosciuto del fabbricato ancora da ammortizzare era decurtato degli ammortamenti dedotti fino al periodo d imposta precedente a quello in corso alla data del 4.07.2006. Il valore residuo era considerato deducibile fino ad esaurimento, a partire dal periodo d imposta in corso alla predetta data. Se il fondo di ammortamento fosse risultato pari o superiore al valore del fabbricato, il residuo costo fiscalmente ammortizzabile del fabbricato sarebbe stato pari a zero (C.M. 21.11.2006, n. 34/E). La parte del fondo di ammortamento già dedotto e che eventualmente avesse ecceduto il valore fiscale del fabbricato avrebbe inciso, diminuendolo, sul costo fiscale dell area rilevante per la determinazione di una eventuale plusvalenza o minusvalenza da cessione. R A T I O N. 4 / 2 0 0 8-6029-1 45

SCRITTURE CONTABILI contabilità generale BILANCIO 2007 ADEMPIMENTI RELATIVI ALL ESERCIZIO 2007 PER ADEGUAMENTO ALLE NOVITÀ LEGISLATIVE Possibili comportamenti tenuti nel bilancio 2006 Beni in proprietà Beni in leasing immobiliare Residuo ammortizzabile 2006 pari a zero Scorporo del terreno solo ai fini fiscali Scorporo effettuato in contabilità I soggetti che hanno continuato a stanziare le quote di ammortamento sull intero costo dell immobile, recuperando a tassazione in dichiarazione dei redditi la quota riferibile al terreno, effettuano la modifica del valore residuo ammortizzabile solamente sul registro dei beni ammortizzabili. I soggetti che hanno imputato contabilmente l intero fondo ammortamento pregresso a scomputo del valore del fabbricato dovranno imputare al terreno parte del fondo ammortamento attribuito al fabbricato nel bilancio 2006, dandone adeguata spiegazione in nota integrativa. La quota capitale dei canoni fino al 31.12.2005 dovrà essere attribuita proporzionalmente al costo del fabbricato e al costo del terreno per determinare il residuo importo deducibile. Qualora l applicazione delle disposizioni previgenti (che attribuivano il fondo ammortamento al 31.12.2005 interamente al fabbricato) avessero determinato l indeducibilità di ammortamenti e canoni di leasing in Unico 2007, con penalizzazione del contribuente, (che non abbia applicato le disposizioni del D.L. 118/2007, non convertito in legge), è possibile ripresentare una dichiarazione integrativa a proprio favore, per l anno 2006, entro il termine del modello Unico 2008 per l anno 2007 (31.07.2008) [art. 2, c. 8-bis D.P.R. 322/1998]. ESEMPIO Costo complessivo bene immobile 800.000,00 Fondo ammortamento al 31.12.2005 480.000,00 Bilancio 2006 Fabbricato (800.000,00 x 70%) 560.000,00 Fondo amm. fabbricato al 31.12.2005 480.000,00 Residuo fabbricato 80.000,00 = Terreno (800.000,00 x 30%) 240.000,00 Bilancio 2007 Fabbricato (800.000,00 x 70%) 560.000,00 + Fondo amm. fabbricato al 31.12.2005 ( 480.000,00 x 70%) 336.000,00 - Residuo fabbricato al 31.12.2005 224.000,00 = Terreno Fondo amm. al 31.12.2005 riferibile al terreno 240.000,00 + ( 480.000,00 x 30%) 144.000,00 - Residuo terreno al 31.12.2005 96.000,00 = + - Esempio n. 1 Ipotesi di scrittura contabile di riclassificazione del fondo ammortamento pregresso 31.12.06 P B II 1 P B II 1 TERRENI a FABBRICATI 240.000,00 Scorporo del costo del terreno effettuato nella misura del 30%. 31.12.07 P B II 1 P B II 1 FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI a TERRENI 144.000,00 Riclassificazione del fondo ammortamento al 31.12.2005, riferibile al terreno. 46 R A T I O N. 4 / 2 0 0 8-6029-1

SCRITTURE CONTABILI contabilità generale TERRENI E FABBRICATI ACQUISTATI FINO AL 2005 BENI INTERESSATI Fabbricati strumentali acquistati negli esercizi precedenti a quello in corso al 4.07.2006. DETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE AREE Aree autonomamente acquistate in precedenza Aree non autonomamente acquistate Senza obbligo di perizia Si assume il costo indicato nello specifico atto di acquisto. Senza altri confronti con il 30% (o 20%) del costo complessivo. Il costo fiscale da attribuire alle aree è pari al maggior valore tra:.. costo delle aree esposto in bilancio, al 31.12.2005 (1) ;.. valore del 20% (30% per fabbricati industriali) del costo complessivo esposto in bilancio al 31.12.2005. Il costo complessivo su cui applicare le percentuali deve essere assunto al netto:.. dei costi incrementativi capitalizzati;.. delle rivalutazioni effettuate. Nota (1) Ultimo bilancio approvato prima del 29.11.2006. Nei bilanci redatti secondo i principi civilistici la separazione del costo del terreno dal costo del fabbricato strumentale è stata raramente esposta nel bilancio al 31.12.2005. FONDO AMMORTAMENTO PREGRESSO ( ) Costo riferibile al fabbricato strumentale Al netto del costo del terreno. (-) Quote di ammortamento dedotte nei periodi precedenti proporzionalmente riferibili al costo del fabbricato (=) Residuo valore ammortizzabile del fabbricato Calcolato secondo i metodi precedentemente indicati. Calcolate sul costo complessivo. Esempio n. 2 Fabbricato contabilizzato congiuntamente al terreno nel bilancio 2005 VALORI DI BILANCIO AL 31.12.2005 Costo fabbricato + valore area 1.000.000,00 + Fondo ammortamento 480.000,00 Costi incrementativi capitalizzati 100.000,00 - VALORI FISCALI DEL FABBRICATO INDUSTRIALE Rivalutazioni effettuate 100.000,00 - Costo rettificato 800.000,00 = Costo del terreno 800.000,00 x 30% = 240.000,00 F.do ammortamento riferibile al terreno 480.000,00 x 30% = 144.000,00 Valore terreno 96.000,00 Costo del fabbricato 800.000,00 x 70% = 560.000,00 F.do ammortamento fabbricato al 31.12.2005 480.000,00 x 70% = 336.000,00 Residuo da ammortizzare (fabbricato) 224.000,00 + - = + - = VALORI FISCALI DEL FABBRICATO NON INDUSTRIALE Costo del terreno 800.000,00 x 20% = 160.000,00 F.do ammortamento riferibile al terreno 480.000,00 x 20% = 96.000,00 Valore terreno 64.000,00 Costo del fabbricato 800.000,00 x 80% = 640.000,00 F.do ammortamento fabbricato al 31.12.2005 480.000,00 x 80% = 384.000,00 Residuo da ammortizzare (fabbricato) 256.000,00 + - = + - = R A T I O N. 4 / 2 0 0 8-6029-1 47

SCRITTURE CONTABILI contabilità generale ESEMPIO SENZA COSTI INCREMENTATIVI NÈ RIVALUTAZIONI Esempio n. 3 Fabbricato industriale Ammortamento 3%. Anno di acquisto: 1990. Costo di acquisto 1.000.000 (compreso il terreno). Sviluppo del piano di ammortamento civilistico/fiscale per fabbricato industriale acquistato nel 1990 congiuntamente al terreno (senza costi incrementativi, nè rivalutazioni) ed esposto in bilancio complessivamente. Anno Costo Ammortamento 3% Valore residuo Variaz. fiscali Bilancio Fiscale Bilancio Fiscale Bilancio Fiscale Aumento 1990 1.000.000,00 1.000.000,00 30.000,00 30.000,00 970.000,00 970.000,00 1991 1.000.000,00 1.000.000,00 30.000,00 30.000,00 940.000,00 940.000,00 1992 1.000.000,00 1.000.000,00 30.000,00 30.000,00 910.000,00 910.000,00 1993 1.000.000,00 1.000.000,00 30.000,00 30.000,00 880.000,00 880.000,00 1994 1.000.000,00 1.000.000,00 30.000,00 30.000,00 850.000,00 850.000,00 1995 1.000.000,00 1.000.000,00 30.000,00 30.000,00 820.000,00 820.000,00 1996 1.000.000,00 1.000.000,00 30.000,00 30.000,00 790.000,00 790.000,00 1997 1.000.000,00 1.000.000,00 30.000,00 30.000,00 760.000,00 760.000,00 1998 1.000.000,00 1.000.000,00 30.000,00 30.000,00 730.000,00 730.000,00 1999 1.000.000,00 1.000.000,00 30.000,00 30.000,00 700.000,00 700.000,00 2000 1.000.000,00 1.000.000,00 30.000,00 30.000,00 670.000,00 670.000,00 2001 1.000.000,00 1.000.000,00 30.000,00 30.000,00 640.000,00 640.000,00 2002 1.000.000,00 1.000.000,00 30.000,00 30.000,00 610.000,00 610.000,00 2003 1.000.000,00 1.000.000,00 30.000,00 30.000,00 580.000,00 580.000,00 2004 1.000.000,00 1.000.000,00 30.000,00 30.000,00 550.000,00 550.000,00 2005 1.000.000,00 1.000.000,00 30.000,00 30.000,00 520.000,00 520.000,00 2006 1.000.000,00 700.000,00 ----- ----- 520.000,00 364.000,00 2006 1.000.000,00 700.000,00 30.000,00 21.000,00 490.000,00 343.000,00 (2) 9.000,00 (1) 2007 1.000.000,00 700.000,00 30.000,00 21.000,00 460.000,00 322.000,00 9.000,00 2008 1.000.000,00 700.000,00 30.000,00 21.000,00 430.000,00 301.000,00 9.000,00 2009 1.000.000,00 700.000,00 30.000,00 21.000,00 400.000,00 280.000,00 9.000,00 2010 1.000.000,00 700.000,00 30.000,00 21.000,00 370.000,00 259.000,00 9.000,00 2011 1.000.000,00 700.000,00 30.000,00 21.000,00 340.000,00 238.000,00 9.000,00 2012 1.000.000,00 700.000,00 30.000,00 21.000,00 310.000,00 217.000,00 9.000,00 2013 1.000.000,00 700.000,00 30.000,00 21.000,00 280.000,00 196.000,00 9.000,00 2014 1.000.000,00 700.000,00 30.000,00 21.000,00 250.000,00 175.000,00 9.000,00 2015 1.000.000,00 700.000,00 30.000,00 21.000,00 220.000,00 154.000,00 9.000,00 2016 1.000.000,00 700.000,00 30.000,00 21.000,00 190.000,00 133.000,00 9.000,00 2017 1.000.000,00 700.000,00 30.000,00 21.000,00 160.000,00 112.000,00 9.000,00 2018 1.000.000,00 700.000,00 30.000,00 21.000,00 130.000,00 91.000,00 9.000,00 2019 1.000.000,00 700.000,00 30.000,00 21.000,00 100.000,00 70.000,00 9.000,00 2020 1.000.000,00 700.000,00 30.000,00 21.000,00 70.000,00 49.000,00 9.000,00 2021 1.000.000,00 700.000,00 30.000,00 21.000,00 40.000,00 28.000,00 9.000,00 2022 1.000.000,00 700.000,00 30.000,00 21.000,00 10.000,00 7.000,00 9.000,00 2023 1.000.000,00 700.000,00 10.000,00 7.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Nota (1) A partire dal 2006, l importo massimo soggetto ad ammortamento fiscale è pari al 70% dell investimento immobiliare. La differenza fra ammortamento civilistico e quello ammesso fiscalmente è da riprendere fiscalmente in dichiarazione dei redditi. (2) L ammortamento già effettuato ( 480.000,00) deve essere imputato proporzionalmente al fabbricato ( 480.000,00 x 70% = 336.000,00) e al terreno ( 480.000,00 x 30% = 144.000,00). 48 R A T I O N. 4 / 2 0 0 8-6029-1

SCRITTURE CONTABILI contabilità generale SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI UTENZA TELEFONICA FISSA TELEFONO CELLULARE DEDUZIONE DEI COSTI TELEFONICI Artt. 102 e 54 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Art. 1, c. 401-403 L. 27.12.2006, n. 296 - Art. 1, cc. 261-264 L. 24.12.2007, n. 244 - R.M. 17.05.2007, n. 104/E Eliminando la distinzione fra costi dei telefoni fissi e dei cellulari, il c. 9 dell art. 102 del D.P.R. 917/1986 prevede che le quote d ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico [lett. gg) del c. 1 dell art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D. Lgs. 1.08.2003, n. 259] sono deducibili nella misura dell 80%. La disposizione riguarda qualsiasi tipologia di spesa concernente sia i consumi sia gli acquisti o le altre modalità di acquisizione della strumentazione necessaria per beneficiare dei servizi. L applicazione della norma è ampia, in quanto riferita indistintamente a tutti i servizi di comunicazione, coinvolgendo così sia le utenze fisse sia la telefonia mobile. Il criterio ha effetto sia per le imprese sia per i professionisti. Infatti, anche il c. 3 bis dell art. 54 del D.P.R. 917/1986 prevede che le quote d ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, di cui alla lett. gg) del c. 1 dell art. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D. Lgs. 1.08.2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell 80%. È stata rimossa, a livello legislativo, la limitazione alla detrazione nella misura del 50%, per l acquisto, il noleggio, i contratti di locazione finanziaria e gli oneri relativi all uso dei telefoni cellulari; pertanto, a partire dal 1.01.2008, il tributo è detraibile secondo le regole ordinarie e la detrazione potrebbe essere anche integrale, purché il bene sia inerente. SCHEMA DI SINTESI Deducibilità dei costi Detraibilità IVA SPESE DI TELEFONIA FISSA SPESE DI TELEFONIA MOBILE AMBITO OGGETTIVO Imprese Professionisti Dal 2007 Fino al 2007 Dal 2008 80% 100% Professionisti 80% 50% Autotrasportatori 100% (1) 100% (1) Altre imprese 80% 50% Quote di ammortamento. Canoni di locazione, anche finanziaria. Canoni di noleggio. Spese di manutenzione. Spese di impiego. Sono compresi nell ambito applicativo anche i costi relativi a beni materiali ed immateriali (ivi compreso il software) utilizzati per la connessione telefonica operata nell ambito dell attività imprenditoriale ovvero artistica o professionale, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento alle suddette linee telefoniche. Rientrano nell ambito applicativo della norma le spese sostenute per l acquisto del modem ovvero del router ADSL ed eventualmente per l acquisto del software specifico. Esclusioni Secondo la quota di inerenza (2) I costi relativi al personal computer sono dedotti secondo i criteri generali che sovrintendono alla formazione del reddito d impresa o professionale. Note (1) Per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo. (2) Nel fissare i criteri selettivi per l attività di accertamento, relativamente al quinquennio 2008-2012, si stabilirà la misura in cui gli uffici dovranno concentrare l attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione una misura superiore al 50% dell IVA afferente agli acquisti delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione. R A T I O N. 4 / 2 0 0 8-1680-1 37

SCRITTURE CONTABILI contabilità generale UTENZA TELEFONICA FISSA Esempio n. 1 Acquisto di apparecchio di telefonia fissa P D 7 P B II 4 P C II 4 bis P D 7 P C IV 1 E B 10 b P B II 4 Esempio n. 2 A Ricevimento fattura Nota (1) 31.01.2008 DIVERSI a APPARECCHI DI TELEFONIA FISSA IVA C/ACQUISTI Ricevuta fattura acquisto cordless. B Pagamento tramite banca 31.01.2008 31.12.2008 AMMORTAMENTO a APPARECCHI DI TELEFONIA FISSA (deducibili fiscalmente all 80% (1) ) Quota ammortamento annuale. Rilevazione bolletta telefonica (telefono fisso) FORNITORE 120,00 100,00 F.DO AMMORTAMENTO APPARECCHI DI TELEFONIA FISSA Il 20% della quota di ammortamento sarà ripresa in dichiarazione dei redditi come variazione in aumento dell imponibile fiscale. 20,00 FORNITORE a BANCA C/C ORDINARIO 120,00 Pagamento fattura acquisto cordless. C Ammortamento annuale 10,00 E B 7 P C II 4 bis P D 7 E B 7 P D 7 P D 7 P C IV 1 E C 17 P C IV 1 P C IV 3 A Ricevimento fattura DIVERSI SPESE TELEFONO FISSO B Pagamento tramite banca Nota (1) 31.01.2008 (deducibili fiscalmente all 80% (1) ) IVA C/ACQUISTI Ricevuta fattura Telecom Italia Spa n. 5258 del 31.01.2008. 15.02.2008 15.02.2008 DIVERSI a CASSA CONTANTI FORNITORE (Telecom Italia) SPESE POSTALI Pagata fattura Telecom n. 5258 del 31.01.2008. a FORNITORE (Telecom Italia) 86,77 72,31 Il 20% delle spese telefoniche sarà ripreso in dichiarazione dei redditi come variazione in aumento dell imponibile fiscale. 14,46 FORNITORE (Telecom Italia) a BANCA C/C ORDINARIO 86,77 Addebito su conto corrente bancario per fattura Telecom n. 5258 del 31.01.2008. 15.02.2008 SPESE BANCARIE a BANCA C/C ORDINARIO 1,00 Addebito su conto corrente bancario delle commissioni per addebito in conto della fattura Telecom n. 5258 del 31.01. C Pagamento per cassa (alternativa) 86,77 1,00 87,77 38 R A T I O N. 4 / 2 0 0 8-1680-1

SCRITTURE CONTABILI contabilità generale TELEFONO CELLULARE Esempio n. 3 Registrazione bolletta telefono cellulare inerente al 50% E B 7 P C II 4 bis P C II 4 bis E B 7 P D 7 P C II 4bis A Ricevimento fattura. 1.03.2008 DIVERSI a FORNITORE 124,99 SPESE TELEFONO CELLULARE (deducibili fiscalmente all 80%) 108,46 IVA C/ACQUISTI 8,26 IVA INDETRAIBILE 8,27 Ricevimento fattura (1) TIM n. 20807 del 25.02 per telefono cellulare. Note (1) Dettaglio fattura:.. 25,82 escluso da IVA;.. 82,64 imponibile IVA 20%;.. 16,53 IVA 20% detraibile al 50%. SPESE TELEFONO CELLULARE 1.03.2008 a IVA INDETRAIBILE 8,27 (deducibili fiscalmente all 80%) Giroconto IVA indetraibile fattura TIM n. 20807 del 25.02. B Momento del pagamento della fattura 15.03.2008 P D 7 P C IV 1 FORNITORE a BANCA C/C ORDINARIO 124,99 Pagata con addebito in conto fattura TIM n. 20807 del 25.02.2008. 15.03.2008 E C 17 P C IV 1 SPESE BANCARIE a BANCA C/C ORDINARIO 1,00 Commissioni bancarie per addebito in conto fattura TIM n. 20807 del 25.02.2008. P D 7 E B 7 P C IV 3 C Pagamento per cassa (alternativa) 15.03.2008 DIVERSI a CASSA CONTANTI 125,99 FORNITORE 124,99 SPESE POSTALI 1,00 Pagata per cassa fattura TIM n. 20807del 25.02.2008 Esempio n. 4 Acquisto di scheda telefonica ricaricabile E B 7 P D 7 P D 7 P C IV 3 A Acquisto scheda telefonica ricaricabile 1.03.2008 SPESE TELEFONO a FORNITORI 50,00 CELLULARE (deducibili fiscalmente all 80%) Acquisto scheda telefonica ricaricabile. 1.03.2008 FORNITORI a CASSA 50,00 Pagamento scheda ricaricabile. DEDUCIBILITÀ DELLA RICARICA DOCUMENTAZIONE DEL COSTO PER IMPOSTE DIRETTE IVA L'acquirente può portare in deduzione ai fini delle imposte dirette l 80% del costo inerente l'acquisto della scheda telefonica ricaricabile e, successivamente, della ricarica. Inerenza La deduzione dei costi è subordinata all inerenza all'attività dell'impresa. Al fine di portare in deduzione tali costi, agli effetti delle imposte sui redditi, l'acquirente deve richiedere, all'atto dell'acquisto della scheda o della ricarica, un documento valido per tale scopo. Il documento emesso dal rivenditore non espone l'importo dell'iva, poiché tale imposta è assolta direttamente dal gestore. È sufficiente un riepilogo emesso dal rivenditore con indicati i dati identificativi del cliente e con l'apposizione del timbro del rivenditore stesso. Art. 74 D.P.R. 633/1972 R A T I O N. 4 / 2 0 0 8-1680-1 39

ACCERTAMENTO SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI MODALITÀ DI CALCOLO COMPILAZIONE MODELLO UNICO PER VERIFICA OPERATIVITÀ SOCIETÀ DI COMODO Art. 30 L. 23.12.1994, n. 724 - Art. 35, cc. 15 e 16 D.L. 4.07.2006, n. 223, conv. L. 4.08.2006, n. 248 - Art. 1, c. 109 e ss. L. 27.12.2006, n. 296 - C.M. 26.02.1997, n. 48/E - C.M. 4.08.2006, n. 28/E, p. 9 - C.M. 2.02.2007, n. 5 - L. 24.12.2007, n. 244 - C.M. 14.02.2008, n. 9 - Provv. Ag. Entrate 14.02.2008, prot. 23681 Uno specifico prospetto del modello Unico deve essere compilato dalle società per effettuare il test di operatività, ossia il confronto tra componenti effettivi del conto economico e ricavi presuntivi. Tutte le società dovranno compilare il prospetto, salvo il caso che rientrino in una delle cause di esclusione o disapplicazione da indicare al rigo RF78. Il 2007 costituisce il 1 periodo d imposta per il quale trova applicazione l estensione all ambito Irap delle regole di determinazione del reddito minimo ai fini Ires (rigo IQ66). SOGGETTI INTERESSATI S.p.a. S.n.c. S.a.s. Contabilità ordinaria o semplificata SCHEMA DI SINTESI S.a.p.a. Comprese le società equiparate:.. società di armamento;.. società di fatto. Società ed enti di ogni tipo con stabile organizzazione in Italia. S.r.l. Che abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali. Residenti in Italia Non residenti La disciplina delle società non operative si applica sia ai soggetti che svolgono la loro attività in regime di contabilità ordinaria, sia ai soggetti che sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata. APPOSITO PROSPETTO IN MODELLO UNICO 2008 Esclusioni Di tipo soggettivo (cause di esclusione). Opzione per scioglimento o trasformazione agevolata. Interpello accolto totalmente. CAUSE DI ESCLUSIONE Sussistono anche altre cause oggettive di disapplicazione automatica. La casella Cause di esclusione deve essere compilata dai soggetti non tenuti all applicazione della disciplina in oggetto. In particolare, nella suddetta casella deve essere indicato, il codice: 1 - soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali; 2 - soggetti che si trovano nel 1 periodo d imposta; 3 - società in amministrazione controllata o straordinaria; 4 - società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente; 5 - società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6 - società con un numero di soci non inferiore a 50 (in precedenza 100); 7 - società che nei 2 esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità; 8 - società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; 9 - società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; 1 0 - società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale; 1 1 - società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore. SCIOGLIMENTO O TRASFORMAZIONE AGEVOLATA Sono, inoltre, esclusi dall applicazione della disciplina sulle società di comodo i soggetti che si avvalgono dello scioglimento o trasformazione agevolata di cui all art. 1, cc. 111 e seguenti della L. 296/2006, prorogata dall art. 1, c. 129 L. 244/ 2007, relativamente al periodo di imposta anteriore allo scioglimento ovvero alla trasformazione in società semplice e che abbiano richiesto la cancellazione dal Registro delle Imprese, a norma degli artt. 2312 e 2495 del Codice Civile, entro 1 anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione. Barrare la casella Scioglimento o trasformazione. INTERPELLO ACCOLTO Ai sensi dell art. 30, c. 4-bis della L. 23.12.1994, n. 724, introdotto dal D.L. 223/ 2006, è prevista la possibilità di richiedere all Agenzia delle Entrate la disapplicazione della disciplina in esame ex art. 37-bis, c. 8 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 ai fini dell imposta sui redditi, ai fini Irap e ai fini IVA. La legge Finanziaria 2008 ha previsto la possibilità di comunicare il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate anche a mezzo fax o posta elettronica. In presenza di accoglimento parziale dell interpello, il prospetto deve essere compilato. In caso di accoglimento dell istanza, barrare la casella relativa. R A T I O N. 5 / 2 0 0 8-5 3 2 2 15

ACCERTAMENTO MODALITÀ DI CALCOLO Tavola operativa n. 1 Verifica della condizione di società non operativa (ricavi presunti) Unico Media SC Tipologia di beni Valori medi del triennio 2007 2006 2005 (colonna 1) % Ricavi presunti RF79 Titoli e crediti............ x 2% =... + RF80 Immobili ed altri beni............ x 6% =... + RF81 Immobili A/10............ x 5% =... + RF82 Immobili abitativi............ x 4% =... + RF83 Altre immobilizzazioni............ x 15% =... + RF84 Beni piccoli comuni............ x 10% =... + Ricavi presunti (RF85, col. 2) La percentuale dei titoli e crediti è ridotta all 1% per i beni situati in Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti. Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso di costruzione nonché gli acconti. I valori dei beni e delle immobilizzazioni, da riportare nei righi da RF79 a RF84, sono assunti in base alle risultanze medie dell esercizio e dei 2 precedenti. Ai fini del computo di detta media, il Note valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso dell esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso. Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l art. 110, c. 1 del Tuir. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall impresa concedente ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.... = Tavola operativa n. 1-bis Ricavi Incrementi di rimanenze Proventi non straordinari Verifica della condizione di società non operativa (ricavi effettivi) Valori risultanti dal conto economico 2007 2006 2005 Media............ +............ +............ + Ricavi effettivi (RF85, col. 3)... = Si è in presenza di società non operative se i ricavi effettivi sono inferiori ai ricavi presunti. Tavola operativa n. 2 Determinazione del reddito presunto (se il soggetto è considerato non operativo ) Unico Valori ultimo SC Tipologia di beni esercizio 16 R A T I O N. 5 / 2 0 0 8-5 3 2 2 % Presunzione di reddito... RF79 Titoli e crediti... x 1,50% = + RF80 Immobili ed altri beni... x 4,75% =... + RF81 Immobili A/10... x 4,75% =... + RF82 Immobili abitativi... x 3% =... + RF83 Altre immobilizzazioni... x 12% =... + RF84 Beni piccoli comuni... x 12% =... + Reddito presunto Ires (RF85, col. 5)... = Note Ai fini dell adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno indicare, nel rigo RF86, la somma degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni quali, ad esempio:.. proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;.. reddito esente ai fini Ires, anche per effetto di plusvalenze realizzate ai sensi dell art. 87 del Tuir;.. dividendi che fruiscono della detassazione di cui all art. 89 del Tuir.

ACCERTAMENTO Tavola operativa n. 3 Prospetto valore produzione netta minima Irap (1) Unico SC Descrizione Importo IQ66 Reddito minimo Ires presunto (da RF85, col. 5)... Retribuzioni dipendenti... IQ67 Compensi Co.Co.Co.... Lavoro autonomo occasionale (2)... IQ68 Interessi passivi (3)... meno Deduzioni spettanti ai sensi dell art. 11 D. Lgs. 446/1997, dell art. 3 D.L. 269/2003 e delle... eventuali altre agevolazioni applicabili fini fini Irap Per le società non operative, ai fini Irap, si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo, aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi. Valore presunto produzione netta Irap (Ires IQ69, col. 3) Valore effettivo della produzione (Ires IQ65, col. 3) Valore della produzione imponibile (4) (Ires IQ74 / IQ94, col. 2)......... Il valore più elevato rappresenta l imponibile Irap. Note (1) La sezione VII del quadro IQ del Modello Unico SC deve essere compilata dalle società per le quali sussistono le condizioni di non operatività, di cui all art. 30 L. 724/1994, e che abbiano determinato il reddito imponibile minimo ai fini Ires applicando al valore dei beni e delle immobilizzazioni le relative percentuali. La sezione non deve essere compilata nel caso di accoglimento dell istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo con effetti ai fini Irap. (2) Escluse prestazioni di fare, non fare, permettere. (3) Compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria. (4) Il valore della produzione risulta dalla somma degli importi indicati nei righi IQ66, IQ67 e IQ68, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell art. 11 del D. Lgs. 446/1997 e dell art. 3 del D.L. 269/2003 e delle eventuali altre agevolazioni applicabili ai fini Irap. IRAP Test di operatività C.M. 17.03.2008 n. 21/E Interpello Ai fini Irap, per le società e per gli enti non operativi il valore della produzione netta si presume non inferiore al reddito minimo, incrementato delle componenti normalmente non deducibili dalla base imponibile Irap. La disposizione si applica, quindi, ai soggetti considerati non operativi, ossia i soggetti che non superano il c.d. test di operatività, e prescinde dalla circostanza che i medesimi soggetti abbiano dichiarato un reddito Ires inferiore o superiore a quello minimo presunto. Il reddito minimo presunto ai fini Ires costituisce la base di calcolo del valore della produzione minima rilevante ai fini Irap, la cui determinazione resta del tutto autonoma rispetto al reddito Ires effettivamente dichiarato. Ne consegue che i soggetti non operativi dovranno comunque assumere ai fini Irap il maggiore tra il valore della produzione effettivo e quello minimo determinato in via presuntiva, indipendentemente dal reddito dichiarato ai fini Ires. La società non operativa, che non abbia quindi superato il c.d. test di operatività, continua ad essere considerata tale anche se realizza un reddito effettivo ai fini Ires superiore a quello minimo presunto. Ne consegue che detta società resta assoggettata a tutte le altre conseguenze previste dalla relativa disciplina - limiti all utilizzo delle perdite fiscali e delle eccedenze di credito IVA, determinazione del reddito minimo presunto ai fini IRAP - in relazione alle quali avrà interesse a presentare l istanza di disapplicazione. La nuova sezione VII del modello Irap non deve essere compilata nel caso di accoglimento dell interpello con effetti anche ai fini dell Irap. Nel caso di ricavi dichiarati inferiori a quelli minimi, l interpello agisce sia ai fini delle imposte sui redditi, sia dell Irap, sia dell IVA. Nel caso di mancato superamento del test di operatività per la presenza di ricavi inferiori a quelli ammessi, ma con la presenza di un reddito superiore a quello minimo, si deve presentare comunque l interpello per la disapplicazione della disciplina sia ai fini Irap, sia IVA. R A T I O N. 5 / 2 0 0 8-5 3 2 2 17

ACCERTAMENTO NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE Decorrenza Società con un numero di soci non inferiore a 50 Società che nei 2 esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità Società in fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa e in concordato preventivo Società con ammontare del valore della produzione superiore al totale attivo dello stato patrimoniale Società partecipate da enti pubblici almeno per il 20% del capitale sociale Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore Le nuove fattispecie, che per i periodi d imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007 (dal 2008) costituiscono cause di esclusione dalla disciplina delle società non operative, per il periodo d imposta in corso al 31.12.2007 si qualificano come situazioni oggettive al ricorrere delle quali i contribuenti sono esonerati dall obbligo di presentazione dell apposita istanza. Il requisito richiesto dalla norma per l esclusione automatica dalla disciplina, ossia la soglia minima di 50 soci, è stata diminuita rispetto alla disciplina precedente, che faceva riferimento a 100 soci. Tale requisito deve sussistere per la maggior parte del periodo d imposta. Il numero minimo deve sussistere per tutti i giorni compresi nell arco temporale oggetto di osservazione, comprendendo anche l esercizio per il quale debba effettuarsi il test di operatività. Tra i dipendenti rientrano i lavoratori subordinati (con contratto a tempo determinato o indeterminato), mentre ne sono esclusi quelli che percepiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendenti, come i collaboratori a progetto o gli amministratori. La nuova causa di esclusione aggiunge alle ipotesi già individuate in via interpretativa (C.M. 25/2007) le società in concordato preventivo. Le società interessate devono raffrontare, nell esercizio di riferimento:.. il totale del valore della produzione, così come risulta dal raggruppamento A) dello schema di conto economico ai sensi dell art. 2425 C.C.;.. il totale dell attivo dello schema di stato patrimoniale, ex art. 2424 Codice Civile. La presenza di un controllo pubblico può escludere a priori la natura di comodo della società. Sono considerate congrue le società che, anche per effetto dell adeguamento in dichiarazione, dichiarano ricavi di importo non inferiore a quello puntuale di riferimento derivante dalla applicazione Gerico e comprensivo dei maggiori ricavi che si ottengono dalla applicazione degli specifici indicatori di normalità economica. Per il requisito della coerenza, lo stesso può considerarsi sussistente solo quando la società risulti correttamente posizionata nei confronti di tutti gli indicatori di coerenza economica applicabili nei suoi confronti. L esclusione non si applica nei confronti delle società alle quali si applicano i parametri, anche qualora le stesse dichiarino ricavi congrui. SITUAZIONI OGGETTIVE DI DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA - SENZA INTERPELLO (Provv. Ag. 14.02.2008) Possono disapplicare la disciplina sulle società di comodo, senza necessità di presentare istanza di interpello a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2007 (a fianco: codici da indicare nel modello Unico): 99 20 30 40 50 60 o 70 Società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria e di liquidazione coatta amministrativa; società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria. Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli artt. 2-sexies e 2-nonies L. 575/1965 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario. Società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla L. 431/1998 o ad altre leggi regionali o statali. Società che detengono partecipazioni in: 1) società considerate non di comodo ai sensi dell art. 30 della L. 724/1994; 2) società escluse dall applicazione della disciplina di cui al citato art. 30 anche in conseguenza di accoglimento dell istanza di disapplicazione; 3) società collegate residenti all estero cui si applica il regime dell art. 168 Tuir. Società che hanno ottenuto l accoglimento dell istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell istanza che non hanno subito modificazioni nei 3 periodi di imposta successivi. 18 R A T I O N. 5 / 2 0 0 8-5 3 2 2 La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con riferimento all unico periodo di imposta di cui all art. 182, cc. 2 e 3 Tuir. La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d imposta precedenti all inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all inizio delle procedure medesime. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell amministratore giudiziario ed ai successivi periodi di imposta nei quali permane l amministrazione giudiziaria. La disapplicazione opera limitatamente ai predetti immobili. La disapplicazione opera limitatamente alle predette partecipazioni. Nota bene La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive.

ACCERTAMENTO UTILIZZO DEGLI STUDI DI SETTORE IN SEDE DI ACCERTAMENTO SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI VALENZA DEGLI INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE DERIVANTI DALL APPLICAZIONE DE- GLI STUDI DI SETTORE POSIZIONAMENTO NELL INTERVAL- LO DI CONFIDENZA CONTRIBUENTI MULTIPUNTO E MULTIATTIVITÀ Art. 62 bis D.L. 30.08.1993, n. 331, conv. L. 29.10.1993, n. 427 - Art. 1, cc. 14, 14 bis e 14 ter L. 27.12.2006, n. 296 - D.L. 2.07.2007, n. 81, conv. L. 3.08.2007, n. 127 - Art. 1, c. 252 L. 24.12.2007, n. 244 - C.M. 21.05.1999, n. 110/E - C.M. 5.07.1999, n. 148/E - C.M. 31.05.2007, n. 31/E - C.M. 12.06.2007, n. 38/E - C.M. 23.01.2008, n. 5/E - C.M. 1.04.2008, n. 31 - D.M. 11.02.2008 Il D.L. 81/2007 e la L. 244/2007 hanno introdotto alcune modifiche alla disciplina degli studi di settore. In particolare, le modifiche hanno riguardato le modalità di utilizzo, in fase di accertamento, delle risultanze derivanti dall applicazione degli indicatori di normalità economica. Ciò premesso, si forniscono chiarimenti sull innovato impianto normativo e sui riflessi che esso determina sull attività di accertamento derivante dall applicazione degli studi di settore, nonchè alcune indicazioni sulle modalità da seguire nell attività di accertamento basata sulle risultanze degli studi di settore. Il decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze dell 11.02.2008 (pubblicato nella G.U. 6.03.2008, n. 56) ha introdotto nuove disposizioni in tema di applicazione degli studi di settore nei confronti dei contribuenti che esercitano attività d impresa mediante più punti di produzione e di vendita o che esercitano più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore. Le nuove disposizioni riguardano anche gli adempimenti contabili posti a carico dei predetti contribuenti, che risultano sostanzialmente semplificati. SCHEMA DI SINTESI MODIFICHE INTRODOTTE CON IL D.L. N. 81/2007 E CON LA FINANZIARIA 2008 Valenza degli indicatori di normalità economica Art. 15 c. 3-bis D.L. 81/2007 conv. L. 127/2007 Motivazione dell accertamento Art. 1 c. 252 L. 244/2007 Gli indicatori di normalità economica hanno natura sperimentale. I maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi o compensi inferiori a quelli desumibili dagli indicatori di normalità economica non sono soggetti ad accertamenti automatici. In caso di accertamento, spetta all ufficio accertatore, motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati. Ai fini dell accertamento, l Agenzia delle Entrate ha l onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall applicazione degli indicatori di normalità economica, fino all entrata in vigore dei nuovi studi di settore varati secondo procedure di concertazione con le categorie. In ogni caso, i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori non sono soggetti ad accertamenti automatici. MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.M. 11.02.2008 Annotazione separata Con effetto già per gli adempimenti relativi al 2007, i contribuenti che esercitano due o più attività d impresa non sono tenuti alla compilazione dei modelli per l annotazione separata dovendo compilare soltanto lo studio relativo all attività prevalente in termini di ricavi. Ai fini dell accertamento, gli studi di settore sono utilizzabili soltanto qualora i ricavi dell attività prevalente siano pari o superiori al 70% dei ricavi complessivi (per il 2007 tale soglia è pari al 80%). Al di sotto di tali percentuali gli studi di settore sono utilizzabili solo ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo. R A T I O N. 5 / 2 0 0 8-5920-1 9