Elementi essenziali della Fattura Circolare n. 01 del 28 Febbraio 2008 L amministrazione finanziaria ha, in questi ultimi tempi, aggravato i contribuenti di adempimenti vari; tra questi adempimenti, molto importante è quello relativo all elenco clienti e fornitori. Per l anno 2006 vi sono state alcune esclusioni, ma a partire dal 2008, per i dati relativi al 2007, l adempimento sarà a regime. È molto importante, quindi, verificare, immediatamente, l esattezza dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute; in particolare per quest ultime, è essenziale verificare che siano presenti tutti i dati, che di seguito specificherò e, qualora vi siano delle carenze richiedere immediatamente l integrazione del documento. Pensiamo all ipotesi, non infrequente, di un cliente occasionale: se per qualche motivo non sono presenti tutti i dati essenziali e corretti, come potremmo poi rintracciarlo? il risultato finale sarà quello di non potere inserire correttamente i dati nell elenco clienti e fornitori, con una sanzione che va da Euro 200 fino ad Euro 2000 per ogni dato carente. Iniziamo quindi con indicare gli elementi essenziali che deve contenere la fattura. 1
Contenuto Elementi obbligatori Gli elementi che devono essere indicati nella fattura sono: 1) data di emissione e numero progressivo per anno solare; per data di emissione deve intendersi la data indicata in fattura, ritenendola coincidente, in assenza di altra specifica indicazione, con la data di consegna o di spedizione; sono ammesse più serie di numerazione in ragione delle esigenze del soggetto passivo Iva (ad es. per tipo di prodotto o per diverse zone di vendita, etc.); nell'ambito di ciascuna serie, tuttavia, la numerazione deve essere progressiva; è ammissibile l'adozione di una numerazione progressiva mensile (ris. 4.2.1998, n. 4/E). 2) dati identificativi dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione. Per le imprese, società o enti: ditta, denominazione o ragione sociale; per le persone fisiche: il nome e il cognome. Inoltre deve essere indicata la residenza o il domicilio ovvero i dati del rappresentante fiscale e l'ubicazione della stabile organizzazione (per i soggetti non residenti); 3) numero di partita Iva e codice fiscale del cedente o del prestatore e di colui che acquista il bene o usufruisce del servizio. Nel caso di operazioni intracomunitarie è anche necessaria l'indicazione della partita IVA dei committenti o cessionari preceduta dal codice identificativo dello Stato; 4) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; non è ammessa alcuna indicazione generica che non consenta di individuare i beni ceduti o le prestazioni rese (ris. 3.5.1995, n. 111; ris. 6.5.1998, n. 117/E); è possibile indicare la natura e la qualità della merce mediante un codice, purché sulla fattura venga riportata la legenda dei codici merceologici (ris. 10.5.1975, n. 504522); 2
5) i corrispettivi e gli altri dati necessari per la determinazione della base imponibile; 6) il valore normale degli altri beni ceduti a titolo sconto, premio o abbuono; 7) l'aliquota Iva applicata, l'ammontare dell'imposta e dell'imponibile; gli importi devono essere arrotondati al centesimo di euro per eccesso se la frazione non è inferiore a 0,005 e, per difetto, se la frazione è inferiore a tale ammontare (ad es. 9,365 = 9,37, mentre 9,364 = 9,36). I decimali vanno indicati anche quando sono pari a zero. L'imposta deve essere sempre indicata in euro, anche se gli altri importi sono indicati in diversa valuta (art. 21, c. 3, ultimo periodo, D.P.R. n. 633/1972); 8) numero di partita IVA del cessionario del bene o del committente il servizio qualora siano debitori di imposta in luogo del cedente o del prestatore con l'indicazione della relativa norma di riferimento (ciò accade, nell'ipotesi di c.d. reverge charge, in relazione alle cessioni di oro da investimento e assimilate; in tale tipologia di operazioni nella fattura occorre citare l'art. 17, c. 5, D.P.R. n. 633/1972); 9) in caso di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, è richiesta l'indicazione della data della prima immatricolazione o iscrizione nei pubblici registri e del numero di chilometri percorsi, delle ore navigate o di quelle volate; 10) annotazione del fatto che la fattura è stata compilata dal cliente o, per conto del cedente o del prestatore, da un terzo, qualora venga utilizzata tale facoltà. Ulteriori elementi da indicare in fattura in ipotesi particolari Sono previste ulteriori indicazioni obbligatorie per ipotesi particolari: - per i soggetti che hanno l obbligo dell iscrizione nel registro delle imprese occorre indicare i dati relativi a tale iscrizione e gli altri obbligatori per le disposizioni civilistiche (art. 2250 cod. civ.), ovvero: 3
a) sede dell impresa (se società, la sede legale); b) l ufficio del registro delle imprese dove siamo iscritti; c) il numero di iscrizione (che per le ditte individuali coincide con il codice fiscale); d) per le operazioni non imponibili o esenti occorre indicare, anziché l aliquota e l imposta, il titolo di inapplicabilità dell imposta e la norma di riferimento; e) nelle fatture differite è necessario indicare data e numero dei documenti di trasporto. La data di tali documenti può essere anche quella di formazione (compilazione) (circ. 11.10.1996, n. 249/E); nella fattura differita si può omettere l indicazione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti se tali elementi risultano dai documenti di consegna, a condizione che tali documenti vengano allegati alla fattura che deve contenere la menzione gli allegati documenti di consegna costituiscono parte integrante della presente fattura (ris. 24.3.1978, n. 360878); f) per le cessioni ad esportatori abituali devono essere indicati gli estremi delle dichiarazioni d intento; g) in caso di fattura emessa dagli autotrasportatori per operazioni accessorie, separatamente da quella relativa al trasporto dei beni, occorre indicare sulla prima gli estremi della seconda per godere della particolare agevolazione per essi prevista (ris. 12.7.1974, n. 501976; circ. 13.8.1996, n. 198/E). NB: qualora nelle proprie fatture o in quelle ricevute dai propri clienti, sia carente di una delle informazioni di cui sopra specificate, si prega cortesemente di attivarsi immediatamente per reperire 4
le relative informazioni. Lo studio in nessun modo si assume l onere del reperimento di tali dati nell imminente data di scadenza dei collegati adempimenti fiscali, dovendo, in caso di carenza di informazioni, rifiutarsi di effettuare l invio dell elenco clienti e fornitori. Si ricorda che la scadenza per l adempimento dell invio degli elenchi clienti e fornitori è il 30/4/2008 p.v. Buon Lavoro. Firenze, lì 28/2/2008 F.to Dr. 5