R E L A Z I O N E Ai sensi dell'art. 59 del T.U. delle Leggi in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti L'impianto di depurazione denominato Trento 3 versione sottomonte è al servizio del bacino scolante comprendente i Comuni di Aldeno, Besenello, Calliano, Cimone, Garniga, Trento (loc. Mattarello, Novaline, Romagnano, Ronchi, Valle e Valsorda), Villalagarina ed il futuro collegamento con i depuratori di Trento Sud e Trento Nord, con potenzialità pari a 300.000 AE. Lo stesso verrà realizzato in due lotti separati della capacità di 150.000 AE cadauno. E sito in località "Cava dei boschi spessi" nei C.C. di Calliano e Besenello, in zona ad area per attività estrattive e parte in area agricola primaria dai vigenti P.R.G. L area inoltre ricade in zona di tutela ambientale provinciale ed area sottoposta a vincolo idrogeologico. Dal punto di vista urbanistico, l opera in oggetto comunque è da considerarsi come opere di infrastrutturazione del territorio realizzabile ai sensi dell art. 30 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale anche in difformità alle prescrizioni urbanistiche di zona. L impianto di depurazione in oggetto è previsto completamente coperto, completo di stabilizzazione anaerobica dei fanghi di supero, depurazione ed accumulo del biogas, impianto di cogenerazione, con restituzione alla rete in media tensione dell energia elettirca verde prodotta da fonte rinnovabile. Le fasi di depurazione previste sono costituite da trattamenti primari quali grigliatura meccanica, dissabbiatura areata, e da trattamenti secondari quali sedimentazione primaria, predenitrificazione, ossidazione, postdenitrificazione, postossidazione, sedimentazioni secondarie, flocculazione, filtrazione finale, clorazione e trattamento fanghi con ispessitore, digestione anaerobica e disidratazione con centrifuga. La grigliatura meccanica e il sollevamento iniziale sono previsti in apposito manufatto coperto realizzato in località Acquaviva di Mattarello in area agricola primaria previsto dal P.R.G. di Trento. L impianto è dotato di sistema di deodorizzazione, trattamento dell aria esausta e sono previste scelte progettuali volte al confinamento ed isolamento delle zone a più elevato rischio di produzione di odori. Sul fronte dell impianto sono dislocati inoltre gli uffici, i quadri di comando, il locale di trasformazione energia elettrica, il magazzino ed i servizi sanitari, la disidratazione meccanica dei fanghi ed i container fanghi.
L impianto sarà realizzato con soluzioni progettuali in grado di dare le massime garanzie in ordine alla efficienza. Per quanto riguarda la direzione dei venti dominanti, nel caso specifico, da notizie raccolte, risulta essere prevalentemente da nord-sud e viceversa. Sulla base dei motivi suesposti ed in relazione alle disposizioni del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e della delibera della G.P. n. 850 dd. 28 aprile 2006, le "zone di rispetto" circostanti l'area destinata all'impianto di depurazione individuate con apposito retino, sulla cartografia scala 1:2000 sono cosi determinate: - fascia di rispetto tipo A, 50 metri dal perimetro del fabbricato; - fascia di rispetto tipo B, 50 metri dal limite della precedente. Vincoli di inedificabilità: Nelle zone "A" e "B" è esclusa ogni edificazione a scopo residenziale e/o ricettivo, produttivo, commerciale o di servizio. Nelle fasce A e B deve ritenersi esclusa anche la realizzazione di stazioni di distribuzioni di carburante e i relativi accessori. Nelle zone "A" e "B" è consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici in vigore, la sola realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, purchè non pregiudichino potenziali ampliamenti o consolidamenti dell'impianto di depurazione. A tal fine, in sede autorizzatoria o concessoria ovvero in sede di approvazione dei progetti di opere pubbliche deve essere preventivamente acquisito il parere del servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie. Fra le opere di infrastrutturazione del territorio sono ricompresi, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Testo unico, anche gli impianti di gestione dei rifiuti pubblici o privati. In tal caso, gli impianti di gestione dei rifiuti possono essere realizzati nelle zone "A" e "B" alle seguenti condizioni: - non pregiudichino potenziali ampliamenti o consolidamenti dell'impianto di depurazione; - siano garantiti criteri di protezione igienico-sanitaria degli operatori, mediante l'applicazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.): il soggetto che intende svolgere le attività sopra indicate deve produrre all'autorità competente al rilascio di provvedimenti autorizzatori o concessori una valutazione del rischio igienico-sanitario dei propri dipendenti correlata al decreto legislativo n. 81 del 2008, in relazione alla propria attività e ai rischi indiretti derivanti dall'impianto di depurazione. La valutazione del rischio dovrà descrivere in modo chiaro ed esauriente quali possano essere gli elementi interferenti con la salute degli operatori, i fattori
correttivi da adottare, le indagini clinico laboratoristiche a cui sottoporre gli operatori ed i tempi di controllo. A tal fine, nell'ambito dei procedimenti autorizzatori devono essere preventivamente acquisiti i pareri del servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie e dell'azienda provinciale per i servizi sanitari. Nella zona "B" è altresì consentita la realizzazione di manufatti rurali a servizio delle conduzione del fondo o per la zootecnia, con esclusione comunque delle abitazioni. Gli edifici esistenti in zona "B", destinati ad uso residenziale e/o ricettivo, produttivo, commerciale o di servizio possono essere ampliati, al solo fine di garantirne la funzionalità e sempre nel rispetto degli strumenti urbanistici in vigore, per un massimo del 15% del volume esistente alla data di approvazione della fascia di rispetto da parte dell'organo competente. Nelle zone "A" e "B" è altresì consentito, nel rispetto degli strumenti urbanistici in vigore, lo svolgimento di attività che non comportino edificazione, alle seguenti condizioni: - non pregiudichino potenziali ampliamenti o consolidamenti dell'impianto di depurazione; - siano garantiti criteri di protezione igienico-sanitaria degli operatori, mediante l'applicazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.): il soggetto che intende svolgere le attività sopra indicate deve produrre all'autorità competente al rilascio di provvedimenti autorizzatori o concessori una valutazione del rischio igienico-sanitario dei propri dipendenti correlata al decreto legislativo n. 81 del 2008, in relazione alla propria attività e ai rischi indiretti derivanti dall'impianto di depurazione. La valutazione del rischio dovrà descrivere in modo chiaro ed esauriente quali possano essere gli elementi interferenti con la salute degli operatori, i fattori correttivi da adottare, le indagini clinico laboratoristiche a cui sottoporre gli operatori ed i tempi di controllo. A titolo esemplificativo si elencano le seguenti attività: - attività di deposito e lavorazione di materiali (es. mediante impianti mobili) che non comportino la realizzazione di opere edificatorie; - parcheggi o rimessaggi di autovetture ovvero di altri automezzi (es. camion - camper - roulotte), con esclusione della sosta con personale a bordo e purchè lo svolgimento di tali attività non preveda la realizzazione di opere edificatorie. Allorchè sussistano comprovate situazioni geo-morfologiche e/o territoriali delle fasce di rispetto A e B predette, che inequivocabilmente non permettano potenziali ampliamenti degli impianti di depurazione esistenti, su parere vincolante dell Agenzia per la Depurazione, è consentita, limitatamente alle sole zone B, e comunque nel rispetto degli strumenti urbanistici in vigore, l'edificazione a scopo produttivo, commerciale e di servizio nonchè la realizzazione di stazioni di distribuzione del carburante e relativi accessori.
In tal caso, come previsto per le ipotesi sopra menzionate, devono esser garantiti criteri di protezione igienico-sanitaria degli operatori, mediante l'applicazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.): il soggetto che intende svolgere le attivita' sopra indicate deve produrre all'autorità competente al rilascio di provvedimenti autorizzatori o concessori una valutazione del rischio igienico-sanitario dei propri dipendenti correlata al decreto legislativo n. 81 del 2008, in relazione alla propria attività e ai rischi indiretti derivanti dall'impianto di depurazione. La valutazione del rischio dovra' descrivere in modo chiaro ed esauriente quali possano essere gli elementi interferenti con la salute degli operatori, i fattori correttivi da adottare, le indagini clinico laboratoristiche a cui sottoporre gli operatori ed i tempi di controllo. Al fine della verifica dei requisiti sopra esposti, il rilascio della concessione edilizia o la presentazione della denuncia di inizio attività è subordinato all'ottenimento di specifico parere favorevole espresso dall Agenzia per la Depurazione d'intesa con il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio e con l'azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e potrà essere condizionato alla esecuzione di opere di mitigazione ambientale. Trento, settembre 2010 IL PROGETTISTA - dott. ing. Umberto Grigoletti - Visto! IL DIRIGENTE - dott. ing. Paolo Nardelli