IL CONTRATTO DI RETE

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Transcript:

IL CONTRATTO DI RETE dopo i «Decreti Sviluppo» Lucio Antonello Dottore Commercialista in Padova Cortellazzo & Soatto Economia Diritto e Finanza d Impresa Mestre, 21 febbraio 2013 1

NORMATIVA E PRASSI EVOLUZIONE NORMATIVA art. 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, conv. L. 33/2009: introduzione del «contratto di rete»; art. 42 D.L. 78/2010, conv. L. 122/2010: ampliamento degli ambiti di collaborazione oggetto del «contratto di rete»; potenziamento dello strumento; art. 45 D.L. 83/2012, conv. L. 134/2012: attribuzione (condizionata) della soggettività giuridica; introduzione delle reti «a regime speciale»; art. 36 D.L. 176/2012, conv. L. 221/2012: facoltatività dell attribuzione (condizionata) della soggettività giuridica. PRASSI COMUNITARIA E NAZIONALE decisione Commissione Europea 26 gennaio 2011, n. C(2010)8939: compatibilità della sospensione di imposta con il divieto di aiuti di Stato ex-art. 107 TFUE; comunicazione AGCM del 16 maggio 2011: compatibilità con la normativa antitrust nazionale; circolari Agenzia Entrate nn. 4/2011 (primi chiarimenti sul D.L. 78/2010) e 15/2011 (agevolazione fiscale; assenza di soggettività tributaria); risoluzioni Agenzia Entrate nn. 70/2011 (iscrizione all anagrafe tributaria C.F.) e 89/2011 (termini di asseverazione). 2

ART. 3, CO. 4-TER SS., D.L. 5/2009 FINALITÀ DELL ISTITUTO: accrescere «individualmente e collettivamente» le proprie: capacità innovativa; competitività sul mercato. Si tratta di una FINALITÀ STRATEGICA: che esige una collaborazione di MEDIO-LUNGO PERIODO tra imprese partecipanti; i cui vantaggi non si riducono solo alla realizzazione di utili. OGGETTO DEL CONTRATTO: collaborazione in forme e ambiti predeterminati attinenti all esercizio delle proprie imprese; scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica, tecnologica; esercizio in comune di una o più attività rientranti nell oggetto della propria impresa. POTENZIALI PARTECIPANTI: esclusivamente imprenditori iscritti nel Registro Imprese (imprenditori individuali, società di persone e di capitali, cooperative e consorzi, G.E.I.E., imprese sociali), anche appartenenti allo stesso gruppo. Non partecipano direttamente: enti pubblici non economici; professionisti. NON VI SONO LIMITI DI NATURA TERRITORIALE O MERCEOLOGICA. 3

ART. 3, CO. 4-TER SS., D.L. 5/2009 FORMA CONTRATTUALE: per gli adempimenti camerali è necessaria la redazione: per atto pubblico; per scrittura privata autenticata; per «atto firmato digitalmente» ai sensi dell art. 24 D.Lgs. 82/2005 (firma digitale); per «atto firmato digitalmente» ai sensi dell art. 25 D.Lgs. 82/2005 (firma digitale autenticata). È prevista l adozione di un MODELLO STANDARD TIPIZZATO elaborato con decreto (la norma è in fase di attuazione). ADEMPIMENTI CAMERALI: il contratto di rete: è soggetto ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante il contratto è efficace da quando è stata eseguita l ultima delle iscrizioni prescritte; se il contratto prevede la costituzione del fondo comune la rete PUÒ iscriversi nella sezione ordinaria del R.I. nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede (la norma è ancora in fase di attuazione) con l iscrizione (FACOLTATIVA) nella sezione ordinaria del R.I. la rete di imprese acquista SOGGETTIVITÀ GIURIDICA. NOTA BENE: ai fini delle iscrizioni al R.I. è necessario individuare un IMPRESA CAPOFILA. 4

ART. 3, CO. 4-TER SS., D.L. 5/2009 CONTENUTO ESSENZIALE: dati identificativi dei partecipanti; denominazione e la sede della rete, se è prevista l istituzione di un fondo patrimoniale comune; obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti; modalità di misurazione dell'avanzamento verso gli obiettivi prefissati; PROGRAMMA DI RETE con: diritti e obblighi assunti da ciascun partecipante; modalità di realizzazione dello scopo comune; in caso di istituzione di un fondo patrimoniale comune: misura e criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi, regole di gestione del fondo medesimo; durata del contratto, le modalità di adesione, cause facoltative di recesso anticipato, condizioni per l'esercizio del relativo diritto; le regole per l assunzione delle decisioni dei partecipanti modello di governance. CONTENUTO EVENTUALE: FONDO PATRIMONIALE COMUNE; ORGANO COMUNE. L adozione di questi elementi facoltativi deve essere valutata in termini maggiori adempimenti / opportunità 5

ELEMENTI CARATTERISTICI FLESSIBILITÀ: il contratto di rete può essere personalizzato sulla base del progetto economico sottostante, delle specifiche esigenze delle imprese partecipanti; è importante analizzare : il piano industriale sottostante il progetto; gli obiettivi delle imprese interessate; il livello di coordinamento / collaborazione che si vuole ottenere; il contratto di rete deve essere abbastanza preciso e completo da regolare ogni situazione non contemplata esplicitamente dalla normativa di riferimento. DINAMICITÀ: la stipulazione del contratto per atto firmato digitalmente ex-art. 24 D.Lgs. 82/2005 implica la possibilità di modificarne i contenuti con minori formalità; è data la possibilità di iniziare con forme di collaborazione «leggera» (scambio di informazioni, accordi plurilaterali di scambio, etc.) per poi arrivare alle gestione di un attività commerciale in comune. STABILITÀ: circostanza valutata positivamente dai terzi fornitori / finanziatori. 6

TASSONOMIA DELLE RETI Distinguiamo, sulla base del livello di complessità formalizzato nel contratto, tre tipologie di reti: 1 LIVELLO RETI LEGGERE: oggetto: scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica, tecnologica; SENZA fondo patrimoniale comune né organo comune. 2 LIVELLO RETI STRUTTURATE: il contratto di rete prevede l istituzione dell organo comune e/o del fondo patrimoniale comune; se dotate di fondo patrimoniale comune hanno una denominazione e una sede autonome; se il contratto prevede l istituzione sia del fondo patrimoniale comune, sia dell organo comune, e l esercizio di una attività verso terzi RETI A REGIME SPECIALE, soggette ad una particolare disciplina. 3 LIVELLO RETI SOGGETTO : oggetto: esercizio in comune di un attività di impresa; il contratto di rete prevede l istituzione del fondo patrimoniale comune e dell organo comune (può essere opportuna l adozione di un modello di governance complesso); CON soggettività giuridica. 7

RETI «A REGIME SPECIALE» REQUISITI: il contratto di rete prevede: 1. fondo patrimoniale comune; 2. denominazione e sede «di rete»; 3. organo comune; 4. esercizio di un attività «esterna» verso i terzi (anche, ma non solo, commerciale). La legge dispone l applicazione di una DISCIPLINA PARTICOLARE: responsabilità limitata al fondo patrimoniale comune per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete; la redazione e il deposito, a cura dell organo comune, di una situazione patrimoniale. 8

RETI «A REGIME SPECIALE» RESPONSABILITÀ LIMITATA Art. 3, co. 4-ter, 4 per. n. 2, D.L. 5/2009: «2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.». Regime di responsabilità del fondo patrimoniale comune: [art. 2614 c.c.] per la durata del contratto di rete: i «retisti» non possono chiedere la divisione del fondo; i creditori particolari non possono far valere i loro diritti sul fondo; [art. 2615, co. 2, 1 per., c.c.] obbligazioni assunte dagli organi della rete per conto dei singoli «retisti»: rispondono i singoli «retisti» per conto dei quali l obbligazione è stata assunta; responsabilità solidale del fondo patrimoniale comune; [art. 2615, co. 2, 2 per., c.c.] insolvenza nei rapporti tra i «retisti»: il debito del retista insolvente si ripartisce tra tutti in quote proporzionali. Responsabilità limitata Al Fondo Patrimoniale IN OGNI CASO obbligazioni: contratte dall organo comune; relative al programma di rete. NECESSARIO IDENTIFICARE CHIARAMENTE LE OBBLIGAZIONI «RELATIVE AL PROGRAMMA DI RETE» PER LE QUALI LA RESPONSABILITÀ È LIMITATA AL FONDO PATRIMONIALE COMUNE. 9

RETI «A REGIME SPECIALE» BILANCIO DI RETE Art. 3, co. 4-ter, 4 per., n. 3, D.L. 5/2009: «3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede.». PERTANTO: trovano applicazione le disposizioni relative al bilancio di S.p.A. «in quanto compatibili»; è redatto e depositato dall organo comune; non è esplicitamente previsto un regime di approvazione; i termini di redazione e deposito richiamano quelli disposti per la situazione patrimoniale dei consorzi. OPERATIVAMENTE, sarà costituito da: 1. stato patrimoniale + conto economico + nota integrativa + relazione dell organo comune; 2. stato patrimoniale + nota integrativa + relazione dell organo comune in assenza di conto economico la nota integrativa i costi / ricavi imputati ai «retisti». 10

RETI SOGGETTO SOGGETTIVITÀ GIURIDICA: idoneità ad essere autonomi titolari di diritti ed obbligazioni; intermedia tra la personalità delle persone fisiche e la «personalità giuridica» delle associazioni riconosciute, delle fondazioni, delle società di capitali, etc.; assimilabile allo status di associazioni non riconosciute, società di persone, G.E.I.E., etc. (cc.dd. «enti collettivi non personificati»). L ATTRIBUZIONE di soggettività giuridica alla rete di imprese è: FACOLTATIVA; CONDIZIONATA all iscrizione della rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede. REQUISITI PER L ISCRIZIONE «AUTONOMA»: 1. istituzione di un fondo patrimoniale comune; 2. individuazione di una denominazione e di una sede «di rete»; 3. stipulazione del contratto per: atto pubblico,; scrittura privata autenticata,; atto firmato digitalmente ex-art. 25 D.lgs 82/2005. 11

RETI SOGGETTO PRINCIPALI CARATTERISTICHE: sono immediatamente individuabili quali soggetto unitario anche nei confronti dei terzi; l organo comune, se istituito, «agisce in rappresentanza della rete», salvo che il contratto di rete disponga diversamente; in particolare, l organo comune «agisce in rappresentanza della rete», salvo che il contratto di rete disponga diversamente, nelle procedure : di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni; inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito; inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento; inerenti all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza; è plausibile che possano assumere autonoma soggettività tributaria ai fini IVA e delle imposte dirette. 12

SOSPENSIONE D IMPOSTA L art. 42, co. 4-quater e 4-quinquies, D.L. 78/2010 ha introdotto una SOSPENSIONE DI IMPOSTA per gli utili accantonati a riserva e destinati ad investimenti per la realizzazione del «programma comune di rete». Ratio dell agevolazione fiscale: incentivare l aggregazione delle imprese attraverso lo strumento del contratto di rete. CONDIZIONI PER GODERE DELL AGEVOLAZIONE: a) adesione (iniziale o successiva) dell impresa ad un contratto di rete con fondo patrimoniale comune; b) accantonamento a riserva di una quota di utili: destinata al fondo patrimoniale comune; vincolata alla realizzazione degli investimenti previsti dal «programma comune di rete»; la riserva è oggetto di informativa in nota integrativa; c) gli investimenti devono essere realizzati entro un anno; d) il «programma comune di rete» deve essere preventivamente asseverato dagli organismi privati e pubblici di cui al decreto M.E.F. 25 febbraio 2011. 13

SOSPENSIONE D IMPOSTA INTERRUZIONE DELLA SOSPENSIONE (= TASSAZIONE): nell esercizio in cui: la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite; viene meno l'adesione al contratto di rete. LIMITI DELL AGEVOLAZIONE: scadenza: fino al periodo d'imposta in corso al 31/12/2012; stanziamenti: 20 milioni di euro per l'anno 2011, 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013; ripartizione proporzionale tra tutte le imprese che ne hanno fatto richiesta (86,5011% per il 2012, 75,3733% per il 2011); ammontare massimo: un milione di euro per impresa (indipendentemente dall importo effettivamente accantonato e dal numero di reti partecipate); ambito: la sospensione riguarda solo le imposte sui redditi e può essere fatta valere solo in sede di saldo. 14

SOSPENSIONE D IMPOSTA INVESTIMENTI AMMISSIBILI: costi sostenuti per l acquisto o l utilizzo di beni (strumentali e non) e servizi; costi per l utilizzo di personale; costi relativi a beni, servizi e personale messi a disposizione dalle imprese aderenti al contratto di rete (valutati al costo figurativo). «REALIZZAZIONE» DEGLI INVESTIMENTI ENTRO L ESERCIZIO SUCCESSIVO: Realizzazione: non necessario il completamento del piano d investimenti; Obiettivo: assicurare che gli utili agevolati siano effettivamente reinvestiti nel programma comune di rete; Scadenza: termine dell esercizio successivo a quello in cui si delibera l accantonamento a riserva. ESEMPIO: utili maturati nel periodo d imposta (solare) 2012; approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2012 e accantonamento a riserva vincolata nel 2013; termine per la realizzazione (= uscita finanziaria) degli investimenti: 31 dicembre 2014. 15

GRAZIE PER L ATTENZIONE Dott. Lucio Antonello Cortellazzo & Soatto Economia Diritto e Finanza d Impresa Padova www.cortellazzo-soatto.it E-mail: antonello@cortellazzo-soatto.it Tel.: 049/8237311 16