Oggetto: Comunicazione Liquidazione Periodiche IVA

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Transcript:

Dott. Sandro Guarnieri Dott. Marco Guarnieri Dott. Corrado Baldini Dott.ssa Clementina Mercati Dott.ssa Sara Redeghieri Dott. Paolo Caprari Dott.ssa Elisa Cattani Reggio Emilia, lì 8 maggio 2017 A tutti i sigg.ri Clienti Loro sedi CIRCOLARE N. 24/2017 Scadenza/Adempimento Oggetto: Comunicazione Liquidazione Periodiche IVA Come noto, l art. 4, comma 2, DL n. 193/2016, ha introdotto il nuovo art. 21-bis, DL n. 78/2010, prevedendo a decorrere dal 2017 l obbligo dell invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestrali). Recentemente con il Provvedimento 27.3.2017 l Agenzia delle Entrate ha approvato il modello definitivo denominato Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA e le relative istruzioni utilizzabili ai fini dell adempimento in esame. Si rammenta che sono esonerati i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale o all effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, contribuenti minimi / forfetari). Sede legale Via Emilia all Angelo n. 44/B 42124 Reggio Emilia CF 01180810358 Piva 01180810358 Tel. +39 0522 941069 Fax +39 0522 941885 Mail info@sgbstudio.it www.sgbstudio.it CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE Il modello in esame si compone del Frontespizio e del quadro VP. FRONTESPIZIO Nel Frontespizio vanno indicati, tra l altro, i seguenti dati: - l anno d imposta delle liquidazioni oggetto dell invio; - la partita IVA del contribuente;

- la partita IVA della società controllante, se la Comunicazione è presentata da parte di una società che ha adottato nel trimestre la liquidazione dell IVA di gruppo; - i dati del dichiarante diverso dal contribuente che provvede alla sottoscrizione della Comunicazione; - l impegno alla trasmissione telematica. QUADRO VP Va evidenziato che per ciascuna liquidazione periodica va compilato un distinto modulo da specificare nel campo Mod. N. Così, per un contribuente mensile la Comunicazione sarà composta da 3 moduli. Nel quadro in esame vanno indicati i dati della liquidazione periodica (in centesimi di Euro). VP1 - Mese va indicato il mese (da 1 a 12) di riferimento della liquidazione periodica. - Trimestre Va indicato il trimestre (da 1 a 5) di riferimento della liquidazione periodica. Va evidenziato che: i trimestrali speciali (distributori di carburante / autotrasportatori) con riferimento alla Comunicazione del quarto trimestre indicano 4 nel campo Trimestre ; i trimestrali normali devono presentare la Comunicazione anche per il quarto trimestre indicando 5 nel campo Trimestre. Contribuenti trimestrali Come sopra accennato i contribuenti trimestrali normali devono presentare la Comunicazione in esame anche per il quarto trimestre (senza operare le eventuali operazioni di rettifica / conguaglio da effettuare in dichiarazione annuale) riportando 5 nel campo Trimestre (resta fermo al 16.3 il termine relativo al versamento annuale).

I contribuenti trimestrali speciali ex art. 74, comma 4, DPR n. 633/72 (distributori di carburante, autotrasportatori) devono effettuare anche la liquidazione del quarto trimestre il cui versamento scade il 16.2. Nel caso in cui un trimestrale speciale sia tenuto ad effettuare anche le liquidazioni trimestrali ordinarie, relativamente al quarto trimestre, vanno compilati 2 distinti moduli. Contabilità separate stessa periodicità (mensile o trimestrale) I contribuenti in esame nel modulo relativo a ciascun periodo (mese / trimestre) devono riepilogare i dati di tutte le attività esercitate. Contabilità separate periodicità diversa (mensile e trimestrale) La Comunicazione in esame va presentata utilizzando moduli distinti (mensili /trimestrali). Nel caso di anticipazione della liquidazione trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre (marzo, giugno, settembre e dicembre per i trimestrali speciali ) la Comunicazione va presentata riepilogando in un unico modulo i dati della liquidazione periodica del terzo mese e quella relativa al trimestre riferita a tutte le attività esercitate, indicando entrambi i periodi nei rispettivi campi (ad esempio, in caso di liquidazione congiunta del mese di giugno / secondo trimestre, va indicato 06 nel campo Mese e 2 nel campo Trimestre ). VP2 Totale operazioni attive Va indicato il totale delle operazioni attive effettuate nel periodo di riferimento, al netto dell IVA, comprese le operazioni: - ad esigibilità differita indipendentemente dal relativo incasso, nonché quelle per le quali è stata applicato il regime IVA per cassa ; - non imponibili / esenti; - non soggette ad IVA per mancanza del presupposto territoriale ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell art. 21, comma 6-bis, DPR n. 633/72.

Va riportato anche l imponibile delle operazioni assoggettate a reverse charge, per le quali l imposta è dovuta dall acquirente / committente, nonché quello relativo alle operazioni assoggettate a split payment. Per le cessioni di beni usati con applicazione del regime del margine ex DL n. 41/95 nel campo in esame va ricompreso l ammontare complessivo dei relativi corrispettivi. Non va ricompreso l ammontare degli acquisti di beni / servizi assoggettati a reverse charge, annotati nel registro delle fatture emesse. VP3 Totale operazioni passive Va riportato il totale degli acquisti / importazioni, al netto dell IVA, annotati nel periodo di riferimento, ancorché con IVA indetraibile, compresi: - gli acquisti intraue di beni / servizi; - gli acquisti rientranti nel regime del margine (analitico o globale); - le autofatture relative ad operazioni con soggetti non residenti ex art. 17, comma 2; - gli acquisti con IVA ad esigibilità differita. Va evidenziato che per le fatture ricevute, emesse da soggetti che adottano il regime IVA per cassa la detrazione dell IVA a credito non è subordinata al pagamento della stessa; - gli acquisti di rottami. Si ritiene che nel rigo in esame vadano ricompresi anche gli acquisti effettuati da contribuenti minimi / forfetari. Nel rigo in esame vanno ricompresi altresì: - gli acquisti intraue non imponibili ex art. 42, comma 1, DL n. 331/93 (compresi anche quelli senza IVA con utilizzo del plafond ex art. 2, comma 2, Legge n. 28/97); - gli acquisti di cui all art. 40, comma 2, DL n. 331/93 (triangolazione UE con intervento dell operatore nazionale in qualità di acquirente - cedente).

VP4 Iva esigibile Va indicata l IVA a debito relativa al periodo di riferimento compresa l imposta relativa ad operazioni con IVA ad esigibilità differita annotate in precedenza divenuta esigibile nel periodo. In tale campo va ricompresa anche l IVA relativa a cessioni / prestazioni effettuate dai soggetti che adottano il regime IVA per cassa registrate in precedenza incassate nel periodo di riferimento. Merita evidenziare che per le operazioni per cui l IVA è dovuta dall acquirente / committente (ad esempio, acquisti intraue di beni), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari attività di cui agli artt. 74, comma 1, lett. e), DPR n. 633/72 (esercente attività di trasporto / gestione autoparcheggio) e 74-ter, comma 8, DPR n. 633/72 (agenzie di viaggio) per le provvigioni da loro corrisposte, la stessa va ricompresa nel rigo in esame quale IVA esigibile e quale IVA detratta a rigo VP5. Quanto sopra va applicato anche per le importazioni di materiale d oro, prodotti semilavorati in oro e le importazioni d argento puro, per le quali l IVA non è stata versata in Dogana. Va altresì evidenziato che i contribuenti che adottano criteri speciali di determinazione dell imposta dovuta / detraibile (ad esempio, regime agricoltura, agriturismo), devono indicare nel rigo in esame e nel rigo VP5 (IVA detratta) la relativa imposta risultante dall applicazione dello speciale regime. VP5 Iva detratta Va indicata l IVA detratta per il periodo di riferimento, compresa quella relativa agli acquisti effettuati dal soggetto che adotta il regime IVA per cassa, annotati in precedenza, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione. VP6 Iva dovuta Nel caso in cui la differenza tra i campi VP4 e VP5 sia: - positiva, la stessa va indicata a campo 1;

- negativa, la stessa va riportata a campo 2 (valore assoluto). VP7 Debito periodo precedente Va indicato l eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a 25,82 VP8 Credito periodo precedente Va indicata l IVA a credito risultante dalla precedente liquidazione dello stesso anno (non rilevano i crediti richiesti a rimborso / compensazione tramite il mod. IVA TR). Il rigo in esame non va compilato dai soggetti che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo per il periodo di riferimento. VP 9 Credito anno precedente Va indicato il credito IVA risultante dalla dichiarazione dell anno precedente da portare in detrazione nella liquidazione del periodo, al netto della quota già detratta nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno. Da tale precisazione discende il fatto che il contribuente può riportare a piacere l ammontare del credito IVA annuale all interno delle liquidazioni periodiche IVA. Così, ad esempio, in presenza di un credito IVA 2016 pari a 32.000 ed un saldo della liquidazione periodica di gennaio 2017 di 18.350 il contribuente può riportare a rigo VP9 l importo di 18.350 al fine di azzerare il saldo della liquidazione periodica. Lo stesso potrebbe riportare l intero importo di 32.000 al fine di chiudere la liquidazione di gennaio a credito di 13.650 che sarà riportato nella liquidazione di febbraio. Merita evidenziare che nel caso in cui il contribuente estrometta dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite il mod. F24) una parte / l intero credito IVA annuale, indicato in precedenza a rigo VP9 e non ancora utilizzato, l importo del credito IVA va preceduto dal segno meno. Così, con riferimento al precedente esempio, nel caso in cui, dopo aver riportato l intero credito IVA 2016 all interno delle liquidazioni

periodiche, il contribuente decida di utilizzare parte del credito 2016 ancora disponibile (13.650) in compensazione del versamento delle ritenute alla fonte pari a 1.800 in scadenza il 16.3.2017, in sede di compilazione della liquidazione di febbraio sarà necessario indicare a rigo VP9 con il segno (-) l ammontare estromesso (-1.800). Il rigo in esame altresì: - comprende il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l Ufficio ha negato il diritto di rimborso per la quota utilizzata in sede di liquidazione periodica; - non va compilato dai soggetti che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo. VP11 Crediti di imposta Vanno indicati i crediti d imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, con esclusione di quelli la cui compensazione avviene tramite il mod. F24. VP12 Interessi trimestrali Vanno indicati gli interessi dell 1% dovuti dai contribuenti trimestrali normali per il primo, secondo e terzo trimestre. Il rigo in esame non va compilato relativamente al quarto trimestre. VP 13 Acconto dovuto Va indicato l acconto dovuto, anche se non effettivamente versato. Si rammenta che nel caso in cui l acconto risulti inferiore a 103,29 il versamento non va effettuato e pertanto il rigo in esame non va compilato. VP14 Iva da versare o a credito Va indicato: - a campo 1, l IVA da versare, o da trasferire alla società controllante in caso di liquidazione IVA di gruppo, pari alla seguente differenza (VP6, campo 1 + VP7 + VP12) (VP6, campo 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13);

- a campo 2, l IVA a credito, o da trasferire alla società controllante in caso di liquidazione IVA di gruppo, pari alla seguente differenza (VP6, campo 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13) (VP6, campo 1 + VP7 + VP12) Il rigo in esame non va compilato dai contribuenti trimestrali normali relativamente al quarto trimestre. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Il modello in esame va presentato all Agenzia delle Entrate: - esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato; - entro l ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Si rammenta che la comunicazione relativa al secondo trimestre va effettuata entro il 16.9 e quella relativa all ultimo trimestre entro il 28.2. Gennaio, Febbraio, Marzo Primo trimestre 31.5.2017 Aprile, Maggio, Giugno Secondo trimestre 18.9.2017 Luglio, Agosto, Settembre Terzo trimestre 30.11.2017 Ottobre, Novembre, Dicembre Quarto trimestre 28.2.2018 In caso di presentazione di più comunicazioni riferite al medesimo periodo, l ultima sostituisce la precedente. I dati delle liquidazioni periodiche possono essere trasmessi con: - un file in formato XML contenente i dati relativi alla Comunicazione del contribuente; - un file in formato compresso contenente 1 o più file sopra descritti (ZIP). La trasmissione dei files al sistema ricevente dell Agenzia delle Entrate (Sistema di Interscambio) può essere effettuato utilizzando il servizio di interfaccia Web messo a disposizione dell Agenzia delle Entrate denominato Fatture e corrispettivi accessibile dal sito Internet

dell Agenzia mediante le credenziali Entratel / Fisconline, SPID o una Carta Nazionale dei Servizi registrata ai servizi telematici. Il file da inviare deve essere preventivamente firmato dal soggetto inviante tramite firma elettronica (qualificata o basata su certificati dell Agenzia delle Entrate). Merita evidenziare che non è possibile inviare i file tramite la piattaforma Desktop telematico. RICEVUTE DI PRESENTAZIONE Le notifiche sull esito dell elaborazione dei file vengono inoltrate attraverso lo stesso canale utilizzato per la trasmissione. La notifica di esito, è rappresentata da un file XML firmato elettronicamente. Come precisato nelle istruzioni, la ricevuta di avvenuta trasmissione telematica dei dati della Comunicazione è disponibile al contribuente nel Cassetto fiscale nonché nella sezione Consultazione dell area autenticata dell interfaccia web del servizio Fatture e Corrispettivi. Le predette modalità sono utilizzate dall Agenzia anche per informare il contribuente delle incoerenze dei versamenti effettuati rispetto all importo dell IVA da versare acquisito tramite le Comunicazioni in esame. OPERAZIONI STRAORDINARIE AVVENUTE DURANTE IL TRIMESTRE OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE Se il dante causa si estingue l avente causa è tenuto a presentare 2 Comunicazioni: - la prima con i dati relativi alle liquidazioni effettuate dal dante causa nella frazione di trimestre cui si riferisce la Comunicazione fino all ultima liquidazione periodica effettuata prima dell operazione straordinaria, riportando nella parte Contribuente i dati del dante

causa e nella parte Dichiarante i dati dell avente causa e il codice carica 9 ; - la seconda con i dati relativi alle operazioni effettuate dall avente causa nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione. Se il dante cause non si estingue ed è stato ceduto il debito / credito IVA, la comunicazione va compilata con le modalità analoghe a quelle previste per le operazioni con estinzione del dante causa sopra specificate. Se il dante cause non si estingue e non è stato ceduto il debito / credito IVA, ciascun soggetto presenta la propria comunicazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre cui si riferisce la stessa. OPERAZIONI STRAORDINARIE AVVENUTE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO AL TRIMESTRE E LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE Se il dante causa si estingue, la Comunicazione relativa alle operazioni poste in essere dal dante causa nel trimestre precedente va presentata dall avente causa, riportando nella parte Contribuente i dati del dante causa e nella parte Dichiarante i dati dell avente causa e il codice carica 9. Se il dante causa non si estingue, ciascun soggetto presenta la propria Comunicazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre cui si riferisce la stessa. REGIME SANZIONATORIO L omessa / incompleta / infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche prevede l applicazione delle sanzioni da 500 a 2.000, ed è ridotta alla metà nel caso i cui la trasmissione avvenga entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. ATTENZIONE

TRASMISSIONE TELEMATICA DA PARTE DEL NOSTRO STUDIO Lo Studio non è in grado di fornire assistenza tecnica in merito all utilizzo della piattaforma WEB Fatture e Corrispettivi messa a disposizione dell Agenzia delle Entrate, ma quale intermediario abilitato, si rende disponibile alla trasmissione telematica del Modello per la Comunicazione delle Liquidazioni periodiche Iva relativo al primo trimestre 2017, in scadenza al 31 maggio 2017. Lo Studio per agevolare l adempimento dell invio consiglia di seguire questa procedura: 1. acquisire dalla propria software house all interno del proprio sistema informatico la funzione o il pacchetto che provveda alla compilazione della comunicazione e predisponga il file secondo un tracciato telematico ; 2. nel caso in cui la società voglia avvalersi dello Studio per la trasmissione telematica dei modelli, far inserire nel file i dati anagrafici dell intermediario (lo Studio) che provvederà all invio telematico e precisamente: codice fiscale dell intermediario: 01180810358 3. impegno a presentare la comunicazione: comunicazione predisposta dal contribuente data dell impegno: 02 maggio 2017 4. trasmettere allo Studio il file entro 19 maggio 2017. L indirizzo a cui trasmettere il file telematico è il seguente: p.bianchi@sgbstudio.it Lo Studio provvederà autonomamente alla trasmissione telematica del file all Agenzia delle Entrate entro le scadenze stabilite. Per facilitarvi, abbiamo predisposto la comunicazione qui di seguito riportata, che dovrà essere riconsegnata tempestivamente via fax per la richiesta e l incarico di trasmissione telematica del file relativo alla predetta comunicazione. Per assicurare un accurato servizio Vi invitiamo ad osservare i tempi di indicati.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Cordiali saluti. SGB & Partners Commercialisti

DA RESTITUIRE ALLO STUDIO VIA FAX AL N 0522 941885 Spett. le Studio SGB & PARTNERS Via Emilia all Angelo n.44/b 42124 Reggio Emilia Data, Azienda Cliente Barrare le caselle che interessano. Si richiede la sola trasmissione telematica del Modello per la Comunicazione delle Liquidazioni periodiche Iva per il primo trimestre 2017 con l invio allo Studio del file telematico e si invia il modulo Incarico compilato, contenente l incarico allo Studio alla trasmissione telematica de Modello per la Comunicazione delle Liquidazioni periodiche Iva per il primo trimestre 2017. Il file telematico verrà inviato allo Studio entro e non oltre venerdì 19 maggio 2017. Il costo della gestione della pratica di sola trasmissione telematica della Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva è pari ad Euro 120,00 + IVA per ciascuna società. Il costo è comprensivo della consulenza relativa alla compilazione della comunicazione. Non si richiede alcun servizio trasmissione telematica, in quanto verrà inviato autonomamente o tramite un altro intermediario (consulente del lavoro, centro elaborazione paghe, ecc ). FIRMA

Modulo Incarico DA RESTITUIRE ALLO STUDIO VIA FAX AL N 0522 941885 Spett. le Studio SGB & PARTNERS Via Emilia all Angelo n.44/b 42124 Reggio Emilia Oggetto: incarico alla trasmissione telematica del Modello per la Comunicazione delle Liquidazioni periodiche Iva per il primo trimestre 2017 La società con sede in ( ),via codice fiscale, qui rappresentata dal legale rappresentante pro tempore Signor nato a il, residente in via codice fiscale munito dei necessari poteri, incarica lo Studio SGB & PARTNERS, con sede in Reggio Emilia Via Emilia all Angelo n.44/b, codice fiscale 01180810358 a trasmettere telematicamente il Modello per la Comunicazione delle Liquidazioni periodiche Iva per il primo trimestre 2017., FIRMA