IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI ALL ESTERO. a cura di Sandro Cerato

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IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI ALL ESTERO a cura di Sandro Cerato

NUOVA PATRIMONIALE IMMOBILI ESTERI Introdotta a regime dal comma 13 dell art. 19 del DL 201/11 un imposta patrimoniale riferita agli immobili detenuti a titolo di proprietà o in base ad altro diritto reale all estero; Interessati solo le persone fisiche; Imposta fissata in misura pari allo 0,76%; L imposta si applica a prescindere dall utilizzo dell immobile; Creato un microsistema differente rispetto agli adempimenti dichiarativi in Unico

L ASSENZA DI DISTINGUO CON LO SCUDO L imposta si applica a tutti gli immobili detenuti all estero, anche se scudati mediante regolarizzazione. Da comprendere se gli immobili oggetto di rimpatrio giuridico sono o meno sottoposti alla patrimoniale L imposta trova applicazione anche verso chi è stato sempre ligio al dovere ed ha correttamente applicato le regole, sia per l acquisto (dunque utilizzo di soldi non derivanti dall evasione e tracciati), sia per il monitoraggio (quadro RW) e la dichiarazione (eventuali redditi in RL).

COME SI DETERMINA LA PATRIMONIALE L imposta è dovuta da proprietari e da chi ha diritti reali. Dunque include nudi proprietari e usufruttuari. Delle difficoltà potrebbero sorgere per istituti giuridici esteri non coincidenti con quelli italiani; L imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso Il mese si computa per intero se il possesso è durato per almeno 15 giorni. Nel caso di dismissione, mentre RW in sezione II non si compila, la patrimoniale è comunque dovuta e si compila RM

COME SI DETERMINA LA PATRIMONIALE l aliquota dello 0,76% si applica al valore costituito dal costo risultante dall atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato ; Si creano disparità clamorose tra chi ha la documentazione e chi no. In ogni caso non rileva l eventuale valore catastale; non è chiaro se l atto di acquisto sia quello dell attuale proprietario, che potrebbe aver ricevuto l immobile in eredità o donazione, così come deve comprendersi come deve procedersi in assenza di un corrispettivo monetario (si pensi alla permuta)

NUOVA PATRIMONIALE IMMOBILI ESTERI Deroghe previste dal DL 16/12 Se l immobile è localizzato in UE o in SEE con scambio di informazioni l imponibile è il valore catastale dell immobile (rivalutato) utilizzato per il pagamento delle imposte patrimoniali e reddituali all estero (se non si rende applicabile tale deroga, si torna ad applicare la regole generale descritta); È possibile dedurre dall imposta patrimoniale dovuta in Italia le imposte di natura patrimoniale e quelle di natura reddituale sempreché, per queste ultime, non si sia già fruito dell art. 165 del tuir.

NUOVA PATRIMONIALE IMMOBILI ESTERI Deroghe previste dal DL 16/12 L imposta non è dovuta se di importo non superiore a 200 euro; Per i soggetti impiegati dello Stato o di Enti internazionali partecipati dall Italia si applicano le regole IMU se l immobile è abitazione principale

ATTENZIONE NON E POSSIBILE PROCEDERE CON AUTOMATISMI Le regole di compilazione sono diverse, sia sul fronte reddituale (RL), sia per il monitoraggio (quadro RW) che per la patrimoniale (RM). Ad esempio, nel caso di un Immobile a New York: La patrimoniale è sempre applicabile, con scomputo dell eventuale patrimoniale pagata negli USA L indicazione nel quadro RW è obbligatoria (salvo il caso di esonero, ad esempio, per gli impiegati statali che lavorano all estero); Non è necessaria l Indicazione nel quadro RL. In USA non esiste un sistema basato sulle rendite catastali. Dunque l immobile a disposizione non deve essere dichiarato in RL.

LA COMPILAZIONE a cura di Sandro Cerato

Esempio IMMOBILI COINTESTATI AI CONIUGI La compilazione in riferimento alla propria quota di competenza avviene solo nelle ipotesi in cui la disponibilità dell attività detenuta sia vincolata al consenso degli altri intestatari. È il caso, ad esempio, dell immobile all estero intestato ad entrambi i coniugi. In questa ipotesi, essendo impossibile disporre del bene per intero senza il consenso del cointestatario/comproprietario, è evidente che il monitoraggio fiscale debba far riferimento alla sola quota di proprietà. Ad esempio, immobile cointestato da costo storico pari a 250 mila euro, ogni coniuge indica nel proprio RW il valore di 125 mila euro in RM invece si indica il costo storico complessivo e la quota di possesso

Esempio: immobile in comproprietà 250.000 50 12 950

Esempio 6 ACCONTI Compromesso di acquisto di immobile all estero con flusso dei soldi a favore del notaio estero o dell azienda estera costruttrice. L ipotesi potrebbe essere l invio monetario nel corso del 2011 relativamente ad un immobile, però, ancora non esistente al 31 dicembre. Come si legge chiaramente dalle istruzioni al quadro RW, non devono essere indicati gli acconti versati per acquisti o investimenti non ancora concretizzati nel periodo d imposta. Dunque il quadro RW non deve essere compilato, a prescindere dagli importi inviati all estero. Si presume che non debba compilarsi nemmeno il quadro RM