Circolare N.142 del 27 ottobre 2011

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Circolare N.142 del 27 ottobre 2011 Rientro lavoratori in Italia. Per le richieste degli assunti nelle more del provvedimento delle Entrate c è tempo fino al 29.10.2011

Rientro lavoratori in Italia: per le richieste degli assunti nelle more del provvedimento delle Entrate c è tempo fino al 29.10.2011 Gentile cliente, con la presente, desideriamo ricordarle che i lavoratori dipendenti, assunti entro il 29 luglio 2011 e in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 238/2010, devono presentare entro il 29.10.2011 al proprio datore di lavoro richiesta scritta ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali connessi al loro rientro in Italia. L agevolazione fiscale è rivolta ai cittadini dell Unione europea nati dopo il 1 gennaio 1969 che siano assunti o avviino un attività d impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio nonché la propria residenza entro 3 mesi dall assunzione o dall avvio dell attività e che al 20 gennaio 2009: risultino in possesso di un diploma di laurea, abbiano risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e negli ultimi due o più anni abbiano risieduto fuori dal proprio Paese d origine e dall Italia, svolgendovi continuativamente un attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d impresa, oppure conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream. Secondo quanto previsto dal provvedimento delle Entrate del 29307/2011 viene disposta una mini proroga per gli assunti in data anteriore alla pubblicazione del provvedimento. 2

Premessa Per effetto di una proroga ai termini di presentazione delle domande per le agevolazioni riconosciute ai lavoratori rientranti in Italia prevista dal provvedimento dell Agenzia delle Entrate n. 97.156 del 29.07.2011, la richiesta dei benefici può essere effettuata fino al prossimo 29.10.2011 nel caso in cui il lavoratore che presenta tutti i requisiti previsti dalla legge sia stato assunto in data precedente alla pubblicazione di tale provvedimento. Pertanto, in relazione alle assunzioni effettuate precedentemente al 29 luglio, non sono ancora scaduti i termini per la presentazione della richiesta di benefici. Come noto, la legge n. 238 del 30 dicembre 2010, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n.9) del 13 gennaio 2011 ha previsto la concessione di alcuni incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito, per i soggetti che hanno avuto esperienze di lavoro o studio in altri Stati e si trasferiscono in Italia per lavorare. Secondo quanto stabilito dal decreto 03.06.2011 del Ministero dell Economia le agevolazioni fiscali si applicano ai cittadini dell Unione Europea nati dopo il 01.01.1969 i quali sono assunti o avviano un attività d impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza entro 3 mesi dall assunzione o dall avvio dell attività e che alla data del 20.01.2009: sono in possesso di un titolo di laurea; hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia; negli ultimi due anni o più hanno risieduto fuori dal proprio paese d origine e dall Italia svolgendovi continuamente un attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d impresa. L agevolazione introdotta con la legge n. 238/2010 Come è noto in data 13.01.2011 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n.9) la Legge n. 238 del 30 dicembre 2010, con cui è stata prevista la possibilità di fruizione di alcuni incentivi fiscali, a partire dal 28 gennaio 2011 (data di entrata in vigore della Legge n. 238/2010) fino al periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013, sotto forma di minor imponibilità del reddito. Tale beneficio è rivolto ai soggetti che hanno avuto esperienze lavorative o di studio in altri Stati e decidono di rientrare in Italia per lavorare. Secondo la disciplina normativa (art. 3, comma 1, della Legge n. 238/2010), infatti, una parte soltanto dei redditi percepiti da tali lavoratori è assoggettata ad imposizione: 3

I redditi di lavoro dipendente, i redditi d impresa e i redditi di lavoro autonomo ( ) concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali: a) 20 per cento, per le lavoratrici; b) 30 per cento, per i lavoratori. Secondo quanto stabilito dall articolo 1 della legge n. 238/2010, gli incentivi previsti a favore dei lavoratori rientranti in Italia sono stati istituiti allo scopo di contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate da cittadini dell'unione europea che hanno risieduto in Italia e che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all'estero e che decidono di fare rientro in Italia. Soggetti ammessi al beneficio Il DM del 3 giugno 2011 ha individuato le categorie dei soggetti destinatari degli incentivi fiscali in argomento, in quanto provvisti di specifiche esperienze, competenze e qualificazioni professionali. Il Decreto, in particolare, ha stabilito (art. 1, commi 1 e 2) che beneficiano di un regime fiscale di favore i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: REQUISITI PER L AMMISSIONE AL BENEFICIO FISCALE Sono ammessi ai benefici i cittadini dell Unione europea, nati dopo il 1 gennaio 1969. Vengono ammessi al beneficio coloro che sono assunti o avviano un attività d impresa o di lavoro autonomo in Italia, trasferendovi Requisiti previsti il domicilio, nonché la residenza entro 3 mesi dall assunzione o dal DM 03.06.2011 dall inizio dell attività. Vengono ammessi coloro che alla data del 20 gennaio 2009: se lavoratori, sono in possesso di un titolo di laurea; dopo aver risieduto continuativamente in Italia per almeno 24 mesi, negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d origine e dall Italia, svolgendovi continuativamente un attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d impresa, oppure per il conseguimento di un titolo di laurea o di una specializzazione post lauream. OSSERVA Rimangono invece esclusi dal beneficio i soggetti che essendo titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa. 4

Il beneficio riconosciuto Il beneficio fiscale attribuito ai lavoratori dipendenti concesso su specifica richiesta di questi ultimi, secondo quanto previsto dal comma 5 dell articolo 3 legge n. 238/2010, è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali il mese successivo al ricevimento della richiesta da parte dei dipendenti. Secondo quanto stabilito dall articolo 3 della legge n. 238/2010, i redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo 1, percepiti dalle persone fisiche sopra indicate, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali: 20 per cento, per le lavoratrici; 30 per cento, per i lavoratori. OSSERVA Viene riconosciuta quindi una deduzione sul reddito imponibile pari al 70% per i lavoratori e all 80% per le lavoratrici. Per esempio, qualora un lavoratore rientrante in Italia possieda un reddito da lavoro dipendente tale da comportare il versamento dell imposta nella misura di 10.000, verserà soltanto 3.000 euro. Nel caso in cui si tratti di una lavoratrice, invece, l imposta da versare in relazione al reddito da lavoro dipendente ammonterà a 2.000 euro. Nel caso in cui il lavoratore comunica di trasferire all estero la propria residenza o domicilio, le agevolazioni vengono meno. A fine anno, o in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti eseguiranno il conguaglio tra le ritenute attuate e quelle effettivamente dovute dalla data di assunzione. Infine, i sostituti evidenzieranno nel Cud, separatamente, le somme complessivamente erogate e l ammontare ridotto in base alle percentuali agevolative. Secondo quanto previsto dall articolo 5 della legge n. 238/2010 le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità, possono riservare ai soggetti ammessi ai benefici fiscali una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi. L esecuzione di tale ulteriore beneficio, evidentemente, è delegata alle regioni. 1 La possibilità di usufruire dello sconto Irpef riguarda anche chi decide di mettersi in proprio. Le giovani menti rientrate in Italia, che intraprendono un attività di lavoro autonomo o d impresa in Italia e nei successivi tre mesi vi trasferiscono domicilio e residenza, avranno le stesse agevolazioni fiscali dei loro colleghi dipendenti. La riduzione della base imponibile ai fini Irpef dell 80% per le donne e del 70% per gli uomini andrà fatta valere in Unico. 5

La domanda per accedere alle agevolazioni Termini di presentazione Con il provvedimento n. 97.156 del 29.07.2011, l Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di effettuazione della richiesta dei lavoratori dipendenti al datore di lavoro ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali connessi al rientro in Italia. I lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238 che intendano fruire del beneficio fiscale previsto dall art. 3 della medesima legge in sede di applicazione delle ritenute, devono produrre apposita richiesta scritta al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di assunzione. Per il periodo di imposta 2011, fermo restando il rispetto del termine di tre mesi per il trasferimento in Italia della residenza e del domicilio, l Agenzia ha stabilito che i lavoratori già assunti alla data di pubblicazione del provvedimento dell Agenzia delle Entrate (29 luglio 2011) possono presentare la richiesta entro tre mesi dalla data di pubblicazione. Pertanto: per l anno 2011, può essere inoltrata domanda relativamente alle assunzioni precedenti al 29.07.2011 fino al prossimo 29.10.2011; per le assunzioni successive alla data indicata, deve essere effettuata richiesta entro 3 mesi dalla data di assunzione. La richiesta di accesso ai benefici dei lavoratori e resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve contenere: CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO AI BENEFICI Il contenuto ai sensi del punto 1.2 del provvedimento n. 97.156 del 29.07.2011 Le generalità (nome, cognome e data di nascita). L indicazione dello Stato dell Unione europea di cui è cittadino. Il codice fiscale. L indicazione della attuale residenza in Italia risultante dal certificato di residenza ovvero dalla domanda di iscrizione nell anagrafe della popolazione residente in Italia, nonché del domicilio, se diverso dalla residenza. L indicazione della data della prima assunzione in Italia, ovvero della data di avvio dell attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia, dal rientro e la dichiarazione di aver trasferito in Italia la residenza e il domicilio entro tre mesi dalla prima assunzione ovvero dall avvio dell attività. La dichiarazione di possedere, alla data del 20 gennaio 2009, i requisiti previsti dal decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze 3 giugno 2011 e di non rientrare nei casi di esclusione dello stesso decreto. La dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi previsti dall art. 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni (previsti per il rientro di ricercatori scientifici 6

residenti all estero). La dichiarazione di non beneficiare del credito d imposta previsto dall articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni (credito d imposta a favore delle imprese per investimenti nelle c.d aree svantaggiate delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise). L impegno a comunicare tempestivamente l avvenuta iscrizione nell anagrafe della popolazione residente, nonché ogni variazione della residenza o del domicilio rilevante per l applicazione del beneficio da parte del datore di lavoro. Compatibilità e incompatibilità con gli altri benefici fiscali. Decadenza. Evidenziamo che la fruizione dei benefici in parola è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni che riguardano, rispettivamente: incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all'estero; credito d imposta per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. I benefici in parola sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis). OSSERVA L importo massimo degli aiuti (de minimis) alle imprese, secondo quanto previsto dal citato regolamento comunitario, è di 200.000 euro fatta eccezione per le imprese del settore trasporto, il cui importo è ridotto a 100.000 euro Il beneficiario degli incentivi fiscali decade dal diritto agli stessi se trasferisce nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dell'italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio. In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi. 7