Mansioni e Ius Variandi: il nuovo art. 2103 cod. civ. Ordine degli Avvocati di Milano venerdì 15 luglio 2016! Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2015
Il mutamento di mansioni: la regola precedente solo tra «mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte» ogni patto contrario è nullo Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2015 3
L art. 2103 c.c. prima del Jobs Act Avv. Aldo Bottini Potere unilaterale del datore di lavoro di modificare le mansioni del lavoratore assoggettato al requisito dell equivalenza delle nuove mansioni, reso stringente dalla giurisprudenza che collegava l equivalenza alla conservazione della professionalità acquisita; La tutela della professionalità e gli artt. 4, 35 e 36 Cost.: il lavoro non soltanto fonte di sostentamento, ma anche strumento che garantisce la dignità e la personalità del lavoratore; Le nuove mansioni devono consentire l utilizzazione del patrimonio professionale e del corredo di esperienze e perizia acquisiti nella fase pregressa del rapporto (c.d. professionalità tecnica); secondo alcuni dovevano addirittura consentire l accrescimento e il perfezionamento della preesistente professionalità (c.d. professionalità dinamica). Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2015 4
Eccezioni (possibile assegnazione a mansioni inferiori) Lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni per intervenuta malattia o infortunio Inidoneità alla mansione specifica accertata dal medico competente Lavoratori eccedenti nell ambito di un licenziamento collettivo, con accordo sindacale Accordo individuale per evitare il licenziamento Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2015 5
Il mutamento di mansioni nel Jobs Act libero nell ambito di mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento e alla stessa categoria legale (dirigente, quadro, impiegato, operario) scompare la nozione legale di equivalenza = meno discrezionalità del giudice riferimento alla classificazione dei contratti collettivi (o dei regolamenti aziendali) Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2015 6
Il demansionamento unilaterale assegnazione unilaterale a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore (purché rientranti nella medesima categoria legale): in caso di «modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore» in altre ipotesi previste dai contratti collettivi, anche aziendali obbligo formativo, ove necessario (ma non è requisito di validità) senza diminuzione della retribuzione (salvo elementi particolari collegati alla precedente mansione) e dell inquadramento comunicazione per iscritto a pena di nullità Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2015 7
Accordi modificativi (consensuali) Accordi individuali di modifica delle mansioni (senza limitazione), della categoria legale, del livello di inquadramento e del trattamento retributivo nelle sedi protette (DTL, sede sindacale e giudiziaria, commissioni di certificazione), nell interesse del lavoratore: alla conservazione del posto all acquisizione di una diversa professionalità al miglioramento delle condizioni di vita Il lavoratore può farsi assistere (da un sindacalista, avvocato o consulente del lavoro) Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2015 8
Considerazioni di ordine sistematico Avv. Aldo Bottini Duplice controllo sindacale dello ius variandi unilaterale: nel disegno dei livelli d inquadramento (comma 1); nell individuazione di ulteriori fattispecie di demansionamento(comma 4). Valorizzazione dell autonomia individuale assistita in relazione ai patti di demansionamento. Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2015 9
Assegnazione a mansioni superiori Il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all attività svolta. L assegnazione diviene definitiva, se non è stata determinata da ragioni sostitutive, dopo 6 mesi continuativi. É fatta salva la diversa volontà del lavoratore. I contratti collettivi, anche aziendali, possono prevedere un termine diverso, anche più lungo. Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2015 10
Il nuovo art. 2103 Cod. civ.: cosa resta invariato il divieto di trasferimento da un unità produttiva ad un altra in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive la nullità di patti contrari, salvo quanto espressamente previsto dal medesimo articolo Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2015 11
Il nuovo art. 2103 c.c. e il licenziamento per ragioni oggettive Avv. Aldo Bottini Come abbiamo visto il nuovo art. 2103 c.c. ha ampliato il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore Che ricaduta ha la nuova norma sull obbligo di repechage (una delle due gambe su cui la giurisprudenza costruisce la nozione di giustificato motivo oggettivo)? Estensione dell obbligo di repechage e della relativa prova in giudizio a tutte le ipotesi in cui il nuovo art. 2103 c.c. consente al datore l esercizio dello ius variandi? Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2015 12
Il nuovo art. 2103 c.c.: l ambito del repechâge si allarga? Avv. Aldo Bottini Tribunale di Torino, ord. 5 aprile 2016 In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a fronte del nuovo testo dell'art. 2103 c.c., il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare il possibile affidamento anche a mansioni di livello inferiore del lavoratore licenziato. Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2015 13
Ambito di applicazione: mansioni rientranti nel bagaglio professionale e compatibili con l assetto organizzativo Avv. Aldo Bottini Corte di Cassazione, sentenza del 8 marzo 2016, n. 4509 In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato, ha l onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa, ma anche di aver prospettato al lavoratore licenziato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un suo impiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, purché tali mansioni inferiori siano compatibili con l assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall imprenditore. (Fattispecie: la Corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento per soppressione della posizione lavorativa, in quanto il datore di lavoro non aveva prospettato al dipendente licenziato la possibilità di un utilizzazione in mansioni inferiori). Mansioni inferiori purché compatibili con il suo bagaglio professionale specifico e con il nuovo assetto organizzativo aziendale Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2015 14
Ambito di applicazione: solo mansioni compatibili e omogenee Avv. Aldo Bottini Corte di Cassazione, sentenza del 10 maggio 2016, n. 9467 In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'onere di repechâge del datore non deve essere inteso come obbligo del datore di offrire tutte le mansioni anche quelle del tutto incompatibili con quelle svolte in precedenza dal lavoratore, ma solo quelle che non siano del tutto avulse dal bagaglio professionale e dalle competenze del lavoratore. (Fattispecie: la Corte ha ritenuto legittimo il comportamento del datore che, avendo proceduto al licenziamento per gmo di una segretaria, in conseguenza del notevole calo di clientela che l`hotel aveva subito a causa dell emergenza rifiuti nel territorio di Napoli, non aveva poi offerto alla stessa la possibilità di svolgere mansioni di cameriera ai piani, trattandosi di una mansione del tutto incompatibile con le competenze professionali e le capacità della lavoratrice). Mansioni inferiori solo se rientranti nel bagaglio professionale del lavoratore e compatibili con il medesimo, oltre che con l assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall imprenditore Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2015 15
In conclusione Avv. Aldo Bottini L obbligo di repechage non può estendersi a qualsiasi mansione inferiore ma solo a quelle che presentino caratteristiche di compatibilità e omogeneità con quelle precedentemente svolte. Non esiste un parallelismo tra il nuovo articolo 2103 e l obbligo di repechage Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2015 16
Grazie Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2015 17
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