VENERDI 26 FEBBRAIO 2016 GESTIONE DEL RAPPORTO: MANSIONI E CONTROLLI
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1 VENERDI 26 FEBBRAIO 2016 GESTIONE DEL RAPPORTO: MANSIONI E CONTROLLI 1
2 JUS VARIANDI ALLA LUCE DEL NUOVO ART c.c. 2
3 EVOLUZIONE NORMATIVA ART c.c CODICE CIVILE 1942 L. 300/1970 STATUTO DEI LAVORATORI D.Lgs 15 giugno 2015 n. 81 JOBS ACT 3
4 1) CODICE CIVILE 1942 ART Prestazione del lavoro Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per cui e stato assunto. Tuttavia, se non e convenuto diversamente, l'imprenditore puo in relazione alle esigenze dell'impresa, adibire il prestatore di lavoro ad una mansione diversa, purche essa non importi una diminuzione nella retribuzione o un mutamento sostanziale nella posizione di lui. Nel caso previsto dal comma precedente, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento corrispondente all'attivita svolta, se a lui piu vantaggioso 4
5 Se invece è convenuto diversamente? - riferibile alla mansione diversa ( con mutamento sostanziale della posizione) - riferibile al trattamento economico del dipendente. - non risulta la necessità del consenso esplicito del dipendente. - la norma non è inderogabile. - da considerare il potere negoziale del datore di lavoro nelle concrete dinamiche del rapporto.
6 2) CODICE CIVILE POST L. 300/1970- LE MODIFICHE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI ART Prestazione del lavoro Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attivita svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. ( ) Ogni patto contrario è nullo. 6
7 Inderogabilità della norma ( ogni patto contrario è nullo) Posizione occupata dal lavoratore all'interno dell'organizzazione considerata bene non disponibile neanche con accordo Acquisizione di livello di inquadramento superiore dopo un determinato periodo di tempo Mancata regolazione di ipotesi di demansionamento Equivalenza delle nuove mansioni rispetto alle precedenti ( bagaglio di conoscenze ed esperienze acquisite che devono essere consentite nelle nuove mansioni) Parametri oggettivi e soggettivi Ruolo giurisprudenza
8 L'equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedenti deve essere intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni, considerate nella loro oggettività, ma anche come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o anche l'arricchimento del patrimonio professionale dal lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto (Cass. S.U. n /06) Sussiste la violazione dell'art c.c. qualora le nuove mansioni, pur comprese nel livello o categoria contrattuale già attribuito al dipendente, comportino una lesione del suo diritto a conservare e migliorare la competenza o professionalità maturata, o pregiudichino quello al suo avanzamento graduale nella gerarchia del settore. (Cass. n. 7040/98)
9 In caso di mutamento di mansioni, il giudizio di equivalenza deve tenere conto, oltre al dato cd. oggettivo, rappresentato dall'appartenenza delle mansioni di provenienza e di quelle di destinazione al medesimo livello di inquadramento contrattuale, anche del principio per cui le mansioni di destinazione devono consentire l'utilizzazione ovvero il perfezionamento e l'accrescimento del corredo di esperienze, nozioni e perizia acquisite nella fase pregressa del rapporto.( Cass. n /08)
10 JOBS ACT Riordino complessivo e strutturale del lavoro. Rendere i contratti di lavoro maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale Crisi economica, globalizzazione e competizione internazionale, deficit di produttività del lavoro, innovazioni tecnologiche Flessibilità e velocità nelle modificazioni di fronte alla necessaria trasformazione dei modelli organizzativi.
11 3) LEGGE DELEGA 10 DICEMBRE 2014 N. 183 ART. 1, COMMA 7: Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, il Governo e' delegato..., nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell'unione europea e le convenzioni internazionali: 11
12 ART. 1, COMMA 7, LETTERA E): ( ) e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera; 12
13 EQUIVALENZA DELLE MANSIONI D.lgs. 81/2015 STESSO LIVELLO / CATEGORIA 13
14 MOBILITA VERTICALE TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE RUOLO CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ART C.C. MOBILITA ORIZZONTALE DEMANSIONAMENTO UNILATERALE OBBLIGO FORMATIVO 14
15 D.lgs. 81/2015 Art. 3, 1 comma MOBILITA ORIZZONTALE 1. L articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente: «2103. Prestazione del lavoro. - Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. 15
16 - Atto unilaterale semplificazione della gestione aziendale - Livello di inquadramento vs professionalità - Non necessita di motivazione - Ampliamento dell'obbligazione in capo al lavoratore - Ruolo decisivo ass. sindacali - Mansioni riconducibili allo stesso livello...delle ultime effettivamente svolte ( problema interpretativo) - Assegnazione a mansioni non previste testualmente nella declaratoria contrattuale: ritorno principio di equivalenza?
17 Art. 3, 2 comma Demansionamento unilaterale In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. 17
18 - Concetto molto generico la stessa modifica delle mansioni determina i nuovi assetti organizzativi? - Rapporto con la legge delega dubbi di legittimità ( riorganizzazione, ristrutturazione conversione aziendale individuati su parametri oggettivi) - In concreto la misura organizzativa che può permettere il demansionamento deve essere comunque effettiva- pena la nullità della modifica. Nesso di causalità tra modifica organizzativa, posizione del singolo ed esercizio dello jus variandi verso il basso. - Comunicazione scritta, antecedente alla effettiva modifica motivata ( giustificato motivo oggettivo) interpretazione giurisprudenziale - temporaneità della modifica?
19 Art. 3, 3 comma Obbligo Formativo Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall assolvimento dell obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell atto di assegnazione delle nuove mansioni. 19
20 - Importante novità se non fosse che l'inadempimento è privo di sanzione (non determina, comunque, la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni - immediata conseguenza: mancata sanzione annulla di fatto l'efficacia della norma - problemi di collegamento con l'obbligo formativo ritenuto necessario - residua in astratto una responsabilità del datore di lavoro ed un diritto al risarcimento danno da mancata formazione? - Inadempimento datore di lavoro esclude responsabilità disciplinare del dipendente - Inadempimento del dipendente responsabilità dello stesso
21 Art. 3, 4 comma Ruolo contrattazione collettiva Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purchè rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. 21
22 L'autonomia collettiva ( nazionale ed anche aziendale, RSA e RSU) può autorizzare ulteriori ipotesi di assegnazione a mansioni inferiori - art. 51 d. Lgs. 81/15 si riferisce alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - mancato riferimento agli assetti organizzativi che incidono sulla posizione del lavoratore - presenza della contrattazione collettiva è sufficiente a riequilibrare l'asimmetria tra la parti del rapporto? - similitudine con l'art. 4 L. 223/91 ove la contrattazione collettiva veniva autorizzata, al fine di evitare i licenziamenti, a disporre di diritti indisponibili dei singoli lavoratori ( es. assegnazione a mansioni diverse, anche inferiori, da quelle svolte). - Nella sua autonomia la contrattazione collettiva può ritenere necessaria o meno la formazione.
23 Art. 3, 5 comma Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.». 23
24 Art. 3, 6 comma Demansionamento assistito Nelle sedi di cui all articolo 2103, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell interesse del lavoratore alla conservazione dell occupazione, all acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. 24
25 - Implicita esigenza imprenditoriale di maggiore flessibilità; interesse qualificato del lavoratore - salvaguardia del posto di lavoro, acquisizione di diversa professionalità, miglioramento delle proprie condizioni di vita. - senza l'interesse qualificato del dipendente niente accordo derogatorio. - conservazione del posto di lavoro: accertata in concreto non presunta ( situazione di crisi aziendale che avrebbe altrimenti legittimato il licenziamento) - Acquisizione di diversa professionalità: è sempre possibile indipendentemente da accordi in deroga a parte la fattispecie della professionalità inferiore ( interesse in astratto). - Miglioramento delle condizioni di vita: datore estraneo all'individuazione dell'interesse del dipendente. Accordo derogatorio non modificabile - Nell'accordo non può mancare il riferimento ad uno dei tre nuclei di interesse del lavoratore a pena di nullità. Ruolo della giurisprudenza nell'interpretazione. -Non ci sono i limiti del comma 2 (demansionamento anche di 2 o più livelli e categorie legale)
26 Art. 3, 7 comma Mobilità verticale Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all attività svolta e l assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. 26
27 4 modifiche al precedente art c.c. a) Diritto alla definitiva assegnazione a mansioni superiori passa da tre a sei mesi b) Nella nuova versione il periodo indicato è continuativo c) Prima la norma consentiva alla CCNL di fissare un limite temporale e comunque non oltre i tre mesi; oggi il termine lo fissa la CCNL vigente e solo in mancanza interviene la legge. d) Nella versione precedente: deroga all'assegnazione superiore sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto; ipotesi tassative di sospensione del rapporto di lavoro, di origine legale Nuova versione: ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio Conseguenza: la novella allarga le eccezioni alla sostituzione del lavoratore in ferie, in rotazione o in distacco; le restringe in caso di copertura di cariche sindacali o pubbliche elettive non risultando il lavoratore in servizio.
28 Art comma... SALVA DIVERSA VOLONTA' DEL LAVORATORE... Rinuncia ad un diritto acquisito Mancato richiamo alle sedi assistite Genuinità della rinuncia Art c.c.? Patto in deroga prima del superamento del periodo? Accordo nullo perché non figura tra le eccezioni di cui al comma 9.
29 Art. 3, 8 comma Trasferimento del lavoratore Egli non puo essere trasferito da una unita produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario e nullo. 29
30 Art. 3, 9 comma Trasferimento del lavoratore Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo. Inderogabilità della disciplina legale viene ridotta dalla autonomia individuale ( demansionamento unilaterale ), dai contratti collettivi e dai patti in deroga sanciti nelle sedi protette. 30
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