Ridotte le soglie per l apposizione del visto di conformità (DL 50 del 24 aprile 2017)

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Ai gentili clienti Loro sedi Ridotte le soglie per l apposizione del visto di conformità (DL 50 del 24 aprile 2017) Il DL 24.4.2017 n. 50 (c.d. "manovra correttiva") ha previsto l'inasprimento degli attuali vincoli all'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti d'imposta ai sensi dell'art. 17 del DLgs.241/97, nonché la modifica delle modalità con le quali le stesse compensazioni potranno essere realizzate dai soggetti titolari di partita IVA. Sotto il primo profilo, viene ridotta, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, la soglia oltre la quale la compensazione orizzontale dei crediti per imposte dirette (IRES e IRPEF e relative addizionali) e IRAP è subordinata al visto di conformità (ex art. 35 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97). Detta modifica normativa riguarda, inoltre, i crediti riferiti alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e alle ritenute alla fonte. Le limitazioni sopra esposte sono state estese anche in ambito IVA: in particolare, è possibile utilizzare il credito IVA annuale in compensazione orizzontale oltre il limite di 5.000,00 euro solo previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA dalla quale emerge il credito stesso. Per la compensazione dei crediti diversi dall IVA continua, invece, a non essere necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione. In ultimo, con riferimento alla decorrenza delle modifiche normative, le stesse sono entrate in vigore dal 24 aprile 2017, medesimo giorno della pubblicazione del DL 50/2017 in Gazzetta Ufficiale. In assenza di un regime transitorio, ne deriva quindi che i contribuenti debbano già applicare le nuove disposizioni. Premessa Il DL 24.4.2017 n. 50 (c.d. "manovra correttiva") ha previsto: l'inasprimento degli attuali vincoli all'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti d'imposta ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, sia in ambito IVA che per le imposte dirette; la modifica delle modalità con le quali le stesse compensazioni potranno essere realizzate dai soggetti titolari di partita IVA. Sotto il primo profilo, attraverso la modifica dell art. 1 comma 574 della L. 147/2013, viene prevista la riduzione, da 15.000 a 5.000 euro, della soglia oltre la quale l utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti per imposte dirette e IRAP è

subordinato all apposizione del visto di conformità (ex art. 35 comma 1 lett. a) del DLgs. 241/97), ferma restando la possibilità per i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti, ex art. 2409-bis c.c., di avvalersi della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore o società di revisione iscritti nell apposito Registro). Ulteriormente, per effetto della modifica all art. 10 comma 1 lett. a) del DL 78/2009 (conv. L. 102/2009), le limitazioni sopra esposte sono estese anche in ambito IVA: in particolare, è possibile utilizzare il credito IVA annuale in compensazione orizzontale oltre il limite di 5.000 euro solo previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA dalla quale emerge il credito stesso ovvero, in alternativa, previa sottoscrizione delle dichiarazioni annuali da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore o società di revisione iscritti nell apposito Registro). La suddetta soglia è stata, tuttavia, mantenuta pari a 50.000 euro in relazione ai crediti IVA annuali delle c.d. start up innovative, di cui all art. 25 del DL 179/2012 (conv. L. 221/2012), per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui al comma 8 del suddetto art. 25 (art. 10 comma 1 lett. a) n. 7-bis del DL 78/2009). Nel prosieguo, si esamineranno gli effetti dell introduzione dei suddetti limiti, adattandoli ai chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate nelle more della disciplina previgente. Credito annuale IVA utilizzato in compensazione Per effetto delle novità apportate dal DL 24.4.2017 n. 50, vi è l'obbligo che la dichiarazione IVA annuale, dalla quale emerge un credito IVA di ammontare superiore ad Euro 5.000,00 (rispetto al previgente importo di Euro 15.000,00) da utilizzare in compensazione nel modello F24, rechi:

l'apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato, oppure; in alternativa, un'apposita sottoscrizione da parte dell'organo di revisione legale dei conti. A questo riguardo, possono ritenersi applicabili, anche in virtù dell introduzione del nuovo limite di Euro 5.000,00, i chiarimenti a suo tempo resi della circ. Agenzia delle Entrate 15.1.2010 n. 1 ( 2.1) secondo cui: il limite di Euro 5.000 euro non riguarda l'ammontare totale del credito IVA annuale, ma l'importo che viene utilizzato in compensazione "orizzontale" nel modello F24; il soggetto passivo che intende utilizzare il credito IVA annuale in compensazione "orizzontale" non oltre il limite di Euro 5.000, può quindi presentare la dichiarazione IVA senza visto di conformità (o sottoscrizione alternativa dell organo di controllo). La disciplina in esame riguarda i soli crediti IVA annuali che vengono utilizzati nel modello F24 in compensazione con altri debiti tributari o contributivi (c.d. compensazione "orizzontale"), da effettuarsi necessariamente mediante modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97. Restano confermate le disposizioni relative alle compensazioni "interne" (o "verticali") dei crediti IVA eseguite con i versamenti dovuti a titolo di IVA periodica (in acconto o a saldo), anche se esposte nel modello F24 (in questo caso, l'esposizione in F24 configura, di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell'eccedenza IVA a credito ammessa, senza condizioni, dall'art. 30 del DPR 633/72).

La circ. Agenzia delle Entrate 3.6.2010 n. 29 ( 1.1) ha ulteriormente chiarito che: non possono essere considerate "compensazioni interne", escluse dall'ambito applicativo dei vincoli descritti, le compensazioni dei crediti IVA con i versamenti dovuti a titolo di IVA periodica, in acconto o a saldo, qualora il credito sia maturato dopo il debito con cui viene compensato; tali compensazioni, infatti, non possono essere esposte nella dichiarazione IVA e devono quindi necessariamente essere eseguite tramite il modello F24; sono, invece, escluse dall'ambito applicativo dei suddetti vincoli le "compensazioni interne" in cui il credito IVA sia maturato prima del debito con cui viene compensato, anche se esposte nel modello F24. Credito annuale IVA richiesto a rimborso La modifica normativa introdotta dal DL 24.4.2017 n. 50, non interessa la disciplina del rimborso dell eccedenza annuale detraibile. Rimane confermato, infatti, l'obbligo di apposizione del visto di conformità per l'esecuzione dei rimborsi IVA, ai sensi dell'art. 38-bis co. 3 del DPR 633/72, al di sopra dell'importo dei 30.000 euro, laddove non sia richiesta la prestazione della garanzia patrimoniale ai sensi del successivo comma 4 dell'art. 38-bis del DPR 633/72. Conseguentemente, le eccedenze di credito IVA emergenti dalla dichiarazione annuale possono essere richieste a rimborso senza formalità ulteriori, se di importo inferiore a 30.000 euro. Diversamente, per le eccedenze di credito IVA di importo superiore a 30.000 euro, i rimborsi continueranno ad essere eseguiti mediante apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione (oppure, in alternativa, mediante apposita sottoscrizione dell'organo di revisione contabile) e rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto di specifici requisiti economico-patrimoniale, laddove il

richiedente non verta in una delle situazioni di cui all'art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72, vale a dire: il soggetto passivo esercita l'attività d'impresa da meno di 2 anni (fatta eccezione per la start up innovative ex art. 2 del DL 179/2012); al soggetto passivo, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulta, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiori a percentuali stabilite che variano al variare degli importi dichiarati, pari al 10% degli importi dichiarati, se non superiori a 150.000 euro, al 5% degli importi dichiarati, se superiori a 150.000 euro ed inferiori o pari a 1.500.000 euro, all'1% degli importi dichiarati, se superiori a 1.500.000 euro; il soggetto passivo ha presentato la dichiarazione priva del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) oppure senza la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; il soggetto passivo chiede il rimborso dell'eccedenza detraibile per cessazione dell'attività. Determinazione del limite di Euro 5.000 o Euro 30.000 La circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 32/E ha chiarito che l'apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa è in ogni caso correlata all'utilizzo e non all'ammontare complessivo del credito; pertanto, la soglia di 5.000 (per l eccedenza chiesta in compensazione) o 30.000 euro (per l eccedenza richiesta a rimborso) deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi. Qualora l'importo del credito IVA annuale sia pari a 32.000 euro e l'ammontare richiesto in compensazione e quello richiesto a rimborso siano rispettivamente di 3.000 euro e di 29.000 euro, non è necessario apporre il visto di conformità sulla dichiarazione: né ai fini del rimborso annuale, sebbene la somma dei due crediti superi complessivamente la soglia di 30.000 euro; né ai fini dell'utilizzo in compensazione, poiché non si supera la soglia di Euro 5.000 euro.

Rimborso Credito trimestrale IVA La modifica normativa introdotta dal DL 24.4.2017 n. 50, non produce alcun effetto sulla la disciplina relativa al rimborso del credito IVA trimestrale. Infatti, le eccedenze di credito IVA emergenti dal modello TR potranno continuare ad essere richieste a rimborso senza formalità ulteriori, se di importo inferiore a 30.000 euro. L'apposizione del visto di conformità (oltre che il rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio) è, invece, necessaria per il rimborso relativo a crediti IVA di importo superiore a 30.000 euro, ad eccezione degli specifici casi disciplinati dall'art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72, per i quali è richiesta la prestazione di garanzia patrimoniale in favore dell'amministrazione finanziaria. Il limite di 30.000 euro si intende riferito alla somma delle richieste effettuate nel periodo d'imposta (anno solare) e non al singolo rimborso (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 32, 2.1). Compensazione del Credito trimestrale IVA Le novità normative in esame non influenzano nemmeno la compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 di crediti IVA trimestrali, per i quali, a prescindere dall importo, non è previsto l obbligo di apporre il visto di conformità sul modello IVA TR da cui scaturiscono. Infatti, come chiarito dall Agenzia delle Entrate, per l'utilizzo in compensazione "orizzontale" del credito IVA emergente dal modello TR non sono previsti limiti di importo al di sopra dei quali è richiesta l'apposizione del visto di conformità sul modello TR stesso (C.M. 15.1.2010 n.1). TIPOLOGIA DI CREDITO E MODALITA DI UTILIZZO Rimborso credito CREDITO IVA E VISTO DI CONFORMITA (o sottoscrizione alternativa dell organo di controllo) DISCIPLINA ANTE DL 50 DEL 24.4.2017 DISCIPLINA POST DL 50 DEL 24.4.2017 Visto di conformità sulla Visto di conformità sulla

annuale dichiarazione annuale IVA per crediti superiori ad Euro 30.000,00 (se contribuente virtuoso) dichiarazione annuale IVA per crediti superiori ad Euro 30.000,00 (se contribuente virtuoso) Compensazione credito annuale Visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA per crediti superiori ad Euro 15.000,00 Visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA per crediti superiori ad Euro 5.000,00 Rimborso credito trimestrale Visto di conformità sul modello TR per crediti superiori ad Euro 30.000,00 (se contribuente virtuoso) Visto di conformità sul modello TR per crediti superiori ad Euro 30.000,00 (se contribuente virtuoso) Compensazione credito trimestrale Nessun visto di conformità sul modello TR Nessun visto di conformità sul modello TR Compensazione crediti d imposta diversi dall IVA Per effetto di quanto previsto dal DL 24.4.2017 n. 50, viene disposto l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità ex art. 35 del DLgs. 241/97 (o di richiedere la sottoscrizione alternativa dell organo di controllo) per compensare, mediante il modello F24, crediti di importo superiore ad Euro 5.000,00 annui (rispetto al previgente limite di Euro 15.000,00), derivanti da: imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali; IRAP; ritenute alla fonte; imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

La normativa in discorso riguarda i crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all IRAP e alle ritenute alla fonte. Riguardo a queste ultime, peraltro, l eliminazione del riferimento all art. 3 del DPR 602/73 dalla lettera del citato art. 1 comma 574 del L. 147/2013 comporta l estensione del suddetto obbligo a qualsiasi tipologia di ritenuta alla fonte. Crediti oggetto di monitoraggio Crediti Irpef e Ires derivante dalle dichiarazioni dei redditi Crediti per addizionale regionale e comunale derivante dal modello Unico PF e maggiorazione Ires derivante dal modello Unico Sc Crediti per imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca, Ivie e Ivafe) Crediti per qualsiasi tipologia di ritenuta alla fonte L obbligo in parola non dipende dall'importo del credito, inferiore o superiore ad Euro 5.000, risultante dalle dichiarazioni fiscali, ma dipende dall'ammontare del suo utilizzo in F24 per le compensazioni orizzontali (cioè per pagare debiti di natura diversa), fino alla data in cui lo stesso può essere utilizzato, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo. In altri termini, solo il concreto utilizzo di un credito d imposta per importo superiore ad euro 5.000 fa scattare l obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione che verrà presentata anche successivamente all utilizzo medesimo. Un contribuente chiude il Modello redditi 2017 a credito di 10.000 euro, non è obbligato al visto di conformità se in precedenza tale credito non è stato utilizzato per una «compensazione orizzontale» di importo superiore al limite di 5.000 Euro.

Decorrenza della possibilità di compensare Un altro aspetto importante da ricordare concerne il momento in cui è possibile procedere alla compensazione dei crediti fiscali per importi eccedenti ad Euro 5.000: i crediti in esame possono, infatti, essere compensati nel modello F24 anche prima della presentazione della dichiarazione da cui emergono, mancando al riguardo una norma analoga a quella prevista ai fini IVA. In relazione ai crediti per imposte dirette e IRAP, pertanto, non vi è l obbligo di preventiva apposizione del visto (o della sottoscrizione dell organo che esercita la revisione legale) e, quindi, di presentazione della dichiarazione, rispetto al momento di compensazione del credito. In altre parole, si può iniziare la compensazione orizzontale per importi superiori ad Euro 5.000 euro dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dei crediti, con l'obbligo di inviare entro il 30 settembre il modello Unico, Irap o 770 vistato. Determinazione del limite di 5.000 Si rammenta, inoltre, che, il limite di 5.000,00 euro deve riferirsi alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione, ovvero non è cumulativo, riguardando ciascun tributo a credito, identificato dal relativo codice tributo. Modalità operative Peraltro, i vincoli alla compensazione introdotti dalla legge di stabilità si applicano alle sole compensazioni di cui all art. 17 del DLgs. 241/97, vale a dire alla cosiddetta compensazione orizzontale o esterna tra tributi diversi e tra tributi e contributi, che avviene necessariamente con il modello F24. Non rileva, quindi, l utilizzo del credito in compensazione con importi a debito della stessa imposta (c.d. compensazione verticale o interna ), ad esempio il credito IRPEF o IRES per l anno precedente compensato con gli importi dovuti a titolo di acconto per l anno in corso, anche qualora tale compensazione venga esposta nel modello F24. In altri termini non rileva, per il superamento del limite di 5.000, l'indicazione in F24 del credito in compensazione per pagare un debito della medesima imposta,

indipendentemente dal fatto che si tratti di due codici tributo diversi (ad esempio, credito Ires 2016 che compensa l'acconto Ires 2017), in quanto tale compensazione può essere effettuata anche direttamente in dichiarazione, cioè senza la presentazione del modello F24. Ammontare dei crediti fiscali da utilizzare in compensazione orizzontale Credito Irpef pari ad 4.000,00 Credito Irap pari ad 1.000,00 Credito Irpef pari ad 20.000,00; Credito Irap pari ad 4.000,00 Credito Irpef pari ad 50.000,00 Credito Irap pari ad 20.000,00 Applicabilità del visto in dichiarazione Entrambe le dichiarazioni non devono essere vistate anche se si volesse compensare orizzontalmente tale eccedenza. Deve essere vistato solo il modello REDDITI 2017 nel quale emerge il credito, qualora si volesse compensare con altri tributi tale eccedenza per importi eccedenti la soglia di euro 5.000,00 Entrambe le dichiarazioni devono essere vistate, qualora si volesse compensare tale eccedenza con altri tributi, per importi eccedenti la soglia di euro 5.000,00 Peraltro, gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Così, ad esempio, l eccedenza a credito IRES può essere utilizzata per compensare altri debiti (IVA, ritenute) piuttosto che per diminuire l acconto IRES. Compensazione delle eccedenze IRPEF da parte di società e associazioni professionali Va rilevato, inoltre, che, la modifica del limite per la compensazione dell eccedenza fiscale avrà anche un impatto maggiore sulla compensazione delle eccedenze di ritenute IRPEF dei soci o associati con i debiti tributari e contributivi delle società o associazioni, (Agenzia delle Entrate con la circ. 23.12.2009 n. 56). Occorre, infatti, ricordare che:

la società semplice o l associazione professionale comunicano le ritenute IRPEF subite alla fonte e gli altri elementi fiscalmente rilevanti da attribuire per trasparenza in capo a ciascun associato (o socio); il singolo socio (o associato) determina il proprio debito IRPEF individuando l ammontare delle ritenute IRPEF, imputate per trasparenza dall ente collettivo, che può scomputare; nel caso in cui le ritenute imputate dalla società eccedano le sue necessità, il socio può riattribuirle all ente collettivo; a partire dalla data certa dell atto di riattribuzione, l ente collettivo ha la facoltà di portarle in compensazione mediante modello F24; nella propria dichiarazione annuale, lo studio o l associazione devono evidenziare la quota delle ritenute subite nella loro disponibilità e che le stesse hanno facoltà di utilizzare in compensazione ai sensi dell art. 17 del DLgs. 241/97. Ora, per effetto delle menzionate modifiche, se l ammontare portato in compensazione dalla società semplice o dall associazione professionale eccede i 5.000,00 euro occorre che la dichiarazione di questi soggetti sia corredata dal visto di conformità. Rimborso crediti d imposta diversi dall IVA Il contribuente che vanti una posizione creditoria rispetto alle imposte dirette può chiederne il rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73, norma che regola il rimborso delle imposte oggetto di versamento diretto, ossia eseguito direttamente dal contribuente in base alle imposte autoliquidate e dai sostituti d'imposta. I rimborsi sono chiesti mediante apposita istanza presentata in dichiarazione, ovvero separatamente dalla dichiarazione, a pena di decadenza, entro 48 mesi dal versamento o

da quando la ritenuta è stata effettuata. Ai sensi dell'art. 1 co. 137 della L. 23.12.2005 n. 266, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione, i crediti delle imposte derivanti dai modelli di dichiarazione che non superano il limite di 12,00 euro. Per chiedere il rimborso dell'intero credito (o di quello che residua a seguito della compensazione) occorre indicare l'importo in dichiarazione nel quadro RX del modello REDDITI. Infatti, la richiesta effettuata in dichiarazione equivale alla domanda di rimborso ex art. 38 del DPR 602/73 e, secondo un'interpretazione, non occorre l'ulteriore presentazione di un'apposita istanza, in quanto l'amministrazione è già resa edotta della pretesa avanzata dal contribuente. Il credito non è, quindi, soggetto al termine di decadenza di 48 mesi, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.. CREDITI FISCALI DA DICHIARAZIONE DIVERSI DA IVA E VISTO DI CONFORMITA (o sottoscrizione alternativa dell organo di controllo) TIPOLOGIA DI CREDITO E MODALITA DI UTILIZZO Rimborso credito annuale Compensazione credito annuale DISCIPLINA ANTE DL 50 DEL 24.4.2017 Nessun visto di conformità sulle dichiarazioni Visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA per crediti superiori ad Euro 15.000,00 DISCIPLINA POST DL 50 DEL 24.4.2017 Nessun visto di conformità sulle dichiarazioni Visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA per crediti superiori ad Euro 5.000,00 Regime sanzionatorio Le novità normative previste dal DL 24.4.2017 n. 50 introducono, inoltre, un regime specifico nel caso in cui i suddetti crediti erariali siano utilizzati in compensazione orizzontale in violazione dell obbligo di previa apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) oppure qualora lo stesso sia apposto (o la dichiarazione venga sottoscritta) da soggetti diversi da quelli abilitati. In tali ipotesi, l Agenzia delle Entrate procede con il recupero:

dell ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità sopra esposte; dei relativi interessi, nonché; all irrogazione delle sanzioni. Nuove modalità per la compensazione Ancora, sempre a seguito dell entrata in vigore del DL 50 del 24.4.2017 vengono modificate le modalità operative mediante le quali i contribuenti titolari di partita IVA dovranno eseguire le compensazioni orizzontali. Prima delle novità apportate dal citato DL 50 del 24.4.2017, era previsto, infatti, l'obbligo, per i soggetti che effettuano la compensazione di crediti IVA (trimestrali o annuali) superiori a 5.000 euro annui, di utilizzare per la presentazione dei modelli F24, in cui è esposta la compensazione del credito IVA, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), secondo le modalità tecniche definite della stessa Agenzia con il provv. 21.12.2009. Ora, invece, per effetto delle novità introdotte con riferimento alla compensazione dei crediti IVA (annuali o trimestrali) è stata eliminata la soglia quantitativa, pari a 5.000 euro annui, oltre la quale è previsto l obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Per effetto delle modifiche all art. 37 comma 49-bis del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006), tale regime viene, altresì, esteso ai crediti relativi alle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all IRAP e ai crediti d imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Conseguentemente, i titolari di partita IVA devono utilizzare i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate, prima previsti in caso di compensazione dei crediti IVA (annuali o trimestrali) per un importo superiore a 5.000 euro annui e di presentazione di modelli F24 a zero, in relazione a tutte le compensazioni dei suddetti crediti. Decorrenza

In ultimo, con riferimento alla decorrenza delle modifiche normative, le stesse sono entrate in vigore il 24 aprile 2017, medesimo giorno della pubblicazione del DL 50/2017 in Gazzetta Ufficiale. In assenza di un regime transitorio, ne deriva quindi che i contribuenti debbano già applicare le nuove disposizioni. Restiamo a vs disposizione per qualsiasi chiarimento. Cordiali saluti. Csa International Consulting S.r.l Dott.ssa Antonella Tarsia Morisco Milano, 3 maggio 2017