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ALLEGATO A - Dichiarazione Conformità Edilizia DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA CONFORMITA EDILIZIA ED AGIBILITA DEL LOCALE SITO A CESENA Via/Piazza n. In riferimento alla S.C.I.A./ISTANZA per l esercizio dell attività di nel locale sopra indicato, IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che il medesimo è provvisto di: A) Certificato di Conformità edilizia e agibilità, comprensivo di destinazione d uso conforme all attività, rilasciato in data a nome di ; B) Certificato provvisorio di Conformità Edilizia ed Agibilità asseverato dal Tecnico abilitato Sig., presentato in data PGN ai sensi dell art. 22, comma 7 bis, L.R. n. 31/2002; C) Dichiarazione presentata in data PGN del Direttore dei Lavori Sig. che attesta la conformità dell opera al progetto presentato e la sua agibilità ai sensi dell art. 10 del D.P.R. n. 160/2010; D) Scheda tecnico-descrittiva di cui all art. 20 della L.R. 31/2002, attestante la conformità edilizia e agibilità a seguito della formazione del silenzio-assenso rispetto alla domanda di certificato di conformità edilizia ed agibilità presentata in data PGN -(art. 22, comma 6, L.R. n. 31/2002); E) Scheda tecnico-descrittiva di cui all art. 20 della L.R. 31/2002, attestante la conformità edilizia e agibilità per interventi edilizi non soggetti al rilascio del

certificato di conformità edilizia e agibilità in quanto non compresi nell art. 21, comma 2, della L.R. n. 31/2002, (nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia), come previsto dal comma 4 del medesimo articolo, presentata in data -: (indicare il tipo di intervento effettuato e la data di presentazione della relativa scheda tecnico-descrittiva) Certificato di Agibilità dell immobile rilasciato in data F) Fine lavori presentata in data prot. n. corredata dalla domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità e dalla documentazione indicata al comma 2 dell art. 23 della Legge Regionale n. 15/2013, ai sensi del medesimo art. 23 delle Legge Regionale n. 15/2013; - in relazione al suddetto locale, il sottoscritto dichiara che il medesimo non è stato interessato da interventi edilizi successivi alla data della conformità edilizia indicata, se non da soli interventi di manutenzione ordinaria IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE: G) il locale suddetto è inserito in immobile edificato prima del 1934 (entrata in vigore del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265/1934) e pertanto non soggetto al rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità; Il medesimo non è stato interessato da interventi edilizi successivi alla data di edificazione, se non da soli interventi di manutenzione ordinaria. In riferimento al locale suddetto sussistono le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità dell edificio e degli impianti in esso installati e a tal fine si produce la seguente documentazione: 1. Dichiarazione di conformità degli impianti installati, art. 9 Legge n. 46/1990 (Norme per la sicurezza degli impianti): o dichiarazione di conformità dell impianto alla regola dell arte; o relazione tipologica dei materiali utilizzati con lo schema impianto; o iscrizione della ditta esecutrice degli impianti all albo provinciale delle imprese artigiane;

2. Progetto esecutivo e relazione tecnica dell impianto elettrico, art. 6 Legge n. 46/1990 (Norme per la sicurezza degli impianti); 3. Richiesta collaudo per opere di urbanizzazione (parcheggi, marciapiedi, ecc.) ove previsto; 4. Autorizzazione per l immissione di scarico alla fognatura pubblica per acque bianche e nere (oltre a CPI, ascensori etc. ove previsti) H) in relazione al suddetto locale sono stati successivamente effettuati interventi edilizi non soggetti al rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità in quanto non compresi nell art. 21, comma 2, della L.R. n. 31/2002, (nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia) e per i quali è stata presentata la Scheda tecnico-descrittiva contenente la dichiarazione di Conformità del Tecnico abilitato (art. 22, comma 4, L.R. n. 31/2002) o dichiarazione di fine lavori (art. 7, comma 6, L.R. 15/2013) e precisamente: (indicare lil tipo di intervento effettuato e la data di presentazione della relativa scheda tecnico-descrittiva o dichiarazione di fine lavori) CONTESTUALMENTE SI DICHIARA ANCHE LA CONFORMITA DEGLI IMPIANTI INSTALLATI Scheda presentata in data. Data FIRMA Allegare la documentazione necessaria per facilitare la verifica della conformità da parte degli uffici comunali preposti LEGGE REGIONALE 15/2013 - (in vigore dal 30.9.2013) Articolo 23 Certificato di conformità edilizia e di agibilità. 1. Il Certificato di conformità edilizia e di agibilità è richiesto per tutti gli interventi edilizi soggetti a SCIA e a permesso di costruire e per gli interventi privati la cui realizzazione sia prevista da accordi di programma, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a). 2. L'interessato trasmette allo Sportello unico alla effettiva conclusione delle opere, e comunque entro il termine di validità del titolo originario, la comunicazione di fine dei lavori corredata: a) dalla domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità; b) dalla copia della scheda tecnica descrittiva e dei relativi allegati, di cui all'articolo 24;

c) dall'indicazione del protocollo di ricevimento della richiesta di accatastamento dell'immobile, quando prevista, presentata dal richiedente; d) dal certificato di collaudo statico di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2008 ove richiesto per l'opera realizzata; e) dalla SCIA per le eventuali varianti in corso d'opera realizzate ai sensi dell'art. 22; f) dalla documentazione progettuale che si è riservato di presentare all'atto della fine dei lavori, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera c). 3. La completa presentazione della documentazione di cui al comma 1 consente l'utilizzo immediato dell'immobile, fatto salvo l'obbligo di conformare l'opera realizzata alle eventuali prescrizioni stabilite dallo Sportello unico in sede di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, ai sensi del comma 9, secondo periodo. 4. Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità sono sottoposti a controllo sistematico: a) gli interventi di nuova edificazione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia; d) gli interventi edilizi per i quali siano state presentate varianti in corso d'opera che presentino i requisiti di cui all'articolo14-bis della legge regionale n. 23 del 2004. 5. L'amministrazione comunale può definire modalità di svolgimento a campione del controllo degli interventi di cui al comma 4, comunque in una quota non inferiore al 25 per cento degli stessi, qualora le risorse organizzative disponibili non consentano di eseguirne il controllo sistematico. 6. Fuori dai casi di cui al comma 4, almeno il 25 per cento dei restanti interventi edilizi è soggetto a controllo a campione, selezionato secondo i criteri uniformi definiti con atto di coordinamento tecnico regionale di cui all'articolo 12, comma 4, lettera e). Lo Sportello unico, entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di certificato di conformità edilizia e agibilità, comunica agli interessati che le opere da loro realizzate sono sottoposte a controllo a campione ai fini del rilascio del certificato stesso. In assenza della tempestiva comunicazione della sottoposizione del controllo a campione il certificato di conformità edilizia e agibilità si intende rilasciato secondo quanto dichiarato dal professionista nella scheda tecnica descrittiva. 7. Il responsabile del procedimento, rilevata l'incompletezza formale della documentazione presentata, può richiedere, entro i trenta giorni dalla presentazione della domanda, documenti integrativi non a disposizione dell'amministrazione o che non possono essere acquisiti dalla stessa autonomamente. La richiesta interrompe il termine per il rilascio del certificato di cui al comma 6, il quale ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento degli atti. 8. Il certificato di conformità edilizia e agibilità è rilasciato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. Entro tale termine il responsabile del procedimento controlla: a) che le varianti in corso d'opera eventualmente realizzate siano conformi alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3; b) che l'opera realizzata corrisponda al titolo abilitativo originario, come integrato dall'eventuale SCIA di fine lavori presentata ai sensi dell'articolo 22; c) la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica, accessibilità, usabilità e fruibilità degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente; d) la correttezza della classificazione catastale richiesta, dando atto nel certificato di conformità edilizia e agibilità della coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle opere realizzate ovvero dell'avvenuta segnalazione all'agenzia delle entrate delle incoerenze riscontrate. 9. In caso di esito negativo dei controlli di cui al comma 8 trovano applicazioni le sanzioni di cui alla legge regionale n. 23 del 2004, per le opere realizzate in totale o parziale difformità dal titolo abilitativo o in variazione essenziale allo stesso. Ove lo Sportello unico rilevi la carenza delle condizioni di cui al comma 8, lettera c), ordina motivatamente all'interessato di conformare l'opera realizzata alla normativa vigente. 10. Decorso inutilmente il termine per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, sulla domanda si intende formato il silenzio-assenso, secondo quanto dichiarato dal professionista nella scheda tecnica descrittiva. 11. La conformità edilizia e agibilità, comunque certificata ai sensi del presente articolo, non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), ovvero per motivi strutturali.

LEGGE REGIONALE 31/2002 (non più in vigore dal 30.9.2013) Art. 22 Procedimento per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità 1.Entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori il soggetto interessato presenta allo sportello unico per l'edilizia la domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità corredata: a) dalla richiesta di accatastamento dell'immobile, quando prevista, sottoscritta dal richiedente, che lo sportello unico per l'edilizia provvede a trasmettere al catasto; b) da copia della scheda tecnica descrittiva e dei relativi allegati. 2. Lo sportello unico per l'edilizia comunica il nome del responsabile del procedimento, il quale può richiedere, entro i successivi trenta giorni dalla presentazione della domanda, documenti integrativi non a disposizione dell'amministrazione o che non possono essere acquisiti dalla stessa autonomamente. La richiesta interrompe il termine di cui al comma 3, il quale ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento degli atti. 3. Il certificato di conformità edilizia e agibilità è rilasciato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta. 4. I controlli sull'opera eseguita, a cui provvede lo sportello unico per l'edilizia entro il termine previsto per il rilascio del certificato, sono finalizzati a verificare la rispondenza dell'intervento realizzato agli elaborati di progetto approvati o presentati. 5. Il Comune con il RUE individua le modalità per effettuare il controllo, anche con riguardo ai diversi tipi di intervento ed ai diversi ambiti del territorio. 6. Nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 3, la conformità edilizia e agibilità si intende attestata secondo quanto dichiarato dal professionista nella scheda tecnica descrittiva. In tale caso la scheda tecnica descrittiva tiene luogo del certificato di conformità. 7. La conformità edilizia e agibilità comunque attestata non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'art. 222 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero per motivi strutturali. 7 bis. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, il soggetto interessato, deposita la domanda di cui al comma 1 ed in attesa del sopralluogo, può presentare allo Sportello unico per l'edilizia una dichiarazione redatta da un professionista abilitato, corredata da certificazione di conformità dei lavori eseguiti con la quale si attesta che sono state rispettate le norme vigenti in materia edilizia. Lo Sportello unico rilascia all'interessato ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione del professionista, che costituisce certificato provvisorio di conformità edilizia e agibilità, salvo quanto dovesse emergere dal controllo di cui al comma 4 e quanto previsto dal comma 7 del presente articolo. D.P.R.7-9-2010 n.160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 2010, n. 229, S.O Art. 10 Chiusura dei lavori e collaudo 1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo: a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. 2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attività. 3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.

4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità competenti non possono in questa fase adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera a) del presente Regolamento. 5. In conformità al procedimento di cui all'articolo 7, l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo Aggiornato 7.4.2015