FARMACI BIOLOGICI ORIGINATOR E BIOSIMILARI NELL AMBITO DELLE GARE PUBBLICHE. Elisa Teti. 30 maggio 2017

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FARMACI BIOLOGICI ORIGINATOR E BIOSIMILARI NELL AMBITO DELLE GARE PUBBLICHE Elisa Teti 30 maggio 2017 1

BIOLOGICI E BIOSIMILARI I farmaci biologici e biosimilari rappresentano un importante risorsa terapeutica I farmaci biosimilari sono simili, ma non uguali al biologico originator La normativa comunitaria (Direttiva 2001/83/CE) fa riferimento al concetto di BIOSIMILARITÀ e non di bioequivalenza, come avviene invece per i farmaci generici. I farmaci biosimilari rappresentano: - un ampliamento delle opportunità terapeutiche esistenti; - un occasione di contenimento dei costi Tuttavia Deve essere chiaro l obiettivo SOMMINISTRARE AI PAZIENTI IL FARMACO PIÙ APPROPRIATO AL PROPRIO QUADRO CLINICO È necessario coniugare la tutela della libera concorrenza con un elevato grado di sicurezza del paziente e con la libertà di cura del medico prescrivente. 2

BIOLOGICI E BIOSIMILARI: GARE PUBBLICHE Tutti i soggetti coinvolti nell acquisto e impiego dei farmaci biologici e biosimilari sono chiamati ad agire responsabilmente. Pubblica Amministrazione SPECIFICAZIONE DEI LOTTI nell ambito delle gare - costituisce una fase delicata - effettuazione di scelte circa le esigenze di approvvigionamento della stazione appaltante, che influenzano la partecipazione delle imprese alla gara. Nel mercato farmaceutico, la finalità di garantire alle imprese la partecipazione alle gare si deve conciliare con l esigenza di assicurare ai medici la libertà di prescrivere i farmaci ritenuti più appropriati per le patologie in cura. TUTELA DELLA SANITÀ E DELLA SALUTE PUBBLICHE 3

LOTTI SEMPLICI e LOTTI COMPLESSI: la prassi LOTTI SEMPLICI: ogni principio attivo corrisponde ad un singolo lotto, oggetto di autonoma e separata aggiudicazione LOTTI COMPLESSI: accorpamento in un medesimo lotto di più principi attivi diversi di farmaci destinati a rispondere ad un medesimo bisogno terapeutico con l esigenza di - fruire di un maggiore contenimento dei costi; - attivare un più efficiente regime concorrenziale tra le imprese in competizione per l aggiudicazione della fornitura pubblica tuttavia 4

LOTTI SEMPLICI e LOTTI COMPLESSI: la prassi LOTTI COMPLESSI - RISCHI - acquisto dei biosimilari per mera convenienza economica, - limiti alle scelte prescrittive del medico, indotto a prescrivere l unico farmaco disponibile, potenzialmente non coincidente con quello più appropriato per la cura del paziente. Scaturite diverse azioni da parte di imprese farmaceutiche - l assimilazione di principi attivi diversi in un medesimo lotto presuppone un istruttoria in ordine alla fungibilità curativa degli stessi. - impossibile stabilire senza istruttoria l identità tra biologico e biosimilare i peculiari processi produttivi determinano differenze qualitative e quantitative che impattano su contenuto, potenza e attività biologica dei medicinali. 5

LA GIURISPRUDENZA Il Consiglio di Stato, - in sede consultiva (sezione I, parere 3992/06 del 20 giugno 2007) su richiesta del TAR Molise sul tema dell utilizzo dei biosimilari in equivalenza terapeutica - adozione del criterio dell equivalenza terapeutica di per sé solo nel caso dei prodotti farmaceutici ottenuti attraverso un processo di sintesi chimica = le differenze di efficacia terapeutica possono essere colmate senza peculiari perplessità sulla sicurezza. -Nel caso dei biotech, invece, il singolo produttore ha come dato scientifico solamente il proprio farmaco con un unico profilo di efficacia e di sicurezza. Ciò comporta che allo stato non vi è prova di un tasso accettabile di replicabilità del prodotto i bandi di gara non possono menzionare il concetto di equivalenza ma sono tenuti a specificare la composizione e le indicazioni terapeutiche dei prodotti - sentenza 7690/2009 mentre per i farmaci a sintesi chimica l equivalenza terapeutica è in re ipsa e può desumersi dalla categoria terapeutica omogenea assegnata all atto dell immissione in commercio, per i biologici (aventi principi attivi differenti ma biosimilari) invece ancorché commercializzati per le stesse indicazioni terapeutiche, non vi è equivalenza, a meno che essa non sia accertata, in modo specifico, in occasione della formazione del singolo bando e quindi sulla base di una valutazione da condurre caso per caso. 6

LA GIURISPRUDENZA Istruttoria da condurre caso per caso necessaria previa presa di posizione di AIFA in termini di equivalenza terapeutica in applicazione della norma di cui all art. 15, comma 11-ter, del Decreto Legge n. 95/2012 (Decreto c.d. Spending Review, così come convertito in Legge n. 135/2012). Art. 15, comma 11-ter. Nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi, le Regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse dall'agenzia italiana del farmaco. TAR Molise, n. 118/2013 (Roche / Sandoz); TAR Umbria sentenze del 26 aprile 2013 n. 254 (Sanofi-Aventis/ AUS), n. 255 (Italfarmaco / AUS) e n. 256 (Eli Lilly / AUS); TAR Sicilia n. 603/2014 (Italfarmaco / Sandoz); TAR Lazio n. 4514/2014 (Italfarmaco / Sandoz), TAR Toscana n. 542/2014 (Italfarmaco / Pfizer- Sanofi); nonché Consiglio di Stato n. 5478/2015 (Allergan / Ipsen - Merz Pharma), n. 1306/2016 (Novartis / Bayer - caso Lucentis /Eylea) e TAR Piemonte n. 382/2017 (Astrazeneca / Teva). 7

LA GIURISPRUDENZA Farmaci aventi il medesimo principio attivo: unico lotto o lotti distinti a condizione che i relativi quantitativi rispecchino le esigenze cliniche in termini di necessaria proporzione tra il farmaco biologico originator e il biosimilare (tutela del principio di continuità terapeutica). TAR Lombardia 1817/2011 (Hospira Italia /Janssen-Cilag) ha ritenuto non censurabile di per sé la scelta di porre il biologico ed il biosimilare in due lotti diversi. L eventuale lesività del bando può essere ricercata nelle quantità di ciascun farmaco richiesto (rapporto tra i due farmaci motivato in base alle effettive esigenze cliniche, anche di continuità terapeutica) Nel caso di specie il quantitativo richiesto per ciascun medicinale non era stato ritenuto lesivo della concorrenza posto che il rapporto in percentuale era stato deciso previa istruttoria basata sull esperienza clinica. 8

LA GIURISPRUDENZA Priorità per le esigenze cliniche e rispetto del principio di continuità terapeutica. Una limitazione regionale, che preveda obbiettivi economico-gestionali e relativi premi di risultato in merito all appropriatezza prescrittiva di più farmaci appartenenti alla medesima categoria terapeutica in assenza di una valutazione sull equivalenza terapeutica condotta daaifa: - oltre che lesiva delle competenze di AIFA stessa - è anche lesiva indirettamente della libertà prescrittiva del medico (sottintesa nell 11-ter), che potrebbe così trovarsi ad optare sistematicamente per il farmaco meno costoso. Al medico, invece, spetta di diritto la scelta in ordine al principio attivo da prescrivere e somministrare al paziente. TAR Piemonte n. 382/2017 (Astrazeneca / Teva), n. 485/2017 (Fimmg / Regione Piemonte) e n. 385/2017 (Abbvie / Mediopharma). 9

LEGGE DI BILANCIO 2017: - incentivare la diffusione dei prodotti biosimilari una volta decaduta la copertura brevettuale del biologico di riferimento; - stimolare la concorrenza di prezzo tra off-patent, fondamentale per rendere economicamente sostenibile l inserimento negli ospedali dei medicinali di nuova generazione; - priorità alla sicurezza e tutela del paziente. PRINCIPI CARDINE Art 1, comma 407 1. Non sostituibilità automatica 2. Previsione di accordi quadro per l acquisto dei farmaci biologici e biosimilari (in alcuni casi obbligatori) 3. Riconoscimento della liberà prescrittiva del medico 10

ASSENZA DI SOSTITUIBILITÀ AUTOMATICA Sussiste la competenza di -EMA e di -AIFA per accertare l esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sulla base delle rispettive competenze La sostituibilità tra farmaco biologico originator e biosimilare e quella tra biosimilari NON È MAI AUTOMATICA. AIFA aveva già previsto che i medicinali biologici e biosimilari non potessero essere considerati sic et simpliciter alla stregua dei prodotti equivalenti, escludendone quindi la vicendevole sostituibilità terapeutica. Position paper AIFA 2013 e 2016 Non inclusione dei medicinali biosimilari nelle liste di trasparenza che consentono la sostituibilità automatica tra prodotti equivalenti. 11

LOTTI UNICI E ACCORDI-QUADRO - NON possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche. - Le procedure di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di ACCORDI-QUADRO con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo ex art. 54 del D.Lg. n. 50/2016 Ai fini della costituzione del LOTTO UNICO: - stesso principio attivo (ATC di V livello); - stessa via di somministrazione; - stesso dosaggio. Sussiste comunque la facoltà per la stazione appaltante di procedere all acquisto di uno o più medicinali mediante l utilizzo dell accordo quadro, anche in assenza delle suddette circostanze. ex art. 54 del D.Lg. n. 50/2016 12

OEPV - LIBERTÀ PRESCRITTIVA I pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell accordo quadro classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV). Il medico è comunque libero di prescrivere il farmaco, tra quelli inclusi nel medesimo lotto e quindi medesimo principio attivo, ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti. 13

LIBERTÀ PRESCRITTIVA DEL MEDICO Il medico: - è tenuto a prescrivere il lotto vincitore nei casi di pazienti naive - è in ogni caso libero di prescrivere il farmaco ritenuto idoneo per il proprio paziente, garantendo la CONTINUITÀ TERAPEUTICA per il trattamento dei pazienti già in corso di cura. Libertà di scelta della cura e conseguente responsabilità sono elementi essenziali su cui il medico può incardinare l esercizio della propria attività professionale (art. 32 Cost.) La garanzia del principio di continuità terapeutica sancito nella Legge di bilancio 2017 era già stato contemplato dall Autorità regolatoria italiana nei position paper sui biosimilari e dalla giurisprudenza amministrativa. TAR Piemonte (n. 818/2016) Consiglio di Stato (n. 3572/2011 e n. 3539/2012) Primato del medico nelle scelte CdG C-316/2009 14

SCADENZA DEL BREVETTO Nel caso in cui il brevetto dell originator scada durante il periodo di validità del contratto di fornitura, entro al massimo 30 giorni dall immissione in commercio di uno o più prodotti similari, le centrali di acquisto avviano le procedure d asta nel rispetto di quanto sopra descritto. MANCATO RISPETTO DELLE PROCEDURE Viene prevista una salvaguardia per il SSN dagli eventuali oneri economici aggiuntivi, nel caso di mancato rispetto delle disposizioni in esame e pertanto gli stessi non potranno essere posti a carico del SSN se le procedure sopra riassunte non dovessero essere rispettate. 15

Grazie per l attenzione! 16