Piano Casa Limiti e modalità applicative degli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 come modificata dalla legge regionale 8 luglio 2011 n. 13 ALLEGATO A della delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 29 novembre 2011
PREMESSA Nell'intento di consentire un adeguato rilancio dell attività edilizia e la sostituzione del patrimonio edilizio non più rispondente all attuale situazione tecnologica ed energetica, il tutto nel rispetto dell ambiente, del paesaggio e del tessuto storico esistente, la Regione del Veneto ha approvato la legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche. Successivamente con Legge 8 luglio 2011 n. 13 la Regione ha prorogato al 30 novembre 2013 il precedente termine di validità, introducendo nel contempo alcune modifiche al testo normativo. In particolare la Legge Regionale n. 14/2009, cosi come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 13/2011, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali consente: l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale, estendibili al 30/35/45 per cento, in caso rispettivamente di utilizzo di energia da fonti rinnovabili, di contestuale intervento di riqualificazione portando la prestazione energetica dell intero edificio in classe B od entrambi gli interventi, e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso (art. 2) estendile al 30% in caso di interventi su edifici ad uso diverso dal residenziale; la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza, con possibilità di aumentare, fino al 40 per cento, il volume o la superficie coperta demolita, rispettivamente degli edifici ad uso residenziale e di quelli adibiti ad uso diverso, purché situati in zona territoriale propria e solo qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive prescritte (art. 3); Viene consentita, inoltre, in deroga agli indici di edificabilità, la possibilità di realizzare sistemi di captazione delle radiazioni solari aderenti o integrati negli edifici e pensiline e tettoie su abitazioni esistenti, finalizzate all installazione di impianti solari e fotovoltaici di tipo integrato o parzialmente integrato, così come definiti dalla normativa statale, con potenza non superiore a 6 kwp. L'art. 9, co. 5, della legge prevede, poi, in capo ai Comuni la facoltà di stabilire se e con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli artt. 2, 3. Specificatamente, il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale. Le seguenti disposizioni quindi, definiscono per il Comune di Vigodarzere, in ottemperanza all articolo 9 comma 5 della L.R. n. 14/2009, cosi come modificato dalla L.R. n. 13/2011, le modalità ed i limiti applicativi della legge stessa, nell intento: - di salvaguardare gli indirizzi urbanistici definiti dal PATI di Vigodarzere e Cadoneghe; - di tutelare gli edifici e gli ambiti di pregio architettonico ed ambientale. A) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Le presenti disposizioni comunali non sono applicabili alla prima casa d abitazione, per la quale si applicano direttamente norme della L.R.14/09 e dall art 8 della L.R. n 26/2009, cosi come modificate dalla L.R. n 13/2011, fatte salve le disposizioni in materia di distanze stabilite dalla normativa statale vigente, cosi come richiamato dall art 9, comma 8.
2. Ai fini dell applicazione degli ampliamenti previsti dagli artt. 2 e 3 della legge si stabilisce che la superficie coperta degli edifici a destinazione diversa da quella residenziale corrisponde alla superficie lorda di pavimento, così come definita all art. 103 del vigente Regolamento Edilizio Comunale. Disciplina delle distanze: 3. Nella realizzazione degli interventi edilizi, devono essere rispettate le distanze dalle strade previste dal PRG, salvo la possibilità di autorizzazione da parte del Comune di costruire, nel caso di ampliamenti in aderenza senza originare o dare luogo al sopravanzo dell edificio verso l origine del rispetto stradale. 4. Nei lotti in cui non sia rispettata la distanza minima dai confini di proprietà di 5 m., gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale potranno essere realizzati solo in sopraelevazione, arretrando la sopraelevazione stessa dal filo dell edificio in maniera tale da rispettare la distanza di m. 5 dai sopraccitati confini, fermo restando il rispetto del D.I. 1444/68 per quanto riguarda il distacco tra fabbricati. 5. La distanza minima di 5 m. dal confine di proprietà può essere però ridotta solo nel caso di assenso dei proprietari confinanti con atto registrato e trascritto. Disciplina delle altezze: 6. Le sopraelevazioni, nelle zone territoriali omogenee B e C, possono essere realizzate per il massimo di un piano rispetto all esistente e/o al limite di zona, fermo restando il rispetto del D.I. 1444/68. 7. Nel caso di edifici esclusivamente a destinazione diversa da quella residenziale, l ampliamento, nei limiti previsti dall art. 2 della legge, dovrà rispettare i limiti di altezza previsti dalla Norme Tecniche di Attuazione per la zona territoriale omogenea di riferimento. 8. Nelle zone produttive D1 gli interventi non possono portare al superamento dell altezza stabilita dalle NTA per la zona. Disciplina delle strutture produttive e commerciali: 9. La legge e le presenti disposizioni non sono applicabili alle strutture produttive esistenti in zone particolari (D2), limitatamente alle attività produttive da trasferire ed alle attività produttive da confermare senza possibilità di ampliamento. Per le altre strutture produttive sarà possibile l ampliamento degli edifici di cui agli artt. 2 e 3 a condizione che l intervento si realizzi all interno del limite dell area di pertinenza prevista dalla scheda approvata, fino ad un massimo di 200 mq di superficie coperta, da aggiungere alla superficie coperta di ampliamento ammissibile. L ampliamento fino al limite massimo di 200 mq di superficie coperta, da aggiungere alla superficie coperta di ampliamento ammissibile potrà essere realizzato anche all esterno del limite dell area di pertinenza prevista dalla scheda approvata solo per le ditte che chiederanno di usufruire anche dell ampliamento consentito e/o previsto dall art. 5 del D.P.R. 447/98 (Sportello Unico Attività Produttive in variante al PRG). 10. Gli ampliamenti di edifici adibiti ad attività produttiva, direzionale e/o commerciale, dovranno dotarsi della quantità di parcheggi previsti dalle vigenti norme tecniche di attuazione, in ragione del maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie. Qualora tali superfici non siano disponibili, in tutto o in parte, l Amministrazione Comunale potrà consentire la loro monetizzazione mediante apposita deliberazione da parte del Consiglio Comunale.
B) DISPOSIZIONI RELATIVE ALL ART. 2 1. Gli ampliamenti di edifici plurifamiliari caratterizzati dalla ripetizione seriale di una tipologia abitativa (schiere) devono essere realizzati in maniera uniforme e con le stesse modalità costruttive e formali per tutte le case appartenenti al complesso. Il progetto pertanto dovrà essere presentato unitariamente, sottoscritto da tutti gli aventi titolo e rilasciato un unico titolo abilitativo. La realizzazione dell ampliamento potrà essere realizzato anche in tempi diversi e separatamente, comunque nei limiti di validità dell unico titolo abilitativo. 2. E consentito esclusivamente il recupero dei sottotetti esistenti alla data del 31.05.2011, con collegamento diretto con l unità immobiliare sottostante, senza aumento delle unità stesse anche all interno dei P.U.A. e senza conseguente necessità di adeguamento degli standard urbanistici del piano attuativo stesso. 3. Gli ampliamenti che danno luogo a nuove unità abitative sono comunque subordinati al rispetto dell art. 6 - penultimo comma delle NTA/PRG relativo ai parcheggi. 4. Gli ampliamenti commerciali sono consentiti solo per le superfici commerciali esistenti, di superficie netta non superiore a mq. 250 ricadenti in zone residenziali di completamento B-C1. 5. Gli interventi di ampliamento devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni tipologiche di zona dettate dalla vigenti NTA, del Regolamento Edilizio Comunale oppure della tipologia e caratteristiche costruttive e formali originarie del fabbricato oggetto dell intervento, uniformandosi all altezza dell edificio esistente o, in alternativa, per le sole zone rurali, realizzando al massimo due piani fuori terra (piano terra e piano primo). Ampliamenti ai sensi della LR 14/2009 e s.m.i. congiunta all art. 44 comma 5 della LR 11/2004: In considerazione delle premesse citate, è possibile utilizzare la volumetria residua di un edificio esistente, ricadente in zona agricola (sino a 800 mc LR 11/2004), per l ampliamento di un corpo edilizio separato, congiunto alla LR 14/2009 e s.m.i. previo opportuna dimostrazione dell impossibilità di realizzarlo in aderenza così come definito dalla Legge stessa. Gli interventi dovranno essere realizzati all interno della medesima Z.T.O. Agricola. Si ribadisce che entrambi gli ampliamenti, sia della LR 14/2009 e s.m.i che della LR 11/2004 e s.m.i., sono concessi agli edifici che rispettano le caratteristiche determinate dalle rispettive norme. L efficacia di tale applicazione si esaurisce con i termini di validità definiti dalla LR 14/2009 così come modifica dalla LR 13/2011. Il Comune dovrà dotarsi di un registro sul quale scrivere i dati catastali degli edifici che utilizzano la cubatura residua del PRG congiunta con la volumetria prevista dalla L.R. 14/2009 e s.m.i. Collegamento Funzionale L ampliamento del corpo edilizio separato, una volta dimostrata l impossibilità di effettuarlo in aderenza, sarà realizzato ad una distanza non superiore a ml. 30,00 dall edificio generatore dell ampliamento e situato solo all interno del medesimo lotto in cui si trova l edificio da ampliare o su lotti contigui, appartenenti al medesimo proprietario, nonché i due fabbricati dovranno essere collegati esternamente da opportuni percorsi pedonali e/o carrai (vedi schema A ); - solo nel caso in cui l edificio da ampliare si trovi all interno della fascia di rispetto stradale o contiguo ad essa, ed il proprietario abbia un lotto posto sul fronte opposto ad una strada, una volta dimostrato l impossibilità a realizzare l ampliamento in aderenza o separato come indicato al precedente punto, è possibile realizzare l ampliamento anche sul lotto opposto e solo in corrispondenza del limite della fascia di rispetto stradale; in questo caso il collegamento funzionale è determinato dalla realizzazione del nuovo fabbricato fronteggiante all edificio generatore dell ampliamento (vedi schema B ).
Unità abitative Si conferma che qualsiasi ampliamento realizzato ai sensi della LR 14/2009 e dalla successiva modifica di cui alla LR 13/2011, in aderenza o tramite un corpo edilizio separato, ancorché utilizzando eventualmente anche la parte residua del PRG del generatore dell ampliamento, per non essere soggetta a quanto indicato all art. 9 comma 4 della Legge Regionale, deve creare una sola nuova unità abitativa in aggiunta a quella/e esistente/i. Vincoli Al fine dell efficacia del titolo edilizio, per l edificio generato con l utilizzo della volumetria residua di PRG congiunto alla volumetria della L.R. 14/2009 e s.m.i., realizzato separato, sia istituito un vincolo decennale da trascrivere nei registri immobiliari per la non alienazione e la non locazione del nuovo edificio a società o enti di qualsiasi genere o a persone non appartenenti al nucleo familiare del richiedente. C) DISPOSIZIONI RELATIVE ALL ART. 3 Fermo restando il rispetto della L.R. 4/2007 e delle linee guida di cui alla DGR n. 2499 del 4 agosto 2009 si forniscono le seguenti ulteriori disposizioni: 1. Gli interventi per le destinazioni direzionali e commerciali sono subordinati al reperimento della dotazione di parcheggio nella quantità pari alla superficie ampliata e dell esistenza delle opere di urbanizzazione primaria. Gli interventi commerciali sono tuttavia consentiti esclusivamente per le superfici commerciali esistenti realizzati anteriormente al 1989, di superficie netta non superiore a mq 250 ricadenti esclusivamente in zone residenziali di completamento B-C1. 2. Non sono ammessi gli interventi di cui agli articoli 3, della LR n 14/2009, per le zone omogenee soggette a piano di recupero e per le aree del PATI soggette a riqualificazione e riconversione. 3. Gli interventi previsti da questo articolo sono applicabili anche agli edifici residenziali, rurali, annessi rustici, ubicati in zona agricola in quanto, l obiettivo che la legge si propone è quello di promuovere il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente e l adeguamento agli attuali standard qualitativi ed energetici. Anche in questo caso gli ampliamenti in zona agricola, dovranno essere eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, uniformandosi all'altezza dell'edificio esistente o, in alternativa, realizzando al massimo n. 2 piani (Piano Terra e Piano Primo). E) ESCLUSIONI DALL APPLICAZIONE DEL PIANO CASA (DISPOSIZIONI RELATIVE ALL ART. 9) Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 14/2009, come modificata dalla legge regionale n. 13/2011, oltre alle esclusioni già previste dalla stessa, non trovano applicazione: 1. negli edifici isolati o complessi edificati di grande valore storico-ambientale-monumentale individuati dal PATI di Vigodarzere e Cadoneghe e gli edifici schedati ai sensi dell ex art. 10 della L.R. 24/1985 individuati in ZTO A1;
2. negli edifici isolati o complessi edificati di interesse architettonico-ambientale individuati dal PATI di Vigodarzere e Cadoneghe e gli edifici schedati ai sensi dell ex art. 10 della L.R. 24/1985 individuati in ZTO A2; 3. nelle zona F zone ed attrezzature di interesse comune ed aree di tipo speciale ad esclusione delle zone F5; 4. nelle seguenti zone: - comparto CD/1,CD/2, CD/4, CD/5A, CD/5B (art. 13 NTA/PRG); - ZTO di tipo speciale CD/A (art. 13 bis NTA/PRG); - comparto D1/1 e D1/3 (art. 15 NTA/PRG); - ZTO D2/A (Vigodarzere, area produttiva compresa tra le Vie Carducci e De Gasperi denominata ex Benoni); - ZTO D2 attività produttiva azienda Ciandor Snc, n. 11 dell elenco di cui all art. 16 NTA/PRG, stralciata con DGR 2633/10.10.2001; - nelle zone individuate dal PATI di Vigodarzere e Cadoneghe come aree di riqualificazione e riconversione. F) CENTRI STORICI Ai sensi e per gli effetti dell art. 9 comma 1 lettera a) interventi di cui agli artt. 2 e 3 della citata L.R. 14/09 come modificata dalla legge regionale n. 13/2011, trovano applicazione all interno dei centri storici per gli edifici privi di grado di protezione anche se soggetti a piano urbanistico attuativo con le modalità previste dalle disposizioni di cui alla Legge Regionale 14/09 e ss.mm.ii. e del regolamento edilizio comunale per le norme compatibili, compresi gli edifici con grado di protezione di demolizione, ricostruzione, ristrutturazione, sostituzione edilizia, ricomposizione volumetrica o urbanistica anche se soggetti a piano urbanistico attuativo: 1. dovranno rispettare le norme in materia distanze dai confini di proprietà previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale; 2. le altezze degli edifici non potranno superare i limiti di altezza all edificazione definiti dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, fatta eccezione per gli interventi a destinazione residenziale per i quali è consentito l aumento di detti limiti nella percentuale massima del 40%. G) CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE Come previsto dall art. 7 della L.R. 14/2009, come modificata dalla L.R. 13/2011, per gli interventi di cui agli art. 2 e 3, il contributo di costruzione: 1. è ridotto del 60% per edifici o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell avente titolo; 2. non è dovuto per edifici o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell avente titolo, che utilizzano fonti di energia rinnovabile con potenza non inferiore a 3 kwh; 3. per tutti gli altri interventi (seconde case d abitazione e altre destinazioni diverse dalla residenza) il contributo è corrisposto per intero.