SPESOMETRO: dal 1 luglio l obbligo di comunicazione delle operazioni di importo superiore a 3.600



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STUDIO BAMPO Dott. MARIO BAMPO Dott. GIANCARLO DE BONA Dott. ALESSANDRO BAMPO Dott. FEDERICA MONTI Dott. SABRINA TORMEN Dott. MATTEO MERLIN Dott. MASSIMO COMIS Belluno, lì 11 luglio 2011 Circolare n. 13-2011 AI GENTILI CLIENTI DELLO STUDIO LORO SEDI Oggetto: SPESOMETRO: dal 1 luglio l obbligo di comunicazione delle operazioni di importo superiore a 3.600 Gentile cliente, con la presente nota informativa intendiamo metterla a conoscenza che, a partire dallo scorso 1 luglio 2011, per le operazioni di importo superiore a 3.600 (Iva compresa) documentate da scontrino o ricevuta fiscale, è necessario rilevare i dati identificativi del cliente. L obbligo di comunicazione all Agenzia delle Entrate (e la conseguente necessità di rilevazione dei dati identificativi dei clienti), introdotto dall art. 21 del DL 31/05/2010 n.78, convertito con modificazioni nella Legge 30/07/2010 n. 122, non sussiste se il pagamento viene effettuato con carte di credito, carte prepagate o bancomat. Particolare attenzione, pertanto, dovrà essere prestata per i pagamenti in contanti e tramite assegni o bonifici bancari. 32100 BELLUNO - VIA GARIBALDI 3 TEL: +39 0437 941019 FAX: +39 0437 943160 E MAIL: studiobampo@bampo.it

- 2-1. REGOLA GENERALE A partire dal 1 luglio 2011, è diventato obbligatorio il monitoraggio delle cessioni di beni e servizi anche per i commercianti al minuto ed i prestatori di servizi che certificano i corrispettivi con ricevute e scontrini fiscali. Per acquisti di importo superiore a 3.600 (Iva compresa) sarà necessario, quindi, da parte del cliente, esibire il proprio codice fiscale. In realtà, come noto, lo spesometro è già entrato in vigore dal 1 gennaio 2010; tuttavia, le operazioni effettuate a decorrere da tale data devono essere monitorate solamente nel caso in cui vengano emesse fatture, anziché ricevute e scontrini fiscali. In tal caso, la soglia da cui scatta l obbligo di rilevazione non risulta di 3.600, bensì di 25.000 per il 2010 e di 3.000 (Iva esclusa) per il 2011. In sede di prima applicazione, infatti, il provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010 (come modificato da quelli successivi del 14 aprile 2011 e del 21 gugno 2011) ha stabilito che devono essere comunicate: Entro il 31 ottobre 2011: le operazioni attive e/o passive di importo pari o superiore ai 25.000 - al netto dell Iva - rese e/o ricevute nel periodo di imposta 2010; limitatamente, tuttavia, a quelle per le quali è previste l obbligo di emissione della fattura; Entro il 30 aprile 2012: - le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 - al netto dell Iva - rese e/o ricevute nel periodo di imposta 2011, per le quali è previsto l obbligo di emissione della fattura; - le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 - al lordo dell Iva - per le quali non è previsto l obbligo di emissione della fattura, con esclusivo riferimento a quelle rese e/o ricevute dal 1 luglio 2011.

- 3 - Di seguito, uno schema riassuntivo delle operazioni da comunicare. Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA Operazione rilevante ai fini IVA Soggetta all obbligo di fattura Non soggetta all obbligo di fattura Periodo di effettuazione Anno 2010 Dal 1.01.2011 Importo Maggiore o uguale a 25.000,00 (IVA esclusa) Maggiore o uguale a 3.000,00 (IVA esclusa) Scadenza di trasmissione all Agenzia delle Entrate 31.10.2011 30.04 dell anno successivo all effettuazione dell operazione Anno 2010 Qualunque Nessun obbligo 1.01.2011 30.06.2011 Qualunque Nessun obbligo dal 1.07.2011 Maggiore o uguale a 3.600,00 (IVA inclusa) 30.04 dell anno successivo all effettuazione dell operazione 2. SOGGETTI OBBLIGATI Tutti i soggetti passivi IVA (imprese/lavoratori autonomi) che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA sono obbligati alla comunicazione di cui all art. 21 del DL 78/2010 dei dati concernenti le operazioni rilevanti (ai fini Iva): - Rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini Iva (clienti); - Ricevute da soggetti titolari di partita Iva, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell applicazione dell imposta (fornitori); - Rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini Iva (consumatori finali).

- 4 - Sono, quindi, obbligati ad acquisire il codice fiscale (ovvero dati anagrafici nel caso di soggetti non residenti) anche i soggetti di seguito indicati: i soggetti in regime di contabilità semplificata; gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell esercizio di attività commerciali o agricole; i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale, ovvero identificati direttamente; i curatori fallimentari e i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa; i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell articolo 36-bis del decreto; i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ai sensi dell articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. ATTENZIONE: Esclusi i contribuenti minimi I contribuenti minimi sono da considerare esonerati dagli obblighi in questione in quanto l adesione a detto regime comporta, sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti IVA, l esonero da qualunque obbligo, fatta salva la certificazione dei corrispettivi. L esclusione non opera, qualora in corso d anno il regime in parola cessi di avere efficacia. In tal caso il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l'applicazione del regime fiscale semplificato. Il provvedimento n. 92846 del direttore dell Agenzia delle Entrate datato 21 giugno 2011 ha integrato il contenuto dell omologo atto del 22 dicembre 2010, dichiarando esclusi dall obbligo della comunicazione in oggetto, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico. 3. OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

- 5 - Oggetto della comunicazione sono le operazioni rilevanti ai fini IVA, ossia le operazioni per le quali coesistono tutti i requisiti essenziali di cui all art. 1 del decreto Iva (DPR 633/1972). La tabella riportata di seguito illustra, sinteticamente, le operazioni rilevanti e non rilevanti ai fini dell Iva. Operazioni rilevanti (da comunicare) e non rilevanti (da non comunicare) ai fini IVA Operazioni rilevanti ai fini IVA (da comunicare) Operazioni imponibili. Operazioni non imponibili, se si tratta di: - cessioni all esportazione [art. 8 D.P.R. 633/1972, con esclusione delle operazioni di cui al c. 1, lett. a) e b)], comprese le triangolazioni comunitarie; - operazioni assimilate; - servizi internazionali. Operazioni esenti. Operazioni soggette al regime del margine. Operazioni soggette al regime del reverse charge. Cessioni o prestazioni effettuate a favore di consumatori finali per le quali è emessa la fattura (già dal 2010). Cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell attività d impresa. Destinazione di beni a finalità estranee all impresa. Operazioni non rilevanti ai fini IVA (da non comunicare) Operazioni fuori campo di applicazione dell IVA, poichè mancante uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale). Importazioni. Esportazioni. Operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario (se già indicate nei modelli Intra). Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list. Operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all Anagrafe tributaria (esempi: fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia, contratti di assicurazione, contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili). Operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini IVA, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari italiani. Passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura. Operazioni che, sotto il profilo territoriale, non risultano rilevanti in Italia. Es. Professionista italiano che effettua una prestazione in favore di un impresa tedesca: l operazione si considererà effettuata in Germania e, quindi, non essendo assoggettata ad imposizione in Italia, non dovrà essere comunicata.

- 6-4. DATI DA RILEVARE AI FINI DELLA COMUNICAZIONE Per ciascuna cessione e acquisto effettuato e/o per ciascuna prestazione resa o ricevuta, andranno inviate telematicamente al Fisco le seguenti informazioni: - Il codice fiscale o la partita Iva sia del cedente/prestatore che del cessionario/committente; - Per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, vanno comunicati il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio all estero; - L importo dell operazione effettuata, evidenziando l imponibile e l imposta oppure specificando che si tratta di operazioni non imponibili o esenti; - La data dell operazione: la C.M. n.28/e ha precisato che va indicata la data di registrazione dell operazione (nei registri Iva) ovvero, in assenza dell obbligo di registrazione, la data di effettuazione dell operazione (consegna o spedizione per i beni mobili, pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi). 5. ESONERI Non è necessaria l acquisizione del codice fiscale in caso di pagamento dei corrispettivi mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione ex art. 7, comma 6, DPR n. 605/73. ATTENZIONE Non rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con tali ultime carte, sussiste l obbligo di comunicazione dell operazione); qualora il pagamento avvenga con altri strumenti tracciabili quali assegno non trasferibile o bonifico bancario l obbligo di acquisizione del codice fiscale è comunque dovuto.

- 7 - Nella C.M. n. 28/E, l Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che: Sono esenti dall obbligo di comunicazione le operazioni riguardanti la cessione di immobili; Sono soggette all obbligo di comunicazione le operazioni relative alla cessione di autoveicoli; 6. OPERAZIONI PARTICOLARI E DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI 3.600 contratti dai quali derivano pagamenti periodici (appalto, fornitura, somministrazione, locazione, noleggio, ecc.): al fine di determinare il superamento o meno del limite soglia di 3.600, va fatto riferimento ai corrispettivi relativi ad un intero anno solare, in relazione al medesimo soggetto; contratti tra loro collegati: al fine di determinare il superamento o meno del limite soglia di 3.600, va fatto riferimento al corrispettivo relativo all intera operazione nel suo complesso. Al riguardo si fa presente che per le vendite al dettaglio documentate da scontrino/ricevuta fiscale è insolito che quanto sopraesposto si possa verificare. Un cliente che si presenta ripetutamente presso il vostro esercizio commerciale non rappresenta un contratto a pagamenti periodici o contratti tra loro collegati. Al contrario l acquisto di un bene singolo, con pagamenti frazionati, si deve considerare unitariamente. Il collegamento negoziale tra più contratti può essere previsto sia da disposizioni normative che dalle condizioni contrattuali fissate autonomamente dalle parti e, ai fini in esame, rileva quando dalla pluralità dei contratti emerge nei confronti dello stesso contribuente un corrispettivo superiore rispetto alle soglie previste dal provvedimento. Utilizzo dello strumento della fatturazione differita: l obbligo della comunicazione sussiste in base alla verifica non dell importo che emerge dalla fattura differita (riepilogativa), bensì dal corrispettivo dovuto per la singola compravendita, ossia dall importo relativo a ciascun documento di trasporto (richiamato all interno della fattura).

- 8 - Nell obbligo di comunicazione rientrano anche le operazioni soggette al regime del margine, di cui all art. 36 del D.L. n. 41/95 (cessione di beni mobili usati), nonché quelle soggette al reverse charge. In particolare, per quanto riguarda le operazioni rientranti nel regime del margine, la C.M. n. 24/E precisa che si deve aver riguardo, per la verifica del superamento della soglia, solamente alla quota parte di corrispettivo imponibile (il cd. margine ), e non anche alla quota esclusa da Iva. Devono essere comunicate anche le cessioni gratuite di beni che formano oggetto proprio dell attività di impresa (sono sempre rilevanti ai fini Iva), nonché le destinazioni di beni a finalità estranee all esercizio d impresa. Per tali operazioni, carenti del corrispettivo, la base imponibile è definita con i criteri indicati specificatamente nell art. 13 del DPR 633/72. Nella determinazione della soglia di 3.600, la C.M. 24/E/2011 ha chiarito inoltre che non devono essere considerate le spese anticipate in nome e per conto del cliente, di cui all art. 15 del DPR 633/72, in quanto trattasi di importi fuori campo Iva. 6.1. ESEMPI Esempio n. 1 Casi esclusi dall obbligo della comunicazione Oggetto Casi Motivazione Abbigliamento Impresa che importa dall estero vestiti L operazione è monitorata con la per 20.000,00. bolletta doganale. Assicurazione Impresa stipula un contratto di Le assicurazioni sono già comunicate assicurazione per 5.000,00. all anagrafe tributaria Riparazione autovettura privata del Le operazioni documentate con Autovetture valore di 5.000,00 eseguita a maggio scontrino fiscale sono monitorate 2011. dopo il 1.07.2011 L adempimento è escluso, in quanto Finanziamenti Mutuo sottoscritto da privato. già monitorato dall anagrafe Gioielli Acquisto effettuato da privato con carta di credito emessa da operatore italiano per tributaria. Esclusione per acquisto eseguito mediante carte di credito, di debito o prepagate.

- 9 - Immobili 9.000,00. Acquisto di immobile in Italia. La compravendita è già oggetto di comunicazione all anagrafe tributaria. Esempio n. 2 Casi che devono essere oggetto di comunicazione Oggetto Casi Motivazione Riparazione autovettura dell impresa Autovetture per un valore di 5.000,00 eseguita a L operazione fatturata supera il maggio 2011. limite di esenzione. Impresa acquista beni strumentali per Macchinari Consulenze Elettrodomestici Quadri Viaggi Immobili un importo di 10.000,00 nel 2011. Impresa ha sottoscritto un contratto di consulenza per un valore di 26.000,00, fatturato dal professionista nel 2010. Privato acquista elettrodomestici per 3.800,00 a settembre 2011. Privato non residente acquista con carta di credito emessa da un intermediario estero, non stabilito in Italia, per 10.000,00 a ottobre 2011. Privato acquista soggiorno per 4.000,00 nel mese di luglio 2011. Contratto di appalto nel 2010 per ristrutturazione di immobile per 23.000,00, fatturati nel 2010. Nel 2011 è integrata la fattura per 3.000,00. La comunicazione deve essere eseguita entro il 31.10.2011 (da entrambi i soggetti poiché supera il limite di 25.000,00). Il commerciante deve dichiarare l operazione documentata con scontrino, avvenuta dopo il 1.07.2011, per un valore superiore a 3.600,00. L operazione deve essere monitorata, poichè la carta di credito è emessa da un intermediario estero. L Agenzia di viaggi dovrà comunicare l operazione identificando il cliente e acquisendo il codice fiscale. Nel 2010 è stata superata la soglia di 25.000,00. *** *** ***

- 10 - Lo Studio rimane a disposizione per ogni necessario chiarimento. Cordiali saluti. (Studio Bampo)