L OBBLIGAZIONE DEL PROFESSIONISTA

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Transcript:

L OBBLIGAZIONE DEL PROFESSIONISTA L obbligazione del professionista è costituita dalla prestazione di una serie di attività e comportamenti caratterizzati dalla diligenza, in vista di raggiungere uno scopo pur rimanendo estraneo e ininfluente il risultato concreto della prestazione

L OBBLIGO DEL MEDICO E DI SVOLGERE: L attività sanitaria necessaria ed utile in relazione al caso concreto con il dovere di svolgerla con adeguata diligenza La diligenza è quella da valutare con riguardo alla natura dell attività esercitata

Manca un espressa pattuazione del risultato nel rapporto medico-paziente. Nel senso che le obbligazioni assunte dal medico sono qualificate prestazioni di mezzi o di comportamento (1176 c.c.)

Graduazione della responsabilità professionale verso il cliente Colpa lieve 1176 c.c. Colpa grave 2236 c.c. Dolo 43 c.p.

Colpa lieve Quando esistano regole precise ed indiscusse, sia sufficiente la comune esperienza media e l evento sia conseguenza d imperizia e o negligenza. (1176 c.c.)

Colpa grave Quando il caso concreto sia straordinario o eccezionale, non concretamente sperimentato nella pratica o persino poco noto e siano dibattuti diversi sistemi diagnostici terapeutici, di tecnica chirurgica tra i quali il medico effettui una scelta. In tale caso il medico risponderà per colpa solo se risulterà provato che egli non ha agito con quella diligenza, perizia e prudenza peculiari, cui è tenuto alla luce della complessità del caso (2236 c.c.)

Dolo Quando l evento dannoso o pericoloso è risultato dell azione od omissione dalla quale la legge fa dipendere l esistenza del delitto ed è dall agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione

L onere della prova dell inadeguatezza della prestazione professionale, dell esistenza del danno, e del nesso di causalità, incombe sulla parte richiedente.

Medico di base Medico libero professionista autonomo Medico libero professionista che agisce in strutture private Accreditate Non accreditate Medico prestatore d opera dipendente Direttore sanitario In strutture private In strutture pubbliche

Medico di base Medico libero professionista convenzionato con il sistema sanitario nazionale Prestazioni professionali verso il paziente Prestazioni per l ente consistenti in certificazioni, prescrizioni farmaceutiche risponde di comportamenti illegittimi, colposi o dolosi nel rapporto di pubblico servizio

Medico libero professionista autonomo Responsabilità professionale (legge professionale) D.Lgs.233/46 Responsabilità deontologica (codice deontologico) Nei confronti del paziente: 2229c.c.1co D.P.R.221/50 -Responsabilità civile contrattuale 1176c.c. 2236c.c. extracontrattuale 2043c.c. -Responsabilità penale 589 e/o 590c.p.

Medico libero professionista che agisce in strutture private non accreditate Responsabilità professionale (legge professionale) D.Lgs.233/46 Responsabilità deontologica (codice deontologico) 2229c.c.1co. D.P.R.221/50 Nei confronti del paziente: contrattuale (per la fase di -Responsabilità civile rapporto diretto) 1176 e 2236c.c. extracontrattuale 2043c.c. -Responsabilità penale 589 e 590 c.p. Nei confronti dell Ente: -Responsabilità contrattuale 1218c.c.

Medico libero professionista che agisce in strutture private accreditate Responsabilità professionale (legge professionale) D.Lgs.233/46 Responsabilità deontologica (codice deontologico) 2229c.c.1co. D.P.R.221/50 Nei confronti del paziente: contrattuale (per la fase di -Responsabilità civile rapporto diretto) 1176 e 2236c.c. extracontrattuale 2043c.c. -Responsabilità penale 589 e 590 c.p. Nei confronti dell Ente: -Responsabilità contrattuale 1218c.c.

Medico prestatore d opera dipendente strutture private Responsabilità professionale (legge professionale) D.Lgs.233/46 Responsabilità deontologica (codice deontologico) 2229c.c.1co D.P.R.221/50 Nei confronti del paziente: -Responsabilità civile contrattuale 1173 e 1176 c.c. extracontrattuale 2043c.c. - Responsabilità penale 589 e 590 c.p. Nei confronti dell Ente: -Responsabilità contrattuale 1218 c.c. (il fatto che sia dipendente non comporta obbligo di subire ingerenze nei metodi di indagini e di cura da parte dell ente. Resta fermo il principio di discrezionalità nella scelta delle metodologie comportamentali, ma avvalendosi di mezzi della struttura)

Medico prestatore d opera dipendente strutture pubblica Responsabilità professionale (legge professionale) D.Lgs.233/46 Responsabilità deontologica (codice deontologico) 2229c.c.1co D.P.R.221/50 Nei confronti del paziente: -Responsabilità civile (contrattuale 1173 e 1176 c.c.) extracontrattuale 2043c.c. - Responsabilità penale 589 e 590 c.p. Nei confronti dell Ente: in relazione al rapporto organico nel regime di pubblico impiego -Rapporto di pubblico impiego può assumere la veste di Pubblico Ufficiale è comunque incaricato di Pubblico Servizio

Responsabilità dell Ente per l operato del medico dipendente Nei confronti del paziente: Responsabilità civile -contrattuale 1218 c.c. -extracontrattuale 2043 c.c. qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto. 2049 c.c. responsabilità dei padroni e committenti 2050 c.c. esercizio di attività pericolose

Responsabilità dell Ente per l operato del medico non dipendente Nei confronti del paziente: Responsabilità civile -contrattuale 1218 c.c. -extracontrattuale 2043 c.c. qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto. 1228 c.c. responsabilità per fatto degli ausiliari 2050 c.c. esercizio di attività pericolose

Clausole di esonero di responsabilità E nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità per dolo o colpa grave (1229 co 1 c.c.) e quando il fatto costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico (1229 co 2 c.c.)

Il direttore sanitario delle strutture private Responsabilità professionale (legge professionale) D.Lgs.233/46 Responsabilità deontologica (codice deontologico) 2229c.c.1co D.P.R.221/50 Nei confronti del paziente: -Responsabilità civile contrattuale 1173 e 1176 c.c. extracontrattuale 2043c.c. - Responsabilità penale 589 e 590 c.p. Nei confronti dell Ente: -Responsabilità contrattuale 1218 c.c. -Responsabilità diretta nella struttura secondo norma -Responsabilità solidale con l Ente per eventuale pubblicità non conforme

MANSIONI E RESPONSABILITA DEL DIRETTORE SANITARIO DELLE STRUTTURE PRIVATE

COMPITI DEL DIRETTORE SANITARIO a) rispettare e far rispettare le norme previste sulla pubblicità sanitaria (legge 5 Febbraio 1992 n. 175); b) scegliere ed approvare i metodi di analisi (art. 9 DPCM 10 febbraio 1984); c) organizzare i servizi ed i controlli di qualità (art. 9 DPCM 10 febbraio 1984); d) firmare i risultati delle analisi e, se, medico i giudizi diagnostici (art. 9 DPCM 10 febbraio 1984); e) pretendere il rigoroso rispetto delle sfere di competenza professionale dei singoli operatori che agiscono nel presidio con particolare riguardo agli atti di esclusiva competenza del medico;

f) in caso di reiterata inosservanza contestare i fatti per iscritto al rappresentante legale della struttura privata, con espresso invito ad adottare i provvedimenti necessari; g) in difetto di tali provvedimenti, segnalare la situazione all'ordine professionale per gli interventi e le iniziative del caso; h) verificare che la pubblicità sanitaria effettuata dalla struttura privata sia munita di prescritta autorizzazione amministrativa ed in difetto a sollecitarne la regolarizzazione; i) impedire e all'occorrenza, denunciare all'ordine professionale qualsiasi scorrettezza che, in relazione a quanto previsto dagli artt. 59-60 e 61 del Codice di Deontologia medica e delle relative norme di attuazione, riscontrata nei testi pubblicitari, ancorché muniti di autorizzazione amministrativa;

RESPONSABILITÀ art. 9 DPCM 10 febbraio 1984 Il Direttore sanitario è responsabile - dell attendibilità dei risultati - dell idoneità delle attrezzature e degli impianti - dell applicazione del regolamento interno - dello stato igienico dei locali - della buona funzionalità degli impianti e di tutti i materiali impiegati - delle segnalazioni e denuncie obbligatorie previste dalla legge - dell applicazione delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica attività - dell allestimento e dell aggiornamento delle carte di controllo di qualità - della conservazione per almeno 1 anno dei risultati diagnostici - delle relazioni diagnostiche e dei risultati di controllo di qualità - della buona conservazione dei preparati citologici ed istologici e delle occlusioni in paraffina per almeno 5 anni Sono fatti salvi i disposti di specifiche disposizione di leggi

RESPONSABILITÀ Art. 4 Legge 30 dicembre 1991, n. 412 Risponde personalmente dell'organizzazione tecnicafunzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che ivi opera Legge 5 febbraio 1992,n. 175 Risponde, insieme al titolare, della pubblicità effettuata senza la prescritta autorizzazione o contenente indicazioni false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere, prevedendo l'applicazione di pesanti sanzioni disciplinari e amministrative

GIURISPRUDENZA Direttore sanitario, cioè l organo preposto dall amministrazione a tutte le incombenze di ordine sanitario (Cass. Civ., sez. Lavoro, 14 gennaio 2004) compito del Direttore sanitario.. organizzazione sanitaria.. compito dell Amministratore Unico organizzazione amministrativa (Cass. Pen., sez. IV, 14 aprile 2003, n. 17386) L art. 4, co. 2 della L 412/91 impone alle istituzioni sanitarie private di avere un direttore sanitario o tecnico, che risponda personalmente dell organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionale da parte del personale che ivi opera (Cons. Stato, sez. V, 26 settembre 2002, n. 4939) dotata di un direttore sanitario o tecnico che risponda sotto i profili organizzativo, funzionale e professionale (Cons. Stato, sez. V, 10 agosto 2001, n. 4374)

RESPONSABILITA DEL DIRETTORE SANITARIO DI STABILIMENTI TERMALI

TESTO UNICO DISPOSIZIONI REGIONALI AZIENDE TERMALI BURV 41 del 29 maggio 1990 Art. 33 In ogni stabilimento termale opera una Direzione Sanitaria affidata ad un medico nominato dal titolare dell Autorizzazione Sanitaria all apertura e all esercizio..

BURV 41 del 29 maggio 1990 Art. 34 Il Drettore Sanitario provvede all ammissione dei curandi alle cure termali Stabilisce gli accertamenti che devono essere eseguiti ai fini dell ammissione e proseguimento delle cure Fissa le prestazioni terapeutiche e le dietoterapiche Controlla lo svolgimento delle cure termali ed accerta che le cure siano effettuate secondo le prescrizioni da lui stesso stabilite Effettua le visite mediche che ritiene necessarie Si accerta dei turni del personale ausiliario.. Controlla che il personale sia in possesso dei titoli e della capacità professionale Vigila sulle modalità con le quali il personale svolge le prestazioni prescritte Il personale di cura è alle dipendenze funzionali del Direttore Sanitario per l espletamento delle cure e deve eseguire scrupolosamente le sue prescrizioni COMPITI DEL DIRETTORE SANITARIO