Caratteri del rapporto fideiussorio. Surrogazione. Regresso.

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Caratteri del rapporto fideiussorio. Surrogazione. Regresso. Prof. Giorgio Vecchione La fideiussione in generale È disciplinata dall art.1936 C.C. «È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza». L istituto è definito attraverso la nozione di Fideiussore. Non occorre il consenso del debitore, la sua conoscenza della garanzia prestata né alcun rapporto con il garante. 1

La fideiussione in generale Legale Negoziale Giudiziale Deriva dalla legge Deriva da un contratto Deriva da un provvedimento giurisdizionale Es. cauzione in un provvedimento cautelare in cui il giudice deve indicare oggetto, modalità e termine della prestazione (art. 119 C.p.C). La fideiussione in generale LEGALE Art. 38 C.C. «Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione». Il creditore dovrà rispettare tutte le prescrizioni in materia fideiussoria, attivandosi nei 6 mesi dalla scadenza dell obbligazione principale ex art. 1957 C.C. e scegliendo se agire contro l associazione, quale debitore principale, o contro coloro i quali hanno agito in nome e per conto dell associazione, quali fideiussori. 2

La fideiussione in generale LEGALE Art. 1410 C.C. Art. 2325 C.C. «Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto. Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.» «Nella spa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicita' prescritta dall'articolo 2362». La fideiussione in generale LEGALE Sono, invece, inquadrabili solo nell ambito delle obbligazioni solidali Obbligazioni del condominio per le quali rispondevano in toto, solidalmente, i singoli condomini a prescindere dalla quota millesimale. Imposta di registro; imposta sul reddito: responsabilità solidale degli eredi del soggetto passivo di imposta, in caso di successione. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno negato la responsabilità solidale per l intero, limitandola alla quota di partecipazione al condominio. 3

La fideiussione in generale Sulla fideiussione è intervenuta la Cassazione che, con una sentenza dell aprile 1984, afferma chiaramente l accessorietà della obbligazione fideiussoria e l irrilevanza giuridica del consenso e dell accettazione del debitore. La fideiussione in generale Accordo tra le parti e manifestazione di volontà negoziale Elementi Elementi Causa Oggetto Può anche derivare da un atto unilaterale (come una cambiale o una disposizione testamentaria) e diviene irrevocabile con l accettazione del creditore. Forma Pur non essendo obbligatoria a pena di nullità, è di regola scritta. 4

La fideiussione in generale negoziale negoziale Si verifica soprattutto nella prassi bancaria. Può essere prestata: per un obbligazione già esistente e determinata nel suo contenuto; per un obbligazione futura o sottoposta a condizioni (nel qual caso è necessaria l espressa indicazione dell l importo massimo per il quale è da ritenersi valida, stante la nullità delle fideiussioni omnibus). La fideiussione in generale Ai sensi dell articolo 1939 Codice Civile la fideiussione non è valida se non è valida l obbligazione principale, salvo che sia stata prestata per una obbligazione assunta da un soggetto incapace. Ai sensi dell articolo 1940 C.C. la fideiussione può essere prestata oltre che per il debitore principale anche per il suo fideiussore. Si tratta di una garanzia di secondo grado prestata a favore del creditore per assicurargli la realizzazione della prestazione garantita dal primo fideiussore, quando risulti insufficiente ovvero in caso di incapacità del primo garante. E necessaria una specifica pattuizione in tal senso e la clausola con la quale il fideiussore di secondo grado si obbliga ad adempiere alla obbligazione del debitore principale, anche in assenza di una insolvenza o di una incapacità del fideiussore di primo grado, non costituisce clausola vessatoria ove anche esprima rinuncia alla sussidiarietà prevista dall articolo 1948. 5

La fideiussione in generale Alla ( di regresso) Garanzia che un terzo presta nei confronti del fideiussore avente ad oggetto la fruttuosità dell azione di regresso che sarà esercitata verso il debitore. Parti Primo e secondo fideiussore. Oggetto Tutto ciò che il fideiussore può pretendere in via di regresso dal debitore principale. Nel Nel contratto contratto autonomo autonomo di di garanzia garanzia è è consuetudine consuetudine che che figurino figurino fideiussioni fideiussioni alla alla fideiussione. fideiussione. La fideiussione in generale La fideiussione presenta identità di oggetto rispetto alla obbligazione garantita. Può essere prestata anche solo per una parte del debito principale o a condizioni più favorevoli, ma mai a condizioni più onerose. La fideiussione che eccede i limiti dell'obbligazione principale o che è prestata a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale (art. 1941 C.C.). Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale nonché alle spese per la denuncia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive (art. 1942 C.C.). Il debitore obbligato a dare fideiussione (es. in caso di appalto) deve presentare persona capace che possieda beni sufficienti a garantire l obbligazione. Se il fideiussore è divenuto insolvente deve esserne presentato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dallo stesso creditore (art. 1943 C.C.). Si tratta, quindi, di una obbligazione sostituibile sotto il profilo soggettivo 6

Rapporti tra creditore e fideiussore Rapporti tra creditore e fideiussore Artt. da 1944 a 1948 C.C. Art. 1944 C.C. «Il fideiussore e obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. Le parti possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione. Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie». Art. 1945 C.C. «Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità». Rapporti tra creditore e fideiussore Art. 1946 C.C. «Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse e obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.» Art. 1948 C.C. «Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perchè incapaci.» Art. 1947 C.C. «Se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito può esigere che il creditore riduca l'azione alla parte da lui dovuta. Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.» 7

Rapporti tra creditore e fideiussore Sintesi delle principali regole a disciplina dei rapporti tra creditore e fideiussore Solidarietà tra fideiussore e debitore principale (salvo beneficio di escussione). Opponibilità al creditore delle stesse eccezioni sia da parte del debitore principale che del fideiussore. Beneficio di divisione nel caso di confideiussione. Responsabilità del fideiussore del fideiussore esclusivamente in caso di insolvenza o liberazione per incapacità del debitore principale e dei fideiussori. L obbligazione fideiussoria è legata all obbligazione principale da un rapporto che può anche essere svincolato dall accessorietà tramite l inserimento della cd. clausola a prima richiesta. Con tale clausola si stabilisce che il garante è tenuto a pagare a semplice richiesta del creditore, senza poter sollevare nessuna delle eccezioni pertinenti al debito garantito. Rapporti tra fideiussore e debitore principale Rapporti tra fideiussore e debitore principale Artt. da 1949 a 1953 C.C. In favore del fideiussore sono previste tre importanti azioni a tutela dei propri diritti, e cioè: Azione surrogatoria Azione di regresso Azione di rilievo Art. 1949 C.C. Artt. 1950-1951 C.C. Art. 1953 C.C. 8

Rapporti tra fideiussore e debitore principale Surrogazione del fideiussore Art. 1949 C.C. «Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore». Si tratta di una peculiare applicazione di quanto previsto dall art. 1203 C.C. Si verifica ex lege, anche senza la conoscenza o il consenso del debitore. Il fideiussore può rinunciare al proprio diritto di surrogazione con una dichiarazione espressa. Gli effetti vanno fatti risalire al giorno in cui è avvenuto il pagamento, se valido ed intervenuto prima della scadenza del debito, anche se non dovuto per intervenuta decadenza. E inquadrabile nell ambito dei diritti potestativi. Rapporti tra fideiussore e debitore principale Surrogazione del fideiussore Il fideiussore deve portare a conoscenza degli altri soggetti la propria volontà di esercitare il diritto di surrogazione. Ha per oggetto sia i diritti che il creditore vantava al momento in cui fu pattuita la fideiussione, sia quelli maturati successivamente in dipendenza dell originaria obbligazione, comprese le garanzie che assistevano il credito originario. Nell ipotesi di credito originario assistito da garanzia reale, ove il fideiussore abbia pagato prima della dichiarazione di fallimento, il trasferimento della ipoteca in favore del fideiussore è inefficace nei confronti dei creditori concorrenti se l annotazione è stata eseguita dopo la dichiarazione di fallimento del garantito (potendosi far valere solo a chiusura della procedura concorsuale, se ancora possibile). 9

Rapporti tra fideiussore e debitore principale Surrogazione del fideiussore La surrogazione è un azione autonoma che concorre con quella di regresso. La scelta tra i due rimedi compete unicamente al fideiussore. Il fideiussore può agire negli stessi limiti del creditore. In caso di estinzione della obbligazione garantita, il fideiussore non avrà alcun diritto qualora abbia pagato consapevole della avvenuta estinzione della obbligazione. Il fideiussore potrà anche esperire azione revocatoria ed agire in surrogatoria ex articolo 2900 C.C. Tale possibilità non sussisterà qualora, per il fallimento del soggetto garantito, la curatela abbia già proposto l azione contro il terzo per il pagamento di quanto dovuto al fallito. Rapporti tra fideiussore e debitore principale Regresso del fideiussore Art. 1950 C.C. «Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benchè questi non fosse consapevole della prestata fideiussione. Il regresso comprende capitale, interessi e spese che il fideiussore ha fatte dopo la denunzia al debitore principale delle istanze proposte contro di lui. Il fideiussore ha inoltre diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale. Se il debitore è incapace, il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio». L azione di regresso: non può esercitarsi in caso di estinzione dell obbligazione principale; non è pregiudicata in caso in cui il debitore sia sollevato dal debito (remissione, patto di non petendum); ha portata più ampia dell azione di surrogazione (comprendendo anche intereressi e spese). 10

Rapporti tra fideiussore e debitore principale Regresso del fideiussore Art. 1951 C.C. «Se vi sono più debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente ciò che ha pagato». L azione di regresso è condizionata all avvenuto pagamento del debito principale. Rapporti tra fideiussore e debitore principale Regresso del fideiussore Obbligo di denuncia al debitore delle istanze avanzate dal creditore. Il fideiussore deve comunicare al debitore principale le richieste avanzategli da parte del creditore. Il debitore deve illustrare al fideiussore le eccezioni opponibili al creditore al fine di potersi adeguatamente difendere. Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, omettendo di denunziargli il pagamento fatto, questi ha pagato ugualmente il debito. Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso, il debitore principale può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento (Art. 1952 C.C.). 11

Rapporti tra fideiussore e debitore principale Rilievo del fideiussore Art. 1953 C.C. E previsto in 5 casi specifici E previsto in 5 casi specifici Copyright AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128, le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. Tutti i contenuti sono proprietà letteraria riservata e protetti dal diritto di autore della Università degli Studi Guglielmo Marconi. Si ricorda che il materiale didattico fornito è per uso personale degli studenti, al solo scopo didattico. Per ogni diverso utilizzo saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Copyright Unimarconi 12