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Società CONFERIMENTO d AZIENDA REGIME FISCALE degli AMMORTAMENTI di Emanuele Rossi QUADRO NORMATIVO Per effetto della L. 24.12.2007, n. 244, a far data dal 1 gennaio 2008 il conferimento d azienda può avvenire esclusivamente secondo un regime di neutralità. Dispone, infatti, l art. 176, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5276], che il soggetto conferente attribuisce alla partecipazione ricevuta il valore fiscale del complesso aziendale conferito, mentre il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell attivo e del passivo dell azienda ricevuta. Relativamente al subentro da parte del conferitario, l Agenzia delle Entrate con la C.M. 4.3.2010, n. 8/E ha chiarito che questo non riguarda la posta avviamento, il cui valore fiscale rimane in capo al soggetto conferente. Una questione d attualità è quella riguardante il regime fiscale degli ammortamenti stanziati sui beni conferiti. Con la R.M. 12.2.2002, n. 41/E, l Agenzia delle Entrate ha preso posizione a favore di una deducibilità pro rata temporis della quota di ammortamento stanziata dal conferente. In relazione al rapporto tra il principio di derivazione del reddito e quello di neutralità fiscale dell operazione di conferimento d azienda, invece, l AIDC di Milano, con la norma di comportamento n. 178/2010, si pone a favore di una deducibilità piena degli ammortamenti non transitati a Conto economico, per effetto di particolari scelte contabili della società avente causa, riferite al valore corrente dei beni conferiti. CONFERIMENTO d AZIENDA NEUTRALITÀ FISCA- LE: al pari delle altre operazioni straordinarie, il conferimento d azienda è un operazione fiscalmente neutrale: (1) il soggetto conferente attribuisce alla partecipazione ricevuta il costo fiscale dell azienda conferita, mentre il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell attivo e del passivo dell azienda ricevuta, facendo risultare da un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. Mentre l irrilevanza fiscale in capo al soggetto conferente è in termini assoluti, ai plusvalori emersi nella contabilità del conferitario per effetto del recepimento dei maggiori valori di perizia, può essere data rilevanza anche ai fini fiscali, optando per l applicazione del regime d imposta sostitutiva di cui al co. 2-ter, dell art. 176, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5276]. AFFRANCAMENTO dei MAGGIORI VALORI: con l introduzione del co. 2-ter nell art. 176, D.P.R. 917/1986, ad opera del co. 46, dell art. 1, L. 24.12.2007, n. 244, il Legislatore ha modificato la disciplina fiscale del conferimento d azienda, prevedendo la possibilità per il soggetto conferitario di vedersi riconosciuti i maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni, tramite opzione, nella dichiarazione dei redditi relativa all esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l operazione o, al più tardi, in quella del periodo d imposta successivo, per l applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori iscritti in bilancio agli elementi dell attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all azienda ricevuta, di un imposta sostitutiva dell Irpef, dell Ires e dell Irap. L imposta viene applicata con un aliquota del 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di e 5 milioni, del 14% sulla parte dei (1) Art. 176, D.P.R. 917/1986. N. 34-23 settembre 2011 36

maggiori valori che eccede e 5 milioni e fino a e 10 milioni e del 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede e 10 milioni. Il riconoscimento dei maggiori valori avviene, ai fini dell ammortamento, sin dal periodo d imposta nel corso del quale l opzione viene esercitata, con l avvertenza, però, che da tale regime di favore si decade, allorquando il realizzo dei beni rivalutati avvenga anteriormente al quarto periodo d imposta successivo a quello dell opzione. (2) Le specifiche tecniche per l applicazione dell imposta sostitutiva ex co. 2-ter, dell art. 176, D.P.R. 917/1986, sono state fornite con il D.M. 25.7.2008 [CFF ➋ 6214], nel quale viene peraltro previsto che le differenze tra i valori civili e fiscali relative ai plusvalori emersi possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva anche solo in misura parziale. A tale proposito, il co. 2, dell art. 1 del decreto in questione, specifica che in questi casi l applicazione deve avvenire per categorie omogenee di immobilizzazioni, nel senso che una volta individuata la categoria, l imposta va applicata sull intero valore della stessa, e la modalità di individuazione della singola classe affrancabile sarà diversa a seconda che il plusvalore riguardi beni immobili, beni mobili o immobilizzazioni immateriali. (3) Il regime d imposta sostitutiva di cui al co. 2-ter, dell art. 176, D.P.R. 917/1986, è stato successivamente integrato dal disposto dell art. 15, D.L. 29.11.2008, n. 185, conv. con modif. dalla L. 28.1.2009, n. 2 [CFF ➋ 6219d]. Il co. 10 di detto articolo prevede la possibilità di accelerare il processo di ammortamento, relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio all avviamento, ai marchi d impresa e alle altre attività immateriali, versando l imposta sostitutiva di cui al co. 2-ter, dell art. 176, in un unica soluzione, nella misura massima del 16%. In buona sostanza, optando per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori riconducibili alle immobilizzazioni immateriali, il soggetto avente causa nelle operazioni di aggregazione aziendale, può, pagando in unica soluzione un imposta sostitutiva del 16%, ammortizzare i medesimi plusvalori anche in soli 10 anni, (4) in deroga al disposto dell art. 103, D.P.R. 917/1986 (5) [CFF ➋ 5203]. Sempre ai sensi del co. 10, i plusvalori si intendono riconosciuti a partire dall inizio del periodo d imposta nel corso del quale è versata l imposta sostitutiva, con l avvertenza, però, che la deduzione «accelerata», può essere fatta valere solo a partire dal periodo d imposta successivo. ESEMPIO Conferimento d azienda effettuato nel 2009, con versamento dell imposta sostitutiva del 16% nel Mod. Unico 2010, ai fini del riconoscimento di un plusvalore attribuibile ad avviamento pari a 100. Il conferitario potrà dedurre una quota di ammortamento sull avviamento pari a 5,55 (1/18) nel Mod. Unico 2011 e pari a 10,00 (1/10) a partire dal Mod. Unico 2012. Ancora, il successivo co. 11 prevede che le disposizioni di cui al co. 10 possano essere applicate anche ai fini del riallineamento di plusvalori relativi ad attività diverse, da quelle contemplate dal co. 2-ter, dell art. 176 (sostanzialmente immobilizzazioni finanziarie e beni merce). A tale fine, però, anziché applicare un imposta sostitutiva, i plusvalori vanno assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, versando in un unica soluzione l importo dovuto. Fanno eccezione i plusvalori relativi a crediti, il cui affrancamento va effettuato mediante pagamento dell imposta sostitutiva richiamata dal co. 10, nella misura però del 20%. DISCIPLINA FISCALE dell AVVIAMENTO: come suesposto, il conferimento d azienda è un operazione fiscalmente neutrale sia per il conferente che per (2) È il co. 2-ter a prevedere che, in caso di decadenza, dalle maggiori imposte liquidate per effetto del ritorno all «originario» valore fiscale, vada decurtata l imposta sostitutiva a suo tempo versata, ai sensi degli artt. 22 e 79, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5122 e 5179]. (3) Per maggiori approfondimenti, E. Rossi, «Operazioni straordinarie Pagamento dell imposta sostitutiva Decreto attuativo», ne «La Settimana fiscale» n. 34/2008, pag. 30. (4) Le originali parole «non superiore ad un nono» sono state sostituite dalle «non superiore ad un decimo» dall art. 2, co. 59, D.L. 29.12.2010, n. 225, conv. con modif. dalla L. 26.2.2011, n. 10, il quale dispone che dette modifiche rilevano ai fini del versamento in acconto delle imposte sui redditi e dell Irap per l anno 2011. (5) Il quale prevede, invece, per l avviamento e per i marchi d impresa una deducibilità spalmata in 18 anni. 37 N. 34-23 settembre 2011

il conferitario, con possibilità per quest ultimo di dare rilevanza fiscale ai plusvalori emersi, con le modalità già evidenziate. Si ipotizzi il caso in cui Alfa S.r.l. abbia in precedenza conferito in Beta S.r.l. un compendio aziendale con emersione di plusvalori latenti, tra i quali l avviamento, e che Beta abbia allineato detti plusvalori, optando per il regime d imposta sostitutiva ex co. 2-ter, dell art. 176, D.P.R. 917/1986. Si supponga, ancora, che Beta proceda a conferire detto compendio aziendale in Gamma S.r.l. A tale proposito, con la C.M. 3.3.2009, n. 8/E, par. 3.4 è stato chiarito che l operazione di conferimento d azienda eseguita ai sensi dell art. 176, D.P.R. 917/1986 non costituisce una fattispecie «realizzativa», nel senso che non rappresenta un ipotesi di decadenza dal regime fiscale del riallineamento. Tale secondo passaggio, quindi, fa rimanere inalterato il costo fiscale del compendio aziendale oggetto di trasferimento, fatta eccezione però per l avviamento. Secondo l Agenzia delle Entrate, (6) infatti, il costo fiscale della posta avviamento rimane in capo al soggetto conferente (Beta); specularmente Gamma prenderà in carico il compendio aziendale ad un valore fiscale al netto del costo fiscale dell avviamento, il quale (fiscalmente) è rimasto in capo a Beta, che procederà a dedurlo secondo i dettami del regime d imposta sostitutiva precedentemente optato. Chi scrive ritiene di aderire alla tesi dell Agenzia delle Entrate. Secondo la prassi contabile l avviamento è iscrivibile in bilancio solo se acquisito a titolo oneroso e solo se da questo derivano benefici economici futuri. Nel primo passaggio, Beta riceve da Alfa un quid pluris che iscrive a titolo di avviamento; nel momento in cui Beta conferisce a sua volta il compendio aziendale, l avviamento viene stornato non per dare conto del suo trasferimento a terzi, ma perché sono venuti meno i presupposti per la sua iscrizione in bilancio. L elisione dell avviamento in capo a Beta, quindi, deriva da un processo di carattere meramente estimativo. Per capire appieno tale assunto, occorre rifarsi ai Principi contabili internazionali. Secondo lo Ias 38, l avviamento è un attività immateriale a vita utile indefinita, soggetta a impairment test periodico. Tale posta, anziché essere ammortizzata, è soggetta in poche parole ad una verifica annuale circa la sua eventuale perdita di valore. Come viene effettuata tale verifica? Mediante il raffronto tra il valore contabile iscritto in bilancio ed il relativo valore recuperabile, costituito dall attualizzazione dei flussi di cassa che ci si aspetta di ricevere dall unità produttiva cui l avviamento è riferibile. Tornando al compendio aziendale oggetto di conferimento, costituente la nostra cash generating unit, il trasferimento dello stesso a terzi comporta, in termini di impairment test periodico, l azzeramento della posta contabile avviamento. Quanto detto vale non solo per i soggetti tenuti all adozione dei Principi contabili internazionali, ma anche per quelli esclusi dagli Ias, in virtù del disposto del co. 1, n. 3, dell art. 2426 c.c., secondo cui: «l immobilizzazione che, alla data di chiusura dell esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore». La differenza con la prassi internazionale sta, infatti, solo nella «procedimentalizzazione» dell accertamento della perdita di valore, essendo anche i soggetti non Ias obbligati alla svalutazione. Dall altra, poiché l operazione di conferimento d azienda è fiscalmente irrilevante, il soggetto conferente dovrà conservare, in relazione all asset avviamento, il medesimo regime fiscale di deduzione applicabile ante conferimento. Tornando all esempio, dunque, Beta continuerà a dedurre i «diciottesimi» restanti per via extra contabile, ai sensi dell art. 103, co. 3-bis, D.P.R. 917/1986. Gamma, dalla sua, ove avesse allocato in bilancio parte del plusvalore emerso ad avviamento, procederà, se del caso, al riconoscimento fiscale del plusvalore in questione optando per uno dei regimi d imposta sostitutiva evidenziati in precedenza. DISCIPLINA FISCALE degli AMMORTAMENTI: nell ambito delle operazioni di conferimento d azienda, una tematica rilevante è costituita dalla disciplina fiscale degli ammortamenti relativi ai beni conferiti. Due sono le problematiche aperte: la rilevanza fiscale dell ammortamento stanziato pro rata temporis da parte del conferente, in merito ai beni appartenenti al complesso aziendale conferito; la deducibilità o meno degli ammortamenti non transitati a Conto economico, per effetto di particolari scelte contabili della società avente causa, riferite al valore corrente dei beni conferiti. Riguardo al primo punto, la questione è se, tra le scritture di chiusura effettuate dal soggetto conferente all atto del conferimento, trovino rilevanza fiscale gli eventuali ammortamenti stanziati pro rata temporis a Conto economico. In poche parole, posto un conferimento d azienda avente efficacia giuridica 30.6.2010, gli eventuali (6) C.M. 4.3.2010, n. 8/E. N. 34-23 settembre 2011 38

ammortamenti stanziati a Conto economico da parte del soggetto conferente per 181/365 (giorni) del totale, hanno anche rilevanza da un punto di vista fiscale? Da ultimo l Agenzia delle Entrate, con la R.M. 12.2.2002, n. 41/E, è intervenuta a favore della deducibilità pro rata temporis da parte del conferente, a patto però che detto metodo, scelto in alternativa all imputazione delle quote di ammortamento pro quota ovvero alla non imputazione delle stesse, venga applicato uniformemente per tutti i beni conferiti. A parere di chi scrive, poiché l art. 176, D.P.R. 917/1986 riprende sostanzialmente la disciplina già accolta nell art. 4, D.Lgs. 358/1997 [CFF ➋ 5642] (norma già in vigore, al momento della pubblicazione della R.M. 41/E/2002), ampliandone l ambito applicativo e accogliendo le modifiche resesi necessarie dall introduzione dell Ires, gli ammortamenti stanziati pro rata temporis da parte del conferente, rimangono deducibili anche nell odierno regime di neutralità fiscale. Ciò a patto che lo stesso criterio di imputazione pro rata temporis venga adottato anche dal conferitario per l annualità interessata dal conferimento. Riguardo al secondo punto, il problema è il seguente: posto che l art. 176, D.P.R. 917/1986 prevede il subentro da parte del conferitario nella posizione del conferente, in ordine agli elementi attivi e passivi conferiti, come si raccorda il principio di neutralità fiscale, con quello di derivazione del reddito, quando lo stesso conferitario a causa di scelte di carattere contabile ovvero valutative, si trova a far transitare a Conto economico un ammortamento inferiore a quello che sarebbe stato il quantum deducibile in capo al conferente? Secondo l AIDC di Milano, che si è pronunciata sull argomento con la norma di comportamento n. 178/2010, quando il minor valore transitato a Conto economico è causato da scelte contabili ovvero valutative, diverse da quelle relative ad un allungamento del piano di ammortamento, ben può il conferitario procedere ad una deduzione extracontabile ai sensi dell art. 109, co. 4, lett. b), D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5209], al fine di dedurre il differenziale in oggetto. NORMA di COMPORTAMENTO n. 178/2010 dell AI- DC di MILANO: come noto, in sede di conferimento d azienda o di singolo ramo, il soggetto conferitario procede al recepimento degli elementi attivi e passivi provenienti dal soggetto conferente, secondo la tecnica dei «saldi aperti» ovvero quella dei «saldi chiusi». Con la prima, il conferitario procede all iscrizione separata del bene e del relativo fondo ammortamento; con la seconda, procede direttamente all iscrizione del valore netto contabile del bene. Di tutta evidenza è il fatto che il recepimento o meno dei maggiori o minori valori di perizia, (7) prescinde dall adozione da parte del soggetto conferitario del metodo dei «saldi aperti» ovvero di quello dei «saldi chiusi». Cambia solo la modalità di contabilizzazione. Poiché l art. 176, D.P.R. 917/1986 prevede il subentro da parte del conferitario nella posizione del conferente, il problema sorge quando il recepimento avviene non a valori contabili, ma per un minore valore di perizia, stante il fatto che l ammortamento stanziato a Conto economico sarà sempre inferiore a quello che sarebbe stato il quantum deducibile in capo al conferente. Un esempio aiuterà a comprendere meglio quanto asserito: si ipotizzi il caso in cui la società Alfa conferisca un ramo d azienda nella società Beta, in cui è ricompreso un bene con costo storico pari a 100. Per semplicità si omette la problematica degli ammortamenti stanziati pro rata temporis da parte del conferente, dando efficacia 1 gennaio al conferimento effettuato. Di seguito si riportano i dati. SOCIETÀ CONFERENTE Costo storico 100 Coeff. amm.to fiscale 20% Piano di ammortamento originario anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 Ammortamento 10 20 20 20 20 10 (7) Chi conferisce beni o crediti in società (in particolare un complesso di beni organizzati quali l azienda) deve produrre all atto del conferimento una relazione giurata da parte di un esperto ex. art. 2465 c.c., in caso di conferitaria S.r.l., ovvero ex. art. 2343 c.c., in caso di conferitaria S.p.a. 39 N. 34-23 settembre 2011

SOCIETÀ CONFERITARIA Ipotesi: Efficacia conferimento: 1 gennaio dell anno 5 Iscrizione con tecnica a «saldi aperti» Recepimento di un valore di perizia pari a 15 (riduzione costo a 85) Piano di ammortamento anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 Originario 10 20 20 20 20 10 Conferitaria 10 5 Differenziale 10 5 Secondo l AIDC di Milano, (8) ben potrà la società conferitaria per gli anni 5 e 6 procedere a dedurre il differenziale per via extracontabile ai sensi dell art. 109, co. 4, D.P.R. 917/1986, secondo il quale sono deducibili i componenti negativi di reddito che pur non essendo imputabili a Conto economico sono deducibili per disposizione di legge. Prosegue l AIDC sostenendo che la deduzione per via extracontabile non è possibile quando il minor valore transitato a Conto economico deriva da un processo di carattere estimativo, riguardante l allungamento del piano di ammortamento. Chi scrive è pienamente d accordo con tale applicazione virtuosa del principio di derivazione del reddito espressa dall AIDC: ove la conferitaria allunghi il piano di ammortamento in base ad una corretta applicazione della prassi contabile, il principio di derivazione del reddito di cui all art. 83, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5183], vincola ad una deduzione dei soli componenti di reddito transitati a Conto economico. L applicazione dell art. 109, co. 4, D.P.R. 917/1986, infatti, opera solo in casi eccezionali di mancata imputazione per disposizione di legge, stante l avvenuta abrogazione dell ordinario meccanismo di deduzione extracontabile di cui al Quadro EC del Modello Unico. Sul punto si rende comunque necessaria una presa di posizione da parte dell Agenzia delle Entrate. (8) Norma di comportamento n. 178/2010, cit. N. 34-23 settembre 2011 40