NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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PIANO DELLE AREE PER L EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 6966 DEL 4-12-1989 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 1

Indice Art. 1 - Contenuto delle norme Art. 2 - Richiamo a disposizioni di Legge e di Regolamento Art. 3 - Zone del Piano Art. 4 - Zonizzazione Art. 5 - Indici urbanistici ed edilizi Art. 6 - Norme generali per le zone residenziali Art. 7 - Zone residenziali A Art. 8 - Zone residenziali B Art. 9 - Verde attrezzato Art. 10 - Sosta e parcheggio degli autoveicoli Art. 11 - Abitazioni al piano terreno Art. 12 - Cucinette, camere di cottura, posti di cottura Art. 13 - Servizi igienici Art. 14 - Scale e ascensori Art. 15 - Locali accessori 2

Art. 1 - Contenuto delle norme Le presenti norme servono a regolamentare gli interventi edilizi nell ambito del Piano delle zone per l edilizia economica e popolare. Art. 2 - Richiamo a disposizioni di Leggi e Regolamenti Tutte le attività nell ambito del P.E.E.P. sono disciplinate oltre che dalle presenti norme, dalle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale e dal Regolamento Edilizio - per quanto non sia in contrasto con le seguenti norme - e dalle leggi generali e speciali della Repubblica Italiana e della Regione Veneto. Art. 3 - Zone del Piano Il P.E.E.P. di cui alle presenti norme è costituito da n. 21 zone di seguito elencate; per ogni zona il primo numero indica la circoscrizione ed il secondo un numero progressivo per ogni circoscrizione: Area 4.1 Selvana Area 5.1 S. Artemio Area 6.1 S. Bona Area 6.2 S. Bona Area 6.3 S. Bona Area 6.4 S. Bona Area 6.5 S. Pelagio Area 6.6 S. Pelagio Area 7.1 Monigo Area 7.2 Monigo Area 7.3 Viale Europa Area 7.4 S. Giuseppe Area 7.5 S. Giuseppe Area 7.6 S. Giuseppe Area 8.1 Canizzano Area 8.2 Canizzano Area 8.3 S. Angelo Area 9.1 S. Lazzaro Area 9.2 S. Lazzaro Area 9.3 S. Antonino Area 9.4 S. Antonino Art. 4 - Zonizzazione Le zone del P.E.E.P. sono articolate, secondo la grafia delle planimetrie di progetto in: zone residenziali A zone residenziali B verde attrezzato zone per strade e parcheggi Art. 5 - Indici urbanistici ed edilizi Entro le zone del P.E.E.P. si applicano i seguenti indici urbanistici ed edilizi e le relative modalità di calcolo: 3

1) superficie fondiaria (Sf): è la superficie, rilevata topograficamente e misurata in proiezione orizzontale, di un area residenziale ceduta in proprietà o della quale è stato concesso il diritto di superficie per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale; 2) superficie utile (Su): è la somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurata al metto di tutti gli elementi verticali (murature, pilastri, tramezzi), di sguinci e vani di porte e di finestre. Dal computo della superficie utile sono esclusi i portici pubblici o di uso pubblico, le centrali termiche e di condizionamento, le cabine elettriche, i locali per motore ascensore ed i vani delle scale e degli ascensori, ad eccezione di quelli delle scale interne ad una stessa unità immobiliare, ed in genere tutti i locali specificatamente destinati ai servizi tecnici del fabbricato; 3) indice di utilizzazione fondiaria (Uf): è la massima superficie utile Su, espressa in mq., costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria Sf; 4) altezza del fabbricato (H): è l altezza massima tra quella delle varie fronti misurata dal piano di utilizzo alla linea di incontro del fronte con la superficie superiore della copertura con pendenza non superiore al 40%. Per gli edifici con copertura ad inclinazione superiore al 40% l altezza è misurata dal piano di utilizzo alla linea di colmo più alta. La quota del piano di utilizzo è quella del punto più alto della o delle strade pubbliche su cui il fabbricato prospetta; 5) rapporto tra superficie utile, superficie lorda e volume vuoto per pieno: ai fini dell applicazione di norme legislative e regolamentari riferite alla superficie lorda di pavimento e al volume vuoto per pieno si assumono i seguenti rapporti: 1 mq. di superficie utile = 1,3 mq. di superficie lorda di piano 1 mq. di superficie utile = 4 mc. di volume vuoto per pieno 30 mq. di superficie utile = 1 abitante teorico 6) distanza tra i fabbricati: è la distanza misurata in proiezione orizzontale tra fabbricati e corpi di fabbrica ed è misurata da paramento esterno a paramento esterno: gli sbalzi aperti non superiori a ml. 1,20 non vengono computati mentre, nel caso di sbalzi aperti maggiori, la parte superiore a ml. 1,20 viene considerata come edificio ai fini della determinazione delle distanze tra fabbricati; 7) distanza dai confini: è la distanza misurata in proiezione orizzontale, tra i fabbricati ed i confini di proprietà e di zona (ad eccezione delle zone di rispetto stradale) misurata dal paramento esterno degli edifici; per gli sbalzi aperti valgono le considerazioni di cui al punto precedente; 8) distanza dalla strada: è la distanza misurata in proiezione orizzontale, tra i fabbricati ed il confine degli spazi pubblici esistenti e previsti (strade, piazze, parcheggi, zone verdi, marciapiedi, ecc.); per gli sbalzi aperti valgono le considerazioni di cui al precedente punto 6. Art. 6 - Norme generali per le zone residenziali Le domande di assegnazione dovranno riguardare almeno 4 alloggi per la zona A e almeno 6 alloggi per la zona B e dovranno essere accompagnate dallo schema tipologico dell edificio che si intende realizzare. Il progetto urbanistico e l ubicazione degli edifici indicati nelle planimetrie 1:500 per ogni singola zona è di massima vincolante; sono indicative invece le sigle di riferimento tipologico, le dimensioni planimetriche dei singoli edifici e la configurazione planimetrica degli stessi. 4

Un diverso progetto urbanistico e/o planivolumetrico può essere redatto dal Comune o dagli assegnatari e approvato con la convenzione di cui all art. 35 della legge 22.10.1976 n. 865 alla quale verrà allegato come parte integrante della stessa. Le eventuali modifiche, successive alla approvazione della convenzione, redatte dal Comune o dagli assegnatari saranno approvate dal Consiglio Comunale con le procedure previste dall art. 34 della legge 865/1971. Art. 7 - Zone residenziali A Per le zone residenziali A valgono le seguenti norme: 1. indice di utilizzazione fondiaria: non superiore a 0,8 mq./mq. e non inferiore a 0,6 mq./mq.; 2. altezza dei fabbricati: non superiore a ml. 14; 3. numero dei piani: non superiore a 4 e non inferiore a 3 piani fuori terra, oppure non inferiore a 2 piani fuori terra nel caso di piano terreno con destinazione ad alloggi; 4. distanza dal confine: è prescritta una distanza minima di 5 ml. E ammessa la costruzione in aderenza al confine dell area in proprietà o in concessione se preesiste una parete o porzione di parete in aderenza senza finestre. In casi particolari specificatamente previsti dalle tavole del P.E.E.P. è ammessa la costruzione sul confine con spazi pubblici a verde o parcheggio a condizione che trattasi di pareti senza finestre oppure con finestre di locali non abitabili; 5. distanza dalla strada: sono quelle previste dal planivolumetrico approvato di ogni singola zona: è comunque prevista una distanza minima di ml. 5 per le strade non a fondo cieco; 6. distanza tra fabbricati: non inferiore all altezza del fabbricato più alto, con un minimo di ml. 10, tra pareti, o parti di pareti, finestrate di locali abitabili: la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata; qualora trattasi di pareti finestrate di locali abitabili che si fronteggiano per meno di ml. 12 la distanza minima può essere di ml. 10. Art. 8 - Zone residenziali B Per le zone residenziali B valgono le seguenti norme: 1. indice di utilizzazione fondiaria: non superiore a 0,5 mq./mq. e non inferiore a 0,38 mq./mq.; 2. altezza dei fabbricati: non superiore a ml. 11; 3. numero dei piani: non superiore a 3 piani fuori terra; 4. distanza dal confine: valgono le norme del precedente art. 7; 5. distanza dalla strada: non inferiore all altezza dei fabbricati prospettanti meno 3 ml.; 6. distanza tra i fabbricati: valgono le norme del precedente art. 7. Per i confini coincidenti con il perimetro del P.E.E.P. la distanza dei fabbricati dagli stessi non deve essere inferiore a ml. 5. Art. 9 - Aree a verde attrezzato In queste aree possono avere sede solo gli edifici e le attrezzature per il verde di vicinato con piccole attrezzature per il gioco dei bambini ad esclusione delle zone 7.3 e 9.1 all interno delle quali sono anche previste attività terziarie (negozi, artigianato di servizio, uffici pubblici). 5

Per le attrezzature terziarie è ammessa la concessione temporanea del diritto di superficie a cooperative, enti o privati che, costruendo l edificio a proprie spese su area pubblica e progetto conforme alle prescrizioni comunali relative agli specifici interventi, assumano la gestione dal servizio per un numero di anni non superiore a 35, eventualmente rinnovabile per un uguale periodo; per tali attrezzature è prescritta una altezza massima di 7,50 ml. e un numero massimo di 2 piani. La convenzione accessiva alla concessione potrà disciplinare forme e limiti dell uso pubblico dei beni così realizzati. Scaduto il termine della concessione, il Comune acquista gratuitamente la piena proprietà dell edificio. Art. 10 - Sosta e parcheggio degli autoveicoli In tutte le strade del Piano di zona è vietata la sosta ed il parcheggio degli autoveicoli al di fuori degli spazi appositamente predisposti. All interno della superficie fondiaria deve essere previsto un posto macchina per ogni alloggio. Art. 11 - Abitazioni al piano terreno E ammessa la destinazione ad uso abitazione del piano terreno degli edifici a condizione che i locali abbiano un volume aerato sottostante con un altezza non inferiore a cm. 50 oppure abbiano il piano di calpestio sopraelevato dalla quota definitiva del terreno di almeno cm. 50. Art. 12 - Cucinette, camere di cottura, posti di cottura E consentita la realizzazione di cucinette, camere di cottura o posti di cottura dalla superficie massima di mq. 4 e non direttamente aerati ed illuminati dall esterno a condizione che: a) venga assicurata in ogni caso l aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione, con un idoneo sistema di ventilazione forzata: deve essere comunque assicurata una aspirazione naturale con la formazione di appositi cavedi tecnici; b) siano annesse ai locali di soggiorno con un varco non inferiore a mq. 3. Art. 13 - Servizi igienici E consentita l installazione di servizi igienici in ambienti non direttamente aereati ed illuminati dall esterno, a condizione che: a) ciascun ambiente sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata, che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura dell ambiente stesso; b) gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano garanzie di funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria; c) non vengano installati apparecchi a fiamma libera. Art. 14 - Scale e ascensori E consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza illuminazione naturale diretta a condizione che: a) risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza ed igiene; 6

b) le scale ed i disimpegni siano dotati di un idonea ventilazione diretta per le scale e anche indiretta per i disimpegni. Art. 15 - Locali ascensori Le convivenze ed i condomini non devono disporre di locali di deposito dei contenitori delle immondizie. 7

COMUNE DI TREVISO Piano per l Edilizia Economica e Popolare ITER AMMINISTRATIVO 30.08.1988 - Delibera Cons. Com. n 1351 - Adozione variante P.R.G. 30.08.1988 - Delibera Cons. Com. n 1352 - Adozione P.E.E.P. 23.05.1989 - Delibera Cons. Com. n 433 - Controdeduzioni osservazioni variante P.R.G. 23.05.1989 - Delibera Cons. Com. n 43 - Controdeduzioni osservazioni P.E.E.P. 11.09.1989 - Delibera Cons. Com. n 751 - Approvazione P.E.E.P. 19.10.1989 - Comitato tecnico regionale - Parere n 437 su variante P.R.G. e variante P.E.E.P. 04.12.1989 - D.G.R. n 6966 - Approvazione con modifiche P.E.E.P. (pubblicata su B.U.R. n 3 del 12.01.1990) 27.02.1990 - D.G.R. n 1053 - Approvazione con modifiche variante P.R.G. (pubblicata su B.U.R. n 43 del 5.06.1990) 28.01.1997 - D.G.R. n 220 Variante al Piano Regolatore Generale per l area 5.1 S.Artemio e variante per il P.E.E.P. di S.Artemio. (pubblicata su B.U.R. n 21 del 11.03.1997) 8