Cooperative: dalla mutualitàprevalente alla figura del Socio lavoratore. FOCUS: Cenni alle recenti novitàdi legge

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Le cooperative di produzione e lavoro e la figura del socio lavoratore dal diritto societario ai principali aspetti contabili e giuslavoristici Cooperative: dalla mutualitàprevalente alla figura del Socio lavoratore FOCUS: Cenni alle recenti novitàdi legge Dott. Gianni GARA Milano, 12 dicembre 2014 Sala FALCK, Fondazione Ambrosianeum

(1) Le cooperative a mutualità prevalente: criteri per la definizione della prevalenza

Scopo mutualistico delle cooperative (art. 2511 c.c.) Il concetto di mutualità deriva, storicamente, dall esigenza dei gruppi economicamente più deboli di migliorarsi attraverso l unione solidale e l eliminazione del profitto speculativo degli intermediari della catena distributiva, con la finalità di redistribuire il risparmio fra i soci sotto forma di: - maggior remunerazione dei beni e servizi da essi forniti (cooperative di produzione e lavoro) - in termini di minor costo dei beni e servizi offerti dalla coop. ai soci (cooperative di consumo)

Societa Cooperativa capitale variabile scopo mutualistico prevalente non prevalente requisiti di legge benefici fiscali

Requisiti QUALITATIVI (ex art. 2512 c.c.): 1. Attivita svolta prevalentemente a favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi 2. Attivita svolta avvalendosi prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci 3. Attivita prevalentemente svolta avvalendosi degli apporti dei beni o servizi dei propri soci

Requisiti QUANTITATIVI (art. 2513 c.c.): a) Ricavi delle vendite e prestazioni in favore dei Soci = X% Ricavi delle vendite e prestazioni (A1 del C.E.) b) Costo del lavoro prestato dai Soci = Y% Costo del lavoro (B9 del C.E.) C/1 Costo dei beni conferiti dai Soci = W% Costo dei beni conferiti (B6 del C.E.) C/2 Costo delle prestazioni di servizi conferite dai Soci = Z% Costo delle prestazioni di servizi (B7 del C.E.)

Requisiti QUANTITATIVI (ex art. 2513 c.c.): e, in caso di contestuale svolgimento di piu attivita : (A1*X%)+(B9*Y%)+(B6*W%)+(B7*Z%) = Q A1 + B9 + B6 + B7 PREVALENZA quando X, Y, W, Z, o Q > 50%

Requisiti STATUTARI (ex art. 2514 c.c.): 1. limiti alla distribuzione dei dividendi; 2. limiti al tasso di remunerazione degli strumenti finanziari offerti ai Soci 3. divieto di distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori 4. devoluzione del patrimonio sociale ai fondi mutualistici (casi)

Requisiti FORMALI 1. Iscrizione albo societa cooperative, sezione a mutualita prevalente, e deposito annuale dei propri bilanci (+ comunicazione requisiti, ndr) 2. Indicazione di societa cooperativa nella denominazione sociale, in qualunque modo sia essa formata.

(2) La figura del socio di cooperativa: principali caratteristiche del rapporto sociale

Caratteristiche del rapporto sociale 1. Doppia figura: rapporto sociale e rapporto di lavoro subordinato 2. Elemento centrale per la definizione della mutualità prevalente 3. Peculiarità del rapporto associativo: capitale sociale e carattere aperto della società 4. Requisiti dei soci: essenziali ma non discriminatori (art. 2527 cc)

5. Principio della parità di trattamento dei Soci (art. 2516 c.c.) 6. Voto per testa (art. 2538 c.c.) 7. Peculiarità: prestito sociale fino a 20.000 (e dopo il 31.12.14)

(3) FOCUS: Cenni alle recenti novità di legge

D.L. n. 91 del 24.06.2014, convertito con Legge n. 116 dell 11.08.2014, cd. Decreto Competitività (DECORRENZA: 21.08.2014, salvo diversa espressa indicazione) Fra le principali novità(con conseguenze per COOP): a) Soppressione obbligo nomina organo controllo in caso di capitale sociale non inferiore a quello minimo delle Spa b) Incentivi fiscali per investimenti in beni strumentali c) Coop. di consumo: variazione quota reddito non imponibile

A) Soppressione obbligo nomina organo controllo in caso di capitale sociale non inferiore a quello minimo delle Spa Il Decreto Competitività, all art. 20, comma 8, ha modificato la disciplina riguardante l organo di controllo nelle SRL, avendo ABROGATO il comma 2 dell art. 2477 c.c., il quale prevedeva che la nomina dell organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) o del revisore fosse obbligatoria, tra l altro, in caso di capitale sociale pari o superiore al minimo previsto per le Spa...

Premesso che il comma 7 del medesimo art. 20 della citata Legge ha RIDOTTO IL LIMITE MINIMO DEL CAPITALE SOCIALE DELLE SPA DA 120.000 A 50.000 le SRL con capitale sociale pari o superiore al nuovo suddetto limite, di conseguenza, NON sono più obbligate a nominare l organo di controllo.

Pertanto, le Società Cooperative (SPA o SRL), che in virtù del rinvio disposto ex art. 2543 c.c., in materia di organo di controllo, facevano riferimento anche al II e III comma dell art. 2477, recepiscono le citate modifiche, con la conseguenza che sono obbligate a nominare l organo di controllo solo nei seguenti casi: 1) Se la coop. ha l obbligo di redazione del bilancio consolidato (art. 2477 c.c., comma 3, lett. a); 2) Se la coop. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (art. 2477 c.c., comma 3, lett. b); segue...

3) Se la coop. supera per due esercizi due dei limiti previsti dall art. 2435-bis c.c. (art. 2477 c.c., comma 3, lett. c), in materia di redazione del bilancio in forma abbreviata, e cioè: 3.a) Totale attivo Stato patrimoniale > 4.400.000,00 3.b) Ricavi delle vendite e prestazioni > 8.800.000,00 3.c) Dipendenti (soci lavoratori e non) occupati in media durante l esercizio pari ad almeno 50unità; 4) Se la coop. emette strumenti finanziari non partecipativi (art. 2543 c.c., comma 1).

ATTENZIONE E conseguenza che la cooperativa (Spa o Srl) il cui capitale sociale sia pari o superiore al nuovo limite di 50.000 NON sia più obbligata alla nomina dell organo di controllo. Resta fermo, però, l obbligo di nomina del revisore legale che applicano la disciplina delle Spa, a prescindere dall assenza dei parametri ex artt. 2477 e 2543 c.c..

IN PRATICA: per le cooperative di nuova costituzione (dal 21.08.2014) si ritiene che non vi siano dubbi sull applicazione delle nuove disposizioni. per le coop. già esistenti, con nomine in essere e decadenza dei requisiti: - REVISORE LEGALE: il DM 261/2012, all art. 4, c.1, lett. i) dispone che costituisce giusta causa di revoca la sopravvenuta eliminazione dell obbligo di revisione legale per venir meno dei requisiti di legge; - COLL.SINDACALE/SINDACO UNICO: mancando una norma esplicita, # In carica fino a scadenza mandato e poi decisione di conferma o meno dell Organo di controllo (tesi maggioritaria); # Cessazione automatica ipso iure (tesi minoritaria).

b) Incentivi fiscali per investimenti in beni strumentali Il Decreto Competitività, all art. 18, ha introdotto un beneficio a favore dei titolari di reddito d impresa (quindi anche per le coop.): - OGGETTO: investimenti in beni strumentali nuovi (>= 10.000) destinati a strutture produttive ubicate su territorio nazionale; - OGGETTO 2: beni compresi nella tabella ATECO, divisione 28 (LINK: http://www3.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco.html?versione=2007.3&codice=c-28) - PERIODO: acquisti effettuati tra il 25.06.2014 e il 30.06.2015

- INCENTIVO: credito d imposta del 15% delle spese eccedenti rispetto alla media degli investimenti nella stessa tipologia di beni realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti (con facoltà di esclusione dal calcolo del periodo con maggiore investimento); - FRUIZIONE: utilizzabile in 3 quote annuali a partire dalla dichiarazione del periodo d imposta in cui il credito è riconosciuto * - con compensazione nel modello F24 di debiti tributari e/o contributivi. (* esempio: investo nell anno 2014, presento la relativa dichiarazione nel 2015 e compenso la prima quota dall 01 gennaio 2016)

REVOCABILE SE: a) cessione a terzi dei beni oggetto dell agevolazione o loro destinazione a finalità estranee all oggetto dell impresa prima del secondo periodo d imposta successivo all acquisto; b) i beni in questione sono trasferiti in strutture produttive extranazionali prima entro il termine quadriennale di decadenza dell attività di accertamento (art. 43 dpr 600/1973).

C) Coop. di consumo: variazione quota reddito non imponibile Il Decreto Competitività, all art. 17-bis, ha introdotto, altresì, alcune misure fiscali di sfavore in capo alle Cooperative di CONSUMO e loro consorzi. In estrema sintesi: 1) dal periodo d imposta successivo alla data del 21.08.2014 la quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale (art. 3, c. 7 L.59/92) non concorre a formare il reddito imponibile per le imposte dirette ma nei limiti e condizioni previsti dal Regolamento europeo n. 1407/2013 (aiuti de minimis );

2) con integrazione dell art. 1, c. 464, L. 311/2004, è stato previsto che per le cooperative in questione diverse da quelle a mutualità prevalente : 2.a) la quota di utili netti destinata a riserva indivisibile (non imponibile, ex art. 12 dpr 601/1973) sia ridotta dal 30% al 23%; 2.b) l esenzione di cui al citato art. 12 non si renda applicabile alla quota del 10% degli utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria.

D.L. n. 133 del 12.09.2014, convertito con Legge n. 164 del 12.11.2014, cd. Decreto Sblocca Italia (DECORRENZA: 12.11.2014, salvo diversa espressa indicazione) Novità che interessa le COOP: Incentivo per l acquisto di abitazioni da concedere in locazione

- DESTINATARI: persone fisiche non esercenti attività d impresa e le COOP. EDILIZIE - INCENTIVO: deduzione dal reddito complessivo del 20% del prezzo di acquisto o la realizzazione di un immobile residenziale (o di più immobili, nds) nel limite massimo di 300.000 e degli interessi passivi su eventuale relativo mutuo, da destinare alla locazione. - FRUIZIONE: deduzione ripartibile in 8 quote annuali di pari importo (non cumulabili con altre analoghe agevolazioni sui medesimi immobili) a partire dalla dichiarazione del periodo d imposta in cui è effettuato l acquisto.

CONDIZIONI: 1) Entro 6 mesi da acquisto o da termine costruzione, destinata alla locazione per almeno 8 anni continuativi (interruzione possibile ma nuova stipula entro un anno); 2) Immobile residenziale cat. A, DIVERSO DA A/1 (signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi interesse artistico/storico) 3) Non ubicate in zone omogenee classe E ex DM 1444/1968 (parchi agricoli, ambiti di riserva a trasformabilità vincolata) 4) Prestazioni energetiche certificate in classe A o B 5) Vincoli sull ammontare del canone di locazione (rinvio) 6) No parentela entro il 1 (genitori/figli) tra locatore e locatario

D.Lgs n. 175 del 2014, cd. Decreto Semplificazioni (DECORRENZA: 13.12.2014, salvo diversa espressa indicazione) Direttamente piuttosto che indirettamente, le semplificazioni (...per chi?) fiscali interessano anche le cooperative. Data la recente pubblicazione in G.U., si rimanda al testo di legge e a successive esplicazioni/integrazioni per un opportuno approfondimento.

Un ultima, piccola, segnalazione: Recentemente è stato attivato il Portale delle Cooperative, tramite il sito del Ministero dello Sviluppo Economico. A chi èrivolto? Il portale è un canale telematico per lo scambio di dati offerto dal Ministero dello Sviluppo Economico alle cooperative e loro consorzi NON iscritti alle Associazioni di rappresentanza. Il servizio offerto si rivolge, attualmente, alle cooperative che devono regolarizzare la loro posizione contributiva o che intendono essere aggiornate sulla situazione stessa. Il portale verrà a breve integrato da ulteriori funzionalità per fornire un servizio sempre più aggiornato e completo e diventare il canale istituzionale di informazione sulle cooperative. https://cooperative.mise.gov.it/cooperative/presentation