Inquadramento sistematico delle procedure introdotte dalla Legge n. 3 del Dott. Filippo Favi Commercialista in Prato

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Inquadramento sistematico delle procedure introdotte dalla Legge n. 3 del 2012 Dott. Filippo Favi Commercialista in Prato

Quadro normativo di riferimento - Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 - Grave e perdurante crisi economica Forte impatto economico e sociale (molti soggetti non fallibili coinvolti) Procedure di estinzione delle obbligazioni (con controllo giudiziale) Finalità normativa Dare la possibilità ai soggetti interessati di intraprendere una vita non gravata da debiti (art. 2740 c.c.: «Il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri») Possibilità di riacquisire un ruolo attivo nella vita economica e sociale Dott. Filippo Favi 2

Requisiti per l ammissione: il presupposto soggettivo - Art. 6, comma 1 - (a) Soggetti che non svolgono attività di impresa (professionisti, etc.) (b) Imprenditori «sotto soglia», ex art. 1 L. F. (c) (d) Imprenditori o enti privati non commerciali (associazioni, etc.) Imprenditori agricoli (e) Start up innovative, ex art. 31 D. L. n. 179/2012 (f) Consumatori (persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolte) Dott. Filippo Favi 3

Requisiti per l ammissione: il presupposto oggettivo - Art. 6, comma 2, lett. a) - Definizione di sovraindebitamento La situazione di perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. Il concetto di «insolvenza» utilizzato in ambito fallimentare è diverso da quello di «sovraindebitamento» (incapacità ad adempiere definitiva e non anche transitoria). Dott. Filippo Favi 4

Situazioni ostative all accesso alle procedure - Art. 7, comma 2 - (a) Essere soggetto alle procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012 (b) Aver fatto ricorso negli ultimi 5 anni ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (c) Aver subito, per cause imputabili al debitore, l impugnazione e la risoluzione dell accordo ex art. 14 della L. 3/2012, oppure la revoca e cessazione degli effetti dell omologazione del piano del consumatore ex art. 14-bis della L. 3/2012 (d) Aver fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale inoltre - aver effettuato atti in frode ai creditori ex art. 10, comma 3 (la verifica spetta al Giudice in sede di prima udienza, ma è opportuno un controllo preliminare dell OCC) Dott. Filippo Favi 5

Procedure previste dalla L. 3/2012 Sotto il profilo processuale, il debitore in stato di sovraindebitamento, può accedere a due possibili procedure (tre nel caso in cui sia un consumatore ): 1) Accordo di composizione della crisi («Accordo») 2) Piano del consumatore («Piano») 3) Liquidazione del patrimonio (in alternativa o conversione) Si tratta di procedure volontarie e fra loro alternative secondo quanto disposto dall art. 14-ter. Dott. Filippo Favi 6

Natura delle procedure previste dalla L. 3/2012 L orientamento maggioritario di prassi e dottrina ritiene che la disciplina del sovraindebitamento rappresenti una procedura concorsuale in quanto: a) Tale impostazione corrisponde all idea del Legislatore che traspare dal contenuto letterale della norma ( definizione per esclusione: art. 6 al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo ; art. 7 la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore, è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo ) b) Ragioni di carattere sostanziale (art. 12, comma 5 non assoggettamento a revocatoria degli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione dell accordo e riconoscimento prededuzione per i crediti derivanti da finanziamenti sorti in esecuzione o in funzione dell accordo; art. 10, comma 2 blocco delle azioni esecutive disposto dal Giudice; art. 9, comma 3 sospensione del corso degli interessi) Conseguenza del fatto che le procedure di sovraindebitamento abbiano natura concorsuale è che ad esse potranno applicarsi i principi generali in materia concorsuale. Dott. Filippo Favi 7

Contenuto dell Accordo - Piano del consumatore - Artt. 7, commi 1 e 2 e 9, comma 1-1. Integrale soddisfacimento dei soggetti titolari di crediti impignorabili ex art. 545 cpc (crediti alimentari, crediti oggetto di sussidi di garanzia o sostentamento, eccedenza del 1/5 dello stipendio dovuto da privati etc.) 2. Possibilità di pagamento parziale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca a patto che ne sia assicurato il soddisfacimento in misura non inferiore a quella realizzabile dalla liquidazione del bene oggetto di privilegio (attestazione dell OCC) 3. Possibilità di dilazionare il pagamento (integrale) dell Iva, ritenute operate e non versate e dei tributi costituenti risorse proprie dell UE 4. Possibilità di falcidia dei crediti diversi dai precedenti a condizione che siano ben descritte le modalità ed i tempi di pagamento 5. La ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l indicazione di eventuali contenziosi pendenti Dott. Filippo Favi 8

Contenuto eventuale dell Accordo - Piano del consumatore 1. Rilascio di garanzie o conferimento di beni o redditi di terzi qualora i beni e i redditi del debitore non siano in grado di garantire la fattibilità dell accordo/piano 2. Previsione di una limitazione nell uso delle carte di debito/credito, all accesso al mercato del credito e alla sottoscrizione di prodotti finanziari 3. Previsione di una suddivisione in classi dei creditori 4. Possibilità di moratoria, fino ad un anno dall omologazione, per il pagamento dei creditori privilegiati nel caso di proposta di accordo con continuità dell attività di impresa o del piano del consumatore 5. Previsione della liquidazione dell intero patrimonio del sovraindebitato Dott. Filippo Favi 9

Allegati dell Accordo - Piano del consumatore - Art. 9 - Elenco di tutti i creditori, con l indicazione delle somme dovute Elenco di tutti i beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia (stato di famiglia) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni Le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi, unitamente alla dichiarazione che ne attesti la conformità all originale (solo per Accordo) Attestazione da parte dell OCC prevista in caso di pagamento non integrale dei crediti privilegiati Attestazione sulla fattibilità del Piano/Accordo e sulla veridicità dei dati (effettiva ragionevolezza della possibilità di pagare il debito, in considerazione del patrimonio effettivo del debitore, dei suoi redditi e degli incassi futuri) Relazione particolareggiata dell OCC (solo per il Piano) Dott. Filippo Favi 10

Relazione particolareggiata dell OCC al Piano del consumatore - Art. 9, comma 3-bis - Cause dell indebitamento Diligenza spiegata dal consumatore nell assumere le obbligazioni Esposizione delle ragioni dell incapacità di adempiere le obbligazioni assunte Resoconto sulla solvibilità del consumatore degli ultimi 5 anni Indicazione di eventuali atti impugnati dai creditori Giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all alternativa liquidatoria e sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata Dott. Filippo Favi 11

Deposito della proposta di Accordo - Piano - Art. 9, comma 1 - La proposta deve essere presentata presso il Tribunale territorialmente competente: - Per il consumatore residenza - Per gli altri soggetti sede principale inoltre A cura dell OCC, non oltre i 3 gg. successivi, la proposta deve essere presentata presso l agente della riscossione, presso gli uffici fiscali e anche presso gli enti locali eventualmente coinvolti. Dott. Filippo Favi 12

Differenza fondamentale fra Accordo - Piano Ai fini del positivo proseguimento della procedura è necessario: ACCORDO PIANO voto favorevole da parte dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti (il Giudice non è chiamato a nessun sindacato di meritevolezza salvo la verifica dell assenza di iniziative o di atti in frode) giudizio di meritevolezza rafforzato del Giudice sulla scorta delle valutazioni espresse dall OCC su diligenza del consumatore e probabile convenienza del piano (ciò si giustifica nella natura premiale della procedura che consente di non consultare i creditori) Dott. Filippo Favi 13

Accordo con i creditori: Apertura della procedura Il Giudice, una volta vagliati i requisiti di legge per il deposito della proposta, fissa con decreto (equiparato giuridicamente ad un pignoramento) l udienza (entro 60 gg. dal deposito della proposta) disponendo (a cura dell OCC) la comunicazione della proposta e del provvedimento di ammissione alla procedura a tutti i creditori da effettuarsi almeno 40 gg. prima della data fissata per l udienza A cura dell OCC dovrà essere effettuata: la pubblicità della proposta e del decreto (giornali, siti internet specializzati e qualora il debitorie sia imprenditore anche presso il R. I.) la trascrizione del decreto ove compete nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati Dott. Filippo Favi 14

Accordo con i creditori: Effetti del decreto di apertura Dalla data del decreto e fino al momento dell eventuale omologazione dell accordo (differenza rispetto al piano): 1) Non è possibile iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi o acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo anteriore alla data del decreto (deroga per i titolari di crediti impignorabili) 2) Inefficacia degli atti del debitore eccedenti l ordinaria amministrazione nei confronti dei creditori anteriori al momento della pubblicità del decreto, se non autorizzati dal Giudice 3) I termini di prescrizione sono sospesi e quelli di decadenza non si verificano Dott. Filippo Favi 15

Accordo con i creditori: Votazione I creditori ricevuti la proposta e il provvedimento del Giudice, sono chiamati a valutarne la convenienza ed a esprimere il proprio voto mediante trasmissione all OCC Se entro 10 gg. prima della data fissata per l udienza, l OCC non riceve la dichiarazione di voto, si presume il consenso alla proposta da parte del creditore («regola del silenzio assenso») I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca (per i quali la proposta preveda un integrale soddisfacimento) non sono ammessi al voto, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione che vantano La dichiarazione pervenuta (autografa o firmata digitalmente) può essere di assenso o dissenso (cioè non si possono formulare variazioni) Dott. Filippo Favi 16

Accordo con i creditori: Raggiungimento del quorum Previsione di una maggioranza qualificata pari al 60% dei crediti (assunti al loro valore nominale) affinché il Giudice possa omologare la proposta Il raggiungimento del quorum deve essere verificato dall OCC e comunicato al Giudice con opportuna relazione di riepilogo Non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum, il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno rispetto al giorno di presentazione della proposta I creditori che non aderiscono alla proposta approvata dal quorum devono sottostare alla volontà della maggioranza e a quanto disposto dal debitore nell accordo (accordo vincolante per tutti) Dott. Filippo Favi 17

Accordo con i creditori: Mancato raggiungimento del quorum La procedura si sospende L OCC trasmette l informazione al Giudice che con decreto deve dichiarare improcedibile l accordo ne va data opportuna comunicazione ai creditori Dott. Filippo Favi 18

Accordo con i creditori: Omologa/Diniego Art. 12 Il procedimento, iniziato con il deposito della domanda, termina con il provvedimento motivato emesso dal Giudice di omologa o di diniego (diverso dalla improcedibilità). I provvedimenti sono impugnabili con reclamo da proporre al Tribunale, che decide in composizione collegiale (con esclusione del Giudice che ha pronunciato il provvedimento) I legittimati a proporre reclamo sono: (a) In caso di omologa i creditori che vi abbiano interesse (b) In caso di diniego solo il proponente Dott. Filippo Favi 19

Accordo - Piano: Esecuzione - Art. 13 L esecuzione dell Accordo/Piano prevede lo svolgimento di tutte le fasi liquidatorie e di pagamento previste dal documento omologato, con le scadenze e secondo le modalità ivi indicate, tenendo conto che: I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell accordo/piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori all apertura della procedura (in caso di accordo) o al decreto di omologa (in caso di piano) I crediti sorti in occasione o in funzione dell accordo/piano sono soddisfatti con preferenza (cosiddetta «prededuzione») rispetto agli altri L OCC, sotto la vigilanza del Giudice, coordina le attività, vigila sul corretto adempimento, risolve le eventuali difficoltà e riferisce ai creditori i fatti anomali o le irregolarità. Questi viene ascoltato dal Giudice prima di autorizzare lo svincolo delle somme e ordina: la cancellazione delle trascrizioni del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, di ogni vincolo di sorta esistente, ivi compresa la trascrizione del decreto di omologa (in caso di piano del consumatore) la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. Dott. Filippo Favi 20

Piano del consumatore: Omologa - Art. 12 bis (1 di 4) Il Giudice, assicuratosi: (a) (b) (c) Rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui all art. 7 (in termini di privilegi, fiscali, profili soggettivi) Assenza di atti in frode ai creditori ex art. 14 bis Assenza di altri vizi della procedura (es. errata competenza territoriale) Fissa la data dell udienza (entro 60 gg.) dando incarico all OCC di comunicare il decreto e la data della udienza ai creditori almeno 30 gg. prima. Non sono previste le forme di pubblicità previste per l accordo né prescrizioni specifiche riguardo alle modalità di comunicazione ai creditori (appare prudente seguire le indicazioni previste per l accordo). Dott. Filippo Favi 21

Piano del consumatore: Omologa Art. 12 bis (2 di 4) Il decreto mediante il quale viene fissata l udienza, a differenza di quanto previsto per l accordo, non comporta automaticamente la sospensione o il blocco per le azioni esecutive o cautelari esperite dai creditori (effetto che scatta solo alla data di emissione del decreto di omologazione del piano). Questo decreto di procedibilità e fissazione udienza non è equiparabile ad atto di pignoramento. Eccezione ex art. 12 bis, comma 2: Il Giudice valuta se, nelle more della convocazione dei creditori all udienza di omologa, siano pendenti procedure di esecuzione forzata la cui prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano ed eventualmente, dopo accurata valutazione, interviene con finalità di inibizione. Dott. Filippo Favi 22

Piano del consumatore: Omologa Art. 12 bis (3 di 4) Il Giudice effettua un giudizio su: (a) Fattibilità del piano (b) Idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e tributari (UE etc.) (c) (d) Inconsistenza di contestazioni (vedi slide successiva) anche in ordine all effettivo ammontare dei crediti Requisito di meritevolezza del consumatore (relazione particolareggiata) Poi omologa il piano (entro 6 mesi dalla presentazione della proposta). Idonea pubblicità del decreto a cura dell OCC anche ai fini di eventuali trascrizioni (il decreto di omologa è equiparabile ad atto di pignoramento). Dott. Filippo Favi 23

Piano del consumatore: Omologa Art. 12 bis, co. 2, (4 di 4) Giudizio di «cram down» Quando uno dei creditori che non ha aderito o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il Giudice lo omologa ugualmente se ritiene che il creditore possa essere soddisfatto dall esecuzione dello stesso in misura non inferiore all alternativa liquidatoria (vale anche per l accordo). L omologa del piano ha gli stessi effetti dell omologa dell accordo. Dott. Filippo Favi 24

Piano del consumatore: Giudizio di meritevolezza - Art. 12 bis, comma 3 Il sindacato di meritevolezza spetta esclusivamente al Giudice (l OCC fornisce un mero giudizio sulla diligenza del debitore nel contrarre le obbligazioni all interno della relazione particolareggiata). La meritevolezza del consumatore è esclusa se: (a) (b) Ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere Ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali Dott. Filippo Favi 25

Piano del consumatore: Riflessione sulla «meritevolezza» Interpretazione rigida della disposizione che definisce la «meritevolezza» Resta esclusa dal piano qualunque fattispecie ad eccezione di quelle derivanti da fatti sopravvenuti ed imprevedibili La platea dei soggetti in difficoltà che possono beneficiare del Piano del Consumatore è molto ristretta Dott. Filippo Favi 26

Grazie per l attenzione! Dott. Filippo Favi Commercialista in Prato