Le nuove modalita` di compensazione dei crediti IVA di Saverio Cinieri (*) L ADEMPIMENTO " Dichiarazione IVA 2010 La nuova disciplina delle compensazioni dei crediti IVA introdotta, a partire dal 18 gennaio 2010, dal D.L. n. 78/2009 ha notevoli ripercussioni gia` sulla dichiarazione annuale IVA 2010. Ai fini di un migliore coordinamento, e` stato previsto anche che i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione UNICO possono non comprendere nella stessa la dichiarazione annuale IVA, che quindi puo` essere presentata in via autonoma, a partire dal mese di febbraio 2010, nell ipotesi in cui il credito da questa risultante venga utilizzato in compensazione ovvero chiesto a rimborso. " Riferimenti D.L. 18 luglio 2009, n. 78, art. 10, comma 7 Agenzia delle entrate, Provv. 21 dicembre 2009, Prot. 2009/185430 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17 Agenzia delle entrate, circolare 23 dicembre 2009, n. 57/E Agenzia delle entrate, circolare 15 gennaio 2010, n. 1/E Sul punto cfr. Corriere Tributario Per l approfondimento, C. Carpentieri; G. Gavelli e M. Sirri, di prossima pubblicazione L art. 10 del D.L. 18 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha introdotto significative modifiche alla disciplina delle compensazioni dei crediti IVA, a partire dal 18 gennaio 2010, con evidenti ripercussioni già sulla dichiarazione annuale IVA 2010. In particolare, è previsto un nuovo principio di carattere generale in base al quale, l utilizzo in compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all anno dell IVA, per importi superiori a 10.000 euro annui, può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell istanza da cui lo stesso risulta. Il tetto di 10.000 euro è riferito all anno di maturazione del credito e non all anno solare di utilizzo in compensazione, ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale). Si ricorda che prima della predetta modifica, il credito IVA, come qualsiasi altro credito tributario, poteva essere compensato, a prescindere dall importo, a partire dal 18 gennaio dell anno successivo a quello per il quale doveva essere presentata la dichiarazione nella quale risultavano i crediti. Un ulteriore novità prevista dalle nuove norme consiste nell obbligo, in capo ai contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, di richiedere l apposizione del visto di conformità di cui all art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Per coordinare la nuova disciplina sulle compensazioni con la dichiarazione annuale IVA, è stato previsto anche che i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione UNICO, possono non comprendere nella stessa la dichiarazione annuale IVA (che, quindi, può essere presentata in via autonoma, a partire dal mese di febbraio 2010) nell ipotesi in cui il credito da questa risultante venga utilizzato in compensazione ovvero chiesto a rimborso. Resta ferma, tuttavia, la possibilità per tali contribuenti di richiedere il rimborso del credito IVA annuale eccedente e di utilizzare lo stesso in compensazione anche dopo la presentazione di UNICO. Inoltre, va sottolineato che le nuove norme hanno generato una serie di conseguenze, tra cui: l emanazione del provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2009, prot. n. 2009/185430 che ha definito le modalità e i termini di effettuazione della compensazione del credito IVA; l obbligo, per i soggetti che intendono effettuare la compensazione per importi superiori a 10.000 euro annui, di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle entrate; non è possibile, dunque, utilizzare i servizi di home banking messi a disposizione degli istituti bancari; l esonero dall obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA per quei contribuenti che (*) Dottore commercialista e pubblicista PRATICA FISCALE e Professionale 19 n. 5 del 18 FEBBRAIO 2010
presentano la dichiarazione annuale ai fini IVA entro il mese di febbraio; l obbligo di rimborso all Erario dei crediti IVA compensati, qualora l Agenzia delle entrate notifichi un avviso di rettifica; l impossibilità di ricorrere all istituto della definizione agevolata per le sanzioni irrogate per l utilizzo in compensazione di crediti inesistenti. In pratica, non è possibile definire il pagamento delle sanzioni irrogate per le compensazioni di crediti inesistenti, pagando un quarto di quanto previsto. Compensazioni dei crediti e dichiarazione IVA 2010 Come accennato, le nuove modalità di compensazione dei crediti IVA, in vigore dal 18 gennaio 2010, hanno importanti risvolti già sulla dichiarazione IVA di quest anno. Va innanzitutto precisato che le nuove regole riguardano le compensazioni orizzontali e cioè le compensazioni tra tributi di diverso tipo (ad esempio, credito IVA con debito IRPEF). Nulla, invece, cambia per le compensazioni verticali (e cioè, IVA con IVA) che possono essere liberamente effettuate a prescindere dal superamento o meno della soglia dei 10.000 euro. Tornando alle compensazioni orizzontali, le nuove regole possono essere così sintetizzate (vedi Tavola n. 1): se l importo destinato alla compensazione supera i 10.000 euro, l utilizzo è consentito dal gior- Tavola n. 1 - Regole per la compensazione del credito IVA PRATICA FISCALE e Professionale 20 n. 5 del 18 FEBBRAIO 2010
no 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. Pertanto, se il contribuente si avvale della facoltà di presentare la dichiarazione IVA già a febbraio 2010, potrà effettuare le compensazioni solo a partire dal 16 marzo 2010; se, invece, il contribuente presenta la dichiarazione UNICO, comprendendovi anche il modello IVA, l utilizzo slitta a partire dal 16 ottobre 2010 (supponendo che il termine di UNICO 2010 resti confermato al 30 settembre 2010); più precisamente, il credito derivante dalla dichiarazione fino all ammontare di 10.000 euro può essere utilizzato in compensazione orizzontale senza attendere la presentazione della dichiarazione; raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione (anche se d importo inferiore a 10.000 euro) può avvenire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2010; se l importo annuo da utilizzare in compensazione supera i 15.000 euro, fermo restando le regole sopra indicate, la dichiarazione IVA deve contenere il visto di conformità. Non richiede, invece, alcuna formalità l utilizzo del credito IVA 2008 che, pertanto, segue le vecchie regole (in tal senso si esprime anche l Agenzia delle entrate con la circolare 15 gennaio 2010, n. 1/E). Infatti, nella dichiarazione IVA 2010, tale credito va riportato: per l intero importo nel rigo VL8; per l importo che è stato utilizzato in compensazione con il modello F24 nel rigo VL9. La differenza, dunque, va a confondersi con il credito IVA 2009 e solo da quel momento si applicheranno, anche per esso, le nuove regole. Esempio Si supponga il caso di un contribuente che ha chiuso la dichiarazione IVA 2009, con un credito pari a 16.000 euro (indicato nel rigo RX4 del modello UNICO 2009). Tale credito, non essendo ancora soggetto alle nuove regole, è stato compensato, per un importo pari a 6.000 euro, con altre imposte. Il contribuente presenta, nella dichiarazione IVA 2010, al rigo VL4 un credito d imposta pari a 2.000 euro. Supponendo, per semplicità, che non ci sono altri dati, in sede di compilazione della dichiarazione IVA 2010 il contribuente dovrà indicare nel quadro VL: al rigo VL4: 2.000; al rigo VL8: 16.000; al rigo VL9: 6.000; al rigo VL26: 10.000 (corrispondente a VL8-VL9); al rigo VL33: 12.000 (corrispondente a VL4+VL26); al rigo VL39: 12.000. Poiché il credito complessivo supera l importo di 10.000 euro, potrà essere utilizzato in compensazione solo a partire dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione IVA. Pertanto, il contribuente decide di presentare la dichiarazione IVA, in via autonoma, a febbraio 2010, in modo da utilizzare il credito a partire dal 16 marzo 2010. In tal caso, se la scelta è per la compensazione di tutto il credito, nel quadro VX della dichiarazione IVA si dovrà indicare: nel rigo VX2: 12.000; nel rigo VX5: 12.000. Stesso trattamento è riservato ai crediti trimestrali relativi all anno 2009 (che sono emersi dalle istanze mod. IVA TR presentate nel corso del 2009); infatti, essi potranno continuare ad essere utilizzati in compensazione anche nel corso dell anno 2010, senza scontare i vincoli della disposizione in esame. Visto di conformità Una ulteriore novità, di cui si è detto, anch essa avente ripercussioni sulla dichiarazione IVA 2010, consiste nell obbligo, in capo ai contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, di richiedere l apposizione del visto di conformità di cui all articolo 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito (vedi Tavola n. 2). Su tali nuove regole si è pronunciata l Agenzia delle entrate con la circolare 23 dicembre 2009, n. 57/E. In particolare, è stato precisato che sono legittimati al rilascio del visto di conformità: i responsabili dell assistenza fiscale (c.d. RAF) dei CAF-imprese, ai sensi dell art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241/1997; gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro; gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. Per i contribuenti sottoposti al controllo contabile ai sensi dell art. 2409-bis c.c. la dichiarazione può essere, in alternativa, sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. Più in dettaglio, per essi il visto di conformità può esser rilasciato: PRATICA FISCALE e Professionale 21 n. 5 del 18 FEBBRAIO 2010
dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha l amministrazione anche di fatto; dai soggetti che esercitano il controllo contabile. Tralasciando gli adempimenti preliminari a carico dei soggetti che intendono rilasciare il visto (tra cui si segnala l invio di una apposita comunicazione preventiva all Agenzia delle entrate e la stipula di una assicurazione professionale a copertura degli eventuali danni arrecati ai contribuenti), va detto che il controllo che essi devono effettuare presuppone, ai fini IVA: la correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti; la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie. Per maggiori dettagli sui controlli da effettuare per il rilascio del visto si rimanda alla circolare n. 57/E del 2009. Per quello che interessa in questa sede, va detto che nella dichiarazione IVA 2010 occorrerà compilare gli appositi riquadri presenti nel frontespizio e precisamente: il riquadro Visto di conformità, nel caso in cui il visto di conformità è apposto dal responsabile del CAF o da un professionista; il riquadro Sottoscrizione organo di controllo per i soggetti che in alternativa all apposizione del visto di conformità possono far sottoscrivere la dichiarazione dall organo incaricato ad effettuare il controllo contabile. Vale la pena di ricordare che il rilascio di visti di conformità infedeli circa l effettuazione dei predetti controlli è sanzionato pesantemente con sanzioni che vanno da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.582 euro (art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 241/ 1997). In caso di ripetute violazioni o di violazioni particolarmente gravi, è anche prevista la segnalazione agli ordini professionali di appartenenza per l adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dagli appositi ordinamenti professionali. Riguardo alla compilazione dei predetti riquadri si precisa che: negli appositi spazi del riquadro Visto di conformità vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità; nel riquadro sottoscrizione organo di controllo negli appositi campi devono essere indicati: dal revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia, nella casella Soggetto, il codice 1; dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia, nella casella Soggetto, il codice 2. Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella Soggetto il codice 3 senza compilare il campo firma; dal collegio sindacale nella casella Soggetto, per ciascun membro, il codice 4. Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale. Crediti IVA infrannuali Con le nuove regole slittano anche i termini per poter utilizzare l eccedenza IVA chiesta con il modello IVA TR. Infatti, l art. 8 del D.P.R. n. 542/1999, al comma 2, prevede che il rimborso per periodi infrannuali, cioè per il primo, secondo o terzo trimestre, può essere richiesto presentando l istanza, con il modello IVA TR,invia telematica entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. I contribuenti in possesso dei requisiti per chiedere il rimborso infrannuale possono, in alternativa, compensare l eccedenza IVA con i versamenti nel modello F24. Orbene, in base alle nuove disposizioni, i rimborsi e le compensazioni di eccedenze di crediti IVA infrannuali possono essere effettuati solo successivamente alla presentazione dell istanza di rimborso IVA TR. Ciò vuol dire, ad esempio, che, per il primo trimestre dell anno, l istanza deve essere presentata entro il 30 aprile e l eventuale compensazione può essere effettuata solo a partire dal 16 maggio, dunque, il contribuente dovrà attendere 45 giorni prima di poter usufruire del credito. PRATICA FISCALE e Professionale 22 n. 5 del 18 FEBBRAIO 2010
Tavola n. 2 - Visto di conformita` PRATICA FISCALE e Professionale 23 n. 5 del 18 FEBBRAIO 2010