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Transcript:

IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno De Carolis..... Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta... Membro designato dalla Banca d Italia, che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Prof. Avv. Saverio Ruperto. Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario - per le controversie in cui sia parte un consumatore Dott.ssa Daniela Primicerio Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 25.11.2011 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto Il ricorrente, ex dipendente dell intermediario convenuto, in data 27 settembre 1995 stipulava un contratto di mutuo a tasso variabile surrogato da altra banca nei primi mesi del 2010 che prevedeva condizioni economiche agevolate a favore dei propri dipendenti, con particolare riferimento alla misura del tasso d interessi, purché il mutuatario conservasse tale status durante tutta la durata del mutuo. In caso di cessazione dal rapporto di lavoro, il contratto stabiliva la facoltà per la banca di risolvere il contratto, con conseguente pagamento del debito residuo da parte del mutuatario, ovvero di mantenere in vita il mutuo con l applicazione di un differente tasso (non agevolato) secondo i parametri indicati nell allegato B del negozio medesimo (art. 7). Cessato il rapporto di lavoro nel 2007, la banca manteneva in vita il mutuo applicando il tasso d interesse (non agevolato) in conformità al citato articolo 7. Pag. 2/7

Con ricorso dell 11 marzo 2011, il ricorrente chiedeva all ABF di dichiarare l illegittimità della clausola con cui si pattuiva l applicazione di un diverso tasso nel caso di cessazione dal rapporto di lavoro, in quanto affetta da vizio di forma e volontà, deducendone la mancata approvazione. In particolare, affermava che tale previsione è contraria al comportamento secondo buona fede, prevedendo, a causa della perdita dello status di dipendente, l applicazione di un tasso esageratamente penalizzante superiore anche a quello usuraio. Pertanto, chiedeva alla banca il ricalcolo degli interessi pagati negli anni 2008 e 2009, da eseguirsi applicando il minor tasso previsto in ipotesi di vigenza del rapporto di lavoro, nonché il rimborso dell eccedenza indebitamente versata (dal medesimo quantificata in euro 6.259,23). Con controdeduzioni del 6 maggio 2011 la banca eccepiva preliminarmente l irricevibilità del ricorso per incompetenza dell ABF ratione temporis, attenendo il petitum alla validità di una clausola contrattuale pattuita nel 1995 e quindi alla fase genetica del negozio. Nel merito la resistente rilevava la pretestuosità delle argomentazioni dedotte dal ricorrente precisando che: - il contratto, stipulato per atto pubblico, risultava regolarmente sottoscritto dal cliente, peraltro dotato di specifica competenza in quanto ex dipendente della banca; - la determinazione delle condizioni economiche è rimessa all autonomia negoziale delle parti; - il tasso pattuito (variabile al disopra di una soglia minima fissata nella misura del 10,25% annuo) era conforme alle condizioni di mercato all epoca della sottoscrizione; - la stipula del contratto risaliva ad epoca antecedente all entrata in vigore della L. 108/96 che ha introdotto la nozione di tasso soglia e che comunque la presunta usurarietà dovesse valutarsi con riferimento alla soglia di legge vigente al momento della sua pattuizione; - la contestazione ineriva la validità della clausola e non la corretta applicazione della stessa. Pag. 3/7

Ciò posto, la resistente chiedeva al Collegio di dichiarare, in via pregiudiziale, l irricevibilità del ricorso per difetto di incompetenza ratione temporis e ratione materiae; nel merito chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato. Diritto In via preliminare occorre esaminare l eccezione d incompetenza sollevata dalla resistente in quanto la controversia, riguardando un contratto di mutuo stipulato nel 1995, non rientrerebbe nei limiti temporali posti ai poteri cognitivi di questo Collegio. L eccezione è infondata. Secondo le Disposizioni sui sistemi di risoluzione delle controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d Italia il 18 giugno 2009 non possono essere sottoposte all ABF controversie relative ad operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2007 (sez. I, par. 4). Il Collegio ritiene che tale previsione non escluda ratione temporis la competenza dell ABF laddove si tratti di sindacare contratti di durata, come nella specie, che ancora perdurano e producono effetti, o che comunque hanno avuto un periodo di vigenza successivo al 1 gennaio 2007, nonostante siano stati stipulati in epoca anteriore a tale data. Si osserva al riguardo che oggetto del presente ricorso è la richiesta di ripetizione dei maggiori interessi pagati alla banca nel periodo 1 gennaio 2008 31 dicembre 2009, in quando corrisposti in base a una clausola contrattuale asseritamente invalida, periodo che rientra pacificamente nel suddetto limite di competenza temporale del Collegio. Né rileva in senso contrario la circostanza che il ricorrente lamenti un vizio originario del rapporto a prescindere da ogni valutazione di merito circa il fondamento della tesi posto che, in primo luogo, la nullità è azionabile in ogni momento (arg. ex art. 1422, co. 1, cod. civ.) e, in secondo, la contestata previsione negoziale ha esplicato i propri effetti durante lo svolgimento del rapporto, ben oltre la stipula del contratto, con ciò legittimando il potere di questo Collegio di valutare se l applicazione della medesima sia conforme alle disposizioni vigenti, nel citato periodo di competenza. Pag. 4/7

Risulta altresì priva di fondamento l eccezione d incompetenza ratione materiae sollevata dalla banca; la cognizione del Collegio sussiste anche sulle controversie inerenti la legittimità delle clausole, rientrando nell ambito di applicazione oggettivo delineato dalle citate Disposizioni tutte le controversie aventi ad oggetto l accertamento di diritti, obblighi e facoltà. Venendo al merito, il ricorrente deduce innanzitutto che la clausola regolatrice del tasso di interesse sarebbe vessatoria per un vizio di forma e di volontà nonché per l eccessiva misura pattuita del tasso medesimo. Il rilievo è infondato. Sotto questi profili, dalla documentazione agli atti risulta che il contratto, redatto per atto pubblico e regolarmente sottoscritto dal mutuatario ricorrente, prevede chiaramente l applicazione di un tasso diverso (nella misura minima del 10,25%) al momento della cessazione dal rapporto di lavoro con la convenuta. Ne consegue che alla clausola in questione, in quanto formulata in modo chiaro e comprensibile, non possono riconoscersi caratteri di vessatorietà, giusta il disposto dell art.34, comma 2, d.lgs. n.206/2005 (codice del consumo) (V. in tal senso Decisione Abf n.668/2011). Nell ambito dei citati rilievi, il ricorrente pur nella imprecisa formulazione della domanda solleva altresì un problema di usurarietà del tasso di interesse pattuito per il caso di cessazione del rapporto di lavoro. Si determina dunque la necessità di verificare se i tassi effettivamente applicati dalla resistente siano conformi alle soglie di legge stabilite in materia. Al riguardo, si osserva che il contratto oggetto di controversia è stato stipulato nel 1995, dunque, in epoca precedente all entrata in vigore della legge n. 108 del 1996; tale legge ha introdotto il limite del c.d. tasso soglia pubblicato trimestralmente con decreto del Ministero del Tesoro il cui superamento determina l usurarietà degli interessi e la nullità della relativa clausola (in applicazione dell art. 1815, comma 2, cod. civ., alla stregua del quale se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi ). Per l esame della fattispecie si impone quindi di affrontare la questione, ampiamente dibattuta in dottrina e giurisprudenza, della c.d. usurarietà sopravvenuta, ossia della sorte della clausola che preveda un tasso d interesse non usurario al momento della stipula (perché precedente all entrata in vigore Pag. 5/7

della citata legge o comunque conforme al tasso soglia vigente) ma divenuto tale nel corso del rapporto, a seguito della riduzione della soglia di usura al di sotto della misura pattuita. La questione, particolarmente rilevante, è stata oggetto di interpretazione autentica fornita con l art. 1 del D.L. 29.12.2000, n.394 (conv. con L. n.24/2001), secondo cui ai fini dell applicazione dell art.644 del codice penale e dell art.1815, secondo comma, del codice civile la usurarietà dei tassi di interesse deve essere considerata con esclusivo riferimento al tasso soglia vigente nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti ( ) indipendentemente dal momento del loro pagamento. Ne consegue che, nella fattispecie in esame, il superamento del tasso soglia sopravvenuto all entrata in vigore della legge n.108 del 1996 non determina la configurazione del reato di usura, né comporta la nullità della relativa clausola contrattuale ai sensi dell art.1815, comma 2 c.c.. Tuttavia, il Collegio ritiene che l applicazione dei tassi superiori alla soglia di usura, benché non sanzionabile, sia tuttavia in contrasto con l art.2 della citata legge n.108/1996, norma imperativa sopravvenuta ispirata ad un generale principio di non abuso del diritto, che impone l adeguamento degli interessi a suo tempo stipulati in modo che non risultino in contrasto con la norma stessa (cfr. in tal senso Trib. Milano 15.10.2010). L applicazione di interessi superiori alla soglia di usura, dopo l entrata in vigore della legge n.108/1996, evidenzia altresì un comportamento contrario a buona fede, sicché anche sotto questo profilo si impone una rideterminazione degli stessi entro i limiti della soglia di usura. Ciò premesso, si rileva che nella specie la banca ha applicato un tasso eccedente i limiti di usura intervenuti nel corso del rapporto; in particolare, con riferimento alle semestralità scadute nel 2008 e nel 2009 è stato applicato il tasso del 10,25%, superiore alle soglie indicate dalle norme all epoca in vigore (pari a: 8,625%, 8,940%, 8,175% e 5,085% in relazione alle semestralità con scadenza rispettivamente al 30/06/2008, al 31/12/2008, al 30/06/2009 e al 31/12/2009). Per quanto innanzi, in considerazione della corresponsione di interessi superiori alla soglia usura vigente nelle predette semestralità, si riconosce il diritto del ricorrente alla restituzione della differenza tra l importo degli interessi addebitati dalla convenuta (ai sensi dell art. 7 del contratto di mutuo) e il tasso soglia vigente pro tempore. Pag. 6/7

Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che la banca provveda al ricalcolo degli interessi nel periodo censurato dal ricorrente sulla base dei tassi rideterminati in misura conforme ai citati limiti legali, disponendo altresì che l eccedenza risultante dal ricalcolo sia rimborsata al cliente. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7