Avv. ALESSANDRA MAZZUCCHELLI LA DIFESA DEL MEDICO. I LIMITI CAUSALI DELL APPORTO PROFESSIONALE DEL SINGOLO OPERATORE. LA RESPONSABILITÀ DEL MEDICO NELL EQUIPE OPERATORIA Avv. Alessandra Mazzucchelli Studio Legale M.R.V. di Milano 1
ONERE DI DIMOSTRARE DILIGENTE ADEMPIMENTO PRESTAZIONE ESITO PEGGIORATIVO CASUALMENTE CONNESSO EVENTO IMPREVISTO ED IMPREVEDIBILE SOPRAVVENUTO ESISTENZA PREGRESSA CONDIZIONE FISICA NON ACCERTABILE CON LA NORMALE DILIGENZA Avv. Alessandra Mazzucchelli Studio Legale M.R.V. di Milano 2
NESSO DI CAUSALITA (CASS.NE 867/2008) ove le nozioni di patologia medica e di medicina legale non forniscano un grado di certezza assoluta, il ricorso al criterio della probabilità costituisce una necessità logica, in quanto si tratta di accertare o rifiutare l assunto secondo il quale il danno si è verificato a causa del fatto che non è stato tenuto il comportamento atteso. non è possibile dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma dell esistenza del nesso causale in quanto il Giudice deve verificarne la validità nel caso concreto. Avv. Alessandra Mazzucchelli Studio Legale M.R.V. di Milano 3
CONDOTTA OMISSIVA MEDICO (Cass. 4400/2004) NESSO DI CAUSALITA CRITERIO DEL PIU PROBABILE CHE NON RAGIONEVOLE PROBABILITA CHE UNA DIVERSA CONDOTTA NON AVREBBE DETEREMINATO L EVENTO MANCANZA DI PROVA DI PREESISTENZA,CONCOMITANZA O SOPPRAVVENIENZA DI ALTRI FATTORI DETERMINANTI L EVENTO Avv. Alessandra Mazzucchelli Studio Legale M.R.V. di Milano 4
CORTE D APPELLO DI MILANO SEZIONE II^ CIVILE 11/06/2009 N. 1669 = TRIBUNALE DI MILANO SEZ. V^ CIVILE GIUDICE DOTT. PERTILE N. 11850/2006 la condotta del medico fu negligente in quanto non conforme alla migliore ed ineccepibile condotta professionale Ciò nondimeno, considerate le condizioni in cui versava il piccolo paziente anche qualora il sanitario avesse effettuato esami più approfonditi, che gli avrebbero consentito di giungere tempestivamente ad una corretta diagnosi, tale circostanza, con elevatissima probabilità, non avrebbe comunque permesso di evitare l evento lesivo. Avv. Alessandra Mazzucchelli Studio Legale M.R.V. di Milano 5
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE V^ CIVILE Giudice Dott.ssa APOSTOLITI 11 GIUGNO 2010 N. 7739 -se può ritenersi sussistente, nel caso in esame, un profilo di devianza della lex artis,e, quindi, un profilo di inadempimento, pur tuttavia non può condurre alla positiva valutazione della domanda risarcitoria azionata; - avendo i CTU dato atto del fatto che non risulta possibile formulare previsioni prognostiche diverse e che l evento morte non può essere ritenuto in rapporto causale con l operato dei sanitari ma è conseguenza di complicanze cliniche genericamente prevedibili ma non prevedibili nel caso di specie, non può che farsi luogo al rigetto della domanda. Avv. Alessandra Mazzucchelli Studio Legale M.R.V. di Milano 6
DIFESA DEL MEDICO RESPONSABILITA PROFESSIONALE ALTRI SOGGETTI STRUTTURA SANITARIA ALTRI PROFESSIONISTI MEDICI O COLLABORATORI Avv. Alessandra Mazzucchelli Studio Legale M.R.V. di Milano 7
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE V^ CIVILE Giudice Dott.ssa APOSTOLITI 23 FEBBRAIO 2009 N. 2423 - MANCANZA DI CONSENSO INFORMATO - nessuna valenza può essere attribuita alle difese formulate dal convenuto istituto clinico, secondo le quali essendosi l istituto limitato a mettere a disposizione la struttura sanitaria- l eventuale accertata responsabilità dovrebbe essere ripartita (nei rapporti interni) ad esclusivo carico del medico convenuto (siccome autore della lamentata prestazione negligente) con conseguente formulazione di una domanda di manleva nei detti rapporti interni. Avv. Alessandra Mazzucchelli Studio Legale M.R.V. di Milano 8
MEDICINA D EQUIPE PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE DI PIU MEDICI OBIETTIVO COMUNE TUTELA SALUTE DEL PAZIENTE Avv. Alessandra Mazzucchelli Studio Legale M.R.V. di Milano 9
ATTIVITA D EQUIPE NON ORGANIZZATA ORGANIZZATA IL PAZIENTE HA AUTONOMAMENTE CONSULTATO PIU SANITARI STRUTTURALMENTE ORGANIZZATA (attività ospedaliera) FUNZIONALMENTE ORGANIZZATA (collaborazione di più medici in operazione chirurgica o diagnostica Avv. Alessandra Mazzucchelli Studio Legale M.R.V. di Milano 10
MEDICINA D EQUIPE DI TIPO VERTICALE RESPONSABILITA PRIMARIO OBBLIGO DI GARANZIA NEI CONFRONTI DEL PAZIENTE ATTIVITA DEL REPARTO OSPEDALIERO MODELLO GERARCHICO TEMPERATO Avv. Alessandra Mazzucchelli Studio Legale M.R.V. di Milano 11
CASSAZIONE CIVILE SEZIONE III^ 16 MAGGIO 2000 N. 6318 Se è vero che il primario non può essere chiamato a rispondere di ogni evento dannoso che si verifichi in sua assenza nel reparto affidato alla sua responsabilità, non essendo esigibile un controllo continuo ed analitico di tutte le attività terapeutiche che vi si compiono, tuttavia, la responsabilità del malato che gli attribuisce l art. 7 D.P.R. 27.03.1969 n. 128 e, in particolare, la pratica sui degenti, prevista dalla stessa norma, degli interventi diagnostici e terapeutici che ritenga di non affidare ai suoi collaboratori gli impongono la puntuale conoscenza delle situazioni cliniche che riguardano i degenti, a prescindere dalle modalità della acquisizione di tale conoscenza (con visita diretta o interpello degli altri medici ed opertaori sanitari). Avv. Alessandra Mazzucchelli Studio Legale M.R.V. di Milano 12
MEDICINA D EQUIPE DI TIPO ORIZZONTALE RAPPORTI TRA MEDICI SPECIALISTI IN DIVERSE DISCIPLINE ATTIVITA FUNZIONALMENTE ORGANIZZATA SALA OPERATORIA Avv. Alessandra Mazzucchelli Studio Legale M.R.V. di Milano 13
RESPONSABILITA DI EQUIPE OBBLIGAZIONI SOLIDALI ART. 1292 C.C. E SEG. ART. 2055 C.C. CONDANNA SOLIDALE IN PARTI UGUALI DEI COAUTORI DEL FATTO SE NON E POSSIBILE DETERMINARE LA GRAVITA DELLA COLPA, PURCHE LE AZIONI ED OMISSIONI IMPUTABILI A CIASCUNO ABBIANO CONCORSO IN MANIERA EFFICIENTE A DETERMINARE L EVENTO Avv. Alessandra Mazzucchelli Studio Legale M.R.V. di Milano 14
RESPONSABILITA PENALE PERSONALE LIMITI TEORIA DELL AFFIDAMENTO DOVERE DI SORVEGLIANZA DEL C.D. CAPO EQUIPE STATO DI FATTO IDONEO AD INVALIDARE ASPETTATIVA CONDOTTA DILIGENTE MEMBRI DELL EQUIPE Avv. Alessandra Mazzucchelli Studio Legale M.R.V. di Milano 15
CASSAZIONE PENALE SEZIONE IV - 25/05/2010 N. 19637 In caso di intervento operatorio ad opera di equipe chirurgica, e più in generale nella ipotesi di cooperazione multidisciplinare nell attività medico-chirurgica, ogni sanitario è tenuto ad osservare, oltre che il rispetto delle regole di diligenza e prudenza connesse alle specifiche e settoriali mansioni svolte, gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Avv. Alessandra Mazzucchelli Studio Legale M.R.V. di Milano 16
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE V^ CIVILE GIUDICE DOTT. SPERA 24 giugno 2010 n. 8333 Il Collegio peritale ha compiutamente accertato come il danno subito sia casualmente riconducibile esclusivamente alla condotta del chirurgo, sia in relazione alla tecnica adottata sia in relazione alla scelta dell intervento; l altro medico convenuto non ha ricoperto ruolo di operatore, ma ha svolto unicamente la funzione di anestesista, come risulta anche dai documenti prodotti in atti Come anche rilevato dai CTU non è, pertanto, ravvisabile alcuna responsabilità a carico del convenuto anestesista nella determinazione delle lesioni iatrogene subite dall attrice. Avv. Alessandra Mazzucchelli Studio Legale M.R.V. di Milano 17