FEMTO CATARATTA L evoluzione della chirurgia Risvolti medico legali
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- Corinna Fabiani
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1 FEMTO CATARATTA L evoluzione della chirurgia Risvolti medico legali Torino 30/1/
2 Introduzione Da Femtolaser nella pratica clinica quotidiana (AICCER 3/2015): «E dunque necessario separare le procedure e predisporre più letti contemporaneamente Uno stesso paziente sarà sottoposto a un trattamento in due fasi, ciascuna eseguita da chirurghi diversi» 2
3 Punti topici per la responsabilità 1. Consenso informato, 2. Responsabilità dell equipe. 3
4 Consenso informato Utilizzare moduli approvati e testati, non accettare acriticamente quelli dell azienda; Informare il paziente e non limitarsi a far firmare il modulo; Sincerarsi che il modulo rispecchi effettivamente il consenso ottenuto.
5 Recenti orientamenti (Cass. n /2015) Il consenso costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario senza il quale è illegittimo, L acquisizione del consenso è prestazione altra e diversa da quella medica, Il consenso attiene all autodeterminazione, È il medico che deve provare di averlo ottenuto, Resta da valutare il danno secondo la più risalente giurisprudenza basata sull id plerumque accidit 5
6 Carenze della struttura La responsabilità ed i doveri del medico non riguardano solo l'attività propria e dell'eventuale "équipe" che a lui risponda, ma si estende allo stato di efficienza e al livello di dotazioni della struttura sanitaria in cui presta la sua attività, e si traduce in un ulteriore dovere di informazione del paziente. L'omessa informazione sul punto può configurare una negligenza grave, della quale il medico risponderà in concorso con l'ospedale sul piano della responsabilità civile. (Cass. civ. n. 6318/2000) 6
7 Lavoro in equipe Il buon andamento della prestazione medica è spesso costituito dalla somma di varie singole attività. Se uno o più soggetti non hanno agito come avrebbero dovuto occorre comprendere chi è responsabile del danno.
8 Contestualità? Non è detto che la responsabilità per lavoro in equipe si configuri unicamente quando vi è contestualità temporale e di spazio nell esecuzione delle prestazioni. La responsabilità per lavoro in equipe può nascere da cooperazione multidisciplinare
9 Configurazione dell equipe A. Posizione paritaria (divisione lavoro orizzontale, autonomia, rispetto leges artis) B. Organizzazione gerarchica (divisione lavoro verticale, capo equipe)
10 Fondamenti resp. civile per l equipe Art c.c. Responsabilità per fatto degli ausiliari.., il debitore che nell adempimento dell obbligazione si vale dell opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro Art c.c. Responsabilità solidale Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno... Nel dubbio le singole colpe si presumono uguali
11 Cass. pen. 11/10/2007 n La divisione del lavoro in equipe costituisce: a) Fattore di sicurezza ( specifiche competenze) b) Fattore di rischio (difetto di coordinamento, informazione, comprensione, visione di insieme) NB: se vi sono palesi circostanze da rendere evidente la negligenza altrui, bisogna farsi carico dei rischi.
12 Principio dell affidamento Un principio (con molte deroghe ) è quello dell affidamento: il componente dell equipe potrà far affidamento sulla specializzazione altrui, fatto salvo il dovere di sorveglianza in capo alla posizione apicale 12
13 Negazione dell anarchia Come la pensa Torino Il principio di affidamento opera con precisi limiti quale criterio di distribuzione degli obblighi e delle responsabilità nell'ambito dell'attività medicochirurgica svolta in équipe, per cui su ognuno dei medici che ha in cura il paziente incombe non solo l'obbligo di eseguire con diligenza e perizia i propri specifici compiti, ma anche l'obbligo di prevenire e neutralizzare l'altrui comportamento inosservante delle "leges artis» (Trib. Torino 2/10/2006) 13
14 Negazione dell anarchia Trib. Milano 9/3/ Ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina e dal controllare la correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rimediabili ed emendabili con l ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio.
15 Obblighi comuni o indivisi Tutti sono responsabili di inosservanza di obblighi comuni o indivisi tra i vari operatori (Trib. Bari 16/4/2012). 15
16 Caso 1 In tema di colpa medica nell'attività di "équipe", tutti i soggetti intervenuti all'atto operatorio devono partecipare ai controlli volti a fronteggiare il ricorrente e grave rischio di lasciare nel corpo del paziente oggetti estranei; ne consegue che non è consentita la delega delle proprie incombenze agli altri componenti, poiché ciò vulnererebbe il carattere plurale, integrato, del controllo, che ne accresce l'affidabilità.
17 Caso 2 non possono ritenersi esenti da responsabilità i componenti di una "équipe" operatoria i quali, ad intervento chirurgico eseguito, aderendo ad una prassi che rimetteva esclusivamente al personale infermieristico l'incombenza di provvedere alla "conta dei ferri", non si siano curati di verificare che nessuno di detti ferri risultasse mancante e non abbiano quindi potuto rendersi conto che uno di essi era rimasto nel corpo del paziente
18 Corte dei Conti Va ravvisato l'elemento soggettivo della colpa grave nel comportamento del capo di équipe medica, in caso di imperita operazione chirurgica con esiti dannosi (nella specie causazione di strabismo restrittivo con diplopia a seguito di asportazione di una neoformazione lipomatosa all'occhio destro) sia per il proprio ruolo, di prioritario rilievo nell'ambito degli apporti personali nello svolgimento dell'atto medico, sia poiché un intervento che si svolga sotto la direzione e sorveglianza del primario ha come correlato necessario, sul piano della responsabilità - salva la prova contraria - la personale e immediata imputabilità al medesimo dei danni prodotti al paziente quando l'intervento stesso sia stato effettuato dall'équipe operatoria con grave imperizia, senza l'osservanza delle norme tecniche e deontologiche che sono poste a garanzia e tutela dell'incolumità psico-fisica del paziente operato. 18
19 Resp. solidale dell aiuto In tema di responsabilità medica di équipe, l'aiuto risponde, ex art c.c., del danno causato dal primario in tutti i casi in cui abbia la possibilità di controllare l'operato di quest'ultimo o di esprimere il proprio dissenso, sicché se non interviene per controllare o impedire una scelta terapeutica oggettivamente sbagliata, è ravvisabile in capo a lui una colpa omissiva. (Trib. Roma 2/6/2005)
20 Però per la S.C. L aiuto non ha l obbligo di dissociarsi durante un intervento chirurgico effettuato dal primario e a questo manualmente attribuibile (diverso quindi dal caso di ordinarie scelte terapeutiche). ( Cass. n. 5684/2013) 20
21 Resp per operazioni preliminari con riferimento all'ipotesi di intervento effettuato da un' équipe chirurgica, il medico chirurgo è tenuto a dirigere e vigilare l'attività dell' équipe e ad assicurarsi che siano svolte anche le attività connesse e preliminari all'intervento; tuttavia dovendosi escludere che, in difetto di elementi che segnalino disfunzioni o carenze che possano compromettere la sicurezza del paziente, al sanitario competa anche la puntuale verifica dell'operato dei collaboratori o dello stato di manutenzione degli apparecchi.
22 Parcellizzazione In ragione della parcellizzazione delle specialità e dei compiti si rende necessario che siano indicati compiutamente i modi, tempi e ruoli della partecipazione dei sanitari. (Trib. Milano 13/7/2009) 22
23 Consiglio finale Nell'ipotesi dell'attività medica di equipe, si impone - in ragione della parcellizzazione delle specializzazioni e delle inevitabili complessità in fase di diagnosi, di terapia e della conseguente ripartizione dei compiti - che siano compiutamente indicati modi, tempi e ruoli della partecipazione dei sanitari alla cura del paziente sì da consentire a ciascuno degli operatori chiamati in causa l'individuazione degli ambiti di responsabilità di ciascuno e delle posizioni di garanzia che per ognuno si assumono carenti.
24 !!! 1. Consenso informato dettagliato ( due operatori, spostamenti, ambienti costi e alternative pubbliche ecc.) 2. Individuazione del medico operante la scelta del tipo di operazione, 3. Rassicurazioni sulla procedura e la sterilità da parte della struttura, 4. Cartella clinica minuziosamente compilata da fase a fase con allegati esiti esami, 5. Eventuale procedura per il «passaggio di consegne» almeno per esiti non ottimali del laser, 6. Produrre al più presto linee guida e regole. 24
25 Grazie Le slides (come le altre dei miei interventi) sono scaricabili dal sito dello studio
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