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Decisione n. 65 del 3 ottobre 2017 ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE Il Collegio composto dai signori Dott. G. E. Barbuzzi Presidente Prof.ssa M. Rispoli Farina Membro Cons. Avv. D. Morgante Membro Avv. G. Afferni Membro Prof. Avv. R. Lener Membro supplente Relatrice: Prof.ssa M. Rispoli Farina nella seduta del 28 luglio 2017, in relazione al ricorso n. 174, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione. FATTO 1. La controversia sottoposta al Collegio concerne la configurabilità di un inadempimento da parte dell intermediario agli obblighi inerenti alla prestazione di servizi di investimento nei confronti della clientela, sub specie di omessa informativa in merito al controvalore effettivo di un investimento. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento. 2. La ricorrente ha rappresentato di aver sottoscritto, in data 23 febbraio 2015, un modulo d ordine per l acquisto di BTP Ind. SE26 3.1% QD (Cod. ISIN IT0004735152), per l importo di 6.000,00, in seguito ad una consulenza finanziaria resa dall intermediario tramite proprio personale; personale che, tuttavia, non la rendeva edotta circa il fatto che il prezzo di acquisto dei predetti titoli avrebbe potuto essere superiore al valore nominale di 6.000,00, trattandosi di titolo «indicizzato». 1

Conseguentemente, non essendo di ciò consapevole, in pari data emetteva un assegno bancario per l importo di 645,82, per la copertura di proprie spese avendo cura di verificare sempre la consistenza del conto per la sua solvibilità. Il giorno successivo (24 febbraio) prendeva atto che era stata resa indisponibile sul suo conto una somma pari all importo nominale dell investimento ( 6.000,00). Tuttavia, presentato all incasso il 25 febbraio 2015, l assegno di cui trattasi non veniva posto immediatamente in pagamento dall intermediario, a suo dire per mancanza della necessaria provvista sul conto corrente. Il 26 febbraio 2015, infine, veniva addebitata sul suo conto corrente la somma di 8.178,99, per l acquisto del BTP sottoscritto il precedente 23 febbraio e per il quale la cliente aveva dato mandato per l importo nominale di 6.000,00. Questa essendo la scansione temporale dei fatti, lamenta la ricorrente di aver ricevuto il successivo 9 marzo dall intermediario una comunicazione con cui veniva richiesto il pagamento di una sanzione pari al 10% dell importo dell assegno ( 65,62), pena la dovuta segnalazione presso la Centrale di Allarme Interbancaria; somma che si andava ad aggiungere ad altre spese direttamente addebitate dall intermediario a valere sul suo conto corrente e segnatamente 15 a titolo di postagiro di servizio commissioni per impagato assegno (con addebito in conto in data 6 marzo 2015) ed ulteriori 15 per commissioni di insoluto (con addebito in data 28 marzo 2015). La Ricorrente, pertanto - nel ribadire conclusivamente di contestare all intermediario il mancato avviso, da parte della consulente dei servizi finanziari [ ] della notevole maggiorazione di spese cui andav[a] incontro nell ordine di quel titolo chiede al Collegio di riconoscere a suo favore il rimborso di tutte le spese sostenute e un risarcimento per danni morali subiti, per un importo da stabilirsi a cura del Collegio medesimo. 3. L intermediario ha presentato deduzioni difensive con cui ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto, in particolare sostenendo che, poiché l acquisto dei BTP indicizzati avviene in sottoscrizione - e, dunque, al prezzo d asta, la ricorrente era a conoscenza del fatto che sarebbe stato possibile quantificarne l onere economico effettivo solo ad asta chiusa, il che non poteva non esserle noto stante 2

la sua pregressa esperienza di acquisto di BTP nel corso dei vari anni, come comprovato dal suo portafoglio titoli, caratterizzato da Titoli di Stato a mediolungo termine con connotazione BTP o CTZ, di cui l intermediario ha prodotto evidenza a conferma dell esperienza e conoscenza dei prodotti in questione. Il BTP in questione veniva, poi, regolato in data 26 febbraio 2015 al prezzo di 127,56 pari ad 8.178,99, con l effetto che in pari data tale importo veniva addebitato sul conto della ricorrente. L intermediario giustifica il mancato pagamento dell assegno presentato all incasso nella precedente giornata del 25 febbraio, con l incertezza circa la cifra finale d acquisto del BTP, (per cui) non poteva essere autorizzato un pagamento nei giorni che precedevano il regolamento dello stesso ; pertanto, la cliente conscia dell acquisto da lei stessa autorizzato, avrebbe dovuto provvedere ad onorare il pagamento in altro modo. Né la circostanza che il pagamento dell importo facciale dell assegno sia avvenuto in un momento successivo alla presentazione del titolo può esimere l intermediario dal porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n. 389/90 stante che, per gli assegni emessi senza provvista, l illecito si perfeziona al momento della presentazione al pagamento. 4. In sede di replica alle deduzioni difensive di parte resistente, la ricorrente ha tenuto a segnalare di non aver mai acquistato, prima dei fatti oggi all attenzione del Collegio, un titolo indicizzato; acquisto che le sarebbe stato appunto proposto, per la prima volta, proprio nella circostanza di cui trattasi e senza un adeguata informazione in relazione a tali specifici profili. Del resto, La produzione documentale dell Intermediario (a parte il documento riguardante l avviso d asta che [alla Ricorrente] non è stato mai fornito) nulla dice sulle modalità di trasmissione delle informazioni relative al titolo in oggetto da parte del personale di sportello, restando il rapporto ormai ultradecennale nell ambito di una routine consolidata. Infatti la pregressa esperienza di acquisto che mi viene «imputata» dall intermediario [ ], è costituita da periodici acquisti di BTP o CTZ, mai indicizzati [ ]. 3

DIRITTO Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, ritiene conclusivamente fondata la doglianza sollevata da parte ricorrente e, pertanto, accertato il fatto che l intermediario non abbia, nel caso di specie, diligentemente assolto gli obblighi di informazione e trasparenza dettati dalla vigente normativa in materia di prestazione di servizi d investimento nei confronti della clientela. A tal proposito, rileva anzitutto l art. 21, comma 1, lett. a), del TUF - laddove è stabilito che gli intermediari operano in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati - e poi, più in particolare, la disposizione di cui all art. 27, comma 2, e 32, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai sensi delle quali previsioni gli intermediari forniscono ai clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate, riferentisi tra l altro [ ]d)ai costi e oneri connessi, e comprendenti, ove pertinenti, a) il corrispettivo totale che il cliente deve pagare in relazione allo strumento finanziario o al servizio di investimento o accessorio, comprese tutte le competenze, le commissioni, gli oneri e le spese connesse, e tutte le imposte che verranno pagate tramite l intermediario o, se non può essere indicato un corrispettivo esatto, la base per il calcolo dello stesso cosicché il cliente possa verificarlo; [ ] d) le modalità per il pagamento. Nel caso di specie, l intermediario non ha prodotto documentazione idonea a comprovare di aver assolto anche a tali specifici obblighi informativi e, dunque, di aver reso edotta la cliente che il controvalore di acquisto avrebbe subito una maggiorazione per effetto della indicizzazione del titolo al tasso di inflazione stabilito, in assenza del che a giudizio del Collegio la stessa ha riposto incolpevole e legittimo affidamento circa il fatto che la determinazione del corrispettivo finale dell investimento sarebbe state quella di un BTP ordinario, ossia non indicizzato, e dunque di tipologia analoga a quelli acquistati in precedenti occasioni. Né risulta che l intermediario abbia reso edotta la cliente di quanto da esso stesso affermato in sede difensiva, ovverosia che non essendo certa la cifra finale d acquisto del BTP, non poteva essere autorizzato un pagamento nei giorni che precedevano il regolamento dello stesso. 4

Pertanto, appare conclusivamente ragionevole ritenere che se la ricorrente fosse stata correttamente edotta di ciò, essa non si sarebbe esposta al rischio di emettere un assegno privo di provvista, oltre che alle relative ricadute, per sterilizzare le quali consta che la stessa ha provveduto al pagamento di complessivi 80,62 (oltre 15 a titolo di postagiro di servizio commissioni per impagato assegno ). Pertanto, ravvisato un nesso di causalità tra il comportamento violativo accertato a carico dell intermediario ed il danno occorso alla ricorrente, il Collegio si determina conclusivamente nel senso di accogliere la richiesta risarcitoria formulata dalla ricorrente limitatamente, tuttavia, ai costi sostenuti come sopra riportati ( 95,62, oltre alla rivalutazione monetaria dovuta per legge fino alla presente decisione), non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di peraltro non meglio precisati danni morali, stante il disposto di cui all art. 4 del Regolamento ACF, ai sensi del quale devono intendersi esclusi dalla cognizione dell Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell adempimento o della violazione da parte dell Intermediario [..] e quelli che non hanno natura patrimoniale. PQM Il Collegio dichiara l intermediario tenuto a risarcire al cliente il danno nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di 96,67 e fissa il termine per l esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione. Entro lo stesso termine l intermediario comunica all ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di 400,00, ai sensi dell art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione Intermediari. Il Presidente Firmato digitalmente da: Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 5

6 Il Funzionario incaricato