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COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

A cura Tecnico competente in Acustica dott. Marcello Mattioli Riferimenti legislativi ed operativi L. 447/95 (Legge quadro sull inquinamento acustico) D.P.C.M. 1 marzo 1991 (Limiti di rumore in ambiente esterno) D.P.C.M. 14 novembre 1997 (Limiti di rumore in ambiente esterno) L.R. 15/2001 Delibera G. E.R. 2053/2001 DPR 142/2004 zonizzazione acustica definitiva del Comune di Castelvetro di Modena e relativa Relazione Tecnica; Stato di Fatto L area in oggetto è classificata attualmente come Area di tipo misto, per la quale valgono quindi i limiti della III Classe Acustica. Ciò vale per tutta l area rurale nell intorno, composta da aree agricole e non classificate per intero e senza nette distinzioni in III Classe Acustica. Estratto della zonizzazione acustica comunale e relativa legenda.

Per quanto riguarda il rumore stradale, si ricorda che il D.P.R. 142/2004 fissa una fascia di 30 m da ogni lato delle strade locali come può essere definita via Croce / via Ghiarone, la cui classificazione deve tuttavia essere effettuata dai Comuni, e in questo senso la Zonizzazione comunale è carente e pertanto dovrà essere integrata. A seguito dell emanazione del Decreto sul rumore stradale sopraccitato è evidente infatti come il rumore di originale stradale vada trattato separatamente dalle altre sorgenti, essendo quindi le aree prospicienti una strada classificabili indipendentemente dalla presenza della strada stessa per quanto riguarda il rumore proveniente da altre fonti. In ogni caso i limiti acustici di cui tenere conto per le altre sorgenti sono i seguenti: Classe Aree LIMITI DIURNI e NOTTURNI (dba) Immissione Emissione Qualità 3 Di tipo misto 60 50 55 45 57 47 Deve inoltre essere considerato il criterio differenziale, che prevede che all interno degli ambienti abitativi coinvolti il livello ambientale misurato durante le attività della nuova sorgente non potrà superare di oltre 5 dba di giorno e di oltre 3 dba nel periodo notturno il livello residuo ad attività sospese. Al momento attuale l area e il suo intorno non presentano sorgenti sonore di alcun tipo salvo il rumore stradale, che non appare tuttavia particolarmente significativo, come risulta anche da monitoraggi acustici effettuati nella stessa zona o in aree simili da tecnici competenti (vedi studio effettuato per Comparto Bersella). Stato di Progetto La variante urbanistica prevede la trasformazione da Zona agricola con presenza di edifici incongrui (e possibilità conseguente di realizzare un intervento di natura residenziale) a Zona per terziario produttivo di tipo avanzato (attività di servizio per le imprese dei vari settori produttivi, con effettuazione ad esempio di attività gestionali, promozionali, ricerca e sviluppo). L intervento non si presenta incompatibile con la Classe III, tuttavia, considerando la dimensione significativa dell area (il comparto ha dimensioni planimetriche pari a circa 34.000 mq di cui a norma D4 mq. 15.280) e la nuova destinazione urbanistica, risulta necessaria una nuova procedura di classificazione. Infatti l area viene a perdere la natura di zona agricola soggetta a lavorazioni meccaniche che comporta secondo la normativa di livello nazionale e regionale un inserimento praticamente automatico nella Classe III. La nuova UTO (Unità Territoriale Omogenea) risultante deve quindi essere inserita in una delle Classi II III IV sulla base delle caratteristiche previste. Si deve peraltro considerare che la nuova destinazione prevede elevata presenza di attività commerciali e uffici ed è pertanto in linea con le definizioni della normativa nazionale (DPCM 14/11/1997) della Classe IV, pertanto sarebbe possibile in teoria un inserimento aprioristico in Classe IV.

Esaminando la UTO in oggetto si osserva che la zona che si presta alla edificazione è quella centrale, costituita dai seguenti mappali: parte -59-61- 62 63 67 68 363 365 374 375 376 377 379 380-393 parte - 397- del Foglio 22. mq. L area interessata, evidenziata nella seguente illustrazione, risulta pari a circa 30.620 La superficie fondiaria data dalla zonizzazione di zona D4 secondo la normativa di piano proposta risulta pari a circa 15.280 mq. Le fasce perimetrali restanti fungerebbero da zone di transizione con le circostanti zone agricole. La regione Emilia-Romagna ha prodotto una metodologia quantitativa per la classificazione (Delibera 2053/2001) che prevede 3 parametri di valutazione: Densità di popolazione Densità di attività commerciali ed uffici Densità di attività produttive Per quanto riguarda la densità di popolazione si individuano 5 fasce di riferimento (rispettivamente al di sotto di 50 abitanti/ettaro, fra 50 e 75, fra 75 e 100, fra 100 e 150 e sopra a 150 abitanti/ettaro); a ciascuna fascia è assegnato un punteggio (D) rispettivamente di 1, 1,5, 2, 2,5 e 3. Nel caso in esame gli insediamenti residenziali sarebbero nulli o quasi, e pertanto D = 1. Analogamente per la definizione della densità di esercizi commerciali ed assimilabili, sono state fissate 3 fasce di riferimento, a limitata densità (al di sotto del 1,5% della superficie occupata dall attività rispetto alla superficie totale), media densità (tra l 1,5% ed il 10%) ed elevata densità (sopra al 10%); il punteggio (C) è crescente da 1 a 3. Le attività artigianali costituiscono l ultimo parametro, con il parametro P che è variabile da 1 a 3 sulla base della superficie occupata dalla attività (inferiore a 0,5 %, compresa fra 0,5 e 5 %, superiore al 5 %). La variante proposta prevede la realizzazione di interventi che in buona parte (circa 1000 mq, quindi fra 1,5 e 10 % della superficie fondiaria) sarebbero destinati ad attività assimilabili a uffici e servizi (comprese aree per conferenze) e una quota uguale o di poco inferiore (oltre 5 % della superficie fondiaria) di superficie occupata da attività tipo laboratorio di ricerca che per la presenza di macchinari possono essere assimilate ad artigianato nel senso della classificazione acustica. Si prevedono pertanto i punteggi C = 2 e P = 3. La sommatoria dei punteggi produce: x = D + C + P = 6

Per un parametro pari a 6 la normativa regionale prevede la permanenza della Classe III. Non si propongono pertanto modifiche nella classificazione. L area oggetto di variante Considerazioni sul rumore prodotto I livelli sonori prodotti dalle attività che andranno ad insediarsi nel comparto non sono al momento stimabili in maniera attendibile; essendo attività inserite in Classe III, varrà comunque il limite di emissione di 55 dba diurno al confine dell area di proprietà di ogni lotto, oltre al limite di 60 dba al confine. La destinazione non prevede comunque attività particolarmente rumorose, né esistono nei dintorni ricettori particolarmente sensibili. Non si prevedono attività rumorose nel periodo notturno salvo impianti tecnologici di portata non rilevante. Nel seguito si descrivono i ricettori abitativi esterni all area interessata (e le distanze dall area centrale dell insediamento). Sigla Descrizione Classe Distanza minima da strade Distanza minima da area insediamento Gruppo di case poste R1 ad Ovest III 50 m da via Croce 113 m Gruppo di case poste R2 a Sud III 75 m da via Croce 197 m Casa isolata posta a R3 Sud-Est III Adiacente via Croce 199 m

Sigla Descrizione Classe Distanza minima da strade Distanza minima da area insediamento Gruppo di due case R4 poste a Nord-Est III 236 m da via Croce 92 m Casa isolata posta ad R5 Ovest III 20 m da via Croce 154 m R5 R4 R1 R2 R3 Ricettori circostanti l area oggetto di variante La distanza minima è pari a 92 metri. A tale distanza una sorgente di dimensioni assimilabile a puntiforme subisce un decadimento in funzione della distanza notevole, si ipotizzi ad esempio una sorgente sonora, quale ad esempio un impianto di aspirazione/ventilazione/climatizzazione situato all esterno di un edificio che produca un livello equivalente pari a 75 dba alla distanza di un metro (tale sorgente sarebbe di per se difficilmente compatibile con la destinazione prevista per l area, e viene considerata come elemento ipotetico): alla distanza di 92 metri si avrebbe un abbattimento acustico pari a

20 * log (92) = 39,3 dba Con un livello al ricettore pari quindi a 75 41,6 = 35,7 dba (LE = Livello Emissione) Tale livello, che in realtà sarebbe ancora inferiore per effetto della presenza di ostacoli, diffrazioni e assorbimento atmosferico, è comunque praticamente trascurabile, in quanto ampiamente inferiore ai limiti di zona (anche notturni) e non in grado di produrre il superamento del criterio differenziale. Infatti quest ultimo effetto si potrebbe verificare nel periodo diurno solo in presenza di un livello residuo (LR) ancora inferiore, ad esempio LR uguale o inferiore a 32 dba ma in quel caso il Livello Ambientale (LA), misurato presso il ricettore a finestre aperte e pari alla somma di LR+LE sarebbe pari o inferiore 37,2 dba, e quindi il differenziale non sarebbe applicabile. Per il periodo notturno questo tipo di sorgente sarebbe improponibile nel contesto, si potrebbero avere impianti di rumorosità ampiamente inferiore e quindi potrebbe allo stesso modo dimostrarsi l assenza di potenziali disturbi. Naturalmente qualsiasi insediamento di tipo produttivo dotato di sorgenti sonore significative dovrà dimostrare la propria compatibilità acustica mediante uno studio a cura di tecnico abilitato che approfondisca la specifica situazione rispetto a sorgenti sonore, orari di funzionamento, localizzazione e clima acustico ante operam presso i ricettori. Infine anche l altra potenziale sorgente acustica (il rumore da traffico indotto) non appare potenzialmente significativa, vista la dimensione limitata e destinata a funzioni molto specialistiche dell area in oggetto. Si può concludere quindi ritenendo poco significativi gli effetti acustici della variante in oggetto, la quale tuttavia si presta, secondo la metodologia regionale di riferimento per la definizioni delle classi acustiche, ad una modifica parziale della Classificazione Acustica, con inserimento di una Classe IV, anche in funzione di consentire nella parte centrale dell area talune tipologie di attività che potrebbero risultare in contrasto con i limiti attuali, seppur non potendo in alcun modo modificare la qualità acustica degli insediamenti circostanti. Il tecnico competente Vignola 29 gennaio 2015