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studio ciraci - gaviraghi e associati consulenza del lavoro, aziendale e tributaria rag. antonietta ciraci dott. antonello gaviraghi fabrizia pontara consulente del lavoro consulente del lavoro consulente del lavoro ragioniere commercialista revisore contabile Milano, li 03 luglio 2013 Start-Up Innovative Più facile ottenere il bollino blu Riassumiamo la disciplina Le novità Con il Decreto Legge 76/2013 il Governo prende atto dell esiguo numero di società iscritte nella speciale sezione del Registro Imprese istituita con l art. 25 del Decreto Legge 179/2012 riservato alle Start-up innovative (StUp) e prevede criteri meno restrittivi per la qualificazione come start-up innovativa, e per l accesso alle conseguenti agevolazioni. In particolare, viene abolita la previsione che richiedeva la titolarità della maggioranza del capitale da parte di soci persone fisiche per i primi due anni dalla costituzione, con ciò consentendo fin da subito l ingresso ad investitori istituzionali. Viene ridotto al 15% il rapporto tra gli investimenti in spese di ricerca e sviluppo ed il valore della produzione o dell attivo, e viene previsto che la forza lavoro possa anche essere titolare della laurea magistrale e non necessariamente del dottorato di ricerca. Viene poi previsto che la privativa di cui essere titolare possa essere costituita dalla titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico. Chi è la Start-Up innovativa? Può costituirsi come StUp, la società di capitali (Srl, Spa, Scrl, Sapa, Srl semplificata ovvero una Societas Europea residente) che: 1) abbia oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 2) non sia stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo d azienda; 3) e' costituita e svolge attivita' d'impresa da non piu' di quarantotto mesi 4) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia

5) a partire dal secondo anno di attivita' della StUp, il totale del valore della produzione annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro; 6) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; e possieda almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: a) le spese in ricerca e sviluppo sostenute in ciascun anno sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa; b) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero c) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; d) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale; e) sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche' tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attivita' di impresa. Quali i vantaggi? La start-up innovativa gode di vantaggi nella dilazione degli obblighi di apporto di capitale in occasione di perdite 1) nel caso di perdite oltre il terzo del capitale sociale, ma che non riducano in capitale sotto il minimo legale, il termine per la riduzione di tale perditè è posticipato al secondo esercizio successivo; 2) nel caso di perdite che riducano il capitale sotto il minimo legale, l assemblea dei soci convocata senza indugio può rinviare le decisioni in merito alla riduzione del capitale ed alla copertura della perdita fino al termine dell esercizio successivo non operando fino a tale data la clausola di scioglimento; nelle regole di governance e negli assetti societari 3) se costituita in forma di Srl lo statuto puo' prevedere categorie di quote fornite di diritti diversi, opzione in genere riservata solo alle Spa e che consente di dare maggiori garanzie agli investitori, tra i quali anche la possibilità di esercizio diverso e limitato dei diritti di voto. in materia di automatismi nei controlli fiscali 4) alla StUp non si applica la disciplina delle società di comodo. 2

per l accesso a forme di finanziamento innovative 5) le quote della società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali, opzione in genere riservata solo alle Spa. nelle forme di incentivazione verso dipendenti, collaboratori e consulenti 6) la StUp, al fine di incentivare la partecipazione al proprio capitale, come forma di coinvolgimento e di contenimento dei costi, dipendenti, collaboratori, amministratori e prestatori d opera, in deroga alle previsioni dell art. 2474 può prevedere piani di incentivazione incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali, acquistando o accettando in garanzia quote proprie, ovvero accordando prestiti o fornendo garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione; 7) a fronte di servizi ed opera ricevuta dai terzi la società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile. 8) I redditi generatisi dalla vendita di azioni, quote o strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative o dalle loro controllanti a favore di dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali, non concorre alla formazione del reddito di lavoro (dipendente o autonomo) dei percettori purchè la cessione degli strumenti sia effettuata nei confronti del mercato e non a favore della società o di soggetti ad essa collegati. Tali redditi concorreranno alla formazione delle plusvalenze tassabili secondo le regole previste per gli strumenti ceduti (in genere capital gain) di riduzione dei costi di gestione e di accesso ad agevolazioni fiscali 9) non sono dovuti i bolli ed i diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonche' dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. 10) Per l assunzione di personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso i contratti di apprendistato, la StUp ha diritto ad un credito di imposta pari al 35% del costo, con un massimo di Euro 200.000,00 annui per impresa. Nell accesso all agevolazione la StUp ha precedenza su società non StUp. per la flessibilità dei rapporti di lavoro 11) L assunzione di lavoratori può avvenire con contratto a termine di durata compresa tra 6 e 36 mesi, trovando giustificazione dell apposizione del termine dal fatto di essere impegnati in attività inerenti o strumentali all oggetto sociale. Il contratto può essere prorogato più volte anche senza soluzione di continuità nel limite di 36 mesi, oltre tale periodo la proroga deve avvenire con l assistenza della Direzione Territoriale del Lavoro competente. negli incentivi ai terzi ad investire in start-up innovative 12) le persone fisiche che investano in StUp, anche per il tramite di altri organismi che a loro volta investano in StUp, hanno diritto per gli anni 2013, 2014 e 2015 ad una detrazione di imposta pari al 19% dell investimento realizzato, con un massimo di investimento agevolato pari ad Euro 500.000 per ciascun periodo di imposta; 3

13) Le società soggette ad Ires che investano in StUp, anche per il tramite di altri organismi che a loro volta investano in StUp, hanno diritto ad una riduzione del reddito imponibile pari al 20% delle somme investite. in StUp innovative, limitatamente ad un massimo di investimento agevolabile pari ad Euro 1.800.000,00 per ciascun periodo di imposta. Per le start-up a vocazione sociale che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico le detrazioni sono rispettivamente pari al 25% per le persone fisiche ed al 27% per le società. Entrambe le agevolazioni vengono meno se le partecipazioni vengono cedute prima dei due anni dall acquisto. Per l accesso alle agevolazioni è atteso a breve l emanazione di un apposito decreto ministeriale che detterà gli adempimenti necessari all ottenimento delle agevolazioni. nelle conseguenze di un eventuale insuccesso 14) Le StUp non possono fallire, l unica procedura esperibile è la composizione della crisi per sovra indebitamento; 15) Trascorsi 12 mesi dall inizio dello stato di liquidazione le informazioni relative a soci ed amministratori della società, non sono più a disposizione dei terzi per la consultazione. L accesso alle informazioni è riservato all autorità giudiziaria Start-up a vita? Il regime delle start-up innovative permane per un periodo di quattro anni dalla costituzione e purchè vengano mantenuti i parametri previsti dalla norma. Al termine del periodo quadriennale, ovvero prima nel caso di perdita anticipata dei requisiti, la relativa disciplina viene meno. Rimangono però validi i contratti a termine già in essere alla data e fino alla relativa scadenza, e continuano ad operare, limitatamente ai diritti già sottoscritti, le particolari clausole introdotte nello statuto a favore di titolari di particolari tipologie di quote nonché quelle inerenti strumenti finanziari con diritti patrimoniali ed amministrativi. Quali adempimenti? Le StUp sono iscritte alla speciale sezione presso il Registro Imprese su istanza, unendo all istanza un autocertificazione del possesso dei requisiti. Ogni anno entro 30 giorni dall approvazione del bilancio la StUp deve depositare al registro imprese una dichiarazione ove attesti la permanenza dei requisiti previsti per l iscrizione. 4

Srl Semplificata e Srl a Capitale Ridotto Dal 28 giugno 2013, potranno costituire società a responsabilità limitata semplificate soggetti di ogni età, venendo così meno il limite dei 35 anni di età. Il Decreto Legge 76/2013,oltre a modificare i criteri per la qualificazione delle Start-up innovative, mette infatti fine ad una insensata distinzione delle forme semplificate di Srl cancellando le disposizioni relative alle società a responsabilità limitata a capitale ridotto introdotte dal D.L. 83/2012 riservata agli over-35, consentendo a qualunque persona fisica di costituire società a responsabilità limitata semplificate. Ricordiamo che anche una Start-Up innovativa, che possieda cioè i requisiti dell art. 25 del DL 179/2012, e sia composta da sole persone fisiche, qualora abbia un capitale inferiore ad Euro 10.000,00 potrà costituirsi nella forma di Società a Responsabilità Limitata semplificata, usufruendo dei risparmi alla costituzione, e dei vantaggi relativi allo stato giuridico di Start-Up. Le società a capitale ridotto già costituite sono automaticamente qualificate al registro imprese come società a responsabilità limitata semplificate. Oltre all eliminazione del vincolo di età viene altresì eliminata la limitazione che voleva come amministratori solo i soci della società, che potranno quindi essere nominati anche tra i non soci. Cos anno di diverso le Srl semplificate 1) i soci devono essere tutte persone fisiche 2) il capitale sociale è compreso tra 1 Euro e 9.999 Euro 3) se utilizza lo statuto standard, e minimale, previsto dal ministero non ha costi notarili di costituzione. Paga però i diritti camerali. E da tenere presente che qualora voglia invece integrare lo statuto rispetto a quello ministeriale dovrà sostenere i relativi costi notarili. 4) Alla costituzione versa il capitale a mano degli amministratori senza l intervento della banca, rispettando i limiti alla circolazione del denaro contante. Si applicano poi tutte le altre disposizioni previste per la Srl ordinaria. 5