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Trento, 17 dicembre 2014 INFORMATIVA n 035/2014 OGGETTO: Dichiarazioni d'intento, nuove regole dal 2015 Il decreto semplificazioni (art. 20 D.lgs. 175/2014) ha apportato significative modifiche alla disciplina relativa alle dichiarazioni d'intento. Il soggetto tenuto all'invio della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento all'agenzia delle Entrate non sarà più il fornitore (come previsto fino al 31.12.2014), ma l'esportatore abituale che emette la dichiarazione d'intento. Il fornitore, che riceverà la dichiarazione d'intento dall'esportatore, dovrà verificare la documentazione ricevuta e solo in quel momento potrà emettere fattura senza Iva. In sede di dichiarazione Iva annuale il fornitore dovrà riepilogare i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute. Le nuove regole entreranno in vigore a partire dalle operazioni da effettuare dal 1 gennaio 2015. Il 12 dicembre l Agenzia delle Entrate con comunicazione prot. 15967/2014 ha approvato il modello per la dichiarazione d intento per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell iva e ha diffuso le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati ma a tutt oggi non ha messo a disposizione il necessario software. DICHIARAZIONI D'INTENTO LA DISCIPLINA DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO PRIMA DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI In base alle regole in vigore fino al 31.12.2014, gli esportatori abituali inviano le dichiarazioni d'intento ai fornitori in modo da poter ricevere le relative fatture senza Iva. Nella dichiarazione l esportatore abituale: attesta, sotto la propria responsabilità, di avere i requisiti per essere definito esportatore abituale, manifesta la propria volontà al fornitore, di acquistare beni e servizi senza pagamento dell imposta. A sua volta il fornitore, che cederà o presterà servizi all esportatore abituale senza Iva, dovrà comunicare all Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d intento ricevute. La comunicazione (da effettuare su apposito modello approvato dall Agenzia con provvedimento del 14.3.2005), a seguito delle modifiche

apportate con il D.l. 16/2012, deve essere effettuata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell imposta. Pertanto, per determinare il termine di invio della comunicazione occorre considerare due elementi: il momento in cui viene emessa la fattura senza Iva nei confronti dell'esportatore abituale (in virtù della dichiarazione d'intento ricevuta); la periodicità (mensile o trimestrale) della liquidazione Iva adottata dal cedente/prestatore. Di conseguenza la comunicazione dovrà essere inviata: entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale è stata emessa e registrata la prima fattura senza applicazione dell IVA, per il contribuente mensile; entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre nel quale è stata emessa e registrata la prima fattura senza applicazione dell IVA, per il contribuente trimestrale. LE NOVITÀ APPORTATE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI Il Decreto semplificazioni fiscali (art. 20 D.lgs. 175/2014) ha modificato nuovamente la disciplina delle dichiarazioni d'intento, spostando in capo all'esportatore abituale (anziché al fornitore) l'obbligo di comunicare i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento inviate. In base al nuovo testo di legge: l'esportatore abituale: deve trasmettere telematicamente all'agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni d'intento emesse; deve inviare la dichiarazione d'intento al fornitore o in dogana insieme alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall'agenzia delle Entrate. A tal proposito si segnala che entro l'11 aprile 2015 (cioè entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto semplificazioni fiscali) l'agenzia delle Entrate metterà a disposizione della dogana la banca dati delle dichiarazioni d'intento. In questo modo l'esportatore abituale sarà dispensato dall'obbligo di consegna in dogana delle dichiarazioni d'intento e delle ricevute di presentazione all'agenzia delle entrate. il fornitore: potrà effettuare la cessione/prestazione senza Iva solo dopo: o aver ricevuto (da parte dell'esportatore abituale) la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di trasmissione all'agenzia delle Entrate; o aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'agenzia delle Entrate; dovrà riepilogare le ricevute d'intento ricevute nella dichiarazione Iva annuale.

Il fornitore che effettua la cessione/prestazione senza Iva prima di: aver ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione all'agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale; aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'agenzia delle Entrate; è punito con la sanzione compresa tra il 100 e il 200% dell'imposta non applicata (art. 7 comma 4-bis del D.lgs. 471/1997 così modificato dal D.lgs. 175/2014). Con la comunicazione del 12 dicembre l Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell iva e ha diffuso le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, ma a tutt oggi, non ha messo a disposizione il necessario software. La modifica alla disciplina delle dichiarazioni d'intento si applica a partire "dalle operazioni senza applicazione d'imposta da effettuare a decorrere dal 1 gennaio 2015". Sempre con la comunicazione del 12 dicembre l Agenzia delle Entrate ha disposto che fino all 11 febbraio 2015, gli operatori esportatori abituali potranno alternativamente: DECORRENZA DELLE NUOVE REGOLE E PROBLEMATICHE OPERATIVE adeguarsi alla nuova normativa provvedendo all invio telematico della lettera d intento direttamente all Agenzia delle Entrate e inviando la stessa completa di ricevuta al proprio fornitore/dogana. Conseguentemente il fornitore dovrà provvedere ai controlli previsti dalla nuova normativa (vedi sopra); inviare la dichiarazione di intento al proprio fornitore secondo le modalità vigenti anteriormente alla emanazione del decreto semplificazioni. Nella sostanza l Agenzia delle Entrate ha disposto un periodo transitorio entro il quale si potranno gestire le dichiarazioni di intento secondo le modalità fino ad oggi conosciute e quindi senza tener conto delle nuove modalità introdotte dal decreto semplificazioni. Pertanto nel caso in cui l esportatore decida, per le operazioni che si verificheranno tra il 1 gennaio 2015 e il 11 febbraio 2015, di inviare la dichiarazione di intento al proprio fornitore (vecchia procedura), lo stesso non dovrà verificare l avvenuta presentazione della dichiarazione di intento da parte dell esportatore e potrà non applicare l iva sulle prestazioni e forniture effettuate dal 1 gennaio 2015 al 11 febbraio 2015.

In questo caso occorre che il fornitore faccia molta attenzione alle prestazioni e forniture effettuate nei confronti dell esportatore dopo l 11 febbraio 2015 le quali potranno essere fatturate senza applicazione dell iva solo dopo che si sia compiuta la nuova procedura prevista dal decreto semplificazioni. Per le dichiarazioni presentate prima del 11 febbraio 2015 con le vecchie modalità, ma che esplicano i loro effetti anche successivamente a questa data, è necessario che l esportatore, dal 12 febbraio, provveda alla trasmissione telematica secondo le nuove modalità.

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