N. 81 del 16.03.2017 La Memory A cura di Riccardo Malvestiti Firmato l accordo agricoltura - impiegati (Accordo di rinnovo 23.02.2017) In data 23.02.2017 è stato firmato il verbale d accordo per il rinnovo del CCNL per i quadri e gli impiegati delle aziende agricole. Il nuovo accordo è stato sottoscritto da CONFEDERDIA, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL ed ha validità dal 01.01.2016 fino al 31.12.2019, sia per la parte economica che per la parte normativa. La parte economica prevede un aumento retributivo del 2,5% a decorrere dal 01.01.2017 a favore di tutte le categorie di lavoratori. Con l accordo in commento, inoltre, sono state introdotte le seguenti novità: i) vengono definite le linee guida per la contrattazione di secondo livello inerente ai premi di produttività; ii) vengono introdotte alcune deroghe alla gestione dell orario di lavoro (nel limite di 85 ore annue); iii) vengono modificati i massimali relativi alle ore di straordinario sia su base giornaliera che settimanale; iv) con riferimento al lavoro a tempo parziale, viene stabilito che la variazione della collocazione o della durata della prestazione non deve superare nell anno la misura del 25% rispetto all orario ridotto concordato; v) viene fissato che i limiti all assunzione a termine non si applicano per le attività legate a cicli biologici naturali (in generale, rimane fissa al 20%); vi) viene fornita la disciplina di dettaglio del contratto di apprendistato, con particolare riferimento a durata e retribuzione (fino a due livelli inferiori nel primo periodo per raggiungere il livello di destinazione nel terzo periodo). Premessa CONFEDERDIA, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL hanno firmato, in data 23.02.2017, l accordo di rinnovo per i quadri e gli impiegati delle aziende agricole. Il nuovo 1
accordo esplica i suoi effetti dal 01.01.2016 fino al 31.12.2019. Con riferimento alle novità previste dall accordo, evidenziamo che: viene fornita la disciplina di dettaglio dell apprendistato; vengono introdotte alcune eccezioni alla disciplina dello stop and go contrattuale e delle limitazioni all assunzione con contratto a termine; viene definito il contributo per l iscrizione al fondo sanitario impiegati agricoli; viene disciplinato il contratto a tempo parziale e le clausole elastiche (il diritto alla trasformazione del rapporto viene regolamentato invece dalla contrattazione territoriale). Trattamento retributivo e nuovi minimi Con l accordo viene previsto un aumento della retribuzione del 2,5% per tutti i livelli a partire dal 01.01.2017. I nuovi minimi trovano applicazione nei contratti territoriali stipulati in applicazione del CCNL 19.11.2012, dalla data che sarà fissata nel rinnovo dagli stessi e non oltre il 01.01.2019. Per gli altri contratti territoriali dal 01.03.2017. Minimi Di seguito riportiamo i minimi retributivi: MINIMI RETRIBUTIVI Categoria Minimi Q 1.555,79 1 1.467,39 2 1.340,94 3 1.233,49 4 1.162,19 5 1.112,31 6 1.058,92 Indennità di funzione Alla categoria dei quadri viene riconosciuta a partire dal 01.01.2017 un indennità mensile di 100 euro da corrispondersi per 14 mensilità (in precedenza 185 euro). Si ricorda che la categoria dei quadri comprende quei lavoratori cui competono funzioni di coordinamento generale dell attività aziendale, con autonomia nei confronti del datore di lavoro. Accordo di RINNOVO del CCNL IMPIEGATI AGRICOLTURA Lavoro a termine Con riferimento ai rapporti di lavoro a termine, in attuazione dei rinvii legislativi in materia di termini dilatori tra le assunzioni e limitazioni quantitative all assunzione con contratto a tempo indeterminato, viene stabilito che le rispettive disciplina non si applicano nell ipotesi di lavori stagionali (così come definite dal DPR n. 1525/1963) e 2
comunque collegati a cicli biologici naturali. A titolo esemplificativo vengono indicate le seguenti fattispecie: attività stagionali connesse ai cicli di produzione, lavorazione, spedizione e/o commercializzazione di prodotti agricoli e florovivaistici; attività connesse allo svolgimento o alla partecipazione a fiere, mostre, mercati e manifestazioni finalizzate alla promozione e commercializzazione di mezzi e prodotti agricoli e florovivaistici; attività connesse all ospitalità, alla somministrazione di pasti e bevande, all organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali, di attività ricreative, culturali, didattiche e di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo. Permessi retribuiti Secondo quanto previsto dall accordo di rinnovo gli impiegati hanno diritto a permessi retribuiti pari a tre giorni per documentati motivi familiari da fruire entro l anno di maturazione, anche in modo frazionato. Straordinario, festivo e notturno Secondo quanto previsto dal nuovo accordo, si considera: lavoro straordinario, quello eseguito oltre l orario ordinario di lavoro; lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00 nei periodi in cui è in vigore l ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00 nei periodi in cui è in vigore l ora legale; lavoro festivo, quello eseguito nei giorni festivi. Il lavoro straordinario non può superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali. Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell anno non potrà superare le 300 ore. Le percentuali di maggiorazione da applicare sugli elementi della retribuzione indicati al 1 comma dell art. 28, sono le seguenti: lavoro straordinario: 30% lavoro notturno: 50% 3
lavoro festivo: 50% lavoro straordinario festivo: 60% lavoro festivo notturno: 65% Lavoro a tempo parziale Viene consentita la prestazione di lavoro supplementare qualora la prestazione aggiuntiva sia giustificata da esigenze organizzative o produttive aziendali. Il lavoro supplementare non deve superare, nell anno, la misura del 25% rispetto all orario ridotto concordato, con una maggiorazione del 15%. In caso di superamento del limite di cui al periodo precedente, le ore di lavoro prestate oltre tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 35 per cento. È anche consentito lo svolgimento di ore di lavoro straordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere e, comunque, nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in base alla ridotta durata della prestazione lavorativa. La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa e la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (clausole elastiche) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La disponibilità del lavoratore alla variazione della collocazione temporale della prestazione o alla variazione in aumento della durata della stessa deve essere pattuita per iscritto. L eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. La variazione della collocazione o della durata della prestazione non deve superare nell anno la misura del 25% rispetto all orario ridotto concordato. La variazione della prestazione lavorativa deve essere di regola comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con un preavviso di almeno 2 giorni. Le ore di lavoro prestate in attuazione delle clausole elastiche sono retribuite con una maggiorazione del 15 per cento. 4
Congedo parentale Viene attivata la possibilità di poter fruire su base oraria dei congedi parentali. In caso di richiesta per importo orario inferiore alla metà dell orario medio giornaliero, sarà valutata dall azienda la possibilità di accoglimento della stessa. Apprendistato profess. Fatto salvo il contratto di apprendistato a tempo determinato, il contratto di apprendistato disciplinato dal presente accordo non può avere una durata inferiore a sei mesi. DURATA APPRENDISTATO Operai Area 1 periodo 2 periodo 3 periodo Durata complessiva Prima 12 mesi 12 mesi 12 mesi 36 mesi Seconda 12 mesi 12 mesi 12 mesi 36 mesi Terza - 12 mesi 12 mesi 24 mesi Impiegati Area 1 2 3 Durata periodo periodo periodo complessiva Prima 12 mesi 12 mesi 12 mesi 36 mesi Seconda 12 mesi 12 mesi 12 mesi 36 mesi Terza 12 mesi 12 mesi 12 mesi 36 mesi Quarta 12 mesi 12 mesi 12 mesi 36 mesi Quinta 12 mesi 12 mesi 24 mesi L inquadramento e il relativo trattamento economico del lavoratore assunto con contratto di apprendistato è così determinato: nel primo periodo: due livelli sotto quello di destinazione finale; nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale; nel terzo periodo: a livello di destinazione finale. Apprendistato a termine I datori di lavoro agricolo che svolgono la loro attività in cicli stagionali possono instaurare contratti di apprendistato anche a tempo determinato, limitatamente per le mansioni previste nell area 1^ e 2^ di cui all art. 31 del CCNL operai agricoli e florovivaisti 2014-2017 ed alle categorie 1^, 2^, 3^ e 4^ di cui all art. 16 del CCNL quadri e impiegati agricoli 2008-2011. Premio di produttività Le parti hanno elaborato le linee guida per favorire la contrattazione di secondo livello legata ai premi di produttività. 5
Orari di lavoro Si segnala che l orario di lavoro, stabilito in 39 ore settimanali, può essere modificato per far fronte alle esigenze del datore di lavoro nel limite di 85 ore annue (i criteri e le condizioni vengono specificate dalla contrattazione territoriale). Fondo sanitario FIA A partire dal 01.01.2017 il datore di lavoro deve versare un contributo per l iscrizione al fondo FIA SANITARIO pari a 470 euro. A partire dalla data di iscrizione il dipendente contribuisce alla sua alimentazione con un contributo di 100 euro l anno. In allegato: Accordo di rinnovo impiegati - agricoltura Copyright La Lente sul Fisco 6