Anno 2014 N. RF228 www.redazionefiscale.it ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 7 OGGETTO SOCIETÀ DI CAPITALI SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI RIFERIMENTI ISTRUZIONI UNICO 2014 CIRCOLARE DEL 05/09/2014 Sintesi: la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IRAP delle società di capitali vanno sottoscritte: dal legale rappresentante della società al momento della trasmissione; da tutti i soggetti incaricati del "controllo contabile" che hanno sottoscritto la revisione al bilancio (ove prescritta), anche se successivamente cessati. Nel quadro RO, al contrario, questi ultimi sono indicati nelle persone in carica al momento della presentazione della dichiarazione. Analogo discorso effettuato con riferimento agli enti non commerciali. Come di consueto, le dichiarazioni fiscali delle società di capitali vanno sottoscritte: dal rappresentante legale dall organo di controllo (se esistente). La sottoscrizione, da parte dei predetti soggetti, di Unico SC/Irap 2014 va quindi apposta nello specifico riquadro, denominato firma della dichiarazione, presente nel frontespizio. FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Legale rappresentante Soggetto che ha sottoscritto la "Relazione al bilancio": Collegio sindacale, revisore unico o società di revisione La dichiarazione va sottoscritta a pena di nullità: a) dal rappresentante legale della società o ente dichiarante b) dall amministratore di fatto/rappresentante negoziale, in mancanza di legale rappresentante c) da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia, nel caso di soggetti con sede legale e/o amministrativa e/o attività principale all estero. SANZIONI PER OMESSA SOTTOSCRIZIONE La mancata sottoscrizione comporta la nullità della dichiarazione che può comunque essere sanata se il soggetto provvede ad apporre la firma entro 30 giorni dal ricevimento dell invito da parte dell Ufficio delle Entrate territorialmente competente.
Redazione Fiscale Info Fisco 228/2014 Pag. 2 / 7 Esempio1 Nella Rossi srl il controllo contabile è effettuato dal Collegio sindacale costituito dai dottori commercialisti Mario Abete, Mario Rovi e Lucia Pini (sindaci effettivi). Il riquadro firma della dichiarazione di Unico SC 2014 va così compilato: 4 BTAMRA69A13A944D Abete Mario 4 RVOMRA71L19A944I Rovi Mario 4 PNILCU68L46L840W Pini Lucia Esempio2 Nella Verdi srl il controllo contabile è effettuato è effettuato dal Revisore unico, dott. Marco Castagni. Il riquadro firma della dichiarazione di Unico SC 2014 va così compilato: 1 CSTMRC63P16F205R Castagni Mario I DATI DEL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO I dati richiesti al rappresentante della società o dell ente firmatario della dichiarazione sono: i dati anagrafici il codice fiscale SANZIONI: in caso di omessa/errata indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi, l art. 13 del DPR.605/73, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 a 2.065,00. La stessa sanzione si applica al soggetto che indichi: - il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo - il numero di codice fiscale meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni il codice carica rivestita all atto della presentazione della dichiarazione la data di decorrenza della carica che va indicata solo se il legale rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente i dati della residenza (Codice Stato estero, Stato federato, provincia o contea, località di residenza, indirizzo estero) che vanno inseriti solo da coloro che risiedono all estero. Dati del Rappresentante DATA CARICA: compilata se il rappresentante è diverso da quello indicato in Unico 2013 RESIDENZA Compilata solo per i rappresentanti residenti all'estero OPERAZIONI STRAORDINARIE: in caso di estinzione del contribuente dante causa, va indicata la P.Iva dell avente causa
Redazione Fiscale Info Fisco 228/2014 Pag. 3 / 7 Più rappresentanti: nel caso di più rappresentanti (es: presidente del CdA e amministratore delegato): - nel frontespizio sono indicati i dati di un solo soggetto - i dati relativi agli altri rappresentanti sono riportati nel quadro RO (unitamente ai consiglieri non muniti della rappresentanza della società). SOTTOSCRIZIONE DELL ORGANO DI CONTROLLO La dichiarazione va sottoscritta anche dal soggetto che effettua il controllo contabile; in particolare, per effetto delle modifiche introdotte dalla L.244/2007 al DPR 322/98 il controllo contabile (se previsto) va effettuato alternativamente: da un revisore contabile iscritto al Registro istituito presso il Ministero della Giustizia dal responsabile della revisione in caso di società di revisione dal collegio sindacale Detti soggetti devono riportare nel riquadro firma della dichiarazione, oltre alla sottoscrizione: il codice fiscale lo specifico codice, da indicare nel campo denominato Soggetto, così individuato: SOGGETTO CHE FIRMA LA RELAZIONE AL BILANCIO SOGGETTO OBBLIGATO ALLA SOTTOSCRIZIONE CODICE (cas. soggetto ) REVISORE UNICO Revisore unico 1 SOCIETÀ DI REVISIONE - Presidente del CdA della società di revisione (o socio amministratore se in costituita quale società di persone) - Società di revisione (indicare il codice fiscale della società) 3 COLLEGIO SINDACALE Ciascun membro del Collegio 4 2
Redazione Fiscale Info Fisco 228/2014 Pag. 4 / 7 SOGGETTI FIRMATARI Per la verifica dei soggetti tenuti a sottoscrivere la dichiarazione, l'agenzia ha chiarito che: a) in primo luogo: va individuato il soggetto a cui è affidato il potere di controllo contabile della società, che può essere a seconda dei casi (RM 129/2005): il Presidente del collegio sindacale. il Revisore o il Presidente della società di revisione. b) successivamente: occorre individuare i soggetti: che hanno sottoscritto Relazione di revisione al Bilancio ex art. 2409-ter C.C., allegata al bilancio depositato presso in Camera di commercio ancorché cessati (per dimissioni o per mancato rinnovo della carica) al momento della presentazione della Dichiarazione (RM 62/2011). CESSAZIONE INCARICO: se a seguito del rinnovo dell organo di controllo, il Revisore unico/collegio sindacale/società di revisione in carica alla data di presentazione della dichiarazione sia diverso dal soggetto che ha sottoscritto la Relazione di revisione, la dichiarazione va sottoscritta dai soggetti che hanno sottoscritto la Relazione di revisione (medesima annualità della dichiarazione), a prescindere dall aver cessato o meno l incarico. Nota: una diversa soluzione renderebbe impossibile sanzionare eventuali vizi della Relazione da cui derivano infedeltà delle dichiarazioni dei redditi/irap; nessuna sanzione potrebbe applicarsi all organo di controllo presente al momento della presentazione della dichiarazione essendo la Relazione redatta e sottoscritta dal precedente organo di controllo (RM 62/2011) MANCATA SOTTOSCRIZIONE La mancata sottoscrizione della dichiarazione da parte dell'organo di controllo (art.5,dlgs 471/97): non comporta la nullità della dichiarazione (a differenza della firma del legale rappresentante) sanzioni: si applicano congiuntamente le seguenti sanzioni: da 258 a 2.065 per ciascun soggetto preposto al controllo contabile laddove abbia omesso la sottoscrizione in assenza di un giustificato motivo fino al 30% del compenso pattuito per l'attività redazione della relazione di revisione e comunque nel limite della maggiore Ires e Irap accertata in capo alla società in caso di dichiarazione infedele a causa dell omissione nella Relazione: - di un giudizio con rilievi - di un giudizio negativo o dell impossibilità di esprimere un giudizio in presenza di irregolarità nel bilancio. GIUSTIFICATO MOTIVO - LA RELAZIONE AL BILANCIO "NEGATIVA" Le sanzione di cui sopra non trova applicazione se la mancata sottoscrizione: - non sia dovuta a semplice dimenticanza dell'organo di controllo - ma sia stata da questo volontariamente omessa essendo a conoscenza che i dati dichiarati non corrispondono alle scritture contabili. Pertanto l organo di controllo consapevole di gravi irregolarità nelle scritture contabili è tenuto: - non solo a darne rappresentazione nella Relazione al bilancio (art. 2409-ter c. 3 CC) - ma anche a non sottoscrivere la dichiarazione.
Redazione Fiscale Info Fisco 228/2014 Pag. 5 / 7 Si rammenta che, per effetto delle modifiche apportate al regime sanzionatorio dalla Finanziaria 2008, non è più prevista la sanzione da 258 a 10.329 a carico dei revisori che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi / IVA senza denunciare la mancanza delle scritture contabili. AMMINISTRATORI E SINDACI - QUADRO RO Nel quadro RO di Unico SC 2014 va riportato l elenco nominativo: degli amministratori della società o dell ente dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo (Consiglio di sorveglianza o Comitato per il controllo sulla gestione), indicando nel campo Qualifica la lettera C. dei rappresentanti della società diversi da quello i cui dati sono indicati nel frontespizio I dati, come si evince dalla Nota 1 in calce al quadro RO, devono essere riferiti ai soggetti in carica alla data di presentazione della dichiarazione che potrebbero non corrispondere con quelli dei soggetti che hanno sottoscritto la dichiarazione a causa del rinnovo, con la nomina di altri soggetti, dell organo di controllo. Nota: relativamente alle informazioni richieste, la RM 146/2005 ha precisato che: - la locuzione collegio sindacale o altro organo di controllo va riferita all organo deputato alla funzione di controllo, comunque denominato all interno della compagine associativa ; - vanno riportate le generalità dei componenti del Collegio sindacale (o dell organo comunque denominato, investito delle medesime competenze del collegio sindacale, come, ad esempio, il consiglio di sorveglianza o il comitato di controllo) anche nell ipotesi in cui il controllo contabile della società sia di competenza di un revisore persona fisica o di una società di revisione Pertanto, nel quadro RO vanno riportati i dati dei componenti il Collegio sindacale / Consiglio di sorveglianza /Comitato per il controllo sulla gestione anche se la dichiarazione è sottoscritta dal Revisore contabile o dal responsabile della società di revisione. I dati di questi ultimi non vanno, quindi, esposti nel quadro RO. Esempio3 La Neri Srl è tenuta al controllo legale dei conti; del controllo contabile è stato investito il Collegio sindacale (lo Statuto non prevede infatti l obbligo del Revisore esterno): il Frontespizio di Unico/Irap sarà sottoscritto dai componenti effettivi del collegio sindacale (la cui firma compare anche in calce alla Relazione al bilancio riferito al periodo d'imposta oggetto della dichiarazione). 4 RSSMRA67P21L378Y Rossi Mario 4 NRDGVN69B50L378R Nardi Giovanna 4 MRTMRC79C12L378Y Moratti Marco
Redazione Fiscale Info Fisco 228/2014 Pag. 6 / 7 Quadro RO (si trascurano gli amministratori) RSSMRA67P21L378Y ROSSI MARIO 2 1 0 9 1 9 6 7 M TRENTO TN C A - socio amministratore B - amministratore non socio C - componente del collegio sindacale o altro organo di controllo NRDGVN69B50L378R NARDI GIOVANNA 1 0 0 2 1 9 6 9 F TRENTO TN C MRTMRC79C12L378Y MORATTI MARCO 1 2 0 3 1 9 7 9 M TRENTO TN C Esempio4 Riprendendo l es.3 supponiamo che i componenti del collegio sindacale non sono stati rinnovati alla scadenza del mandato (il triennio è scaduto in coincidenza all'approvazione del bilancio in oggetto). Essi sono stati regolarmente sostituiti da altri sindaci. In tal caso: Frontespizio: sarà compilato come nell'es.3 in quanto i nuovi sindaci non hanno sottoscritto la Relazione al bilancio del collegio sindacale Quadro RO: dovrà dare l'indicazione del nuovo collegio sindacale (in carica alla data di presentazione delle dichiarazioni). Pertanto, poiché coloro che hanno sottoscritto la Relazione di revisione non corrispondono con i componenti dell organo di controllo della società alla data di presentazione della dichiarazione, i dati da riportare nel quadro RO si riferiscono a soggetti diversi rispetto a quelli indicati nel riquadro firma della dichiarazione del frontespizio di Unico/Irap. ENTI NON COMMERCIALI Le istruzioni alla dichiarazione degli enti non commerciali riferite alla sottoscrizione della dichiarazione stessa sono di tenore del tutto analogo a quelle delle società di capitale. Anche sotto il profilo degli adempimenti e sanzionatorio, le previsioni di legge sono le medesime (l'art. 1 c. 5 Dpr 322/98 e l'art. 9 c. 5 Dlgs 471/97 fanno riferimento agli enti soggetti ad Ires). Nota: la dottrina ha avanzato dubbi in merito, nella considerazione che per gli enti non commerciali (fondazioni, enti associativi, ecc.) non esiste un obbligo di legge alla "revisione contabile", se non previsto da leggi speciali (il controllo su tali soggetti è in generale deputato alla PA, potendo essere assente un organo di revisione, per quanto normalmente previsto dallo Statuto dell'ente). Anche la RM 62/2011 non risolve la questione; ben trattando la risoluzione del caso di due enti non commerciali, essi erano destinatari di una normativa speciale in quanto "enti previdenziali". CONCLUSIONE: si consiglia di procedere come segue; se l'organo di controllo: è previsto da Statuto o leggi speciali: si applicano le regole delle Srl (firma, sanzioni, ecc.) in caso contrario: non verrà posta alcuna sottoscrizione.
Redazione Fiscale Info Fisco 228/2014 Pag. 7 / 7 VISTO DI CONFORMITA I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti >.15.000 annui relativi a: Iva (art. 10 DL.78/2009) imposte su redditi, IRAP e 770 (a decorrere dal 2013 Legge stabilità 2014) hanno l obbligo di richiedere l apposizione del visto di conformità, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Nota: la recente RM 82/2014 ha chiarito che il professionista abilitato ad apporre il visto di conformità può apporre il visto anche alla propria dichiarazione; a maggior ragione potrà apporlo sulla società di elaborazione dati di cui sia socio amministratore In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta dai soggetti di cui all art.1 c. 5 DPR 322/98, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitata la revisione legale dei conti di cui all art. 2409-bis c.c., attestandone così l esecuzione dei controlli. Nota: nelle società di capitali soggette al controllo contabile (art. 2409-bis c.c.), infatti, il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione annuale, oltre che dal rappresentante legale, anche dal soggetto che esercita il controllo contabile attestante l esecuzione dei controlli previsti per il rilascio del visto (ex art. 2, c. 2, DM 164/99) A tal fine, i soggetti che esercitano la revisione dei conti, qualora sottoscrivano la dichiarazione anche ai fini del visto di conformità sono tenuti a barrare la relativa casella Attestazione. Dichiarazione IVA: qualora il modello sia presentato: in forma autonoma: la sottoscrizione da parte dei componenti l organo di controllo è richiesta al fine di attestare l esecuzione dei controlli previsti per il rilascio del visto di conformità; l apposita sezione del modello va compilata con le medesime modalità di Unico/Irap, riportando nel campo Soggetto gli appositi codici a seconda dell organo delegato al controllo contabile (Revisore, Società di revisione, Collegio sindacale). in forma unificata: rileva la sottoscrizione apposta sul nel frontespizio di Unico; in particolare, il soggetto che esercita il controllo contabile oltre ad apporre la propria firma deve barrare la casella Attestazione. SANZIONI La infedele attestazione dell esecuzione dei controlli comporta l applicazione della sanzione da. 258 a. 2.582 (art.39 DLgs. 241/97). In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l adozione di ulteriori provvedimenti.