14.9.2004 Gazztta ufficial dll Union uropa L 291/3 REGOLAMENTO (CE) N. 1595/2004 DELLA COMMISSIONE dll'8 sttmbr 2004 rlativo all applicazion dgli articoli 87 88 dl trattato CE agli aiuti di Stato a favor dll piccol mdi imprs attiv nl sttor dlla produzion, trasformazion commrcializzazion di prodotti dlla psca LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato ch istituisc la Comunità uropa, commrcializzazion di prodotti dlla psca, nlla misura in cui l articolo 89 dl trattato sia stato dichiarato applicabil a tali prodotti. visto il rgolamnto (CE) n. 994/98 dl Consiglio, dl 7 maggio 1998, sull applicazion dgli articoli 92 93 dl trattato ch istituisc la Comunità uropa a dtrminat catgori di aiuti di Stato orizzontali ( 1 ), in particolar l articolo 1, paragrafo 1, lttra a), punto i), (4) La compatibilità dgli aiuti di Stato nl sttor dlla psca è valutata dalla Commission sulla bas dgli obittivi dlla politica dlla concorrnza dlla politica comun dlla psca (PCP). pubblicato il progtto dl prsnt rgolamnto, sntito il comitato consultivo in matria di aiuti di Stato, considrando quanto sgu: (1) Il rgolamnto (CE) n. 994/98 autorizza la Commission a dichiarar, a norma dll articolo 87 dl trattato ch, a dtrminat condizioni, gli aiuti all piccol mdi imprs sono compatibili con il mrcato comun non sono soggtti all obbligo di notificazion di cui all articolo 88, paragrafo 3, dl trattato. (2) Il rgolamnto (CE) n. 70/2001 dlla Commission, dl 12 gnnaio 2001, rlativo all applicazion dgli articoli 87 88 dl trattato CE agli aiuti di Stato a favor dll piccol mdi imprs ( 2 ) non si applica all attività connss con la produzion, trasformazion commrcializzazion di prodotti di cui all allgato I dl trattato. (3) La Commission ha applicato gli articoli 87 88 dl trattato all piccol mdi imprs attiv nlla produzion, trasformazion commrcializzazion di prodotti dlla psca in numros dcisioni, ha inoltr riaffrmato la propria politica, rcntmnt ngli orintamnti pr l sam dgli aiuti nazionali nl sttor dlla psca dll acquacoltura ( 3 ) (gli «orintamnti pr la psca»). Alla luc dlla considrvol sprinza acquisita dalla Commission nll applicazion di suddtti articoli dl trattato all piccol mdi imprs attiv nlla produzion, trasformazion commrcializzazion di prodotti dlla psca, è opportuno, al fin di garantir un controllo fficac di smplificar l formalità amministrativ snza indbolir il controllo dlla Commission, ch qust ultima srciti i potri confritil in matria dal rgolamnto (CE) n. 994/98 anch ni confronti dll piccol mdi imprs attiv nlla produzion, trasformazion ( 1 ) GU L 142 dl 14.5.1998, pag. 1. ( 2 ) GU L 10 dl 13.1.2001, pag. 33. Rgolamnto modificato da ultimo dal rgolamnto (CE) n. 364/2004 (GU L 63 dl 28.2.2004, pag. 22). ( 3 ) GU C 229 dl 14.9.2004, pag. 5. (5) Il prsnt rgolamnto dv contmplar gli aiuti concssi al sttor dlla psca sistmaticamnt approvati dalla Commission nl corso di molti anni. Si tratta di aiuti ch non richidono da part dlla Commission una valutazion caso pr caso dlla compatibilità con il mrcato comun, purché ssi siano conformi all disposizioni sui fondi strutturali di cui al rgolamnto (CE) n. 2792/1999 dl Consiglio, dl 17 dicmbr 1999, ch dfinisc modalità condizioni dll azioni strutturali nl sttor dlla psca ( 4 ), a talun altr prscrizioni. (6) Il rgolamnto dv prtanto vrtr sui sgunti aiuti: aiuti pr la promozion /o la pubblicità di prodotti dlla psca, aiuti all associazioni di produttori, aiuti pr la protzion lo sviluppo dll risors aliutich, aiuti pr azioni innovatrici assistnza tcnica, aiuti pr l attrzzatura di porti di psca, aiuti pr la dmolizion di pschrcci, aiuti pr talun misur socioconomich, aiuti all invstimnto pr la trasformazion /o la commrcializzazion di prodotti dlla psca aiuti all invstimnto pr l acquacoltura la psca in acqu intrn. (7) Ai fini dlla crtzza dl diritto, l snzioni fiscali applicabili a tutto il sttor dlla psca ch gli Stati mmbri introducono in forza dll articolo 15 dlla ssta dirttiva 77/388/CEE dl Consiglio, dl 17 maggio 1977, in matria di armonizzazion dll lgislazioni dgli Stati mmbri rlativ all impost sulla cifra di affari Sistma comun di imposta sul valor aggiunto: bas imponibil uniform ( 5 ), oppur in forza dll articolo 14 o dll articolo 15, paragrafo 1, dlla dirttiva 2003/96/CE dl Consiglio, dl 27 ottobr 2003, ch ristruttura il quadro comunitario pr la tassazion di prodotti nrgtici dll lttricità ( 6 ), nlla misura in cui costituiscano aiuti di Stato, sono da considrarsi compatibili con il mrcato comun non soggtt all obbligo di ( 4 ) GU L 337 dl 30.12.1999, pag. 10. Rgolamnto modificato da ultimo dal rgolamnto (CE) n. 1421/2004 (GU L 260 dl 6.8.2004, pag. 1). ( 5 ) GU L 145 dl 13.6.1977, pag. 1. Dirttiva modificata da ultimo dalla dirttiva 2004/66/CE (GU L 168 dll 1.5.2004, pag. 35). ( 6 ) GU L 283 d 31.10.2003, p. 51. Dirttiva modificata da ultimo dalla dirttiva 2004/75/CE (GU L 157 dl 30.4.2004, pag. 100).
L 291/4 Gazztta ufficial dll Union uropa 14.9.2004 notificazion di cui all articolo 88, paragrafo 3, dl trattato. L snzioni fiscali ch gli Stati mmbri sono tnuti ad introdurr ai snsi di tali disposizioni non costituiscono aiuti di Stato. all importo ncssario, i limiti massimi dvono, di norma, ssr sprssi in trmini di intnsità d aiuto in rlazion a un insim di costi ammissibili, piuttosto ch in trmini di importi massimi. (8) Il prsnt rgolamnto lascia imprgiudicata la facoltà dgli Stati mmbri di notificar gli aiuti all piccol mdi imprs attiv nlla produzion, trasformazion commrcializzazion di prodotti dlla psca. Tali notifich saranno analizzat dalla Commission alla luc dl prsnt rgolamnto sulla bas dgli orintamnti pr la psca. (14) Tnuto conto dlla ncssità di contmprar opportunamnt l signza di ridurr al minimo l distorsioni di concorrnza nl sttor ch bnficia dll aiuto la ralizzazion dgli obittivi dl prsnt rgolamnto, è opportuno scludr dall snzion gli aiuti individuali supriori a un dtrminato importo massimo, siano ssi concssi o mno nl quadro di un rgim di aiuti sntato dal prsnt rgolamnto. (9) Gli aiuti ch gli Stati mmbri intndono concdr al sttor dlla psca, ma ch non rintrano nl campo di applicazion dl prsnt rgolamnto, o di altri rgolamnti adottati ai snsi dll articolo 1 dl rgolamnto (CE) n. 994/98, dvono continuar ad ssr assoggttati all obbligo di notificazion di cui all articolo 88, paragrafo 3, dl trattato. Gli aiuti di qusto tipo saranno valutati alla luc dgli orintamnti pr la psca. È il caso in particolar dgli aiuti pr il rinnovo dlla flotta pr l attrzzatura o l ammodrnamnto di pschrcci, dgli aiuti intsi all indnnizzo conomico pr intrruzion tmporana dll attività di psca, dgli aiuti pr il trasfrimnto prmannt di pschrcci a pasi trzi, dgli aiuti a sostgno dl rddito dgli aiuti al funzionamnto, dgli aiuti dstinati ad ovviar ai danni arrcati dall calamità naturali oppur da altri vnti cczionali. (10) Il prsnt rgolamnto dv sntar gli aiuti ch soddisfano tutt l condizioni in sso stabilit, nonché i rgimi di aiuti nl cui ambito ogni aiuto rogabil soddisfi tutt l condizioni post dal prsnt rgolamnto. I rgimi di aiuti gli aiuti individuali concssi al di fuori di rgimi dvono rcar un rifrimnto splicito al prsnt rgolamnto. (11) Pr ragioni di cornza con l misur di sostgno finanziat dalla Comunità, i limiti massimi di aiuto contmplati dal prsnt rgolamnto dvono ssr quivalnti a qulli fissati pr lo stsso tipo di aiuti nl rgolamnto (12) È ssnzial ch non vngano concssi aiuti ni casi di inottmpranza al diritto comunitario, in particolar, all norm dlla politica comun dlla psca. Gli Stati mmbri possono prtanto concdr aiuti al sttor dlla psca solo s l misur finanziat i loro fftti sono conformi al diritto comunitario. Prima di concdr un aiuto, gli Stati mmbri dvono quindi accrtarsi ch i bnficiari dgli aiuti di Stato rispttino l norm dlla politica comun dlla psca. (13) In lina con la prassi consolidata dlla Commission al fin di garantir ch l aiuto sia proporzionato limitato (15) Al fin di liminar l diffrnz ch possono provocar distorsioni dlla concorrnza pr facilitar il coordinamnto tra l vari iniziativ comunitari nazionali in matria di piccol mdi imprs, la dfinizion di «Piccol mdi imprs» utilizzata nl prsnt rgolamnto dv ssr qulla stabilita dal rgolamnto (CE) n. 70/2001. (16) Pr dtrminar s un aiuto sia o mno compatibil con il mrcato comun ai snsi dl prsnt rgolamnto, è ncssario prndr in considrazion l intnsità dll aiuto, prtanto, l importo dll aiuto sprsso in quivalnt sovvnzion. Il calcolo dll quivalnt sovvnzion dgli aiuti rogabili in più quot dgli aiuti concssi sotto forma di prstiti agvolati richid l applicazion di tassi d intrss praticati sul mrcato al momnto in cui la sovvnzion è concssa. Pr un applicazion uniform, trasparnt smplificata dll norm sugli aiuti di Stato, è opportuno considrar ch i tassi di mrcato applicabili ai fini dl prsnt rgolamnto sono costituiti dai tassi di rifrimnto, a condizion ch, nl caso di prstiti agvolati, qusti siano assistiti dall normali garanzi non comportino rischi ccssivi. I tassi di rifrimnto dvono ssr qulli fissati priodicamnt dalla Commission in bas a critri oggttivi pubblicati nlla Gazztta ufficial dll Union uropa su Intrnt. (17) Ai snsi dll articolo 87, paragrafo 3, lttra c), dl trattato, gli aiuti non dvono, di norma, avr com unico fftto la riduzion, in manira continuativa o priodica, di costi di funzionamnto ch l imprsa dv normalmnt sostnr dvono ssr proporzionati agli svantaggi da suprar pr consguir i bnfici socioconomici auspicati nll intrss comunitario. Gli aiuti di Stato intsi mramnt a migliorar la situazion finanziaria di produttori snza contribuir in alcun modo allo sviluppo dl sttor, in particolar, gli aiuti concssi sclusivamnt sulla bas dl przzo, dlla quantità, dll unità di produzion o dll unità di mzzi di produzion sono considrati aiuti al funzionamnto, incompatibili con il mrcato comun. Tali aiuti possono inoltr intrfrir con i mccanismi dll organizzazioni comuni di mrcato. È prtanto opportuno limitar il campo di applicazion dl prsnt rgolamnto agli aiuti agli invstimnti agli aiuti pr talun misur socioconomich.
14.9.2004 Gazztta ufficial dll Union uropa L 291/5 (18) Pr garantir ch l aiuto sia ncssario costituisca un incntivo allo sviluppo di dtrminat attività, il prsnt rgolamnto non dv sntar gli aiuti a favor di attività ch il bnficiario avvirbb comunqu in normali condizioni di mrcato. Non può ssr concsso alcun aiuto in rlazion ad attività già avviat. (23) È opportuno dfinir disposizioni transitori pr quanto riguarda l notifich pndnti alla data di ntrata in vigor dl prsnt rgolamnto gli aiuti concssi prima dll ntrata in vigor dl prsnt rgolamnto non notificati in violazion dll obbligo di cui all articolo 88, paragrafo 3, dl trattato, (19) L snzion prvista dal prsnt rgolamnto non dv ssr applicata agli aiuti cumulati con altri aiuti di Stato, concssi in particolar da amministrazioni nazionali, rgionali o locali, con il sostgno pubblico concsso nl quadro dl rgolamnto (CE) n. 2792/1999, o con misur di sostgno comunitari, rlativamnt agli stssi costi ammissibili, quando l importo dgli aiuti cumulati supri i limiti massimi fissati dallo stsso rgolamnto. (20) Pr garantir la trasparnza un controllo fficac, ai snsi dll articolo 3 dl rgolamnto (CE) n. 994/98, è opportuno prscrivr agli Stati mmbri di comunicar alla Commission, mdiant un formulario tipo, informazioni sinttich ai fini dlla pubblicazion nlla Gazztta ufficial dll Union uropa ogni volta ch, in applicazion dl prsnt rgolamnto, vin data scuzion a rgimi di aiuto o sono concssi aiuti individuali non rintranti nll ambito di un rgim. È opportuno, pr i mdsimi motivi, stabilir norm rlativ ai rgistri ch gli Stati mmbri dvono tnr in rlazion agli aiuti sntati in forza dl prsnt rgolamnto. Ai fini dlla rlazion annual ch ogni Stato mmbro ha l obbligo di prsntar alla Commission, è opportuno ch qusta stabilisca quali spcifich informazioni dvono ssrl comunicat. Tnuto conto dlla diffusa disponibilità dlla tcnologia ncssaria, l informazioni sinttich la rlazion annual dvono ssr trasmss in forma lttronica. (21) Il mancato admpimnto da part dgli Stati mmbri dll obbligo di trasmttr l rlazioni di cui al prsnt rgolamnto può impdir alla Commission di ffttuar la sua opra di monitoraggio ai snsi dll articolo 88, paragrafo 1, dl trattato, in particolar, di vrificar s l fftto conomico cumulato dgli aiuti sntati ai snsi dl prsnt rgolamnto sia tal da altrar l condizioni dgli scambi in misura contraria al comun intrss. È prtanto di strma importanza ch gli Stati mmbri trasmttano sollcitamnt l informazioni prtinnti prima di attuar misur di aiuto ai snsi dl prsnt rgolamnto. È particolarmnt ncssario valutar l fftto cumulativo dgli aiuti di Stato laddov uno stsso bnficiario possa ricvr aiuti da fonti diffrnti. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO 1 CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E CONDIZIONI Articolo 1 Campo di applicazion 1. Il prsnt rgolamnto si applica agli aiuti concssi all piccol mdi imprs attiv nl sttor dlla produzion, trasformazion commrcializzazion di prodotti dlla psca. 2. Sono sclusi dal campo di applicazion dl prsnt rgolamnto: a) gli aiuti a favor di attività attinnti all sportazion, sgnatamnt gli aiuti dirttamnt connssi ai quantitativi sportati, alla costituzion all srcizio di rti di distribuzion o ad altr sps corrnti connss all attività di sportazion; b) gli aiuti condizionati all impigo prfrnzial di prodotti intrni risptto ai prodotti d importazion. 3. Il prsnt rgolamnto non si applica agli aiuti pr singoli progtti con sps ammissibili supriori a 2 milioni di EUR, né agli aiuti di importo suprior a 1 milion di EUR pr bnficiario pr anno. Articolo 2 Dfinizioni Ai fini dl prsnt rgolamnto si intnd pr: 1) «aiuti»: qualsiasi misura rispondnt a tutti i critri stabiliti all articolo 87, paragrafo 1, dl trattato CE; 2) «prodotti dlla psca»: i prodotti pscati in mar o nll acqu intrn i prodotti dll acquacoltura ai snsi dll articolo 1 dl rgolamnto (CE) n. 104/2000 dl Consiglio ( 1 ); (22) Alla luc dll sprinza acquisita in matria dalla Commission, in particolar, dlla frqunza con la qual è in gnr ncssaria una rvision dlla politica in matria di aiuti di Stato, è opportuno limitar il priodo di applicazion dl prsnt rgolamnto. Nl caso in cui il prsnt rgolamnto giunga a scadnza snza ssr prorogato, i rgimi di aiuti già sntati in forza dllo stsso dvono continuar ad ssr sntati pr un priodo di si msi. 3) «trasformazion commrcializzazion»: l intra sri di oprazioni di movimntazion, trattamnto, produzion distribuzion ffttuat tra il momnto dllo sbarco l ottnimnto dl prodotto final; 4) «piccola o mdia imprsa» («PMI»): l imprsa ai snsi dll allgato I dl rgolamnto (CE) n. 70/2001. ( 1 ) GU L 17 dl 21.1.2000, pag. 22.
L 291/6 Gazztta ufficial dll Union uropa 14.9.2004 Articolo 3 Condizioni pr l snzion 1. Gli aiuti individuali, concssi al di fuori di un rgim di aiuti, ch soddisfino tutt l condizioni post dal prsnt rgolamnto sono compatibili con il mrcato comun ai snsi dll articolo 87, paragrafo 3, lttra c), dl trattato non sono soggtti all obbligo di notificazion di cui all articolo 88, paragrafo 3, dl trattato, purché sia stata inviata la sintsi dll informazioni di cui all articolo 16, paragrafo 1, dl prsnt rgolamnto d ssi rchino un rifrimnto splicito al prsnt rgolamnto ch n riporti il titolo gli strmi di pubblicazion nlla Gazztta ufficial dll Union uropa. 2. I rgimi di aiuto ch soddisfano tutt l condizioni post dal prsnt rgolamnto sono compatibili con il mrcato comun ai snsi dll articolo 87, paragrafo 3, lttra c, dl trattato, non sono soggtti all obbligo di notificazion di cui all articolo 88, paragrafo 3, dl trattato, purché: a) qualsiasi aiuto, concdibil nll ambito di un rgim, soddisfi tutt l condizioni di cui al prsnt rgolamnto; b) i rgimi di aiuto rchino un rifrimnto splicito al prsnt rgolamnto, ch n riporti il titolo gli strmi di pubblicazion nlla Gazztta ufficial dll Union uropa; c) sia stata inviata la sintsi dll informazioni di cui all articolo 16, paragrafo 1, dl prsnt rgolamnto. trattato non sono soggtti all obbligo di notificazion di cui all articolo 88, paragrafo 3, dl trattato, purché: a) gli aiuti soddisfino l condizioni di cui all articolo 15 dl rgolamnto (CE) n. 2792/1999; b) l importo dgli aiuti non supri, in quivalnt sovvnzion, il tasso total dgli intrvnti nazionali comunitari stabilito, pr gli aiuti di cui trattasi, nll allgato IV dl rgolamnto Articolo 5 Aiuti agli invstimnti pr la protzion lo sviluppo dll risors acquatich Gli aiuti agli invstimnti pr la protzion lo sviluppo dll risors acquatich sono compatibili con il mrcato comun ai snsi dll articolo 87, paragrafo 3, lttra c), dl trattato non sono soggtti all obbligo di notificazion di cui all articolo 88, paragrafo 3, dl trattato, purché: a) gli aiuti soddisfino l condizioni di cui all articolo 13 dl rgolamnto (CE) n. 2792/1999 ai punti 2 2.1 dll allgato III dllo stsso rgolamnto; 3. Gli aiuti concssi in bas ai rgimi di cui al paragrafo 2 sono compatibili con il mrcato comun ai snsi dll articolo 87, paragrafo 3, lttra c) dl trattato non sono soggtti all obbligo di notificazion di cui all articolo 88, paragrafo 3, dl trattato, purché soddisfino dirttamnt tutt l condizioni post dal prsnt rgolamnto. 4. Prima di concdr aiuti ai snsi dl prsnt rgolamnto gli Stati mmbri vrificano ch l misur finanziat gli fftti dll stss siano conformi al diritto comunitario. Durant il priodo di sovvnzion, gli Stati mmbri vrificano ch i bnficiari dgli aiuti rispttino l norm dlla politica comun dlla psca. CAPO 2 CATEGORIE DI AIUTI Articolo 4 Aiuti all associazioni o unioni di produttori o ad opratori dl sttor Gli aiuti pr la costituzion di associazioni o unioni di produttori gli aiuti pr azioni ralizzat da tali associazioni o unioni oppur da opratori dl sttor sono compatibili con il mrcato comun ai snsi dll articolo 87, paragrafo 3, lttra c), dl b) l importo dgli aiuti non supri, in quivalnt sovvnzion, il tasso total dgli intrvnti nazionali comunitari stabilito, pr gli aiuti di cui trattasi, nll allgato IV dl rgolamnto Articolo 6 Aiuti pr invstimnti in azioni innovatrici assistnza tcnica 1. Gli aiuti pr invstimnti in azioni innovatrici assistnza tcnica sono compatibili con il mrcato comun ai snsi dll articolo 87, paragrafo 3, lttra c), dl trattato non sono soggtti all obbligo di notificazion di cui all articolo 88, paragrafo 3, dl trattato, purché: a) gli aiuti soddisfino l condizioni di cui all articolo 17 dl rgolamnto (CE) n. 2792/1999; b) l importo dgli aiuti non supri, in quivalnt sovvnzion, il tasso total dgli intrvnti nazionali comunitari stabilito, pr gli aiuti di cui trattasi, nll allgato IV dl rgolamnto
14.9.2004 Gazztta ufficial dll Union uropa L 291/7 2. Gli aiuti pr invstimnti in azioni innovatrici assistnza tcnica sono sclusi dal campo di applicazion dl paragrafo 1 s sono connssi con l normali sps di funzionamnto dl bnficiario. Gli aiuti pr invstimnti nll attrzzatura di porti di psca, dstinati ad agvolar l oprazioni di sbarco l approvvigionamnto di pschrcci, sono compatibili con il mrcato comun ai snsi dll articolo 87, paragrafo 3, lttra c), dl trattato non sono soggtti all obbligo di notificazion di cui all articolo 88, paragrafo 3, dl trattato, purché: Articolo 7 Aiuti pr gli invstimnti nlla promozion nlla pubblicità di prodotti dlla psca Gli aiuti pr gli invstimnti nlla promozion nlla pubblicità di prodotti dlla psca sono compatibili con il mrcato comun ai snsi dll articolo 87, paragrafo 3, lttra c), dl trattato non sono soggtti all obbligo di notificazion di cui all articolo 88, paragrafo 3, dl trattato, purché: a) riguardino la totalità di un sttor o di un prodotto o di un gruppo di prodotti, in modo da non favorir i prodotti di una o più imprs dtrminat; b) gli aiuti soddisfino l condizioni di cui all articolo 14 dl rgolamnto (CE) n. 2792/1999 al punto 3 dll allgato III dllo stsso rgolamnto; c) l importo dgli aiuti non supri, in quivalnt sovvnzion, il tasso total dgli intrvnti nazionali comunitari stabilito, pr gli aiuti di cui trattasi, nll allgato IV dl citato rgolamnto. Articolo 8 Aiuti pr gli invstimnti nlla trasformazion nlla commrcializzazion Gli aiuti pr gli invstimnti nlla trasformazion commrcializzazion di prodotti dlla psca sono compatibili con il mrcato comun ai snsi dll articolo 87, paragrafo 3, lttra c), dl trattato non sono soggtti all obbligo di notificazion di cui all articolo 88, paragrafo 3, dl trattato, purché: a) gli aiuti soddisfino l condizioni di cui all articolo 13 dl rgolamnto (CE) n. 2792/1999 ai punti 2 2.4 dll allgato III dllo stsso rgolamnto; b) l importo dgli aiuti non supri, in quivalnt sovvnzion, il tasso total dgli intrvnti nazionali comunitari stabilito, pr gli aiuti di cui trattasi, nll allgato IV dl rgolamnto Articolo 9 Aiuti pr gli invstimnti nll'attrzzatura di porti di psca a) gli aiuti soddisfino l condizioni di cui all articolo 13 dl rgolamnto (CE) n. 2792/1999 ai punti 2 2.3 dll allgato III dllo stsso rgolamnto; b) l importo dgli aiuti non supri, in quivalnt sovvnzion, il tasso total dgli intrvnti nazionali comunitari stabilito, pr gli aiuti di cui trattasi, nll allgato IV rgolamnto (CE) n. 2792/1999. Articolo 10 Aiuti pr la cssazion dfinitiva dll attività di psca in sguito alla dmolizion di pschrcci o alla loro dstinazion ad attività non rdditizi divrs dalla psca Gli aiuti pr la cssazion dfinitiva dll attività di psca in sguito alla dmolizion di pschrcci o alla loro dstinazion ad attività non rdditizi divrs dalla psca sono compatibili con il mrcato comun ai snsi dll articolo 87, paragrafo 3, lttra c), dl trattato non sono soggtti all obbligo di notificazion di cui all articolo 88, paragrafo 3, dl trattato, purché: a) gli aiuti soddisfino l condizioni di cui all articolo 7 dl rgolamnto (CE) n. 2792/1999 al punto 1.1 dll allgato III dllo stsso rgolamnto; b) l importo dgli aiuti non supri, in quivalnt sovvnzion, il tasso total dgli intrvnti nazionali comunitari stabilito, pr gli aiuti di cui trattasi, nll allgato IV dl rgolamnto (CE) n. 2792/1999 o dal rgolamnto (CE) n. 2370/2002 dl Consiglio ( 1 ). Articolo 11 Aiuti pr l invstimnto nll acquacoltura nlla psca in acqu intrn Gli aiuti pr l invstimnto nll acquacoltura nlla psca in acqu intrn sono compatibili con il mrcato comun ai snsi dll articolo 87, paragrafo 3, lttra c), dl trattato non sono soggtti all obbligo di notificazion di cui all articolo 88, paragrafo 3, dl trattato, purché: a) gli aiuti soddisfino l condizioni di cui all articolo 13 dl rgolamnto (CE) n. 2792/1999 ai punti 2, 2.2 2.5 dll allgato III dllo stsso rgolamnto; ( 1 ) GU L 358 dl 31.12.2002, pag. 57.
L 291/8 Gazztta ufficial dll Union uropa 14.9.2004 b) l importo dgli aiuti non supri, in quivalnt sovvnzion, il tasso total dgli intrvnti nazionali comunitari stabilito, pr gli aiuti di cui trattasi, nll allgato IV dl rgolamnto Articolo 12 Misur socioconomich Gli aiuti al prpnsionamnto di pscatori i prmi forftari individuali conformi all disposizioni dll articolo 12, paragrafi 1 2, dll articolo 12, paragrafo 3, lttr a), b) c), dll articolo 12, paragrafo 4, lttr da a) a ) dl rgolamnto (CE) n. 2792/1999 dll allgato III dllo stsso rgolamnto, sono compatibili con il mrcato comun ai snsi dll articolo 87, paragrafo 3, lttra c, dl trattato non sono soggtti all obbligo di notificazion di cui all articolo 88, paragrafo 3, dl trattato, purché l importo dgli aiuti non supri, in quivalnt sovvnzion, il tasso total dgli intrvnti nazionali comunitari stabilito, pr gli aiuti di cui trattasi, nll allgato IV dl mdsimo rgolamnto. Articolo 13 Esnzioni fiscali a norma dll dirttiv 77/388/CEE 2003/96/CE Nlla misura in cui costituiscano aiuti di Stato, l snzioni fiscali applicabili all intro sttor dlla psca, ch siano introdott dagli Stati mmbri conformmnt all articolo 15 dlla dirttiva 77/388/CEE oppur all articolo 14 o all articolo 15, paragrafo 1, dlla dirttiva 2003/96/CE, sono compatibili con il mrcato comun non sono soggtt all obbligo di notificazion di cui all articolo 88, paragrafo 3, dl trattato. CAPO 3 DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI Articolo 14 Fasi prliminari alla concssion dgli aiuti 1. Pr bnficiar dll snzion prvista dal prsnt rgolamnto, gli aiuti ch rintrano in un rgim di aiuti possono ssr accordati soltanto pr attività intraprs o srvizi ricvuti dopo ch il rgim di aiuti sia stato istituito pubblicato conformmnt al prsnt rgolamnto. S il rgim di aiuti stabilisc ch l aiuto sptti di diritto, snza ch siano ncssari ultriori intrvnti a livllo amministrativo, l aiuto può ssr concsso solo ch il rgim di aiuti sia stato istituito pubblicato conformmnt al prsnt rgolamnto. S il rgim di aiuti prvd la prsntazion di una domanda all autorità comptnt, l aiuto può ssr concsso solo dopo ch siano stat soddisfatt l sgunti condizioni: a) il rgim di aiuti è stato istituito pubblicato conformmnt al prsnt rgolamnto; b) è stata corrttamnt prsntata una domanda di aiuto all autorità comptnti intrssat; c) la domanda è stata accolta dall autorità comptnti intrssat scondo modalità tali da obbligar qust autorità a concdr l aiuto, con la chiara indicazion dll importo da rogar o dll modalità di calcolo dllo stsso; l accoglimnto dlla domanda da part dll autorità comptnti è possibil solo s il bilancio disponibil pr l aiuto o rgim di aiuto non è saurito. 2. Pr bnficiar dll snzion prvista dal prsnt rgolamnto, gli aiuti individuali ch non rintrano in un rgim di aiuti possono ssr concssi solo pr attività intraprs o srvizi ricvuti dopo ch siano stat soddisfatt l condizioni di cui al paragrafo 1, trzo comma, lttr b) c). Articolo 15 Cumulo Gli aiuti sntati in forza dl prsnt rgolamnto non possono ssr cumulati con altri aiuti di Stato ai snsi dll articolo 87, paragrafo 1, dl trattato, concssi in rlazion agli stssi costi ammissibili, quando tal cumulo dia luogo a un intnsità d aiuto suprior al livllo fissato dal prsnt rgolamnto. Articolo 16 Trasparnza controllo 1. Almno dici giorni lavorativi prima dll ntrata in vigor di un rgim di aiuti sntati in forza dl prsnt rgolamnto, o dlla concssion di aiuti individuali, parimnti sntati, non rintranti nll ambito di un rgim di aiuti, gli Stati mmbri trasmttono alla Commission, ai fini dlla pubblicazion nlla Gazztta ufficial dll Union uropa, una sintsi dll informazioni rlativ a tali rgimi di aiuti o aiuti individuali in forma lttronica scondo il modllo contnuto nll allgato I. Entro cinqu giorni lavorativi dalla data di ricvimnto dlla sintsi, la Commission confrma, mdiant ricvuta contrassgnata da un numro di idntificazion, l avvnuto ricvimnto dlla sintsi pubblica qust ultima su Intrnt. 2. Gli Stati mmbri consrvano rgistri dttagliati di rgimi di aiuti sntati in forza dl prsnt rgolamnto, dgli aiuti individuali concssi in applicazion di tali rgimi, nonché dgli aiuti individuali sntati in forza dl prsnt rgolamnto concssi al di fuori di rgimi di aiuti vignti. Tali rgistri dvono contnr tutt l informazioni ncssari pr valutar s l condizioni di snzion prvist dal prsnt rgolamnto sono soddisfatt, in particolar l informazioni ch giustificano la qualificazion di PMI attribuita all imprsa. Gli Stati mmbri dvono consrvar l rgistrazioni rlativ agli aiuti individuali pr un priodo di dici anni a dcorrr dalla data in cui l aiuto è stato concsso, l rgistrazioni rlativ ai rgimi di aiuti pr un priodo di dici anni a dcorrr dalla data in cui è stato concsso l ultimo aiuto individual in bas al rgim di cui trattasi.
14.9.2004 Gazztta ufficial dll Union uropa L 291/9 Su richista scritta, gli Stati mmbri intrssati trasmttono alla Commission, ntro vnti giorni lavorativi oppur ntro un trmin maggior fissato nlla richista stssa, tutt l informazioni ch la Commission ritin ncssari pr accrtar s l condizioni stabilit dal prsnt rgolamnto siano stat rispttat. 3. Gli Stati mmbri vigilano affinché non vngano concssi aiuti sntati in forza dl prsnt rgolamnto ch diano luogo a un intnsità di intrvnto o a un importo dgli aiuti suprior ai limiti massimi fissati dal prsnt rgolamnto. A qusto scopo, gli Stati mmbri provvdono ad acquisir dall imprsa intrssata informazioni saurinti sugli vntuali aiuti analoghi da qusta prcpiti, oppur attuano un sistma di monitoraggio ch consnta di calcolar l importo total dgli aiuti prcpiti dal bnficiario dgli aiuti sntati ai snsi dl prsnt rgolamnto, ossia di tutti gli aiuti rogati ai vari livlli dllo Stato mmbro nonché dll vntual sostgno comunitario ch il bnficiario possa ricvr. 4. Gli Stati mmbri rdigono una rlazion sull applicazion dl prsnt rgolamnto pr ogni anno civil o frazion di anno civil in cui il rgolamnto stsso è applicabil, in forma lttronica scondo il modllo di cui all allgato II. Dtta rlazion può ssr insrita nlla rlazion annual ch gli Stati mmbri sono tnuti a prsntar ai snsi dll articolo 21, paragrafo 1, dl rgolamnto (CE) n. 659/1999 ( 1 ) dv ssr prsntata ntro il 30 marzo dll anno succssivo all anno civil cui si rifrisc. 5. Non appna sia ntrato in vigor un rgim di aiuto sntato in forza dl prsnt rgolamnto o sia concsso, al di fuori di un rgim di aiuto, un aiuto individual sntato in forza dl prsnt rgolamnto, gli Stati mmbri pubblicano su Intrnt il tsto intgral dl rgim oppur i critri l condizioni all quali è concsso l aiuto individual. Gli indirizzi di siti Intrnt dvono ssr comunicati alla Commission unitamnt alla sintsi dll informazioni rlativ agli aiuti prscritt ai snsi dl paragrafo 1. Tal sintsi dv inoltr ssr riportata nlla rlazion annual da prsntarsi ai snsi dl paragrafo 4. Articolo 17 Disposizioni transitori 1. L notifich pndnti alla data di ntrata in vigor dl prsnt rgolamnto dvono ssr valutat sulla bas dll disposizioni dl rgolamnto stsso. In caso di inottmpranza all disposizioni dl prsnt rgolamnto, la Commission saminrà dtt notifich alla luc dgli orintamnti pr l sam dgli aiuti nazionali nl sttor dlla psca. Gli aiuti individuali i rgimi di aiuto cui vin data attuazion prima dll ntrata in vigor dl prsnt rgolamnto, nonché gli aiuti concssi nll ambito di tali rgimi in assnza di un autorizzazion dlla Commission in violazion dll obbligo di notificazion di cui all articolo 88, paragrafo 3, dl trattato, sono considrati compatibili con il mrcato comun ai snsi dll articolo 87, paragrafo 3, lttra c), dl trattato, sono sntati qualora soddisfino tutt l condizioni di cui all articolo 3 dl prsnt rgolamnto ad cczion dll prscrizioni di cui al paragrafo 1 al paragrafo 2, lttr b) c), dllo stsso articolo, ch prvdono un rifrimnto splicito al prsnt rgolamnto la trasmission dll informazioni sinttich. Gli aiuti ch non soddisfano tali condizioni sono valutati dalla Commission sulla bas dll disciplin, dgli orintamnti dll comunicazioni applicabili. 2. I rgimi sntati in forza dl prsnt rgolamnto continuano a bnficiar dll snzion durant un priodo transitorio di si msi a dcorrr dalla data di cui all articolo 18, scondo comma. Articolo 18 Entrata in vigor applicabilità Il prsnt rgolamnto ntra in vigor il 1 o novmbr 2004. Esso si applica fino al 31 dicmbr 2006. Il prsnt rgolamnto è obbligatorio in tutti i suoi lmnti dirttamnt applicabil in ciascuno dgli Stati mmbri. Fatto a Bruxlls, l 8 sttmbr 2004. Pr la Commission Franz FISCHLER Mmbro dlla Commission ( 1 ) GU L 83 dl 27.3.1999, pag. 1.
L 291/10 Gazztta ufficial dll Union uropa 14.9.2004 ALLEGATO I Formulario pr l informazioni sinttich da prsntar ogni volta ch vin attivato un rgim di aiuto sntato dal prsnt rgolamnto ogni volta ch un aiuto individual sntato dal prsnt rgolamnto è concsso al di fuori di un rgim di aiuto Informazioni sinttich sugli aiuti di Stato concssi in conformità dl rgolamnto (CE) n. /2004. Informazioni sinttich da insrir. Not splicativ. Stato mmbro. Rgion (spcificar il nom dlla rgion s l aiuto è concsso da un autorità di livllo infrior a qullo cntral). Titolo dl rgim di aiuto o nom dlla socità bnficiaria di un aiuto individual (indicar il nom dl rgim di aiuto o, in caso di aiuto individual, il nom dl bnficiario). Bas giuridica (indicar gli strmi dll norm nazionali su cui si fondano il rgim di aiuto o l aiuto individual). Spsa annua prvista nl quadro dl rgim o importo annuo total dll aiuto individual concsso alla socità (importi da indicar in uro o, s prtinnt, nlla valuta nazional). Nl caso di un rgim di aiuti, indicar l importo annuo total dgli stanziamnti in bilancio o l importo stimato dl minor gttito fiscal pr anno, pr tutti gli strumnti di aiuto contmplati dal rgim. In caso di concssion di un aiuto individual: indicar l importo global dll aiuto/minor gttito fiscal. S dl caso, indicar anch pr quanti anni l aiuto sarà vrsato a rat o pr quanti anni si rgistrrà un minor gttito fiscal. Pr l garanzi indicar in ntrambi i casi l importo (massimo) dl crdito garantito. Intnsità massima dll aiuto (indicar l intnsità massima dll aiuto o l importo massimo dll aiuto pr lmnto ammissibil). Data di applicazion (indicar la data a dcorrr dalla qual l aiuto può ssr concsso a norma dl rgim in qustion o in cui è concsso l aiuto individual). Durata dl rgim o dll aiuto individual [indicar la data (anno ms) fino alla qual l aiuto può ssr concsso a norma dl rgim in qustion o, nl caso di un aiuto individual, s prtinnt, la data attsa (anno ms) dll ultima rata da vrsar]. Obittivo dll aiuto (è intso ch l obittivo prcipuo è il sostgno all PMI). Indicar gli ultriori (scondari) obittivi prsguiti. Indicar qual articolo (articoli da 4 a 12) è utilizzato i costi ammissibili coprti dal rgim o dall aiuto individual. Sttor o sttori intrssati (indicar s il rgim si applica al sttor dlla psca in mar /o al sttor dll acquacoltura /o al sttor dlla trasformazion /o dlla commrcializzazion). Indicar s dl caso i sottosttori. Nom indirizzo dll autorità ch concd l aiuto. Sito wb (indicar il sito Intrnt sul qual è rpribil il tsto intgral dl rgim di aiuto oppur i critri l condizioni in bas ai quali un aiuto individual è concsso al di fuori di un rgim di aiuto). Altr informazioni.
14.9.2004 Gazztta ufficial dll Union uropa L 291/11 ALLEGATO II Modllo di rlazion priodica da trasmttr alla Commission Modllo di rlazion annual sui rgimi di aiuti sntati da un rgolamnto di snzion pr catgoria adottato a norma dll articolo 1 dl rgolamnto (CE) n. 994/98. Gli Stati mmbri sono invitati a utilizzar il modllo ch sgu pr l rlazioni ch dvono prsntar alla Commission in forza di rgolamnti di snzion pr catgoria adottati ai snsi dl rgolamnto (CE) n. 994/98. L rlazioni dvono ssr trasmss anch in formato lttronico. Informazioni richist pr tutti i rgimi di aiuti sntati in forza di rgolamnti di snzion pr catgoria adottati a norma dll articolo 1 dl rgolamnto (CE) n. 994/98: 1. Dnominazion dl rgim di aiuto. 2. Rgolamnto di snzion dlla Commission applicabil. 3. Profilo dll sps: occorr fornir cifr distint pr ciascuno strumnto di aiuto prvisto dal rgim o pr ciascun aiuto individual (pr smpio: sovvnzioni, prstiti agvolati, cc.). L cifr sono da indicar in uro o, s dl caso, in monta nazional. In caso di agvolazioni fiscali, occorr indicar su bas annua l minori ntrat fiscali, vntualmnt in forma di stima s non sono disponibili dati prcisi. I dati rlativi all sps dvono ssr prsntati scondo l modalità indicat in apprsso. Pr l srcizio in oggtto, indicar sparatamnt pr ciascuno strumnto di aiuto prvisto dal rgim (pr smpio: sovvnzioni, prstito agvolato, garanzia, cc.): 3.1. gli importi impgnati, il minor gttito fiscal o l altr prdit di rddito (stimat), i dati sull garanzi, cc., pr i nuovi progtti sovvnzionati. In caso di rgimi di garanzia si indichrà l ammontar total dll nuov garanzi prstat; 3.2. i pagamnti ffttivi, il minor gttito fiscal o l altr prdit di rddito (stimat), i dati sull garanzi, cc., pr i nuovi progtti pr qulli in corso. In caso di rgimi di garanzia si indichrà: l ammontar total dlla garanzia, l somm rcuprat, gli indnnizzi pagati, il risultato di gstion dl rgim di garanzia pr l anno in oggtto; 3.3. numro di progtti /o imprs ch hanno ottnuto un aiuto; 3.4. importo total stimato di: aiuti concssi ad associazioni di produttori, aiuti concssi pr la promozion /o la pubblicità di prodotti dlla psca, aiuti concssi pr la protzion lo sviluppo dll risors aliutich, aiuti concssi pr azioni innovatrici assistnza tcnica, aiuti concssi pr gli invstimnti nll attrzzatura di porti di psca, aiuti concssi pr l misur socioconomich di cui all articolo 12, aiuti concssi pr la cssazion dfinitiva dll attività di psca di cui all articolo 10, aiuti concssi pr la produzion la commrcializzazion di prodotti dlla psca di qualità, aiuti concssi pr gli invstimnti pr l acquacoltura la psca in acqu intrn; 3.5. ripartizion rgional dgli importi di cui al punto 3.1 pr l rgioni dfinit com rgioni dll obittivo 1 altr zon. 4. Altr informazioni ossrvazioni.