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Municipio della Città di Naso Provincia di Messina AREA TECNICA 2 Urbanistica Sportello Unico Attività Produttive Piazza Roma, 10-98074 NASO (ME) - +39 0941 961060 961307 - +39 0941 961041 P. IVA 00342960838 - e-mail areatecnica2@comune.naso.me.it Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) comunenaso@pec.it Ordinanza del Responsabile del Servizio N. 01 del 20/02/2017 Oggetto: Demolizione e rimessa in pristino dei luoghi delle opere abusivamente realizzate riguardanti il fabbricato sito nel fondo di proprietà dei coniugi CALIO Basilio e CARONE Rosa in Contrada Rocca San Pietro del Comune di Naso; Responsabili dei lavori e proprietari: 1. CALIO` Basilio nato a NASO (ME) il 30/07/1950 - cod. fis. CLABSL50L30F848F proprietà per 1/2; 2. CARONE Rosa nata a NASO (ME) il 27/05/1951 - cod. fis. CRNRSO51E67F848W proprietà per 1/2; coniugi residenti in: Contrada Fiumara Rocca San Pietro, 19 98074 NASO (ME). IL RESPONSABILE AREA TECNICA 2 - Vista la Determina Sindacale n. 01 del 17/01/2017 con la quale sono state attribuite le funzioni di cui all art. 51, comma 3, legge 8 giugno 1990, n. 142 e sm, al Geom. Rosario Giuseppe CALIO ; Preso atto: Del verbale di accertamento tecnico redatto dal Responsabile di quest Area tecnica 2 in data 24/10/2016, in atti al protocollo generale n. 1791 del 09/02/2017, riguardante l attività di sopralluogo espletata unitamente al personale del Corpo di Polizia Municipale in data 24/10/2016 presso il fondo agricolo sito nella Contrada Rocca San Pietro di Naso di proprietà dei coniugi CALIO Basilio e CARONE Rosa; Accertato che: Nel fondo oggetto di verifica di proprietà dei trasgressori, insistono due costruzioni. La prima, oggetto di verifica, identificata con la lettera A nella documentazione fotografica, ubicata nelle immediate vicinanze del lato nord del confine di proprietà, è stata realizzata in muratura di pietrame ad una elevazione fuori terra avente destinazione d uso non residenziale, in parte come ricovero attrezzi agricoli ed in parte per ricovero animali domestici. dalla ricognizione visiva è stato possibile rilevare che detta costruzione è interessata dall iniziale opera di esecuzione della copertura a tetto. Di fatto sull estradosso dell esistente solaio di copertura, lungo parte della perimetrazione della muratura sottostante, è stata collocata una muratura di laterizi forati verosimilmente destinata alla collocazione successiva di travetti in legno quale orditura portante del 1

costruendo tetto. Le dimensioni in pianta della costruzione oggetto della presente ordinanza sono: o ml. [(6,00 + 6,10)/2] x [(5,12 + 5,05)/2] = mq. 30,76 o ml. (6,10 x 1,25) = mq. 7,62 Sommano mq. 38,38 Il volume del manufatto risulta: o mq. 30,76 x (2,27 + 3,17)/2 = mc. 83,67 o mq. 7,62 x (2,00 + 1,60)/2 = mc. 13,72 Sommano mc. 97,39 La seconda costruzione, identificata con la lettera B nella documentazione fotografica, posta nelle vicinanze della prima, non di recente manifattura è priva di rifiniture ed appare, anch essa, essere destinata ad uso non residenziale, per il ricovero attrezzi agricoli. Dalla ricognizione degli atti d ufficio, è stato rilevato che la medesima costruzione, è stata già oggetto di emissione dell Ordinanza Sindacale n. 110 del 23/10/1995 con la quale è stato ingiunto al responsabile la demolizione del manufatto abusivamente realizzato. Verificata la documentazione in atti a quest Area Tecnica 2 si rileva che: Il fondo ove insistono le costruzioni di cui sopra, è identificato in catasto al foglio di mappa n. 13, particella n. 113, agrumeto di 2 classe con estensione complessiva di mq. 1790; La costruzione oggetto di verifica risulta geo-referenziata alle seguenti coordinate (WGS84): o latitudine: 38 07 53.287" (38.131468) - longitudine: 14 48 26.37" (14.807325); La proprietà dell appezzamento di che trattasi risulta in capo ai signori coniugi: CALIO` Basilio nato a NASO il 30/07/1950 con Cod. Fisc. CLABSL50L30F848F proprietario per 1/2; CARONE Rosa nata a NASO il 27/05/1951 con Cod. Fisc. CRNRSO51E67F848W proprietaria per 1/2; per averlo acquistato con atto di vendita stipulato in data 19/02/1977 in Notar Dante PATERNITI con sede in Naso al Repertorio n. 22279 ed alla Raccolta n. 6914 registrato all Ufficio del Registro di Sant Agata di Militello in data 11/03/1977 al n. 443 volume n. 109. Nel rogito di cui sopra, non si evince il trasferimento di alcun manufatto né tantomeno nel medesimo atto viene fatto alcun riferimento utile ad attestare l effettiva esistenza di alcuna costruzione. Allo stesso modo non viene menzionata l esistenza di alcun pozzo ad uso irriguo e/o domestico. L appezzamento di terreno oggetto di accertamento risulta: o ricadere: Nella Zona territoriale omogenea E Agricola del vigente strumento urbanistico approvato con DA n. 130 del 13/11/1979; fuori dalla perimetrazione del centro abitato così come individuato con la deliberazione di Giunta Municipale n. 60 del 04/02/1993 in attuazione dell art. 4 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992). interamente in area sottoposta al Vincolo Paesaggistico ai sensi dell art. 142 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 in quanto ricedente nella fascia di rispetto di ml. 150 dall argine del Torrente di Naso ; Considerato che: L intervento di rifacimento della copertura a tetto così come accertato, è inquadrabile alle opere di manutenzione straordinaria come definite all art. 3, comma 1, lettera b), del DPR n. 380/2001. L esecuzione di dette opere, poiché interessa anche parti strutturali dell edificio, è subordinata alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività nei termini previsti dal comma 4, lettera b) dell art. 10 della L. R. n. 16/2016. In merito a tale circostanza, i proprietari e committenti delle opere non hanno provveduto alla presentazione della suddetta segnalazione. 2

La costruzione del manufatto ove è stata avviata l esecuzione delle opere di rifacimento del tetto, non appare legittimata da alcun titolo edilizio, né la stessa, è in alcun modo menzionata nell atto di acquisto del fondo ove la stessa insiste. A riguardo, nell istanza di sanatoria ai sensi dell art. 13 della Legge n. 47/85 presentata al comune di Naso in data 12/01/1996 al protocollo n. 507, negli elaborati grafici di progetto non viene riportata la presenza del manufatto in esame. Tale circostanza è altresì rafforzata nella relazione tecnica del progetto ed anche nei calcoli redatti per la determinazione della disponibilità volumetrica in quanto, in tale sede, fu precisato dal tecnico progettista, così come riferito dalla ditta proprietaria, che: al posto della costruzione oggetto di sanatoria vi era un fabbricato di vecchissima manifattura, avente la superficie di mq. 10, poi demolito al momento della realizzazione della stessa senza alcuna indicazione dell esistenza di altre costruzioni. Inoltre, la sussistenza sull area ove insiste la costruzione del vincolo paesaggistico ai sensi e per gli effetti dell art. 142 co. 1 lett. c) del D.lgs n. 42/2004, subordina l esecuzione delle opere all acquisizione dell autorizzazione paesaggistica di cui all art. 146 del D.lgs n. 42/2004. Tale ulteriore circostanza, di norma, non consente l accoglimento di istanza di sanatoria. Preso atto che: Sul posto, durante l attività di accertamento non vi era in corso attività edilizia; Nell immediatezza dell accertamento, il responsabile è stato diffidato dal proseguire le opere in corso giusta diffida di sospensione dei lavori del 24/10/2016; Ritenuto che: in relazione all attività di accertamento eseguita come sopra esposta: - la costruzione del manufatto oggetto dell intervento di rifacimento del tetto, realizzata in assenza di titolo abilitativo edilizio, è da ritenersi totalmente abusiva, ai sensi del comma 2 dell art. 31 del DPR n. 380/2001; - In relazione di quanto sopra espresso, il Responsabile dell ufficio accertata l esecuzione di interventi in assenza di permesso, adotta ingiunzione di demolizione nei confronti del proprietario e al responsabile dell abuso, delle opere abusivamente realizzate. nel presente provvedimento, ai sensi del comma 3 dell art. 31 del medesimo Decreto: - viene altresì indicata l area che viene acquisita di diritto gratuitamente al patrimonio del comune coincidente con la particella n. 113 del foglio di mappa n. 13 avente estensione di mq. 1790. Ravvisata: La necessità di procedere all emissione di ordinanza con ingiunzione di demolizione e rimessa in pristino dei luoghi ai sensi e per gli effetti dell art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e sm; Visti: Il Regolamento edilizio Comunale approvato con D. A. n. 190 del 13.11.1979: La Legge Regionale n. 37/1985; Il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; La Legge n. 241/1990 modificata con la successiva legge 1 ottobre 2010, n.163 e smi; La legge Regionale n. 10/1991 come modificata con la Legge Regionale n. 5/2011; La legge regionale n. 16 del 10/08/2016; Il Decreto Legislativo n. 222 del 25/11/2016; 3

Per i motivi sopra rappresentati che qui s intendono integralmente richiamati, il sottoscritto Responsabile dell Area Tecnica 2, Geom. Rosario Giuseppe CALIO, nell esercizio delle funzioni di cui all art. 51, comma 3, legge 8 giugno 1990, n. 142 e sm: ORDINA Ai signori: 1. CALIO` Basilio nato a NASO (ME) il 30/07/1950 - cod. fis. CLABSL50L30F848F proprietà per 1/2; 2. CARONE Rosa nata a NASO (ME) il 27/05/1951 - cod. fis. CRNRSO51E67F848W proprietà per 1/2; coniugi residenti in Contrada Fiumara Rocca San Pietro, 19-98074 NASO (ME) nella loro qualità di proprietari, committenti e responsabili dell esecuzione delle opere abusivamente realizzate come sopra espressamente descritte la immediata sospensione dell esecuzione di eventuali nuovi lavori di cui in premessa e contestualmente con il presente atto: INGIUNGE la messa in pristino dello stato preesistente dei luoghi, mediante la demolizione e la rimozione del manufatto abusivamente realizzato sul quale sono state eseguite le opere di rifacimento della copertura del tetto come meglio descritto in premessa, entro giorni 90 (novanta) dalla notifica della presente ordinanza, con avvertenza che, in caso di inottemperanza, si procederà ai sensi di legge; AVVERTE CHE: fino alla scadenza del termine suddetto o, comunque, fino all irrogazione delle sanzioni amministrative, può essere ottenuta la concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, sempre che l opera abusivamente eseguita risulti conforme agli strumenti generali o di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati, sia al momento della realizzazione dell opera, sia al momento della presentazione della domanda. Constatata l'inottemperanza, sarà adottato provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. DISPONE 1) La notifica della presente ordinanza ai soggetti direttamente interessati nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, come qui di seguito elencati: Proprietari committenti e responsabili dell abuso: - CALIO` Basilio nato a NASO (ME) il 30/07/1950 - cod. fis. CLABSL50L30F848F proprietà per 1/2; - CARONE Rosa nata a NASO (ME) il 27/05/1951 - cod. fis. CRNRSO51E67F848W proprietà per 1/2; coniugi residenti in Contrada Fiumara Rocca San Pietro, 19-98074 NASO (ME); 2) Che il Corpo di Polizia Municipale provveda a segnalare l'avvenuta o meno ottemperanza alla presente ordinanza. Avverso il suddetto provvedimento la ditta interessata potrà presentare, entro 60 giorni dalla notifica della superiore ordinanza, ricorso al T.A.R. ed, entro 120 gg., ricorso al Presidente della Regione. Ai fini dell'avvio del predetto procedimento, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi, la presente sarà trasmessa, mediante comunicazione personale, anche agli Uffici Istituzionali ed agli Enti che, per legge, debbono intervenire, qui di seguito elencati: 4

o Alla Procura della Repubblica; Via Molino Croce PATTI (ME) (tramite il Corpo di Polizia Municipale;) o Alla Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Messina Viale Boccetta, 38 98100 MESSINA Pec: soprime@certmail.regione.sicilia.it o Al Corpo di Polizia Municipale SEDE mail: area.vigilanza@comune.naso.me.it o Al Comandante la Stazione dei Carabinieri di Naso SEDE pec: tme25139@pec.carabinieri.it o Al Ufficio del Genio Civile Via dei Mille, 272 MESSINA; pec: geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it Gli uffici sopraelencati possono prendere visione degli atti e presentare memorie scritte e documenti, entro il termine di gg. 30 dalla notifica della presente, che l Amministrazione valuterà dove siano pertinenti all oggetto del procedimento. Viene, inoltre, indicato quanto segue: Amministrazione Comunale competente: Comune di Naso; Oggetto del procedimento: Demolizione opere abusive e rimessa in pristino dei luoghi; Ufficio competente del procedimento: Area Tecnica 2 Sportello Unico Edilizia; Responsabile del Procedimento e del Provvedimento: Geom. Rosario Giuseppe CALIO Responsabile Area Tecnica 2; Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Urbanistica nei giorni di: martedì, e Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00. Il Responsabile Area Tecnica 2 Urbanistica Sportello Unico Attività Produttive (Geom. Rosario Giuseppe CALIO ) 5