Capitolo VIII Diritto, ordine e religione nella tutela penale
libertà religiosa: tutela e limiti. La libertà religiosa nell ordinamento italiano è assicurata a prescindere dalla stipula di un intesa con una confessione. Essa discende direttamente dall art dallart 19 che assicuraun ordinamento pluralista. Pertanto questa scelta non dipende dalla reciprocità applicata da altri ordinamenti o paesi, ma è unilaterale della Costituzione Italiana. Dunque ogni confessione religiosa svolge liberamente la sua attività nel territorio dello Stato. Sono costituzionalmente vietati i limiti posti all esercizio di tale diritto ad eccezione che si tratti di quello dato dal rispetto del buon costume. Alcuni esempi di tutela della libertà religiosa sono il diritto agli edifici di culto, la libertà di coscienza e la tutela penale. L esigenza di una tutela penale della religione si avverte nell ordinamento contemporaneo con il cambiamento rapido e incontestabile della società.
Libertà religiosa e cause di giustificazione La Cost. disciplina e tutela la libertà religiosa anche quando una situazione si presume penalmente rilevante. Tuttavia la Cost. offre una garanzia ponendo dei limiti a tale causa di giustificazione che sono dati dalla preminenza della NON CONTRARIETA ALL ORDINE PUBBLICO LIMITE A CARATTERE GENERALE dato a sua volta dal rispetto del buon costume e della coscienza sociale sono considerati i interessiipreminenti i i quali vanno valutati concretamente caso x caso in quanto sono condizionati dai mutamenti della MENTALITA SOCIALE. Ci sono poi altri limiti che restringono ulteriormente l ambito di operatività di tale scriminante che sono costituiti da tutti quegli interessi e beni direttamente e costituzionalmente protetti.
Diritto e religione nelle società multiculturali La modernità e il pluralismo sembrano contribuire alla progressiva acquisizione della consapevolezza dell elemento religioso quale variabile protagonista delle società multi confessionali accanto alle dimensioni nazionali (finedella geografia)
segue Conflitto normativo tra diritto (soprattutto in materia penale) e religione dovuto ai processi migratori Crisi dell efficacia efficacia delle leggi pensate per valere su territori abitati da certe persone, che invece cambiano portando con sé mutamenti di idee, mentalità, costumi.
L ESERCIZIO DEL DIRITTO si accorda prevalenza all interesse di colui che agisce esercitando un diritto rispetto agliinteressi interessi confliggenti
L ESERCIZIO DEL DIRITTO Grazie all operatività dell art 51 c.p., l esercizio di un diritto costituzionale scrimina un certo comportamento altrimenti penalmente rilevante (vs art 3 cost)
Limiti alla libertà religiosa Limite INTERNO la COST. lo menziona, codificandolo CONTRARIETA AL BUON COSTUME Limite ESTERNO COINCIDENTE CON TUTTI I BENI DI RANGO COSTITUZIONALE Regola di carattere generale La garanzia della libertà relig. È limitata dall ordine pubblico, insieme di principi di costume e di coscienza sociale Deriva dal bilanciamento con altri diritti che si trovano all interno della Carta fondamentale
L ESERCIZIO DEL DIRITTO Secondo l Art 51 c.p. l esercizio di un diritto o l adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della dll pubblica autorità, esclude la punibilità Il fondamento di ogni causa di giustificazione è nel principio di non contraddizione i : se ad un soggetto viene riconosciuta i la possibilità di agire in un certo modo dalla legge è evidente che la sua condotta nei limiti in cui è consentita, non può costituire un fatto illecito.
RESPONSABILITA PENALE le ESIMENTI Sono dei paracadute, delle giustificazioni. Talvolta il fatto presumibilmente antigiuridico risulta invece Giustificato o consentito alla luce di una valutazione operata alla stregua dell intero ordinamento giuridico.
Applicazione e disapplicazione delle esimenti La libertà religiosa i (cost. tutelata) t t non sempre trova accesso ex art. 51 c.p. Solo di fronte a condotte di tenue lesività il bilanciamento tra diversi beni e diversi fini /valori fa prevalere la libertà religiosa su altri controinteressi di rango costituzionale. Invece non sono considerate scriminate condotte lesive di beni e diritti sovraordinati (come il diritto alla vita e all incolumità della persona, il diritto itt alla salute, il diritto itt all onore e alla reputazione). La giurisprudenza e la dottrina si interrogano su una vasta ed eterogenea casistica di tali temi. ne consideriamo alcuni
Reato di favoreggiamento personale CASO: un sacerdote cattolico si reca nel rifugio di un latitante per celebrarvi la messa. TRIBUNALE: reato di favoreggiamento personale aggravato nei confronti di un capo mafioso in latitanza. APPELLO: non c è responsabilità penale per effetto della scriminante prevista pe stadall art a 51 cp c.p. Il sacerdote è assolto dal reato di favoreggiamento personale, per aver commesso il fatto nell esercizio esercizio di un diritto a lui derivante dall Art.2, c.1, dell Accordo di Villa Madama (18 febbr. 1984 divenuto poi legge 25 marzo 1985 n.121 ) Cass.: conferma la sentenza.
Reato di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti e reato di illecita detenzione a fine di spaccio I CASO: veniva contestato t t il reato di associazione i finalizzata allo spaccio di stupefacenti, in relazione all'uso rituale, da parte degli associati di un nuovo movimento religioso Santo Daime, della bevanda ayahuasca, in grado di condurre ad uno stato di espansione della coscienza simile all estasi mistica). CASS. L'esigenza di praticare un certo culto religioso o il farne opera di proselitismo, pur essendo fenomeni certamente lb liberi ed anzi tutelati, non possono essere addotti qualicause di giustificazione, laddove sussistano gli estremi di un illecito penale (Sentenza 5 dicembre 2005, n. 44227) Corte di legittimità: orientamento di sfavore per i damaisti che superara l argomento del consumo di gruppo da parte della difesa.
Segue II CASO: un soggetto viene sorpreso dai Carabinieri in possesso di una busta contenente t ingente quantità di mariujana sfusa reato di illecita detenzione a fine di spaccio L individuo apparteneva alla religione c.d. rastafariana* giustificava il possesso di droga per uso personale TRIB. /APPELLO : lo condannano CASS.: annulla la santenza perché non sufficientemente motivata in ordine alla dedotta finalità di detenzione della marijuana. la marijuana non è utilizzata solo come erba medicinale,ma anche come erba meditativa come tale possibile apportatrice dello, stato psicofisico inteso alla contemplazione nella preghiera, nel ricordo e nella credenza che la erba sacra sia cresciuta sulla tomba di re Sl Salomone,chiamato il Re saggio e da esso ne tragga la forza,come,si evince da notizie ii di testi che indicano le caratteristiche di detta religione.
Reato di associazione con finalità di terrorismo CASO: l esistenza dell associazione (nella peculiarita del fenomeno organizzativo riconducibile al terrorismo religioso a matrice islamica di natura internazionale) era dimostrata dall appartenenza degli indagati al mondo dell integralismo (ovvero del radicalismo) religioso islamico e dall esistenza del programma di azione orientato verso l indottrinamento e la pratica ideologica del fanatismo religioso militante inteso come teoria e prassi della violenza con uso della strage indiscriminata nei confronti di popolazioni, dell attacco agli Stati, enti e organizzazioni, servendosi anche di martiri suicidi. Il reato associativo di cui all'art. 270 bis c.p. ("Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell ordine democratico") è desumibile dalla continuità e sistematicità dei collegamenti di natura organizzativa fra gli affiliati, sia pure nella rilevata "peculiarità" del fenomeno definibile come terrorismo religioso a matrice islamica di natura internazionale. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 669/2005 precisa che la costituzione del, / p sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato per lo più attorno a nuclei culturali che si rifanno all'integralismo religioso islamico, perchè, al contrario, i rapporti idelogico religiosi, sommandosi al vincolo associativo che si propone il compimento di atti di violenza finalizzati a terrorizzare, lo rendono ancor più pericoloso.
Reato di abusi elettorali CASO:riguarda la responsabilità penale di un parroco, in occasione del referendum abrogativo della legge sull aborto (la 194), per aver affisso manifesti sulle porte della chiesa e di dei centri tiparrocchiali con la scritta ì sì alla vita. CASS: stabilisce l impunità. La Corte precisa che il sacerdote ha la libertà di comunicare e corrispondere con il clero e con tutti i i fedeli nonchè la libertà di pubblicare e affiggere, sia all interno che all esterno degli edifici dedicati al culto o comunque di pertinenza parrocchiale documenti, immagini relativi al ministero spirituale e alla missione educativa della Chiesa. tale libertà non può essere limitata i per effetto di una legge ordinaria i che detta norme per la disciplina della propaganda elettorale. L esercizio Lesercizio del culto in forma associata rinvia a quanto stabilito dagli art. 7 e 8 Costituzione. Esso è imprescindibile dal diritto di farne propaganda. Viene così garantito il diritto di Esso è imprescindibile dal diritto di farne propaganda. Viene così garantito il diritto di proselitismo.
Circostanze aggravanti della responsabilità penale ( del delitto) Secondo l Art. 61 aggrava il delitto: n.9 l aver commesso il fatto con abuso di poteri ( ) o con violazioni di doveri inerenti alla qualità di ministro di culto n10 l n.10 l aver commesso il fatto contro una persona rivestita della dll qualità di ministro di culto cattolico o di culto ammesso dallo Stato Consideriamo un esempio E stata riconosciuta sussistente l aggravante di cui all art.61 n 10 in un recente episodio di truffa pluriaggravata e di furto ai danni di un parroco.. La ratio dell aggravante è rinvenibile nell esigenza di garantire una tutela rafforzata a favore di alcuni soggetti per il peculiare ruolo svolto dagli stessi.
Circostanze attenuanti della Secondo l Art. 62 responsabilità penale attenua il reato l aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale (è compreso il motivo religioso) Tuttavia la circostanza da cui discende l attenuante non può essere contraria ai principi fondamentali del nostro ordinamento. d i i id i l i li deve esserci una coincidenza con i valori morali e sociali condivisi dal popolo italiano