REGOLAMENTO RSU DEL COMUNE DI BRESCIA

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RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA LAVORATORI DEL COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO RSU DEL COMUNE DI BRESCIA TITOLO I 2 OGGETTO E ARTICOLAZIONE INTERNA 2 Art. 1 - Oggetto 2 Art. 2 - Poteri della RSU 2 Art. 3 - Casi di sostituzione e decadenza dei delegati 2 Art. 4 - Articolazione interna della RSU 3 Art. 5 - Riunione plenaria 3 Art. 6 - Comitato Esecutivo della RSU 4 Art. 7 - Coordinamento dell'esecutivo della RSU 5 Art. 8 - Commissioni di lavoro e/o di area 5 Art. 9 - Rappresentanza esterna: la delegazione trattante 5 TITOLO II 6 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA RSU 6 Art. 10 - Convocazione RSU 6 Art. 11 - Redazione e contenuto dei verbali 6 Art. 12 - Assunzione di decisioni Votazioni 7 Art. 13 - (Gestione permessi sindacali) 7 Art. 14 - (Approvazione e modifiche del regolamento) 7 TITOLO III 7 ASSEMBLEE DEI LAVORATORI E REFERENDUM 7 Art. - 15 - Assemblee dei lavoratori Art. - 16 - Assemblee richieste dai lavoratori 8 Art. - 17 - Referendum 8 TITOLO IV RAPPORTI CON ALTRE RAPPRESENTANZE SINDACALI Art. - 18 - Rapporti con altre rappresentanze sindacali 8

TITOLO I OGGETTO E ARTICOLAZIONE INTERNA Art. 1 Oggetto Il presente regolamento si applica alla RSU eletta il 19-20-21-22 novembre 2007 e alla futura RSU fino all'adozione del nuovo regolamento da parte di quest'ultima. Il regolamento si basa sulle norme contenute nell'accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale dei 7 agosto 1998 e dell'accordo integrativo per il comparto del personale delle Regioni e degli Enti Locali del 22/10/1998 nonché sui vigenti CCNL. Art. 2 - Poteri della RSU La RSU subentra alle RSA od alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti. Fermo rimanendo quanto previsto dal Decreto Legislativo 165/2001, si fa riferimento al CCNL di comparto per quanto riguarda le materie demandate alla RSU. Nella contrattazione collettiva integrativa i poteri e le competenze contrattuali sono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto. In favore della RSU sono pertanto garantiti i seguenti diritti: a) Diritto ai permessi retribuiti; b) Diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 12 dei CCNQ del 7 agosto 1998; c) Diritto ad indire le assemblee dei lavoratori, con le modalità di cui all'art. 16 del presente regolamento; d) Diritto ai locali, all'affissione e all'utilizzo dei mezzi d'informazione dell'amministrazione secondo le vigenti disposizioni e accordi; e) Proclamazione azioni di sciopero e di lotta. Art. 3 - Casi di sostituzione e decadenza dei delegati 1) I componenti della RSU restano in carica per tre anni. 2) In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenenti alla medesima lista. 3) Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti della RSU non possono concernere un numero superiore al cinquanta per cento degli

stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo dì procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal Regolamento del 07/08/1998. 4) Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU che alla prima riunione plenaria ne prende atto e comunica all'amministrazione il nominativo del membro dimissionario contestualmente al nominativo del subentrante. La comunicazione ai lavoratori avverrà mediante affissione all'albo sindacale. La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste degli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. A tal fine le organizzazioni sindacali presenti in RSU comunicheranno tempestivamente alla medesima eventuali situazioni d'incompatibilità verificate per i propri delegati. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni d'incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU, con deliberazione formale della RSU nella prima riunione plenaria. La RSU segnala periodicamente alle organizzazioni sindacali interessate le presenze dei propri componenti alle riunioni RSU. Art. 4 - Articolazione interna della RSU Sono organi della RSU: La riunione plenaria della RSU Il comitato Esecutivo Il coordinamento Le commissioni di area e i gruppi di lavoro Art. 5 Riunione plenaria La riunione plenaria: 1) Approva il programma di lavoro; 2) Elegge l'esecutivo; 3) Nomina eventuali membri aggiuntivi della delegazione trattante; 4) Vincola l'esecutivo e la delegazione trattante sui contenuti minimi delle rivendicazioni e sugli obiettivi delle trattative, fatto salvo il mandato eventualmente conferito dagli strumenti di democrazia diretta; 5) Coinvolge il Comitato Pari Opportunità di ente e ne acquisisce il parere sui punti della contrattazione individuati dall'art.19, comma 5 del CCNL 14/9/2000;

6) Acquisisce il parere ed esamina le proposte del comitato paritetico sul fenomeno del mobbing istituito in base all'art. 8 del CCNL 22/1/2004 sulla contrattazione inerente il piano formativo; 7) Acquisisce il parere ed esamina le proposte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in merito alle questioni di tutela della salute e sicurezza del lavoro e al fine di individuare le prestazioni di lavoro soggette a rischio di cui all'art. 37 del CCNL 14/09/2000; 8) Prende atto delle dimissioni dei delegati; 9) Verifica le condizioni di decadenza dei delegati e dei membri dell'esecutivo e le delibera; 10) Delibera la surroga dei delegati dimessi o decaduti e ne dà comunicazione all'amministrazione e ai lavoratori; 11) Approva i verbali di riunione; 12) Decide eventuali sessioni di riunione aperte ai lavoratori o ad altri invitati; 13) Proclama le azioni di lotta e gli scioperi. Art. 6 - Comitato Esecutivo della RSU Il Comitato Esecutivo è l'organismo operativo della RSU, è rappresentativo di tutte le liste sindacali che hanno ottenuto seggi nella RSU, hanno approvato il presente regolamento e il programma di lavoro approvato dalla riunione plenaria. Fino all'approvazione del programma di lavoro è in carica un Esecutivo provvisorio che potrà essere confermato o rinnovato all'atto dell'approvazione del programma che deve avvenire entro e non oltre i tre mesi dalla prima convocazione della riunione plenaria. Nella composizione si terrà conto della rappresentatività acquisita dalle singole liste presenti. Sono compiti dell'esecutivo: 1) Convocare la riunione RSU con ordine del giorno e data e garantirne l'agibilità sindacale; 2) Convocare assemblee generali o assemblee specifiche di reparto, area o specifico profilo professionale o di settore/servizio anche su mandato della RSU o su richiesta dei lavoratori fissandone l'ordine del giorno e le modalità di svolgimento atte a garantirne l'agibilità sindacale per tutti i lavoratori; 3) Indire, conformemente al mandato della RSU o decisione delle assemblee, con le modalità di cui all'art. 17 del presente regolamento i referendum garantendone l'agibilità a tutti i lavoratori interessati;

4) Presiedere la riunione della RSU, garantendone il corretto svolgimento nei tempi e nei modi previsti dall' art. 12; 5) Presentare alla RSU almeno una volta all'anno un quadro sintetico del lavoro svolto e dei risultati; 6) Rappresentare la RSU nelle trattative con l'amministrazione per tutte le vertenze; 7) Richiedere incontri negoziali con l'amministrazione inviando l'ordine del giorno anche alle Organizzazioni sindacali che hanno diritto a partecipare alla contrattazione e sono presenti nella RSU; 8) Convocare incontri periodici con gli RLS e i membri sindacali del Comitato per le Pari Opportunità informandoli preventivamente dell'ordine del giorno delle RSU; 9) Curare l'informativa e la partecipazione dei dipendenti sulle vertenze proposte all'amministrazione ed informare i mass-media delle iniziative e posizioni sindacali della RSU. L'Esecutivo si riunisce in date prefissate su convocazione del Coordinamento oppure quando lo richieda un terzo dei suoi componenti. Le riunioni sono valide qualora ad esse sia presente la maggioranza dei componenti. Le proposte da sottoporre alla RSU sono assunte a maggioranza dei presenti fatta salva la possibilità di rappresentazione delle altre proposte. L'assenza ingiustificata per tre volte dalle riunioni dell'esecutivo determina la decadenza dalla carica di componente, che verrà sancita con deliberazione formale della riunione plenaria. Art. 7 Coordinamento dell'esecutivo della RSU L'Esecutivo elegge, a maggioranza dei propri membri, un coordinamento composto da uno o più componenti con il compito di: coordinare l'attività dell'esecutivo mantenere i rapporti operativi con l'amministrazione e con le Organizzazioni Sindacali partecipanti alle trattative. Art. 8 - Commissioni di area e gruppi di lavoro Sono costituite le seguenti commissioni di area: area tecnica - operaia area amministrativa area servizi sociali area sicurezza area educativa - culturale. Le commissioni di area elaborano le proposte relative all'area interessata.

La RSU per l'approfondimento di specifiche materie costituisce gruppi di lavoro formati dai delegati a cui si possono unire lavoratori invitati dall'esecutivo o membri della delegazione trattante per approfondire specifiche tematiche. Le proposte delle Commissioni di area e dei gruppi di lavoro, anche con ipotesi in tutto o in parte alternative, vengono presentate alla riunione plenaria ed approvate dalla RSU. Di norma, le riunioni delle Commissioni si svolgono fuori dall'orario di lavoro e sono aperte alla partecipazione di tutti i lavoratori/trici che facciano parte dell'area interessata. Art. 9 - Rappresentanza esterna: la delegazione trattante Oltre all'esecutivo saranno chiamati alla trattativa i componenti della RSU, di volta in volta individuati, in relazione ai particolari problemi oggetto della trattativa. Qualora nella RSU non siano presenti componenti rappresentativi dei problemi oggetto della trattativa sarà richiesto all'assemblea dei lavoratori interessati di eleggere un rappresentante che partecipi alla trattativa. La delegazione trattante è impegnata inoltre a coinvolgere, con lo stesso criterio, gli stessi delegati nella gestione delle assemblee dei lavoratori. Ugualmente deve essere promosso un metodo di lavoro che valorizzi tutte le disponibilità presenti attraverso commissioni e gruppi di lavoro. TITOLO II MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA RSU Art. 10 Convocazione RSU Prima convocazione: Entro quindici giorni dalla proclamazione ufficiale dei risultati elettorali da parte della commissione elettorale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze convoca la prima riunione plenaria. Nel caso in cui più delegati abbiano ottenuto lo stesso numero di preferenze la riunione sarà convocata da quello fra loro che era già presente nella RSU che ha concluso il mandato oppure dal più anziano anagraficamente fra coloro che sono in possesso di tale requisito. Infine se tra i delegati ugualmente votati nessuno ha fatto parte della precedente RSU, la riunione sarà convocata dal più anziano. Convocazioni successive alla prima: La riunione della RSU è convocata dall'esecutivo, indicativamente una volta al mese, con specifico ordine dei giorno scritto.

Gli orari delle riunioni saranno fissati tenendo conto delle reali disponibilità di permessi sindacali. L'assemblea può, altresì, essere convocata, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei componenti della RSU. La convocazione con l'ordine del giorno dovrà giungere ai componenti della RSU almeno cinque giorni prima, l'eventuale materiale di supporto al dibattito deve giungere ai componenti della RSU almeno due giorni prima, fatte salve le convocazioni d'urgenza. Le riunioni sono valide qualora all'appello risulti presente la maggioranza dei componenti della RSU. Le assenze devono essere giustificate per iscritto o telefonicamente all'esecutivo. La presidenza della riunione RSU viene assunta da un componente dell'esecutivo che all'inizio del dibattito propone i tempi riservati ad ogni singolo punto dell'ordine del giorno, alla relativa relazione, i tempi massimi e modalità degli interventi onde poter concludere i lavori nei tempi previsti. Art. 11 - Redazione e contenuto dei verbali Delle riunioni della RSU e dell'esecutivo viene steso un verbale su apposito "libro dei Verbali" in ordine cronologico da parte di un componente dell'esecutivo. Nel verbale vengono indicati: ordine del giorno della riunione; partecipanti; relatori; nominativi degli intervenuti al dibattito; mozioni o proposte presentate; decisioni assunte con il numero dei votanti a favore, contrari ed astenuti; per le decisioni riguardanti azioni di lotta devono essere anche indicati i rispettivi nominativi. Art. 12 - Assunzione di decisioni Votazioni Il dibattito della RSU deve concludersi, almeno trenta minuti prima del termine programmato dei lavori onde permettere l'eventuale presentazione di proposte e l'assunzione delle decisioni in merito. Le decisioni relative all'attività della RSU sono valide e vengono assunte dalla RSU a maggioranza dei suoi componenti, mediante voto palese. In caso di votazioni su persone, a richiesta di almeno un terzo dei componenti della RSU, si procederà a voto segreto. Nel caso non si raggiunga la maggioranza di cui sopra, al fine di garantire la

necessaria operatività della RSU, le proposte che hanno ricevuto voti vengono sottoposte all'assemblea dei lavoratori interessati convocata dall'esecutivo entro dieci giorni e decise dalla stessa a maggioranza semplice. Le decisioni assunte dalla RSU, a norma dei commi precedenti, sono vincolanti per tutti i componenti dell'esecutivo e della delegazione trattante. Art. 13 - (Gestione permessi sindacali) La gestione del monte ore dei permessi sindacali assegnati alla RSU (trenta minuti per dipendente) e la tenuta del relativo registro dei permessi sindacali è affidata ad un componente dell'esecutivo affiancato da due componenti eletti dalla RSU che trimestralmente presenteranno i conteggi totali delle ore impiegate dai singoli delegati ed una completa relazione alla RSU. I cedolini dei permessi sindacali sono rilasciati solo previa presentazione della motivazione e per la sola effettiva durata della riunione od impegno (più il tempo del viaggio ed eventuale pausa mensa) a cui il componente RSU ha partecipato. L'attività dell'esecutivo dovrà essere organizzata al fine di realizzare un utilizzo ottimale dei permessi sindacali fermo rimanendo il diritto dei componenti di partecipare a tutte le iniziative della RSU fuori orario di lavoro o utilizzando altre risorse sindacali. Entro un mese dall'elezione l'esecutivo presenterà alla RSU una proposta in merito. Art. 14 - (Approvazione e modifiche del regolamento) L'approvazione del presente Regolamento e le sue modificazioni sono valide e vengono assunte dalla RSU a maggioranza dei suoi componenti, mediante voto palese. TITOLO III ASSEMBLEE DEI LAVORATORI E REFERENDUM Art. - 15 - Assemblee dei lavoratori Le assemblee generali e di settore/servizio sono convocate dall'esecutivo conformemente al mandato ricevuto dalla RSU su: Proposte di piattaforma Verifica stato vertenze Rapporti sindacali con l'amministrazione Temi sindacali generali Ratifica di accordi

Le assemblee decidono a maggioranza semplice sui temi posti all'ordine del giorno. Le decisioni delle assemblee di settore/servizio o profilo professionale devono essere conformi alle piattaforme ed ai CCDI con particolare riferimento ai relativi aspetti finanziari. Art. - 16 - Assemblee richieste dai lavoratori Oltre che dalla riunione plenaria della RSU la convocazione dell'assemblea può essere richiesta direttamente dai lavoratori sugli stessi temi di cui all'articolo precedente. Le assemblee generali possono essere richieste all'esecutivo mediante la raccolta delle firme di almeno il venticinque per cento dei lavoratori dell'ente. Le assemblee di settore/servizio possono essere richieste mediante la raccolta delle firme di almeno i due terzi dei lavoratori appartenenti ai medesimi nel caso di settori o servizi con meno di cento unità e dalla maggioranza dei lavoratori per i settori/servizi con più di cento unità. L'Esecutivo ha venti giorni di tempo per convocare l'assemblea dal ricevimento delle firme valide. Art. 17 - Referendum Il referendum è un importante strumento di democrazia. La RSU può decidere di sottoporre a referendum la ratifica del CCDI e/o la ratifica di altri accordi decentrati. Per la validità del referendum devono partecipare al voto il cinquanta per cento più uno dei lavoratori interessati. La RSU designa una commissione elettorale per la gestione del referendum. TITOLO IV RAPPORTI CON ALTRE RAPPRESENTANZE SINDACALI Art 18 Rapporti con altre rappresentanze sindacali La RSU, pur nell'ambito delle rispettive competenze e prerogative, si impegna a sentire le rappresentanze dei lavoratori interinali o di altre forme di impiego atipico presenti nell'ente, quando si tratta di prendere decisioni relative alle condizioni lavorative. Approvato nella riunione della RSU del 25 gennaio 2005 Delegati presenti 26 23 voti favorevoli 2 voti contrari

1 astenuto