Novità in tema di tassazione delle attività finanziarie

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Transcript:

Novità in tema di tassazione delle attività finanziarie ALVEC Incontro organizzato da ALVEC Sirmione,, 20 gennaio 2007 Dott.. Renzo Parisotto

Riforma rendite finanziarie Il disegno di legge AC 1762 Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali prevede la revisione della tassazione dei redditi di natura finanziaria. In particolare, l art. 1 del disegno di legge prevede i seguenti criteri e principi direttivi: a) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine della loro unificazione, con la previsione di un unica aliquota non superiore al 20%; conferma delle disposizioni vigenti che prevedono l esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria; b) applicazione dell aliquota di cui alla lettera a), nel rispetto dei princıpi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni del mercato; c) eventuale introduzione di misure compensative, anche aventi natura di deduzioni o detrazioni di imposta, a favore dei soggetti economicamente più deboli, nel rispetto del principio indicato alla lettera d); 2

Riforma rendite finanziarie d) semplificazione delle procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari, da realizzare in via regolamentare o con l adozione di provvedimenti amministrativi generali; e) coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nel rispetto del principio dell equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria nonché tra gli intermediari finanziari; f) introduzione di un adeguata disciplina transitoria, volta a regolamentare il passaggio alla nuova disciplina tenendo conto, tra l altro, dell esigenza di evitare che possano emergere, con particolare riferimento alle posizioni esistenti alla data della sua entrata in vigore, ingiustificati guadagni o perdite e nel rispetto del principio indicato alla lettera d); g) possibilità di differire l entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione fino a dodici mesi dalla data della loro pubblicazione; h) coordinamento, introducendo tutte le modifiche necessarie, della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti. 3

Riforma rendite finanziarie La cd. Commissione Guerra ha formulato tre ipotesi di riforma della tassazione delle rendite finanziarie, accomunate tutte dal venir meno dell attuale regime di soggettività tributaria dei fondi comuni di diritto italiano. In sintesi: 1 Ipotesi Minimale: oltre allo spostamento per i fondi comuni di diritto italiano della tassazione in capo ai percettori (anziché in capo al fondo come avviene attualmente), prevede che l effetto della tassazione per maturazione sia ottenuto mediante l'applicazione di un apposito meccanismo di equalizzazione al momento della cessione delle quote. Lo stesso meccanismo dovrebbe essere applicato anche ai redditi dei fondi di diritto estero, nonché ad altre fattispecie oggi caratterizzate dal differimento temporale della tassazione rispetto al momento di formazione del reddito (in particolare: interessi dei titoli c.d. zero coupon, polizze assicurative a contenuto finanziario); 2 Ipotesi Adozione generalizzata del criterio di tassazione per realizzazione: fermo rimanendo il venir meno della soggettività fiscale dei fondi, prevede che il criterio della tassazione per cassa sia il solo applicabile e, come tale, dovrebbe essere esteso anche ai redditi delle gestioni di patrimoni individuali. Ciò comporterebbe la reintroduzione delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale percepiti sia dai fondi che dalle GPM, oggi lordisti; 4

Riforma rendite finanziarie 3 Ipotesi Adozione generalizzata del criterio di tassazione per maturazione rappresenta il rovesciamento di quella precedente, nel senso cioè che il regime della tassazione per maturazione, oggi riservato alle gestioni collettive ed individuali, dovrebbe venire esteso anche ai redditi ora tassati per cassa (vale a dire quelli che seguono il regime del risparmio amministrato e quello della dichiarazione dei redditi). L equiparazione tra diversi regimi comporta l allargamento della possibilità di dedurre i costi, nonché di compensare le minusvalenze con i redditi di capitale anche ai redditi in amministrazione. Peraltro, il mantenimento delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale relativi a titoli in amministrazione (o in dichiarazione), unitamente alla loro trasformazione in prelievo a titolo d acconto, dovrebbe ridurre il problema di carattere tecnico del reperimento della provvista necessaria per il pagamento delle imposte dovute su redditi soltanto maturati (a fronte dei quali, quindi, non esiste un corrispondente un flusso finanziario utilizzabile per il prelievo). In altri termini, avendo già anticipato in sede di incasso delle cedole una quota rilevante dell imposta dovuta (a volte anche in misura eccedente rispetto al debito effettivo), dovrebbero risultare in larga misura eliminati possibili inconvenienti di liquidità al momento del pagamento del saldo commisurato al reddito maturato nel corso dell anno. 5

6 Riforma rendite finanziarie - Ipotesi 1

7 Riforma rendite finanziarie - Ipotesi 1

8 Riforma rendite finanziarie - Ipotesi 1

9 Riforma rendite finanziarie - Ipotesi 1

10 Riforma rendite finanziarie - Ipotesi 2

11 Riforma rendite finanziarie - Ipotesi 2

12 Riforma rendite finanziarie - Ipotesi 2

13 Riforma rendite finanziarie - Ipotesi 2

14 Riforma rendite finanziarie - Ipotesi 3

15 Riforma rendite finanziarie - Ipotesi 3

16 Riforma rendite finanziarie - Ipotesi 3

17 Riforma rendite finanziarie - Ipotesi 3

Riforma rendite finanziarie - Ipotesi intermedia E stata avanzata una ulteriore ipotesi rispetto a quelle contenute nella relazione conclusiva, che rappresenta in realtà una formula intermedia e che intende conciliare gli obiettivi di fondo (affermazione del principio della tassazione per maturazione; rimozione della soggettività fiscale dei fondi comuni) con esigenze di ordine più pragmatico, quale, in particolare, quella di offrire al risparmiatore un prodotto accessibile sul piano della fiscalità. I lineamenti generali della soluzione proposta segue la seguente impostazione: conservare gli attuali sistemi del risparmio amministrato e del risparmio gestito, evitando in tal modo la tassazione per maturazione anche per il regime del risparmio amministrato, ipotesi ritenuta di difficile comprensione per l investitore; applicare formule di equalizzazione per tutti i redditi tassati secondo il principio di cassa (compresi i redditi delle polizze assicurative nonché quelli tassati in sede di dichiarazione dei redditi). In tal modo, verrebbero eliminati gli effetti connessi al differimento temporale della tassazione, mantenendo nel contempo l applicazione dell imposta sostitutiva al momento del realizzo e non anche su redditi non ancora definiti. compensare le minusvalenze con i redditi di capitale e dedurre i costi dell investimento (come già accade per le gestioni individuali) anche nel regime del rispamio amministrato. Tale compensazione consentirebbe il rispetto del principio di equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria nonché tra gli intermediari finanziari. 18

19 Riforma rendite finanziarie - Ipotesi intermedia