IL FACTORING. SOMMARIO: 1. Factoring 1.1. Generalità 1.2. Aspetti giuridici e fiscali 1.3. Aspetti contabili. 1. Factoring

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IL FACTORING SOMMARIO: 1. Factoring 1.1. Generalità 1.2. Aspetti giuridici e fiscali 1.3. Aspetti contabili 1. Factoring 1.1. Generalità Il factoring è un contratto mediante il quale un azienda (industriale, commerciale, di servizi, ecc) trasferisce i propri crediti commerciali (o una parte di essi) ad un altra azienda specializzata (detta società di factoring o factor), la quale si assume l onere della riscossione dei crediti e, talora, ne garantisce il buon fine. L operazione di factoring presuppone la presenza di tre soggetti: 1) Azienda cedente: è un azienda che, a seguito di transazioni commerciali, è divenuta titolare di crediti commerciali da gestire ed incassare; 2) Cliente o debitore ceduto: è un soggetto terzo che matura un debito, nei confronti dell azienda cedente, che dovrà essere pagato alla società di factoring; 3) Factor: è una società si servizi finanziari (spesso di natura bancaria), specializzata nell incasso e gestione dei crediti. Nella realtà operativa, possiamo avere due tipi di factoring. Maturity factoring (o factoring con accredito a scadenza) Il factor accredita l importo dei crediti ceduti solo al momento dell incasso degli stessi. La funzione principale del factor è quella di curare l incasso dei crediti di natura commerciale, il recupero di quelli in contenzioso, studiare e selezionare la clientela, ecc.. L impresa cedente, quindi, paga una commissione quale compenso per la gestione dei crediti stessi. Può capitare (ma è raro che sia previsto all interno di un contratto di maturity factoring), che il credito venga ceduto con la clausola pro-soluto. Con tale clausola il factor assume completamente il rischio di insolvenza, di conseguenza l azienda cedente pagherà una commissione aggiuntiva (variabile a seconda del grado di solvibilità del cliente ceduto). Conventional o Standard factoring (o factoring con accredito anticipato) Il factor anticipa i crediti (o più precisamente una certa percentuale del loro importo totale) al momento della cessione, senza dover attendere l incasso degli stessi. Il factor, quindi, oltre a curare la gestione dei crediti (come nel maturity factoring), svolge una funzione di finanziamento dell azienda cedente, tramite lo smobilizzo dei crediti. L azienda cedente, oltre a pagare una commissione per il servizio ottenuto, pagherà anche un interesse sulle somme anticipate, ottenendo dei vantaggi in termini liquidità, riduzione del capitale di rischio o di credito, ecc.. La cessione del credito può avvenire con due clausole differenti: pro-solvendo o con rivalsa o with recourse factoring : la società di factoring non si assume il rischio di insolvenza, che rimane a carico della azienda cedente; pro-soluto o senza rivalsa o not recourse factoring : la società di factoring si assume il rischio di insolvenza. E la forma di factoring più costosa, in quanto fornisce un triplice servizio: gestione crediti, finanziamento, copertura rischio. Per il factor, che si sostituisce completamente all azienda cedente (e che quindi dovrà notificare al debitore l avvenuta

cessione del credito), rappresenta una operazione a rischio pieno. Di conseguenza l azienda cedente è obbligata a: a) accettare la clausola di esclusività : cioè a cedere ad un unico factor la totalità dei propri crediti; b) richiedere preventivamente al factor l approvazione delle vendite ad incasso differito. 1.2. Aspetti giuridici e fiscali I requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti l operazione di factoring, vengono disciplinati dalla Legge 52/91. L impresa di factoring, oltre ad avere personalità giuridica, deve avere i seguenti requisiti: l oggetto sociale deve prevedere l attività di acquisto dei crediti di impresa; un capitale sociale o un fondo di dotazione non inferiore a dieci volte il capitale minimo previsto per le S.p.A.; essere iscritta ad un apposito albo istituito presso la Banca D Italia (istituto preposto alla vigilanza sul corretto svolgimento dell attività stessa); il bilancio deve essere obbligatoriamente sottoposto a certificazione obbligatoria. Per quanto riguarda i requisiti oggettivi è bene osservare che condizione essenziale per la cessione dei crediti è la natura commerciale degli stessi, ossia che i crediti siano sorti da contratti stipulati nell esercizio dell impresa. Tale disciplina, inoltre, prevede la possibilità di cedere masse di crediti e addirittura crediti futuri (quest ultima possibilità rappresenta una novità per il nostro ordinamento giuridico), derivanti da contratti da stipulare non oltre i 24 mesi. Relativamente all accantonamento per rischi su crediti, di cui all art. 71 del T.U.I.R., la circolare n. 19/9/015 del 1 agosto 1987 ne impedisce la deducibilità indipendentemente dal fatto che la cessione avvenga pro-soluto o pro-solvendo. Infatti i crediti cessano di appartenere alla sfera patrimoniale del cedente, ed entrano a far parte di quella del factor (unico soggetto, quindi, autorizzato all accantonamento in questione). Il cedente può calcolare l accantonamento per rischi su crediti (relativamente alle cessioni pro solvendo) nel caso in cui includa tra i propri crediti, anche quelli per i quali si è verificata la retrocessione a seguito del mancato pagamento da parte del debitore ceduto ( 1 ). 1.3. Aspetti contabili Dal punto di vista contabile l impresa che cede il credito solo ai fini dell incasso, continuerà ad iscrivere lo stesso nel proprio bilancio. Nel caso di cessione pro-solvendo, in bilancio vengono annotati il prestito ricevuto dal factor e il credito vantato nei confronti del cliente ceduto. Nel caso di cessione pro-soluto, il conto relativo ai clienti ceduti viene chiuso (in quanto l eventuale insolvenza sarà totalmente sostenuta dal factor) e contestualmente viene aperto un credito verso il factor per la parte (eventuale) non ancora anticipata 2. 1 Circolare n. 19/9/015 del 1 agosto 1987: vanno esclusi dalla base di commisurazione di detto fondo (per rischi su crediti n.d.r.) i crediti commerciali ceduti in factoring, indipendentemente dal fatto che il relativo contratto sia riconducibile tra le cessioni di credito pro-solvendo o pro-soluto, atteso che similmente a quanto si verifica per lo sconto bancario, i crediti ceduti pro-soluto o pro-solvendo, cessano di appartenere all attivo patrimoniale dell azienda cedente, per entrare a far parte di quello del factor, con la conseguenza che solo quest ultimo è legittimato a tenerli in calcolo per la formazione del fondo di accantonamento di cui trattasi (per rischi su crediti, n.d.r.) salva la facoltà ricorrendo l ipotesi di cessione pro-solvendo del cedente di includerli tra i propri crediti nel caso in cui si verifichi la retrocessione degli stessi in dipendenza del mancato pagamento da parte del debitore ceduto 2 In nessun caso sarà necessario annotare eventuali garanzie nei conti d ordine, che sono stati abrogati.

Una serie di esempi permette di chiarire le nozioni sopra esposte. A) Factoring pro-solvendo con accredito alla scadenza In data 01/10/n viene ceduto ad una società di Factoring alla clausola pro-solvendo senza accredito anticipato, il credito di. 10.000,00 scadente il. Commissioni 0.5% sul nominale. Trattandosi di un factoring stipulato con clausola pro-solvendo e senza accredito anticipato, in data 1/10/n non vi saranno scritture da rilevare e al 31/12/n non sarà necessario effettuare nessuna scrittura di assestamento. In data rileviamo l incasso del credito (avvenuto tramite il factoring) al netto delle commissioni. Banca c/c 9.939 Commissioni 50 IVA a credito 11 A tal proposito è opportuno precisare che: l IVA sulle commissioni di factoring solitamente non viene evidenziata quando l operazione di factoring è posta in essere con istituti di credito; le commissioni di factoring, in virtù delle pattuizioni contrattuali con la società di factoring, potrebbero essere addebitate anche al momento della cessione del credito. Mancato pagamento In caso di mancato pagamento è sufficiente rilevare il pagamento delle commissioni di factoring, che saranno comunque dovute al factor. Diversi A Banca c/c 61 Commissioni 50 IVA a credito 11 ***

B) Factoring pro-solvendo con accredito anticipato In data 01/10/n viene ceduto ad una società di Factoring alla clausola pro-solvendo con accredito anticipato dell 80% un credito di 10.000, scadente il. Commissioni 0,5% sul nominale, tasso 5%. Importo anticipato = 10.000 x 80% = 8.000 Interessi passivi (dal giorno dell anticipo alla scadenza dell effetto) = 8.000 x 5% x 4/12 = 133,33 In data 01/10/n rileviamo l anticipo del credito al netto degli interessi e delle commissioni. 01/10/n Diversi A Debiti v/factor 8.000 Banca c/c 7.805,67 Interessi passivi 133,33 Commissioni 50 IVA a credito 11 In data 31/12/n è necessario rilevare un risconto attivo per la parte di interessi di competenza dell anno n+1. Risconto attivo = 133,33 x 1/4 = 33,33 31/12/n Risconti attivi A Interessi passivi 33,33 In data rileviamo l incasso del credito (avvenuto tramite il factor). Debiti v/factor 8.000 Banca c/c 2.000 Mancato pagamento In caso di mancato pagamento, dobbiamo restituire l importo anticipatoci. Debiti v/factor A Banca c/c 8.000 ***

C) Factoring pro-soluto con accredito alla scadenza In data 01/10/n viene ceduto ad una società di Factoring alla clausola pro-soluto senza accredito anticipato il credito di 10.000 scadente il. Commissioni 3% sul nominale. In data 01/10/n dobbiamo rilevare la cessione pro-soluto del credito. 01/10/n Crediti v/factor 9.634 Commissioni 300 IVA a credito 66 (In data 31/12/n non è necessario effettuare alcuna scrittura di assestamento). In data rileviamo l incasso del credito verso factor (sia nel caso in cui il debitore ceduto abbia pagato il credito, che nel caso in cui sia stato insolvente). Banca c/c A Crediti v/factor 9.364 *** D) Factoring pro-soluto con accredito anticipato In data 01/10/n viene ceduto ad una società di Factoring alla clausola pro-soluto con accredito anticipato del 80% il credito di. 10.000 scadente il. Commissioni 3% sul nominale, tasso 5%. Importo anticipato = 10.000 x 80% = 8.000 Interessi passivi = 8.000 x 5% x 4/12 = 133,33 In data 01/10/n è necessario rilevare la cessione pro-soluto del credito. 01/10/n Crediti v/factor 2.000 Banca c/c 7.500,67 Interessi passivi 133,33 Commissioni 300 IVA a credito 66 In data 31/12/n è necessario rilevare un risconto attivo per la parte di interessi di competenza dell anno n+1. Risconto attivo = 133,33 x 1/4 = 33,33

31/12/n Risconti attivi A Interessi passivi 33,33 In data rileviamo l incasso del credito residuo verso factor (sia nel caso in cui il debitore ceduto abbia pagato il credito, che nel caso in cui sia stato insolvente). Banca c/c A Crediti v/factor 2.000