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Nicola Giuliano - Dottore commercialista Aldo Fazzini - Consulente aziendale Corrado Quartarone - Dottore commercialista Diego Borsellino - Consulente finanza agevolata CIRCOLARE N. 1/2017 AI GENTILI CLIENTI Loro sedi OGGETTO: APPROFONDIMENTI DEL MESE DI GENNAIO 2 I regimi opzionali dal 01.01.2017 3 Principio di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata 4 L imposta sul reddito di imprese - considerazioni 1

FISCALE I REGIMI OPZIONALI DAL 01.01.2017 Secondo quanto previsto dall articolo 1 del D.Lgs. n. 127/2015, i soggetti passivi IVA che decidono a decorrere dal 01.01.2017 - di esercitare l opzione per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi possono accedere ad un regime agevolato che prevede le seguenti semplificazioni: esonero dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro); esonero dalla comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti domiciliati in Stati o territori "black list"; esonero dall'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e servizi; diritto a ottenere il rimborso IVA di cui all'art. 30 del DPR 633/72 in via prioritaria (ovvero entro 3 mesi dalla annuale), anche in assenza dei requisiti ordinariamente previsti; esonero dalla comunicazione dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing; esonero dalla comunicazione degli acquisti effettuati presso operatori economici di San Marino, con assolvimento dell'iva mediante autofattura. Oltre a tali semplificazioni il contribuente avrà diritto ad un agevolazione consistente nella riduzione dei termini ordinari di accertamento di due anni, sia per le imposte dirette che per l IVA. La riduzione dei termini di accertamento, infatti, riguarda sia l articolo 57, comma 1, del DPR n.633/72, sia l art. 42, comma 1, del DPR n. 600/73. Specifichiamo al riguardo che per fruire della riduzione dei termini di decadenza il contribuente che ha esercitato le sopra indicate opzioni deve effettuare e ricevere tutti i suoi pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità. In deroga alla previsione generale, il contribuente può effettuare e ricevere in contanti i pagamenti di ammontare non superiore all'importo di 30 euro. TERMINI DI ACCERTAMENTO IPOTESI CONTRIBUENTE ORDINARIO CONTRIBUENTE CHE ADERISCE AL SISTEMA DI TRACCIABILITA E COMUNICAZIONE TERMINE ORDINARIO 31.12 del quinto anno successivo alla 31.12 del terzo anno successivo alla DICHIARAZIONE OMESSA 31.12 del settimo anno successivo alla 31.12 del quinto anno successivo alla 2

Invitiamo i signori clienti a prendere contatto con l ufficio per eventuali delucidazioni e sull opportunità di esercitare l opzione ai regimi in esame, che dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31.03.2017. FISCALE PRINCIPIO DI CASSA PER I CONTRIBUENTI IN CONTABILITA SEMPLIFICATA Secondo le previsioni contenute nell articolo 5 del DDL della Finanziaria per il 2017 a decorrere dal 1.1.2017 i contribuenti in contabilità semplificata dovranno determinare il reddito sulla base del principio di cassa, in luogo del principio di competenza. In attuazione di tale modifica è previsto che i soggetti in contabilità semplificata debbano annotare cronologicamente, in un apposito registro, gli incassi e i pagamenti indicando per ciascuna operazione: a) il relativo importo; b) le generalità, l indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; c) gli estremi della fattura o altro documento emesso. Infine in base al nuovo comma 5 art 18 d.p.r. 600/1973 è data la possibilità ai contribuenti di esercitare apposita opzione, vincolante per almeno un triennio, per tenere i registri Iva senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione Iva. In tal caso, per finalità di semplificazione opera la presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso o pagamento. Invitiamo i signori clienti a prendere contatti con lo studio per fissare le modalità operative per la consegna della documentazione utile alla corretta tenuta contabile. 3

FISCALE L IMPOSTA SUL REDDITO DI IMPRESE - CONSIDERAZIONI La Legge di Bilancio 2017, ha introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2017 l Imposta sul reddito d impresa (IRI) applicabile dalle imprese individuali e società di pers one in contabilità ordinaria nella misura fissa del 24%, prevedendo la deducibilità dalla base imponibile delle somme prelevate dall imprenditore e dai soci di società di persone e la concorrenza di tali somme alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell IRPEF dell imprenditore e dei soci. L imposta disciplinata dal nuovo art. 55-bis, TUIR è applicabile su opzione da parte: delle imprese individuali delle società di persone (Snc e Sas) in contabilità ordinaria, e con l aggiunta del nuovo comma 2-bis all art. 116, TUIR, l opzione può essere esercitata anche dalle srl trasparenti. L opzione per il nuovo regime IRI ha durata pari a 5 periodi d imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d imposta cui è riferita la dichiarazione (per il 2017 nel mod. UNICO 2018). Previa opzione, il reddito d impresa di tali soggetti non concorre più, ai fini IRPEF, alla formazione del reddito complessivo dell imprenditore o dei soci ma è assoggettato a tassazione separata con applicazione della medesima aliquota prevista ai fini IRES (24%). Sono tassate in capo all imprenditore (o i soci della società di persone) solo le somme effettivamente prelevate dall impresa. Al contempo, per evitare la doppia imposizione, tali somme, sono dedotte dal reddito d impresa nell anno di erogazione. Nel calcolo della convenienza della nuova Iri, bisogna tenere conto di diversi fattori, quali addizionali all Irpef, presenza di detrazioni personali, altri redditi dell imprenditore, inoltre chi dovesse prelevare un importo consistente degli utili per impiego personale potrebbe avere una scarsa convenienza a scegliere l Iri, proprio perché gran parte del reddito cadrebbe comunque sotto la tassazione ordinaria. Ultimo fattore da considerare è che l Iri è riservata solo a chi esercita attività d impresa in contabilità ordinaria, pertanto le imprese in contabilità semplificata che potrebbero trarre vantaggio dalla nuova tassazione, perché lasciano in azienda buona parte degli utili prodotti, potrebbero accedere alla tassazione IRI optando per la contabilità ordinaria (rinunciando ai vantaggi riservati ai soggetti in contabilità semplificata in termini di adempimenti e di tenuta dei registri). 4

Lo studio provvederà ad effettuare i calcoli di convenienza per i propri clienti sulla base dei dati disponibili. Legnano, 16.01.2017 Studio Giuliano 5