Società non operative più ampie in UNICO SC 2015 Filippo Gagliardi - Esperto fiscale ADEMPIMENTO " NOVITÀ " FISCO Le società di capitali, al ricorrere delle condizioni di legge, hanno l obbligo di compilare il quadro della dichiarazione per la verifica della operatività, nonché per il calcolo dell eventuale reddito minimo imponibile. Il Decreto semplificazioni fiscali, a partire dal periodo di imposta 2014, ha ampliato da 3 a 5 esercizi il periodo di osservazione ai fini dell applicazione della disciplina sulle società in perdita sistemica, fermi restando gli altri presupposti. Pertanto, il presupposto per l applicazione della disciplina prevede 5 periodi di imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero 4 periodi in perdita ed 1 con reddito imponibile inferiore al cd. reddito minimo. Nel modello UNICO SC 2015 il test per la verifica dell operatività - e il calcolo del reddito minimo imponibile - viene effettuato nel quadro RS. RIFERIMENTI " Agenzia delle Entrate, provvedimento 30 gennaio 2015 D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30 D.L 13 agosto 2011, n. 138, convertito con la legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 2, commi da 36-quinquies a 36-devicies SOGGETTI INTERESSATI " SOGGETTI ESCLUSI " PROCEDURE " Il quadro RS va compilato dalle società di capitali che non risultano a vario titolo escluse dall applicazione della disciplina delle società non operative. In caso di mancato superamento del test, gli stessi soggetti hanno l obbligo di compilare anche la parte relativa al calcolo del reddito minimo imponibile. Il reddito minimo va naturalmente calcolato e dichiarato anche dalle società in perdita sistematica. Non sono obbligate a compilare il quadro di riferimento tutte quelle società di capitali a vario titolo escluse dall applicazione della disciplina. In primo luogo, sussistendone i presupposti, va compilato il test di operatività (righi da RS117,colonna 1 ad RS 122, colonna 1). Nel caso in cui il test non venga superato (ricavi effettivi inferiori ai ricavi presunti), è necessario calcolare il reddito minimo (righi da RS117,colonna 4 ad RS 122, colonna 4). Il reddito minimo va calcolato anche dalle società in perdita sistematica, indipendentemente dal risultato del test di operatività. SCADE " 30 settembre 2015 CASI PARTICOLARI " 1) Società non operative che godono di agevolazioni fiscali 28 Pratica Fiscale e Professionale n. 14 del 6 aprile 2015
ADEMPIMENTO " I soggetti che, per espressa previsione normativa, rientrano nell ambito di applicazione della disciplina in commento, hanno l obbligo di verificare lo status di società non operativa mediante il test di operatività. Coloro che non superano il test sono, pertanto, considerati soggetti non operativi e, di conseguenza, subiscono effetti particolari ai fini delle imposte sui redditi e dell IVA. Cause di esclusione Al fine di ridurre la portata applicativa della disciplina, sono state introdotte alcune cause di esclusione, al verificarsi delle quali le società interessate non devono effettuare il test di operatività né applicare la disciplina in commento. Oltre a dette cause di esclusione ex lege, l Amministrazione finanziaria ha individuato situazioni oggettive che consentono la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, senza necessità di presentare istanza di interpello (Provvedimento 14 febbraio 2008). Ad ogni modo, indipendentemente dal verificarsi delle suddette cause, i contribuenti possono sottrarsi all applicazione della disciplina, dimostrando all Amministrazione finanziaria, mediante apposita istanza di interpello (c.d. disapplicativo), le situazioni oggettive che hanno impedito il raggiungimento della soglia di operatività e del reddito minimo presunto. Nel caso in cui un soggetto (società) non ricada in una delle cause di esclusione, di disapplicazione automatica, non abbia presentato istanza di interpello disapplicativo all Agenzia delle Entrate, ovvero tale istanza abbia ricevuto risposta sfavorevole, ha l obbligo di effettuare il test di operatività. Nell ambito di tale test, nel caso in cui i ricavi effettivi fossero superiori a quelli presunti, calcolati con le modalità illustrate dalla norma, la società sarebbe operativa, nel caso contrario (ricavi effettivi inferiori ai ricavi presunti) la stessa sarebbe non operativa. Società in perdita sistematica La disciplina delle società di comodo è stata notevolmente ampliata con l introduzione della cosiddetta disciplina delle società in perdita sistematica, che, peraltro, è stata modificata con il decreto Semplificazioni Fiscali. La novità introdotta consiste, sostanzialmente, nell ampliamento del periodo di osservazione. Pertanto, il presupposto per l applicazione di tale disciplina è ora costituito da cinque periodi d imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero, indifferentemente, quattro in perdita fiscale ed uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo. In deroga a quanto previsto dallo Statuto del contribuente, la nuova disposizione trova applicazione a decorrere, per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare, dal periodo d imposta 1º gennaio-31 dicembre 2014. Pertanto, per tali soggetti, la disciplina sulle società in perdita fiscale troverà applicazione per il periodo d imposta 2014 solo qualora il medesimo soggetto abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d imposta (ossia, per i periodi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) ovvero sia, indifferentemente, in perdita fiscale per quattro periodi (ad esempio, i periodi 2009, 2010, 2012 e 2013) e per uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo (2011). Tali soggetti, pertanto, dal sesto periodo di imposta, indipendentemente dal risultato del test di operatività sui ricavi, sono considerati di comodo e, di conseguenza, hanno l obbligo di rispettare l intera disciplina delle società non operative. Come per le società di comodo, le cause di esclusione consentono la non applicazione, di diritto, anche della disciplina delle società in perdita sistematica nel periodo di imposta di applicazione della stessa. L Agenzia delle Entrate ha individuato puntuali cause, al ricorrere delle quali i soggetti in Pratica Fiscale e Professionale n. 14 del 6 aprile 2015 29
perdita sistematica possono disapplicare la relativa disciplina, senza dover assolvere all onere di presentare apposita istanza di interpello (provvedimento 11 giugno 2012). NOVITÀ " SOGGETTI OBBLIGATI " SOGGETTI ESCLUSI " PROCEDURE " ESEMPIO La principale novità riguarda il periodo di osservazione per le società in perdita sistematica. Sin dal modello UNICO 2014, la verifica dell operatività ed il calcolo dell eventuale reddito minimo va effettuata nel quadro RS. Sono obbligati a compilare il quadro di riferimento (RS) della dichiarazione dei redditi (UNI- CO SC 2015) quei soggetti - società di capitali - che devono effettuare la verifica dell operatività e/o calcolare il reddito minimo presunto. Non hanno obbligo di compilare il quadro tutti quei soggetti che a vario titolo sono esclusi dall applicazione della disciplina sulle società di comodo. Per la verifica dell operatività e, se del caso, per il calcolo del reddito minimo presunto, è necessario compilare il quadro RS del modello UNICO SC 2015. In particolare, il rigo RS116 va compilato in presenza di cause di esclusione o di disapplicazione automatica, ovvero in caso di disapplicazione parziale ottenuta in sede di istanza di interpello. Lo stesso rigo accoglie, inoltre, la casella (n. 7) dove evidenziare alcuni casi particolari. I righi da RS117, colonna 1 a RS122, colonna 1 accolgono i valori medi degli asset nella disponibilità del contribuente, utili al fine del calcolo dei ricavi presunti. Nel caso in cui i ricavi presunti (RS123 colonna 2) fossero inferiori ai ricavi effettivi (RS123 colonna 3), la società sarebbe non operativa e dovrebbe calcolare, al pari delle società in perdita sistematica, il reddito presunto. Tale reddito va calcolato moltiplicando il valore dell esercizio di ciascun asset per i coefficienti di redditività previsti per legge (da RS117, colonna 4 ad RS122, colonna 4). Una volta calcolato, il reddito presunto va depurato delle eventuali agevolazioni e delle variazioni in aumento, sino a giungere al calcolo del reddito imponibile minimo su cui applicare l aliquota IRES che, si ricorda, per le società non operative, essere stata fissata nella misura del 38%. Si supponga che Alfa debba effettuare il test di operatività per l anno 2014. Si supponga che presenti nel triennio (2012/2013/2014) i seguenti valori fiscali dei beni iscritti in bilancio. Di seguito viene evidenziato anche il valore medio dei beni interessati al calcolo. Beni Valore 2012 Valore 2013 Valore 2014 Media di riferimento Titoli e crediti 150.000 130.000 170.000 150.000 Immobili ed altri beni 300.000 330.000 360.000 330.000 Immobili A/10 100.000 80.000 120.000 100.000 Immobili abitativi 40.000 60.000 50.000 50.000 Altre immobilizzazioni 110.000 95.000 110.000 105.000 Beni piccoli comuni 0 0 0 0 Applicando le percentuali di legge al valore medio del triennio dei beni, vengono calcolati i ricavi presunti come di seguito evidenziato. Beni Media Percentuale Ricavi presunti Titoli e crediti 150.000 2 3.000 30 Pratica Fiscale e Professionale n. 14 del 6 aprile 2015
Beni Media Percentuale Ricavi presunti Immobili ed altri beni 330.000 6 19.800 Immobili A/10 100.000 5 5.000 Immobili abitativi 50.000 4 2.000 Altre immobilizzazioni 105.000 15 15.750 Beni piccoli comuni 0 1 0 Totale ricavi presunti 45.550 Si supponga che i ricavi effettivi del triennio (2012/2013/2014), e il loro valore medio, siano i seguenti. Ricavi effettivi Valore 2012 Valore 2013 Valore 2014 Titoli e crediti 8.000 10.000 12.000 10.000 Immobili ed altri beni 25.000 15.000 20.000 20.000 Immobili A/10 5.000 5.000 0 3.333 Immobili abitativi 3.000 1.000 2.000 2.000 Altre immobilizzazioni 6.000 4.000 5.000 5.000 Beni piccoli comuni 0 0 0 0 Media di riferimento Totale ricavi effettivi 40.333 Il valore medio dei ricavi effettivi è pari a 40.333. Tenuto conto che i ricavi effettivi (40.333) sono inferiori ai ricavi presunti (45.550), Alfa, per l anno 2014, è considerata non operativa. Alfa, pertanto, dovrà calcolare il reddito minimo nel modo che segue. Beni Valore 2014 Percentuale Reddito Minimo Titoli e crediti 170.000 1,5 2.550 Immobili ed altri beni 360.000 4,75 17.100 Immobili A/10 120.000 4 4.800 Immobili abitativi 50.000 3 1.500 Altre immobilizzazioni 110.000 12 13.200 Beni piccoli comuni 0 0,9 0 Reddito minimo 39.150 Compila Pratica Fiscale e Professionale n. 14 del 6 aprile 2015 31
SCADE " CASI PARTICOLARI " Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade l ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta (30 settembre 2015). Ai fini dell adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d imposta. 1) Società non operative che godono di agevolazioni fiscali Ai fini dell adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno indicare nel rigo RS124, colonna 1, la somma degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni, quali, ad esempio: proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva reddito esente ai fini IRES, anche per effetto di plusvalenze realizzate (T.U.I.R., art. 87) dividendi che fruiscono della detassazione (T.U.I.R., art. 89) l importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi, in virtù dell esercizio dell opzione (T.U.I.R., art. 86, comma 4). Riprendendo l esempio precedente e riconoscendo agevolazioni per 1.150, il quadro della dichiarazione va compilato nel seguente modo. Compila 32 Pratica Fiscale e Professionale n. 14 del 6 aprile 2015