CONVENZIONE URBANISTICA PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA DEL COMPARTO DENOMINATO "CASA DI CURA HESPERIA" ZONA ELEMENTARE N. 190 AREA 01 CONVENZIONE URBANISTICA L anno ---- il giorno --------- il mese ------------, avanti a me ------------------------------------------------------- sono comparsi i signori : ------------------------------------------------ che qui interviene in nome e per conto del Comune di Modena, denominato di seguito Comune, come da deliberazione ----------------------------------------------- E il sig...legale Rappresentante della Soc. Hesperia Hospital Modena Spa, con sede in Modena, via Arquà,80, CF: CF.01049620360, in qualità di soggetto attuatore, dell'unità immobiliare e posta in Modena, Via Arquà,80, e identificata catastalmente al foglio 202, mappale 1, subalterno 6, di seguito denominati soggetti attuatori ; P R E M E S S O che la Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio ha ridefinito la disciplina e l'uso del territorio determinando un nuovo livello della pianificazione regionale, provinciale e comunale; in particolare gli artt. 28, 29, 30 e 31 della stessa legge hanno identificato i seguenti strumenti di pianificazione urbanistica comunale: Piano Strutturale Comunale (PSC), Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), Piano Operativo Comunale (POC) e Piani Urbanistici Attuativi (PUA); che con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 22/12/2003 è stata approvata la variante al Piano Regolatore Generale (PRG) di adeguamento alla LR 20/2000, ai sensi dell art. 43, comma 5, della legge regionale richiamata, con le procedure di cui all art. 15 della LR 47/1978 e successive modificazioni, precedentemente adottata con propria deliberazione n. 20 del 7/4/2003, stabilendo quali previsioni del piano vigente costituiscono il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano Operativo Comunale (POC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE); che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 03/05/2002 è stato approvato il Piano particolareggiato di iniziativa pubblica, Casa di Cura Hesperia Zona Elementare n. 190, Area 01; che in data 03/03/2017 la Soc. Casa di Cura Hesperia Hospital Modena Spa, ha presentato una richiesta di Permesso di Costruire convenzionato n. 585 del 03/03/2017, per intervenire sull'unità immobiliare posta in Modena, Via Arqua', 80, identificata
catastalmente al foglio 202, mappale 1, subalterno 6; che la proposta progettuale prevede la realizzazione di nuovi ambulatori e depositi, in ampliamento dei piani terra e primo del fabbricato esistente; che l'area oggetto di intervento è classificate nelle tavole del PRG vigente nel seguente modo: PIANO STRUTTURALE COMUNALE: II Ambito Urbano b - Aree di consolidamento di zone residenziali e miste Zona Elementare n.190 Ex zona territoriale omogenea : G Area 01 Disciplinata dal RUE: Area disciplinata da Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica Casa di Cura esperia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 03/06/2002; che i Piani particolareggiati, approvati sulla base della normativa vigente in materia, disciplinano e conformano gli interventi edilizi e le opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le modalità e termini previsti dalle apposite convenzioni urbanistiche sottoscritte dai proprietari delle aree interessate ed il Comune; che,l art.28 della legge urbanistica n.1150/1942 e ss.mm.ii stabilisce che: L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda: 1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarieper le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2; 2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni; 3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo; 4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione; La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge. che l art. 30, comma 3bis, della legge 9 agosto 2013, n.98 Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n.69 (D.L. del Fare) prevede che il termine di validità nonché il termine di inizio e fine lavori nell ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all art.28 della legge 17 agosto 1942, n.1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla Legislazione regionale, stipulati sino al 31/12/2012, sono prorogati di tre anni. ; che il suddetto piano particolareggiato di iniziativa pubblica e' attualmente scaduto per decorso del decennio di validita', ma, ai sensi dell' art. 17 della L. n.1150 del 1942, le aree e i fabbricati posti all' interno del piano non restano prive di regolamentazione urbanistica, in quanto rimane fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di
zona stabiliti dal piano stesso; che il Piano ha avuto attuazione nella completa realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione; che il progetto proposto, pur non rispettando il planivolumetrico contenuto nel Piano, in quanto l'ampliamento (di circa mt. 11,00 x 14,00) ricade al di fuori della sagoma dell'edificio previsto dal piano particolareggiato di iniziativa pubblica, non modifica ne altera l'impianto urbanistico generale, la configurazione morfologica d'insieme, non incide sul dimensionamento globale dell'insediamento e sulle dotazioni territoriali; che l'art. 28-bis del DPR 380/2001, introdotto dall'art.17, comma 1, lettera q) della Legge n.164 del 2014- Sblocca Italia-,disciplina che Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. La convenzione, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. [ ]; che il comma 3, lettera c) dell'art.28-bis del DPR 380/2001disciplina che Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione: c) le caratteristiche morfologiche degli interventi ; che il quadro normativo è in evoluzione e che l'art.28 bis del DPR 380 del 2001 è direttamente efficace ed applicabile nel nostro territorio; in attesa di una Legge Regionale urbanistica di dettaglio che provveda a dare attuazione ai principi da essa desumibili, si procede con l'approvazione della convenzione urbanistica con deliberazione di Consiglio Comunale, così come disciplinato; che la proposta progettuale, non configura una Variante al Piano, ma solo un aggiornamento planivolumetrico e, l'accordarsi con i soggetti attuatori per riavviare gli effetti di un Piano attuativo, convenendone nuovi termini di validità; -che occorre ora procedere a formalizzare, in apposita convenzione urbanistica ai sensi dell art.28 della legge n.1150 del 14/08/1942 e s.m, dell'art. A 26 della Legge Regionale n.20/2000 e s.m. e dell art. 5.1 del Testo Coordinato delle norme di PSC POC RUE, le obbligazioni da assumersi da parte dei soggetti attuatori, per l'attuazione dell'area d'intervento, per la quale si fa espresso richiamo ai relativi elaborati costitutivi; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: CAPO I ART. 1 DISPOSIZIONE PRELIMINARE E OBBLIGO GENERALE 1. Tutte le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione urbanistica; 2. Il soggetti attuatore assume gli oneri e gli obblighi che seguono, fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali;
ART. 2 OBBLIGHI IN ORDINE ALLA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE DELL'INSEDIAMEBNTO e DOTAZIONI TERRITORIALI A CARATTERE GENERALE il fabbisogno delle dotazioni territoriali e infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento, è stato assolto con l'attuazione del Piano. ART. 3 CONDIZIONI PER IL RITIRO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 585/2017 1. Il ritiro del permesso di costruire è subordinato: a. alla stipula della presente convenzione urbanistica e relativo allegato ( planivolumetrico- allegato A); ART. 4 CONDIZIONI DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E PER LA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA' 1. Il permesso di costruire deve contenere le seguenti condizioni: a. obbligo, a carico dei titolari del permesso di costruire, di ripristinare le infrastrutture per l urbanizzazione dell insediamento esistenti, eventualmente danneggiate nel corso dei lavori; b. divieto, a carico dei titolari del permesso di costruire, di realizzare l accantieramento su aree destinate alle infrastrutture per l urbanizzazione; la possibilità di tale realizzazione dovrà essere concordata con l' U.T.C. solo in casi eccezionali; 2. la presentazione delle Segnalazione certificata di agibilità è subordinata: a. all'esistenza e al perfetto funzionamento di rete fognante, acquedotto ed energia elettrica in bassa tensione; b. al ripristino di infrastrutture per l urbanizzazione eventualmente danneggiate; ART. 5 CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 1. Ai sensi degli articoli 29 e seguenti della L.R. n.15/2013, il contributo di costruzione va corrisposto con le modalità e gli importi stabiliti dalle deliberazioni regionali e comunali, secondo quanto di seguito disciplinato: a. gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e il costo di costruzione devono essere integralmente corrisposti, sulla base delle normative regionali e delle deliberazioni comunali attuative.
ART. 6 VALIDITA DELLA CONVENZIONE URBANISTICA 1. La presente convenzione urbanistica ha una validità di anni cinque (5), con decorrenza dalla data della sua stipula. ART. 7 SPESE 1. Sono a carico dei soggetti attuatori le spese del presente atto, nonché ogni altra spesa inerente e dipendente CAPO II ART. 1 OBBLIGHI REALI DA TRASCRIVERE NEI SUCCESSIVI ROGITI DI VENDITA 1. In ogni atto di alienazione degli immobili sopracitati, che intervenga nel periodo di validità della presente convenzione urbanistica, l'acquirente dovrà dichiarare: a. di essere pienamente consapevole che l'immobile acquistato è soggetto al permesso di costruire convenzionato n. 585/2017 e alla relativa convenzione urbanistica; b. di conoscere e accettare ogni e qualsiasi obbligo che competa alla parte acquirente nei confronti del Comune, in ottemperanza alla presente convenzione urbanistica. LETTO, CONFERMATO, SOTTOSCRITTO. IL COMUNE DI MODENA I SOGGETTI ATTUATORI