Diritto di famiglia e vicende transfrontaliere

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Settimana di formazione civilistica per i magistrati ordinari in tirocinio nominati con D.M. 18 gennaio 2016 TIROCINIO MIRATO PRIMA SETTIMANA Giovedì 6 aprile 2017 Diritto di famiglia e vicende transfrontaliere Umberto GIACOMELLI tribunale di Belluno Umberto Giacomelli 1

La giurisdizione nelle controversie familiari transfrontaliere I parte La giurisdizione nelle controversie matrimoniali SOMMARIO: 1. La giurisdizione in materia matrimoniale: disciplina comunitaria e disciplina interna. - 2.1. Il Regolamento CE n. 2201/2003: ambito di applicazione. - 2.2. Segue: criteri di giurisdizione. - 2.3. Segue: carattere esclusivo dei criteri di giurisdizione. - 2.4. Segue: residenza abituale. - 2.5. Segue: litispendenza e connessione. - 3. L art. 32 della legge 31 maggio 1995, n. 218. II parte La giurisdizione nelle controversie in materia di obbligazioni di mantenimento SOMMARIO: 1. Il Regolamento (CE) n. 4/2009. - 2. I criteri generali di giurisdizione. - 3. La nozione di residenza abituale. - 4. I criteri di competenza giurisdizionale esclusiva, sussidiaria e residuale. - 5. Litispendenza e connessione. Umberto Giacomelli 2

La giurisdizione nelle controversie familiari transfrontaliere I parte La giurisdizione nelle controversie matrimoniali UMBERTO GIACOMELLI SOMMARIO: 1. La giurisdizione in materia matrimoniale: disciplina comunitaria e disciplina interna. - 2.1. Il Regolamento CE n. 2201/2003: ambito di applicazione. - 2.2. Segue: criteri di giurisdizione. - 2.3. Segue: carattere esclusivo dei criteri di giurisdizione. - 2.4. Segue: residenza abituale. - 2.5. Segue: litispendenza e connessione. - 3. L art. 32 della legge 31 maggio 1995, n. 218. 1.- La presenza di un elemento di estraneità (quale la residenza all estero o la cittadinanza straniera di uno o di entrambi i coniugi) in una controversia matrimoniale (separazione personale dei coniugi, divorzio o annullamento del matrimonio) ( 1 ) costituisce il presupposto per l applicazione delle norme sulla giurisdizione, le quali attribuiscono ai giudici di un determinato Stato la competenza a pronunciare sulla domanda ( 2 ). Nella materia matrimoniale, alle norme sulla giurisdizione stabilite dal diritto interno, dettate dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, si è sovrapposta la disciplina comunitaria, introdotta dapprima dal Regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000 (c.d. Bruxelles II), ( 3 ) e successivamente dal Regolamento (CE) n. 1 Nella nozione di controversie matrimoniali rientrano i procedimenti di separazione personale (art. 150 c.c.), giudiziali (art. 151 c.c.) o consensuali (art. 158 c.c.), le cause di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio (artt. 1 e 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, con successive modifiche ed integrazioni) e le azioni di nullità ed annullamento del matrimonio di cui agli artt. 117 ss. c.c.. 2 Le controversie transfrontaliere in materia familiare sono caratterizzate dalla presenza di c.d. coppie internazionali, che sono definite sinteticamente - nella Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, COM (2011) 126 definitivo, del 16 marzo 2011 - come quei rapporti matrimoniali in cui i coniugi sono cittadini di Stati membri diversi o vivono in Stati membri di cui non sono cittadini ( 1.2). Nella Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni Eliminare le incertezze legate ai diritti patrimoniali delle coppie internazionali, COM (2011) 125 definitivo, del 16 marzo 2011, si segnala che su un totale approssimativo di 122 milioni di matrimoni nell Unione, 16 milioni circa (13%) hanno carattere transnazionale. Nel 2007, circa 300.000 dei 2,4 milioni di matrimoni celebrati nell Unione rientravano in questa categoria; 140.000 dei 1.040.000 divorzi pronunciati nell UE (13%) riguardavano coppie internazionali ( 1). 3 La materia dello stato e capacità delle persone - esclusa dall ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla giurisdizione e la circolazione delle decisioni tra gli Stati membri in materia civile e commerciale (poi trasformata nel Regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, c.d. Bruxelles I) - è stata disciplinata per la prima volta dalla Convenzione di Bruxelles del 20 maggio 1998 Umberto Giacomelli 3

2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003 (c.d. Bruxelles II bis), relativo alla competenza, al riconoscimento e all esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale ( 4 ), entrato in vigore il 1 agosto 2004 ed (c.d. Convenzione di Bruxelles II, in G.U.C.E. 16 luglio 1998, n. C 221, 1/19) in materia di giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale (che non è mai entrata in vigore per mancanza di ratifiche). Nella Relazione alla Convenzione di Bruxelles II della Prof. Alegrìa Borrás (in G.U.C.E., 16 luglio 1998, n. C 221, 27 ss., e in Riv. dir. int. priv. proc., 1998, 940 ss.) - che può ancora fungere da supporto interpretativo del Regolamento Bruxelles II bis, dal quale è espressamente richiamata nella nota 5 al considerando n. 3 - si legge che la Convenzione si fondava su tre finalità principali: a) la volontà di introdurre norme uniformi sulla competenza nelle cause matrimoniali; b) la necessità di introdurre norme moderne di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di annullamento, divorzio e separazione per tutti gli Stati membri dell Unione europea, stabilendo a tal fine un procedimento uniforme; c) l esigenza di evitare procedimenti paralleli in cause matrimoniali in vari Stati membri, attraverso norme sulla litispendenza, il che costituisce un importante novità idonea di per sé a giustificare la Convenzione e destinata ad impedire decisioni contraddittorie. I principi della Convenzione di Bruxelles II sono stati trasfusi nel Regolamento CE n. 1347/2000 del 29 maggio 2000 (c.d. Bruxelles II), in vigore dal 1 marzo 2001, relativo alla competenza, al riconoscimento e all esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, che tuttavia riguardava soltanto le controversie relative al vincolo coniugale e quelle relative alla potestà genitoriale sui figli comuni, sorte in occasione delle prime, con un ampia serie di esclusioni. Su impulso della Francia - che nel luglio 2000 aveva presentato un'iniziativa volta a garantire parità di condizioni a tutti i figli minori - il 27 novembre 2003 è stato approvato il Regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio (c.d. Bruxelles Il bis), che ha abrogato il Regolamento n. 1347/2000, introducendo nuove regole comuni in materia di competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale. 4 Sull argomento: M. A. LUPOI, in Manuale di diritto processuale europeo, a cura di Taruffo e Varano, Torino, 2011, 107 ss.; M. A. LUPOI, Il regolamento n. 2201 del 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, in Judicium.it. Cfr. inoltre: A.A.V.V., Diritto di famiglia e Unione europea, a cura di Carbone, S.M. Queirolo, Torino, 2008; A.A.V.V., Persona e famiglia, a cura di De Cesari, in Trattato di diritto privato dell Unione europea, diretto da Ajani, Benacchio, Torino, 2008; R. BARATTA, Verso la comunitarizzazione dei principi fondamentali del diritto di famiglia, in Riv. dir. internaz. priv. proc., 2005, 573 ss.; B. BAREL - S. ARMELLINI, Manuale breve di diritto internazionale privato, Milano, 2012, 153 ss.; M. C. BARUFFI, Osservazioni sul regolamento Bruxelles II-bis, in La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario, a cura di S. Bariatti, Milano, 2007, 175 ss.; M. C. BARUFFI, Commento agli artt. 1-2 del Regolamento CE n. 2201/2003, in Commentario breve al diritto di famiglia, a cura di A. Zaccaria, Padova, 2011, 2971 ss.; G. CAMPEIS A. DE PAULI, Brevi riflessioni su talune peculiarità processuali del nuovo Regolamento CE (2201/2003) relativo alla competenza, al riconoscimento e all esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, in Judicium.it; R. CLERICI, Giurisdizione e legge applicabile nelle controversie matrimoniali con cittadini extracomunitari, in Rivista A.I.A.F., 2009, n. 3, 5 ss.; R. CONTI, Il Regolamento CE «Bruxelles II» in tema di cause matrimoniali, in Famiglia e diritto, 2002, 653 ss.; ID., Il nuovo regolamento comunitario in materia matrimoniale e di potestà parentale, in Famiglia e diritto, 2004, 291 ss.; P. DE CESARI, Diritto internazionale privato e processuale comunitario, Torino, 2011, 125 ss.; P. FRANZINA, La crisi matrimoniale con elementi di estraneità: giurisdizione, legge applicabile ed efficacia delle decisioni straniere in materia di separazione e divorzio, responsabilità genitoriale e alimenti, in I processi di separazione di divorzio, a cura di Graziosi, Torino, 2011, p. 435 ss.; U. GIACOMELLI, La giurisdizione in materia matrimoniale, in Trattato della separazione e divorzio, a cura di Lupoi, S. Arcangelo, 2015, p. 21 ss.; M. MELLONE, La nozione di residenza abituale e la sua interpretazione nelle norme di conflitto comunitarie, in Riv. dir. internaz. priv. proc., 2010, 684 ss.; B. NASCIMBENE, Divorzio, diritto internazionale privato e dell unione europea, Milano, 2011, 69 ss.; C. RICCI, Commento agli artt. Umberto Giacomelli 4

applicabile dal 1 marzo 2005 ( 5 ), che ha abrogato il Regolamento (CE) n. 1347/2000 e che sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri, le convenzioni vigenti alla data della sua entrata in vigore ( 6 ), concluse tra due o più Stati membri sulle materie disciplinate dal Regolamento ( 7 ). Esso si caratterizza sia per il carattere c.d. doppio - riguardando, da un lato, la disciplina della competenza giurisdizionale e, dall altro, la circolazione (cioè il riconoscimento e l esecuzione) delle decisioni ( 8 ) - sia per l estensione dell ambito di applicazione, che ricomprende non solo le controversie matrimoniali (artt. 3-7) ma anche quelle relative alle responsabilità genitoriale (artt. 8-15). Nella materia matrimoniale il Regolamento n. 2201/2003 ha introdotto norme uniformi sulla giurisdizione, ispirate ai principi della certezza e della prevedibilità, che trovano applicazione in tutti gli Stati membri (ad eccezione della Danimarca) ( 9 ) - 3-7 del Regolamento CE n. 2201/2003, in Commentario breve al diritto di famiglia, a cura di A. Zaccaria, Padova, 2011, 2977 ss.; F. SALERNO, I criteri di giurisdizione comunitari in materia matrimoniale, in Riv. dir. internaz. priv. proc., 2007, 63 ss. 5 Art. 72. Il Regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formati e agli accordi tra le parti conclusi posteriormente alla data in cui è entrato in applicazione (art. 64, par. 1). 6 Tra queste (v. art. 60) la Convenzione del Lussemburgo dell 8 settembre 1967, sul riconoscimento delle decisioni relative al vincolo matrimoniale, e la Convenzione dell Aja dell 1 giugno 1970, sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali, resa esecutiva con legge 10 giugno 1985 n. 301 ed in vigore dal 20 aprile 1986. 7 Art. 59. Per la prevalenza del Regolamento sulle Convenzioni multilaterali v. artt. 60-63. 8 Mentre le norme sulla giurisdizione dettate dal Regolamento n. 2201/2003 si applicano alle controversie matrimoniali indipendentemente dal futuro esito del giudizio (accoglimento o rigetto della domanda), restano invece escluse dall ambito del riconoscimento le decisioni negative, essendo destinati a circolare nello spazio europeo i soli provvedimenti favorevoli allo scioglimento o affievolimento del vincolo coniugale; le statuizioni di rigetto sono perciò riconoscibili soltanto secondo le norme nazionali, e quindi, in Italia, in forza della legge 31 maggio 1995, n. 218: v. A. BONOMI, Il Regolamento comunitario sulla competenza e sul riconoscimento in materia matrimoniale e di potestà dei genitori, in Riv. dir. internaz., 2001, 338; G. CAMPEIS A. DE PAULI, Brevi riflessioni, cit., 1. 9 Il Regolamento n. 2201/2003 si applica in tutti gli Stati membri dell Unione europea (compresi Regno Unito ed Irlanda, che hanno esercitato il diritto di opting in), ad eccezione della Danimarca, che si è invece avvalsa del diritto di opting out (art. 2, n. 3). Diversamente dal Regolamento n. 44/2001 (sostituito, a decorrere dal 10 gennaio 2015, dal Regolamento UE n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, c.d. Bruxelles I bis), le cui norme sulla giurisdizione, in alcuni casi, operano anche sulla ripartizione interna della competenza territoriale, individuando il singolo giudice competente a decidere sulla controversia - come, ad es., l art. 5, par. 1, lett. b), che stabilisce la competenza del giudice del luogo, situato in uno Stato membro, dove i beni sono stati consegnati (o i servizi prestati), escludendo la competenza di qualsiasi altro giudice diverso da quello del luogo indicato dalla norma, o l art. 22, n. 1, che prevede il foro esclusivo per le cause immobiliari - si ritiene invece che i criteri di giurisdizione stabiliti dal Regolamento n. 2201/2003 facciano riferimento ad un legame oggettivo con uno Stato membro considerato nel suo complesso, e quindi non possano essere utilizzati, oltre che per individuare lo Stato cui è attribuita la competenza giurisdizionale, anche per l individuazione in via diretta della competenza territoriale all interno di quel medesimo Stato: v. M. A. LUPOI, Il regolamento n. 2201, cit., 4; cfr. P. DE CESARI, Diritto internazionale privato e processuale comunitario, cit., 145; R. CONTI, Il Regolamento CE «Bruxelles II», cit., 658; FRANZINA, La crisi matrimoniale con elementi di estraneità, cit., p. 446. Per l unica eccezione, costituita dall art. 4 in tema di domanda riconvenzionale, v. B. BAREL - S. ARMELLINI, Manuale breve di diritto internazionale privato, cit., 157. Umberto Giacomelli 5

operando la ripartizione della giurisdizione nei rispettivi ambiti territoriali e la conseguente predeterminazione del giudice naturale tra i Paesi membri ( 10 ) - con l obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone, nella misura necessaria al corretto funzionamento del mercato interno ( 11 ), garantendo la possibilità di ottenere con maggiore facilità lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Il presupposto implicito dell operatività del Regolamento è costituito dalla c.d. europeità (o internazionalità) della fattispecie, che sussiste quando gli elementi significativi (cittadinanza e residenza dei coniugi) non sono tutti riconducibili all ordinamento di un medesimo Stato membro dell Unione ( 12 ); peraltro, l elemento di estraneità può riguardare indifferentemente un altro Paese membro oppure uno Stato terzo (ad es. cittadinanza non comunitaria o residenza di uno dei coniugi in un Paese extraeuropeo). All interno dell Europa i conflitti di giurisdizione trovano dunque una soluzione condivisa, mentre è diversa la situazione nei rapporti con Paesi che si trovano al di fuori dell Unione, dove può accadere che più ordinamenti ritengano di loro esclusiva competenza una medesima controversia. 2.1.- Per delineare l ambito oggettivo delle controversie matrimoniali, indicate dall art. 1 lett. a) del Regolamento (separazione, divorzio e annullamento del matrimonio), si deve premettere che, in via di principio, il Regolamento n. 2201/2003 dovrebbe applicarsi solo allo scioglimento del vincolo matrimoniale e non dovrebbe riguardare questioni quali le cause di divorzio (the grounds for divorce), gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali o altri provvedimenti accessori ed eventuali ( 13 ). Il Regolamento ha quindi carattere settoriale, dettando le norme sulla giurisdizione con esclusivo riferimento a specifiche tipologie di domande (separazione, divorzio e annullamento del matrimonio) e non ad altre, seppur proposte tra le medesime parti, 10 In base all art. 2, n. 1, per autorità giurisdizionale si intendono tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del Regolamento a norma dell art. 1, mentre il termine giudice designa il giudice o il titolare di competenze equivalenti a quelle del giudice nelle materie che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento. 11 Così il considerando n. 1 del Regolamento n. 2201/2003. 12 G. CAMPEIS - A. DE PAULI, Brevi riflessioni, cit., 3, precisano che l europeità viene esclusa allorché la fattispecie si esaurisca tutta nell ambito interno, ovvero gli elementi esterni non assurgano a criteri di collegamento: ne deriva, ad esempio, l inapplicabilità del Regolamento nel giudizio italiano di separazione personale tra coniugi entrambi cittadini e residenti in Italia. M. A. LUPOI, Il regolamento n. 2201, cit., 2, pur riconoscendo che i procedimenti cui si applica la normativa qui in esame presuppongono la presenza di un elemento di estraneità, osserva che nessuna norma, peraltro, limita l operatività del regolamento al contenzioso transfrontaliero : in particolare, la disciplina relativa al riconoscimento e all esecuzione delle decisioni si applica a prescindere dalla natura transnazionale dei casi ivi decisi, purché sussista l interesse attuale di una parte a fare riconoscere o ad eseguire la decisione in un altro Stato membro. 13 Così il considerando n. 8 del Regolamento n. 2201/2003. Umberto Giacomelli 6

anche se strettamente connesse alle prime ( 14 ). Ne deriva una frammentazione dei diversi criteri di giurisdizione astrattamente operanti nell ambito della medesima controversia in cui siano state formulate più domande, peraltro attenuata dal principio di c.d. concentrazione, che riconduce le domande accessorie alla competenza del giudice chiamato a decidere sulle azioni di stato ( 15 ). Ai fini dell applicazione del Regolamento, la nozione di controversie matrimoniali va infatti intesa in senso stretto, con riferimento alle sole azioni di stato relative al vincolo coniugale, senza possibilità di estensione ad ulteriori questioni, come quelle in tema di responsabilità genitoriale - che sono disciplinate da altre disposizioni dello stesso Regolamento n. 2201/2003 ( 16 ) - e quelle relative agli effetti dello scioglimento del matrimonio sui rapporti patrimoniali tra i coniugi ( 17 ) e nei confronti dei figli (come gli obblighi di mantenimento e l assegnazione dell abitazione familiare), che restano sottoposte ad autonomi criteri di giurisdizione ( 18 ). 14 Per ulteriori limitazioni nell ambito di applicazione del Regolamento n. 2201/2003, v. il considerando n. 9 (misure relative ai beni del minore), considerando n. 10 e art. 1, par. 3 (filiazione, adozione, nomi e cognomi del minore, emancipazione), considerando n. 11 e art. 1, par. 3 (obbligazioni alimentari, trust, successioni, provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori). 15 Cfr. art. 12 del Regolamento n. 2201/2003 e art. 3 lett. c) e d) del Regolamento n. 4/2009, sui quali infra, in nota. 16 Con riferimento alla responsabilità genitoriale (nell ampia accezione di cui all art. 1, par. 2, del Regolamento n. 2201/2003) e, in particolare, alle domande relative all'affidamento dei figli minori ed all'esercizio del diritto di visita, la giurisdizione è attribuita, dall'art. 8 del Regolamento, all'autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente (v. infra, Sez. II). E comunque prevista una proroga della competenza giurisdizionale (art. 12, par. 1) per connessione con le domande di separazione, divorzio o annullamento, la cui applicazione presuppone sia l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio, da parte di almeno uno dei coniugi (lett. a), sia l'accettazione espressa (o manifestata in modo univoco) della giurisdizione, da parte dei coniugi e dei titolari della responsabilità genitoriale, alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite (lett. b). Sul punto, v. Cass. sez. un., ord. 30 dicembre 2011, n. 30646, in Riv. dir. int. priv. proc., 2013, p. 126, la quale ha affermato che La giurisdizione sulle domande relative all'affidamento dei figli ed al loro mantenimento, ove pure proposte congiuntamente a quella di separazione giudiziale, appartiene al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente, a norma dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003. Tale criterio, informato all'interesse superiore del minore e, segnatamente, al criterio della vicinanza, riveste una tale pregnanza, da condurre ad escludere che il consenso del genitore alla proroga della giurisdizione quanto alle domande concernenti i minori - pur ammessa dall'art. 12 del citato regolamento, in presenza del consenso di entrambi i coniugi - sia ravvisabile dalla mancata contestazione della giurisdizione da parte di un coniuge con riguardo alla domanda di separazione. Cfr. Trib. Arezzo, ord. 15 marzo 2011, in Riv. dir. int. priv. proc., 2012, p. 161. 17 Cfr. la Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, COM (2011) 126 definitivo, del 16 marzo 2011. 18 Sulle domande relative agli obblighi di mantenimento in favore del coniuge e dei figli (v. infra, Sez. III), il Regolamento n. 2201/2003 dispone che Le obbligazioni alimentari sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento in quanto sono già disciplinate dal Regolamento (CE) n. 44/2001. I giudici competenti ai sensi del presente regolamento saranno in genere competenti a statuire in materia di obbligazioni alimentari in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 44/2001 (considerando n. 11; cfr. art. 1, par. 3, lett. e, del Regolamento n. 2201/2003). Attualmente la materia delle obbligazioni alimentari è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e Umberto Giacomelli 7

Sebbene la dottrina ritenga che le questioni relative alla colpa o responsabilità (le cause) della crisi coniugale siano escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento ( 19 ), si osserva come la richiesta di addebito della separazione - pur costituendo una domanda autonoma e soltanto eventuale ( 20 ) - risulti, nel nostro sistema, inscindibilmente connessa alla domanda principale di separazione personale, tanto da non poter essere proposta in un diverso giudizio ( 21 ). Pertanto, nell ordinamento processuale vigente, la domanda di addebito non sembra assoggettabile a norme sulla giurisdizione diverse da quelle previste per la domanda di separazione personale e, quindi, anche alle norme del Regolamento n. 2201/2003, nelle fattispecie cui esso sia applicabile ( 22 ). Le norme dettate dal Regolamento in materia di controversie matrimoniali si applicano non soltanto ai procedimenti contenziosi ma anche a quelli fondati su accordi tra i coniugi (separazione consensuale e divorzio su ricorso congiunto), mentre non si estendono ai procedimenti di modifica delle condizioni precedentemente stabilite dal all esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari - applicabile a decorrere dal 18 giugno 2011 ai procedimenti avviati successivamente a tale data, a seguito della ratifica da parte dell Unione Europea, avvenuta in data 8 aprile 2010, del Protocollo dell Aja del 23 novembre 2007, di cui è stata disposta l applicazione in via provvisoria (cfr. artt. 75 e 76) - il cui art. 3, lett. c), individua uno speciale titolo di connessione con le cause matrimoniali, attribuendo la giurisdizione in materia di obbligazioni alimentari, negli Stati membri, all autorità competente secondo la legge del foro a conoscere di un azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti. La nozione di obbligazioni alimentari va intesa nell autonoma accezione propria del diritto comunitario - caratterizzata dalla prevalenza dello scopo di sostentamento (v. Corte giust., sez. V, 27 febbraio 1997, n. 220, nel procedimento C-220/95, van den Boogaard v. Laumen, pt. 22, in Riv. dir. internaz. priv. proc., 1997, p. 783) - interpretata in senso ampio, e quindi comprensiva dei diversi istituti delle obbligazioni di mantenimento e di quelle di alimenti previste dall'ordinamento italiano (cfr. Cass. sez. un., 1 ottobre 2009, n. 21053, in Fam. e dir., 2010, 821, con nota di G. GRASSO, e in Riv. dir. int. priv. proc., 2010, 462), ora estesa a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (cfr. considerando n. 11 del Regolamento CE del Consiglio n. 4/2009). La domanda relativa all assegnazione dell abitazione familiare resta invece sottoposta - nell assenza, sul punto, di specifiche norme comunitarie sulla giurisdizione - ai criteri fissati dalla legge nazionale, aventi carattere residuale ed individuati, nella specie, dall art. 32 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il cui rinvio all art. 3, 1 comma, della stessa legge, conduce all applicazione del criterio della residenza del convenuto, eventualmente identificabile con il luogo dell abitazione coniugale (v. Cass., 24 aprile 2001, n. 6012; Cass., 29 settembre 2004, n. 19595; Cass., 28 giugno 2006, n. 15017; Cass., 4 agosto 2011, n. 16957). 19 R. CLERICI, Giurisdizione e legge applicabile, cit., 9. 20 Cfr. Cass., 8 febbraio 2006, n. 2818; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass. 30 marzo 2012, n. 5173. 21 Si vedano Cass., 30 luglio 1999, n. 8272, Cass., 29 marzo 2005, n. 6625 e Cass., 20 marzo 2008, n. 7450, in ordine all inammissibilità del c.d. mutamento del titolo della separazione, sul rilievo che la dichiarazione di addebito può essere richiesta e adottata solo nell'ambito del giudizio di separazione. 22 Così Trib. Belluno, sent. 30 dicembre 2011, in Foro. it., 2012, I, 939, e in Riv. dir. internaz. priv. proc., 2012, 452. Per l applicazione dell art. 5 n. 3 del Regolamento n. 44/2001, con riferimento al luogo in cui si sono verificate le conseguenze dannose della condotta illecita del coniuge, cfr. Trib. Tivoli, sent. 6 aprile 2011, in Riv. dir. int. priv. proc., 2011, 1097. Umberto Giacomelli 8

giudice o concordate dalle parti in sede di separazione o di divorzio ( 23 ). Infine, sono escluse dall ambito di applicazione del Regolamento n. 2201/2003 le decisioni in materia di unioni non rientranti nella nozione di matrimonio (la cui definizione è rimessa alla lex fori) ( 24 ). 2.2.- Diversamente dal Regolamento n. 1215/2012 - che (come già il Regolamento n. 44/2001) prevede il foro generale del domicilio del convenuto - il sistema introdotto dal Regolamento n. 2201/2003 individua una serie di criteri di giurisdizione alternativi e concorrenti tra loro, senza alcuna gerarchia, rendendo possibile la coesistenza di più fori ugualmente competenti in posizione pari ordinata ( 25 ). In particolare, a norma dell art. 3 (richiamato anche nei successivi artt. 4 e 5) sono competenti a decidere sulle controversie matrimoniali le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: - la residenza abituale dei coniugi, o - l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o - la residenza abituale del convenuto, o - in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o - la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o - la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'irlanda, ha ivi il proprio domicile ( 26 ); 23 Tali procedimenti di modifica, infatti, non hanno ad oggetto le statuizioni sullo status personale (le sole cui si riferiscono gli artt. 3-7 del Regolamento n. 2201/2003), bensì le questioni relative alla responsabilità genitoriale o ai rapporti patrimoniali. Sul punto, v. R. CONTI, Il Regolamento CE «Bruxelles II», cit., 656, nota 22, con riferimento al Regolamento n. 1347/2000; M. A. LUPOI, Il regolamento n. 2201, cit., 2, precisa che il Regolamento n. 2201/2003 non riguarda i procedimenti volti a modificare le condizioni di una separazione o di un divorzio, che restano integralmente soggetti alla lex fori. 24 Cfr. la Proposta di Regolamento del Consiglio, COM(2011) 127 definitivo, del 16 marzo 2011, relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. 25 Sul punto v. Corte giust., 16 luglio 2009, c. C-168/08, Hadadi c. Mesko in Hadadi, in Riv. dir. internaz. priv. proc., 2010, 176: l art. 3, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 2201/2003 prevede diversi criteri di attribuzione della competenza giurisdizionale, tra i quali non è stabilita alcuna gerarchia. Tutti i criteri oggettivi enunciati in detto art. 3, n. 1, sono alternativi. Tenuto conto dell'obiettivo di tale regolamento, diretto a garantire la certezza del diritto, l art. 6 di quest ultimo dispone, in sostanza, che le competenze definite agli artt. 3-5 del regolamento medesimo hanno carattere esclusivo. Ne consegue che il sistema di ripartizione delle competenze introdotto dal regolamento n. 2201/2003 in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale non mira ad escludere competenze giurisdizionali multiple. È invece prevista espressamente la coesistenza di più giudici competenti di pari rango (v. punti 48-50). M. A. LUPOI, Il regolamento n. 2201, cit., 4, osserva che il Regolamento, nel prevedere la coesistenza di più fori alternativi, lascia un certo margine al forum shopping, tollerato nella misura in cui, alla base di ogni criterio utilizzato, vi è uno stretto collegamento tra parti, giudice e controversia. 26 Il paragrafo 2 dell art. 3 precisa che Ai fini del presente regolamento la nozione di domicile cui è fatto Umberto Giacomelli 9

b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'irlanda, del domicile di entrambi i coniugi. Dall autonomia dei criteri di giurisdizione fondati sulla residenza abituale (lett. a), rispetto a quello fondato sulla cittadinanza comune dei coniugi (lett. b), consegue che la residenza (di uno o di entrambi i coniugi) in uno Stato membro costituisce titolo sufficiente a radicare la giurisdizione in forza del Regolamento n. 2201/2003, indipendentemente dalla cittadinanza delle parti. I criteri dettati dall art. 3 lett. a) del Regolamento n. 2201/2003 trovano quindi applicazione in tutti i casi in cui i coniugi (o almeno uno di essi) risiedano abitualmente nel territorio dell Unione, a prescindere dalla cittadinanza europea: la Corte di Giustizia ha chiarito che il Regolamento n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento ( 27 ). Ne consegue che anche i cittadini di Stati terzi, se residenti in uno Stato membro, debbono avvalersi dei criteri di giurisdizione previsti dal Regolamento, indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione stabilite dalla lex fori, le quali restano applicabili soltanto in via residuale (v. art. 7 del Regolamento) quando nessun giudice di uno Stato membro sia competente a norma degli artt. 3, 4 e 5 ( 28 ). riferimento è quella utilizzata negli ordinamenti giuridici del Regno Unito e dell'irlanda. La nozione anglosassone di domicile è molto diversa da quelle italiane di residenza e domicilio, essendo definita come il luogo dove una persona ha la sua permanent home e nel quale ha l intenzione di ritornare, riferito non ad uno specifico luogo nell ambito di uno Stato, quanto ad un Paese nel suo insieme, inteso come un determinato ordinamento giuridico cui una persona è soggetta: v. P. DE CESARI, Diritto internazionale privato e processuale comunitario, cit., 143. 27 Corte giust., 29 novembre 2007 n. 68, c. C-68/07, Sundelind Lopez c. Lopez Lizazo, in Riv. dir. internaz. priv. proc., 2008, 570, la quale ha fondato la decisione sull ottavo considerando del Regolamento n. 1347/2000, il cui testo non è stato espressamente riprodotto nelle premesse del Regolamento n. 2201/2003 (v. punto 26: come risulta dal quarto e ottavo 'considerando' del regolamento n. 1347/2000, le cui disposizioni riguardanti la competenza a statuire sulle questioni in materia di divorzio sono state in sostanza riprese nel regolamento n. 2201/2003, quest'ultimo è diretto ad istituire norme uniformi di conflitto in materia di divorzio per assicurare una libera circolazione delle persone quanto più ampia possibile. Di conseguenza, il regolamento n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che, secondo il dodicesimo 'considerando' del regolamento n. 1347/2000, si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza ). 28 In questo senso, Trib. Belluno, sent. 6 marzo 2009, in Giur. merito, 2010, 663, con nota di M. D AURIA; in Famiglia e diritto, 2010, 179, con nota di A. FELETTO, e in Riv. dir. internaz. priv. proc., 2011, 140, riguardante una coppia di cittadini indiani, residenti abitualmente in Italia, che hanno chiesto consensualmente al giudice italiano, adito quale foro della residenza comune, la pronuncia di divorzio senza previa separazione, per mutual consent, sulla base dell Hindu Marriage Act del 1955 (v. C. RICCI, La legge applicabile al divorzio tra cittadini di stati plurilegislativi: prassi italiana e nuove norme europee, in Riv. dir. internaz. priv. proc., 2011, 71 ss.). Cfr., inoltre, Trib. Belluno, sent. 23 dicembre 2009, in Giur. it., 2010, 1889, e in Riv. dir. int. priv. proc., 2011, 727, sull applicazione delle norme del Regolamento n. 2201/2003 in una fattispecie di litispendenza internazionale, nel caso in cui l attore, residente in Italia, è cittadino statunitense e la convenuta cittadina tedesca; Trib. Belluno, sent. 5 novembre 2010, in Foro. it., 2011, I, 917, con nota di Umberto Giacomelli 10

Nella materia matrimoniale il Regolamento n. 2201/2003, introducendo il criterio generale della residenza abituale con riferimento al forum actoris, in alternativa al principio del forum rei ( 29 ), attrae nella giurisdizione dei Paesi dell Unione europea le controversie in cui l attore non sia cittadino comunitario - purché abitualmente residente in uno Stato membro (nel luogo dell'ultima residenza dei coniugi, o quando vi risieda da almeno un anno al momento della proposizione della domanda) ( 30 ) - anche se il convenuto sia privo della cittadinanza europea e non risieda nel territorio dell Unione ( 31 ). Le norme sulla giurisdizione poste dal Regolamento n. 2201/2003 hanno dunque un ambito di applicazione ratione personae tendenzialmente universale, che si estende ai cittadini non comunitari e, nei casi di forum actoris, anche ai convenuti residenti in Paesi terzi. In sostanza, per radicare la giurisdizione nelle cause matrimoniali è sufficiente la sola residenza abituale di uno dei coniugi (attore o convenuto) in uno Stato membro, anche laddove l altro coniuge non abbia mai risieduto in un Paese europeo e sebbene nessuno dei coniugi sia cittadino comunitario ( 32 ). G. DE MARZO, in Fam. minori, 2011, fasc. 1, 45, con nota di A. LEANDRO, e in Riv. dir. int. priv. proc., 2011, 756, in una causa di separazione tra cittadini ucraini residenti in Italia; Trib. Tivoli, sent. 6 aprile 2011, in Riv. dir. int. priv. proc., 2011, 1097, in una causa di separazione giudiziale proposta da un cittadino italiano, residente in Italia nei sei mesi antecedenti all azione, nei confronti di una cittadina tedesca residente in Germania. 29 Pertanto, diversamente dal sistema introdotto dal Regolamento n. 44/2001, i criteri di collegamento previsti dal Regolamento n. 2201/2003 non si applicano solo ai convenuti fisicamente presenti in uno Stato membro, ma anche - quando viene in considerazione il forum actoris - ai convenuti residenti negli Stati terzi. A questo proposito M. A. LUPOI, Il regolamento n. 2201, cit., 4, osserva che l eventuale forum actoris - il quale si giustifica alla luce della stretta connessione tra le corti locali e la vita matrimoniale delle parti - attribuisce al coniuge che sia rimasto nella casa coniugale un vantaggio giurisdizionale, rispetto a quello che si sia trasferito altrove, il quale, per un periodo di sei - dodici mesi, potrà agire esclusivamente nel foro dell ultima residenza comune (e, dunque, nel foro del convenuto), mentre il termine dilatorio impedisce al coniuge che abbia lasciato l abitazione coniugale di agire immediatamente nello Stato in cui si sia trasferito. 30 Ai fini dell applicazione del criterio dell'ultima residenza abituale comune, il coniuge che mantiene la residenza nello Stato membro può essere indifferentemente l attore o il convenuto. 31 La Corte di Giustizia, nella sentenza 29 novembre 2007, c. C-68/07, Sundelind Lopez c. Lopez Lizazo, in Riv. dir. internaz. priv. proc., 2008, 570, ha ritenuto applicabile la disciplina della giurisdizione dettata dal Regolamento n. 2201/2003 nei confronti di un cittadino cubano, tornato a risiedere nel paese d origine, convenuto in giudizio dalla moglie svedese, con la quale egli aveva risieduto abitualmente in Francia (Stato in cui la moglie ancora risiedeva), interpretando l art. 7 nel senso che l applicazione della legge nazionale è ammessa solo qualora non operi alcuno dei criteri di giurisdizione stabiliti dagli artt. 3, 4 e 5, anche se il coniuge convenuto si trovi a risiedere, nel momento della proposizione della domanda, in uno Stato terzo. I criteri stabiliti dal Regolamento sono quindi applicabili anche nei confronti di convenuti privi di residenza abituale in uno Stato membro all epoca della proposizione della domanda, quando i coniugi abbiano avuto la loro ultima residenza abituale in uno Stato membro e uno di essi vi risieda ancora (o quando l attore sia abitualmente residente in uno Stato membro da almeno sei mesi o un anno, a seconda della sua nazionalità). In materia di obbligazioni alimentari v. il considerando n. 15 del regolamento n. 4/2009: La circostanza che un convenuto abbia la residenza abituale in uno Stato terzo non dovrebbe escludere l applicazione delle norme comunitarie in materia di competenza. 32 L assenza di trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri dello stato civile italiani, non Umberto Giacomelli 11

Al coniuge che non si sia trasferito all estero è riconosciuto un privilegio giurisdizionale, potendo agire e dovendo essere convenuto nel proprio foro di residenza; soltanto dopo un anno (o sei mesi), anche l altro coniuge, che abbia spostato la propria residenza in un altro Stato membro, può rivolgersi al giudice di tale Stato. A questo proposito, l art. 3 lett. a) prevede un trattamento più favorevole per l attore che sia cittadino dello Stato membro in cui risiede, essendo sufficiente, in tal caso, che egli vi abbia stabilito la residenza abituale da sei mesi, immediatamente prima della domanda, anziché da almeno un anno, come è invece richiesto in via generale ( 33 ). Accanto al criterio della residenza abituale, la lettera b) dell art. 3 del Regolamento pone quello, alternativo, della cittadinanza comune delle parti dello Stato del foro, riconoscendo un altro titolo di giurisdizione universale - svincolato da ogni collegamento con il territorio dell Unione Europea - in favore dello Stato membro di cui entrambi i coniugi sono cittadini ( 34 ). L applicazione di tale criterio prescinde dalla residenza abituale dei coniugi in uno Stato membro: la cittadinanza opera come criterio di giurisdizione anche in favore dei residenti in Paesi terzi, garantendo a tutti i cittadini dell Unione europea la possibilità di rivolgersi al giudice dello Stato membro del quale hanno la cittadinanza comune, mentre la cittadinanza di un solo coniuge non è sufficiente a radicare la giurisdizione in uno Stato membro (se non sia associata ad un altro criterio di collegamento, quale la residenza abituale dell attore protratta almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda, a norma dell art. 3 lett. a) ( 35 ). I criteri di giurisdizione elencati dall art. 3 sono integrati dalle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5, in materia di domanda riconvenzionale e di conversione della separazione personale in divorzio. A norma dell art. 4, l autorità giurisdizionale competente sulla domanda principale, proposta ai sensi dell art. 3, è competente anche ad esaminare le eventuali domande riconvenzionali che rientrino nel campo di applicazione del Regolamento (come la è di ostacolo alla pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale, dato che non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, poiché insuscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è mai stato trascritto (v. Cass. sez. un., 28 ottobre 1985, n. 5292, in Riv. dir. internaz. priv. proc., 1987, 92). 33 E stato osservato che il recupero del criterio della cittadinanza (in riferimento all art. 6 lett. b, e ad alcune delle ipotesi previste dall art. 3) sembra porsi in contrasto con il divieto di discriminazioni sulla base della nazionalità: v. A. BONOMI, Il Regolamento comunitario, cit., 316. 34 La definizione di cittadinanza rientra nella competenza esclusiva di ciascuno Stato membro; il giudice adìto deve quindi applicare la lex fori per determinare se entrambi i coniugi debbano essere considerati cittadini del proprio Stato. La Corte di giustizia, nella sentenza 16 luglio 2009, c. C-168/08, Hadadi c. Mesko in Hadadi, in Riv. dir. internaz. priv. proc., 2010, 176, ha stabilito che, nel caso di coniugi con doppia cittadinanza comune (nella specie, francese ed ungherese), sussiste la giurisdizione alternativa di entrambi gli Stati interessati, senza che una delle due nazionalità prevalga sull altra. 35 Il criterio della cittadinanza di un solo coniuge è invece sufficiente per l attribuzione dell optio legis prevista dall art. 5, lett. c), del Regolamento n. 1259/2010. Umberto Giacomelli 12

domanda di divorzio rispetto alla domanda di separazione) ( 36 ). Di conseguenza, l estensione della giurisdizione non opera se la domanda riconvenzionale esorbita dai limiti oggettivi del Regolamento (ed es., la richiesta di assegno di mantenimento o di attribuzione dell abitazione coniugale). L art. 5 prevede, infine, che l autorità giurisdizionale dello Stato membro che ha reso la decisione sulla separazione personale è altresì competente a convertirla in una decisione di divorzio, qualora ciò sia previsto dalla legislazione di detto Stato, in tal modo operando l estensione della competenza del giudice dello Stato in cui è stata pronunciata la separazione anche alla conversione nella decisione di divorzio (tale disposizione non è dunque applicabile in Italia, in cui la domanda di divorzio introduce una nuova ed autonoma causa e non costituisce una mera conseguenza della pronuncia di separazione, della quale non rappresenta l evoluzione necessaria o la conversione ) ( 37 ). 2.3.- I criteri di giurisdizione contemplati dal Regolamento n. 2201/2003 hanno carattere esclusivo rispetto a quelli previsti dalle norme nazionali, nel senso che le norme interne stabilite dagli ordinamenti degli Stati membri operano nella sola ipotesi in cui non ricorrano, in concreto, i presupposti di applicazione di alcuno dei criteri indicati dal Regolamento. Infatti, a norma dell art. 6 del Regolamento, il coniuge che risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o che ha la cittadinanza di uno Stato membro dell Unione Europea può essere convenuto in giudizio davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento ( 38 ): in tal modo viene espressamente stabilito il carattere esclusivo della 36 Si ritiene che l art. 4 costituisca l unico caso in cui il Regolamento n. 2201/2003 prevede un attribuzione diretta della competenza territoriale all interno dello Stato membro in cui è stata proposta la domanda principale (v. B. BAREL - S. ARMELLINI, Manuale breve di diritto internazionale privato, cit. 157). 37 P. DE CESARI, Diritto internazionale privato e processuale comunitario, cit., 141, osserva che il momento determinante per l esistenza dei presupposti della competenza è dato dalla presentazione della domanda - in via analogica rispetto a quanto previsto con riferimento alla disciplina della litispendenza - per cui la priorità degli art. 3, 4 e 5 del Regolamento rispetto al diritto nazionale degli Stati dell Unione permane anche se i relativi presupposti vengono a mancare nel corso del procedimento. 38 Secondo G. CAMPEIS - A. DE PAULI, Brevi riflessioni, cit., 2 e 3, dalla lettura congiunta degli artt. 3 e 6 deve trarsi un duplice criterio generale fondante la giurisdizione dei giudici dello Stato membro di residenza abituale (domicile nel caso di Regno Unito e dell Irlanda) o di quelli di cui il convenuto è comunque cittadino, giudici da cui questi può essere distolto esclusivamente nelle (peraltro numerose) ipotesi previste dai precedenti artt. 3, 4 e 5, con l effetto di estendere la giurisdizione anche alle autorità di un altro Stato membro. L opinione prevalente nega invece all art. 6 la funzione di individuare il foro generale del convenuto (nello Stato membro in cui questi ha la residenza abituale o di cui ha la cittadinanza); in effetti, la residenza abituale del convenuto è uno dei criteri alternativi di giurisdizione tra quelli elencati nell art. 3 lett. a) del Regolamento, mentre la cittadinanza del solo convenuto non è sufficiente a radicare la giurisdizione di uno Stato membro, essendo richiesta, a norma dell art. 3 lett. b), la cittadinanza comune di entrambi i coniugi. Umberto Giacomelli 13

competenza giurisdizionale attribuita dagli artt. 3, 4 e 5 alle autorità di uno Stato membro ( 39 ). Ad una prima lettura, l art. 6 sembra utilizzare la residenza abituale, e alternativamente la cittadinanza, per delimitare ratione personae l ambito di operatività del Regolamento n. 2201/2003, prevedendo l applicazione esclusiva dei criteri di giurisdizione comunitari solo quando il convenuto risieda abitualmente nel territorio dell Unione europea o sia cittadino di uno Stato membro ( 40 ). Le incertezze interpretative derivanti dalla formulazione di tale disposizione ( 41 ) sono state superate dalla Corte di Giustizia ( 42 ), la quale ha precisato che l art. 6 del Regolamento n. 2201/2003 deve essere letto in funzione dell art. 7, nel senso che, anche qualora un convenuto non abbia la residenza abituale in uno Stato membro e non sia 39 La dizione carattere esclusivo della competenza giurisdizionale di cui agli articoli 3, 4 e 5 (così la rubrica dell art. 6) ha un significato del tutto diverso dalle competenze esclusive previste dall art. 22 del Regolamento n. 44/2001: mentre il sistema del Regolamento Bruxelles I è fondato su un rigido schema gerarchico che, nel rifiutare il criterio della cittadinanza, riduce al minimo i casi di forum actoris e prevede un foro generale (domicilio del convenuto) sempre applicabile - tranne nei casi delle competenze esclusive (art. 22), oltre ad una serie di titoli giurisdizionali speciali che possono eccezionalmente derogare a quello generale - nel Regolamento n. 2201/2003 il carattere esclusivo è riconosciuto a tutti i fori generali alternativi, previsti dagli artt. 3-5, e comporta la loro prevalenza rispetto ai criteri di giurisdizione previsti dagli ordinamenti nazionali. La Relazione BORRÁS che accompagna la Convenzione di Bruxelles del 1998 (n. 39, in Riv. dir. int. priv. proc., 1998, 943), a proposito dell esclusività, precisa: in questo caso il termine esclusivo deve essere inteso nel senso che possono essere utilizzati soltanto i criteri enunciati in modo alternativo e senza alcun ordine gerarchico. Si tratta quindi di un elenco esauriente e chiuso. Cfr. R. CONTI, Il Regolamento CE «Bruxelles II», cit., 658, nota 32. 40 C. CAMPIGLIO, La residenza abituale dell attore come titolo di giurisdizione in materia matrimoniale, in base al reg. CE n. 2201/2003, nota a Cass. sez. un., (ord.) 15 giugno 2010 n. 15328, in Nuova giur. civ. comm., 2010, 1100; C. CAMPIGLIO, Il foro della residenza abituale del coniuge nel Regolamento (Ce) n. 2201/2003: note a margine delle prime pronunce italiane, in Cuadernos de Derecho Transnacional (Octubre 2010), Vol. 2, n. 2, 246. 41 Le diverse ricostruzioni teoriche, derivanti dall assenza di una norma simile a quella dell art. 4 del Regolamento n. 44/2001, volta ad individuare l ambito soggettivo di applicazione del Regolamento n. 2201/2003, sono richiamate da R. CLERICI, Giurisdizione e legge applicabile, cit., 7, e da C. RICCI, I fori residuali nelle cause matrimoniali dopo la sentenza Lopez, in Venturini, Bariatti (a cura di), Nuovi strumenti di diritto internazionale privato, Milano, 2009, 868 ss.. Cfr. B. BAREL - S. ARMELLINI, Manuale breve di diritto internazionale privato, cit., p. 158. 42 Corte giust., 29 novembre 2007, c. C-68/07, Sundelind Lopez c. Lopez Lizazo, in Riv. dir. internaz. priv. proc., 2008, 570, punti 24-25: non si può per questo dedurne che l'art. 6 del regolamento n. 2201/2003 stabilisce una regola generale secondo cui la determinazione della competenza dei giudici di uno Stato membro, per statuire sulle questioni relative al divorzio rispetto ad un convenuto che non ha la sua residenza abituale in uno Stato membro e che non è cittadino di uno Stato membro, riguarda in ogni caso il diritto nazionale, anche quando un giudice di uno Stato membro è competente in forza degli artt. 3-5 del summenzionato regolamento. Tale interpretazione equivarrebbe, infatti, a ignorare il chiaro disposto degli artt. 7, n. 1, e 17 del regolamento n. 2201/2003, la cui applicazione non dipende ( ) dalla qualità del convenuto, ma dalla sola questione di sapere se un giudice di uno Stato membro sia competente in forza degli artt. 3-5 del regolamento n. 2201/2003. La Corte ha quindi interpretato gli artt. 6 e 7 del Regolamento n. 2201/2003 nel senso che il ricorso alla legge nazionale è ammesso solo qualora nessuno dei criteri di collegamento stabiliti dagli artt. 3, 4 e 5 sia applicabile, a prescindere dalla residenza abituale e dalla cittadinanza non europea del coniuge convenuto. Umberto Giacomelli 14