L applicazione degli interessi moratori sugli interessi corrispettivi della rata del mutuo fondiario integra un ipotesi di anatocismo.

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L applicazione degli interessi moratori sugli interessi corrispettivi della rata del mutuo fondiario integra un ipotesi di anatocismo. Nota alla sentenza Cassazione, sez. I Civile, n. 11400 15 gennaio 22 maggio 2014 dr.ssa Madiya Abisheva, p. avv. foro di Salerno Massima. Nei mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario, aventi ad oggetto l una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento, che sono ontologicamente distinte e rispondono a diverse finalità; di conseguenza, il fatto che nella stessa rata esse concorrono, allo scopo di consentire all obbligato di adempiervi in via via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutare la natura né ad eliminarne l autonomia. In forza delle limitazioni previste, quindi, dall art. 1283 c.c., la banca mutuataria non può pretendere il pagamento degli interessi moratori sul credito scaduto per interessi corrispettivi. Contesto normativo: Art. 1283 c.c. (divieto di anatocismo) norma generale, artt. 38, 161 T.U.B. d.lgs. n. 385 del 1.09.1993, art. 3 della delibera 9.2.2000 del CICR. Il T.U.B. ha abrogato norme speciali precedentemente in vigore (T.U. 16.07.1905 n. 646) in tema di mutui fondiari che ammettevano esplicitamente l applicazione di interessi anatocistici proprio in ragione di specificità di tale tipo di contratti in quanto veniva considerato che il carattere pubblicistico dell attività svolta, la natura pubblica degli enti bancari-gestori delle cartelle fondiarie e le esigenze di tutela dei portatori delle cartelle stesse giustificassero l anatocismo in deroga al generale divieto dell art. 1283 c.c. La delibera del 9.2.2000 del CICR ha reintrodotto nei finanziamenti con rimborso rateale con scadenze temporali predefinite (si tratta per la maggior parte dei mutui fondiari) la possibilità di prevedere gli interessi sull importo complessivo delle rate scadute e non tempestivamente pagate, anche se tali rate siano composte per la maggior parte da interessi corrispettivi sulla sorte capitale, se ciò sia stabilito dal 1

contratto, dunque preventivamente, e non con una pattuizione posteriore alla loro scadenza come previsto dall art. 1283 c.c. La clausola che prevede interessi anatocistici inserita nei contratti di mutuo bancario in forza della previsione delle NBU non può essere considerata quale uso normativo, ma solo quale uso negoziale, avendo le stesse NBU natura di raccomandazioni o di condizioni generali di contratto unilateralmente previste dall impresa bancaria. Nel caso di specie la Corte si è pronunciata sul ricorso della creditrice Banca S.p.A. alla quale è stata rifiutata l insinuazione allo stato passivo della società debitrice per gli interessi di mora sulle rate scadute del mutuo fondiario. Si arrivava al giudizio di cassazione dopo che l opposizione contro il provvedimento di parziale esclusione ex art. 98 Legge fallimentare proposta dalla banca era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Lucca e respinta nel merito dalla Corte di Appello di Firenze. La Banca S.p.A. chiedeva l ammissione in via ipotecaria allo stato passivo del Fallimento dei crediti nascenti dai contratti di mutuo fondiario stipulati con la COOP. A R.L in data 15.1.1997. Le domande della Banca furono accolte solo parzialmente: venivano ammessi i crediti corrispondenti alle rate semestrali già scadute ed a quelle a scadere, mentre vennero esclusi quelli pretesi a titolo di interessi moratori. Sono due i punti di maggiore interesse della sentenza in commento sui quali ci si soffermerà di più. 1) In primo luogo la Suprema Corte si sofferma per un ennesima volta sul problema dell anatocismo nei contratti conclusi prima dell entrata in vigore della delibera CICR 09.02.2000. 2) In secondo luogo la Corte mette chiarezza nella confusione sul punto di cumulabilità tra gli interessi corrispettivi ed interessi di mora (confusione creata dalla precedente sentenza della Corte di legittimità n. 350/2013) affermando che ai fini di anatocismo vanno computati anche gli interessi moratori. Sul primo punto va evidenziato che con la pronuncia n. 11400/14 la Corte di Cassazione ha ribadito alcuni punti fermi in tema di anatocismo nei contratti di mutuo fondiario (ad ammortamento). Se da un lato la sentenza in commento ribadisce il generale principio di divieto di anatocismo nei contratti di mutuo fondiario, dall altro richiama quanto stabilito dalla Delibera CICR del 9.02.2000 la quale all art. 3 ammette l eccezione al divieto posto 2

dall art. 1283 c.c. a condizione che ciò sia stabilito dal contratto. Infatti, il problema della legittimità della clausola contrattuale di anatocismo attiene soprattutto ai contratti conclusi prima del 30.06.2000, data di entrata in vigore della Delibera in quanto per quelli conclusi dopo tale data è prevista espressamente la possibilità di una pattuizione contrattuale di applicazione di interessi moratori sull importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata. Per quanto riguarda i contratti conclusi prima dell entrata in vigore della Delibera, se prima del 1999 la giurisprudenza di fatto accettava come valide le clausole contrattuali che statuivano la capitalizzazione di interessi, nel corso di tale anno si sono succedute alcune sentenze di legittimità che hanno affermato l inesistenza in materia di usi normativi che legittimassero l inserimento di tali clausole nei contratti di mutuo. La sentenza in esame conferma l assunto giurisprudenziale che in materia dei mutui ordinari non esiste alcun uso normativo che deroghi al divieto di anatocismo. In tema di usi contrari di cui all art. 1283 c.c. i quali ammetterebbero il calcolo di interessi sugli interessi scaduti la costante giurisprudenza della S.C. di Cassazione chiarisce che si tratta di usi normativi e non di usi meramente negoziali ex art. 1340 c.c. o interpretativi. L uso normativo è caratterizzato dalla costanza e pubblicità della ripetizione e dall opinio iuris nella percezione dei consociati. Dunque, relativamente ai contratti conclusi prima dell entrata in vigore della Delibera CICR del 09.02.2000 la giurisprudenza ha stabilito che non esistono usi contrari di cui all art. 1283 c.c. In ordine al secondo punto sopra evidenziato, la sentenza in esame ha una grande importanza in quanto mette punti fermi nel disordinato operare dei giudici di merito in tema di possibile cumulo degli interessi moratori nella verifica dell anatocismo ed ai fini della normativa sull usura. Ricostruendo, seppur sommariamente, il quadro giurisprudenziale va notato che con la sentenza n. 350/2013 la Suprema Corte aveva ribadito il principio di diritto secondo il quale anche gli interessi di mora soggiacciono alla normativa sull usura. Questa affermazione ha prodotto diverse e contrastanti interpretazioni in quanto ha posto il problema se il tasso di interesse moratorio vada sommato a quello di interessi corrispettivi per il calcolo del tasso globale ai fini del suo raffronto con il tasso soglia dell usura. La confusione si è generata dal fatto che, mentre la Corte non afferma espressamente che gli interessi di 3

mora debbano essere cumulati agli interessi corrispettivi, nello stesso tempo, in relazione alla censura della parte ricorrente riguardo il calcolo del tasso pattuito in raffronto con tasso soglia (dell usura) senza tener conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, ribadisce che ai fini dell applicazione dell art. 644 c.p. e dell art. 1815 c. 2 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori. Dopo la sentenza n. 350/2013 una serie di pronunce di merito hanno escluso espressamente la possibilità di sommare gli interessi corrispettivi ed interessi moratori evidenziando un problema nell eventuale cumulo del tasso di mora con la porzione del tasso corrispettivo contenuto nella rata insoluta. Assumono i giudici di merito che in questi casi non esiste un problema di anatocismo, in quanto, stante diversa natura degli interessi corrispettivi e quelli moratori, questi non si possono cumulare ai fini dell accertamento dell anatocismo, considerato anche che la frazione di interesse corrispettivo contenuto nella rata insoluta è parte di questa. Veniva operata il tal modo una sostanziale ammissione di automatica capitalizzazione degli interessi in violazione del divieto dell art. 1283 c.c. Per contro, la pronuncia in commento ha chiarito che il fatto che nella rata del mutuo sono comprese una quota (all inizio minoritaria) del rimborso del capitale ed una quota degli interessi corrispettivi non significa che si tratti di un automatica capitalizzazione della quota degli interessi. La presenza delle due componenti nella stessa rata corrisponde a mere modalità di adempimento che consentono al debitore di effettuare contemporaneamente il rimborso del capitale e la corresponsione degli interessi. È stato ribadito che le due componenti conservano la propria funzione ed autonomia imponendo all interprete di considerare distinti il capitale e gli interessi senza possibilità di conglobare indebitamente questi ultimi nel capitale inizialmente prestato. Il dato più importante è che la sentenza riafferma il principio secondo il quale gli interessi moratori sono rilevanti ai fini di anatocismo. Sembra che la Corte sia tornata all originaria interpretazione della norma sul divieto di applicazione degli interessi su altri interessi secondo la quale ai fini di verifica di anatocismo vanno computati tutti gli interessi e le spese a qualunque titolo previsti, con la sola esclusione delle tasse ed imposte. Questa nozione omnicomprensiva del 4

concetto di anatocismo permette la maggiore tutela degli interessi del debitore anche nei casi di c.d. anatocismo nascosto, ove si usi il calcolo alla francese delle singole rate del mutuo. 5