DIFESA DELLA P.I." 31 marzo 2004 10.30/17.30. Centro Congressi Svizzero, Sala Meili Via Palestro 2 - Milano



Documenti analoghi
C i r c o l a r e d e l 1 7 d i c e m b r e P a g. 1

Approfondimento su Schengen

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

Regolamento (CE) n. 1992/2003 del Consiglio del 27 ottobre 2003

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REQUISITI DI BREVETTABILITA O DI REGISTRABILITA

TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI - TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONI RICHIESTE - Con i fac-simile delle varie autorizzazioni

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria

Convenzione europea sull equivalenza dei periodi di studi universitari

EMANUELE MONTELIONE. Come si costruisce una strategia attraverso i marchi: analisi di alcuni marchi famosi e di alcune strategie esemplari

Ministero della Salute

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI - MARCHI+2

MARCHI +2 BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

La tutela del marchio

La moneta. La definizione di moneta esula dalla forma fisica assunta dalla stessa.

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

DAL MARCHIO AL BRAND. CCIAA Bolzano, 11 settembre Emanuele Montelione Lexico S.r.l. - emontelione@gmail.com

DISEGNI E MODELLI (legislazione italiana e comunitaria)

Note relative al modulo per l istanza di trasformazione

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

L EQUO INDENNIZZO NEL CONTRATTO DI LEASING: UN APPROCCIO FINANZIARIO

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI

3000 Bern 14. Geschäftsstelle. Sicherheitsfonds BVG. Postfach 1023

Signori Azionisti, siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare in merito al seguente ordine del giorno: * * * * *

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO COMUNITARIO

In caso di adesioni all OPSC per quantitativi di azioni superiori alle azioni oggetto dell Offerta, si farà luogo al riparto secondo il metodo

LARICERCA DIANTERIORITÀ IL PRIMO PASSO PER CREARE UN

PROGETTO DI COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE. relativa alla revisione delle modalità di fissazione dei tassi di riferimento

Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti

Note esplicative sul modulo per l istanza di trasformazione di una registrazione internazionale ( RI ) che designa la CE

PROPOSTA DI RINNOVO DELL AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA CESSIONE DI AZIONI PROPRIE

(CE) , 22) ) 1687/ (GU CE

CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI. Profili generali

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:

Copertura delle perdite

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 2 luglio 2009 «Marchi Registrazione internazionale Protocollo relativo all Intesa di Madrid Regolamento (CE) n.

Circolare N. 169 del 3 Dicembre 2015

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

GUIDA Il marchio comunitario (Diritti, costi e fasi del procedimento di registrazione)

(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su

Calcolo del Valore Attuale Netto (VAN)

generatore" dell imposta).

Con l eurotariffa le chiamate internazionali dai telefoni mobili diventano meno care nell Unione europea: istruzioni per l uso del roaming

Introduzione alla teoria dei database relazionali. Come progettare un database

Preambolo. Articolo 1 Articolo 2. Disposizioni Finali

Saluti a tutti. Silvio Marelli.

OGGETTO: ENC: tassazione dividendi distribuiti dall


Luciano Camagni. Condirettore Generale Credito Valtellinese

Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale. Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA

Modelli o Design comunitari

1. Motivazioni della richiesta

INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA

TUTELA DEI MARCHI E SCELTA DEI PRODOTTI E SERVIZI DA RIVENDICARE: PROBLEMATICHE ED OPPORTUNITA ALLA LUCE DELLE NUOVE REGOLE E NON SOLO

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, 26/07/2013

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari

SCHEDA BANDO BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI - MARCHI+2

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI

Oggetto: OPERAZIONI CON L ESTERO - MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE E TERMINI DI EMISSIONE/REGISTRAZIONE DELLE FATTURE INVERSIONE CONTABILE

FINANZIAMENTO MEDIANTE CAPITALE PROPRIO: LA COSTITUZIONE DI SOCIETA

CENTRO ASSISTENZA SOCIETARIA di Cappellini Lia & C. s.n.c.

OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013

Roma,28 dicembre 2007

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio Acquisto e disposizione di azioni proprie

CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITA SU BREVETTO

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:

CONTABILITÀ FINANZIARIA ASCOT 3 IL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE SPECIFICHE FUNZIONALI SCHEMI OPERATIVI SOLUZIONE AI PROBLEMI

Servizio INFORMATIVA 730

Area Amministrativa Prima nota IVA e Contabile Bolla Doganale

ESEMPIO 1: eseguire il complemento a 10 di 765

Procedure di reclamo della X-Trade Brokers DM S.A., Succursale Italian (procedure per stabilire politiche di presentazione e risoluzione dei reclami)

STATO CODICE ISO N.RO CARATTERE DEL CODICE IVA. Bulgaria BG 9 ovvero 10

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n MODULO DI ADESIONE

INFORMAZIONI ESSENZIALI AI SENSI DELL ART. 130 E 131 DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999 N.P.A., L&B CAPITAL S.P.A., ROOFTOP VENTURE S.R.L.R.L.

PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA

ITALMOBILIARE SOCIETA PER AZIONI

Risarcimento danno medici corsi specializzazione Facciamo chiarezza. 18/03/2014 Studio Legale Ferrari Paola Ferrari Nicola Di Lernia

Presupposti per la determinazione per l anno 2003 del prezzo all ingrosso dell energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato

Tutela del viaggiatore e dell azienda cliente: normative e diritti nel trasporto aereo

REGOLAMENTO. 1. Le proposte potranno avere per oggetto offerte d acquisto per i. a) L immobile sito in Canzo Via Vittorio Veneto n.

Bando Erasmus+ Mobilità per Studio 2015/2016

Con la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco.

Statistiche matrimonio e divorzio Da Eurostat - Statistics Explained Dati di maggio 2014.

REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI PRENOTAZIONE PER LA CESSIONE E L ASSEGNAZIONE DI AZIONI BANCA DI SAN MARINO. Approvazione

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama

Commissione di Massimo Scoperto e Commissione di Mancato Utilizzo: cosa sono e come funzionano.

Iniziativa parlamentare Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) del Cantone Ticino

Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti

REGOLAMENTO DEI WARRANT SAFE BAG allegato "B" all'atto numero 5970 della Raccolta. Articolo 1. Warrant Safe Bag


ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

Fiscal News N La circolare di aggiornamento professionale Marchi comunitari e internazionali: agevolazioni per la registrazione

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro

Transcript:

INDICAM "ALLARGAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA: PROBLEMI E OPPORTUNITÀ PER LA DIFESA DELLA P.I." 31 marzo 2004 10.30/17.30 Centro Congressi Svizzero, Sala Meili Via Palestro 2 - Milano Le prospettive e i rischi per i titolari di marchi Soremartec S.A. - Gruppo Ferrero Il 1 maggio 2004 entrerà in vigore il Trattato di Adesione attraverso il quale verranno a far parte dell Unione europea i seguenti dieci paesi: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia Slovenia e Ungheria. A tali paesi si aggiungeranno presumibilmente Bulgaria e Romania nel 2007. In virtù del principio dell acquis comunitario i nuovi Stati membri devono adeguare la propria normativa alla normativa comunitaria in vigore al momento dell ingresso nell Unione. Anche i regolamenti in materia di marchi e di modelli comunitari sono stati naturalmente adeguati per far fronte all ingresso dei paesi di cui sopra. Qui di seguito esamineremo rapidamente i principali cambiamenti intervenuti e riporteremo le conseguenze più rilevanti per un azienda come la nostra. MARCHIO COMUNITARIO Tutti i marchi comunitari depositati dopo il 1 maggio 2004 avranno un ambito di protezione territoriale notevolmente amplificato rispetto al passato con la copertura dei Paesi più importanti dell Europa centrale e orientale. Tutto ciò, almeno a quanto ci risulta, non dovrebbe comportare un incremento dei costi di deposito. 1. Regime di adesione al marchio comunitario Per regolare l estensione dei Marchi comunitari depositati anteriormente al 1 maggio 2004, è stato inserito nel Regolamento n. 40/94/CE un articolo 142 bis che definisce i principi cardine dell estensione dei marchi comunitari ai dieci nuovi stati membri in relazione a: a. Estensione automatica dei marchi comunitari b. Motivi assoluti di rifiuto c. Diritti anteriori

a. Estensione automatica Tutti i marchi comunitari registrati o depositati anteriormente al 1 maggio 2004 saranno estesi automaticamente ai nuovi Stati membri, senza la necessità del compimento di alcuna formalità o pagamento di tasse ulteriori. Potranno inoltre essere rivendicate le seniorities eventualmente preesistenti nei nuovi Stati membri. I marchi comunitari estesi automaticamente costituiscono, a decorrere dalla data di adesione, a tutti gli effetti diritti anteriori nei nuovi Stati membri rispetto a qualsiasi registrazione o domanda di marchio, con data di deposito o di priorità successiva al 1 maggio 2004. Tali marchi comunitari estesi automaticamente possono essere fatti valere nei nuovi Stati Membri a partire dalla data dell allargamento dinanzi ai tribunali nazionali. b. Motivi assoluti di rifiuto Le cause di nullità assoluta derivanti dall allargamento dell Unione non potranno essere fatte valere contro i marchi comunitari depositati o registrati prima del 1 maggio 2004. Resta valida naturalmente l eccezione prevista dall articolo 12 del Regolamento sul marchio comunitario in base al quale il titolare del marchio comunitario non potrà comunque impedire, nel nuovo Stato membro, l uso in commercio di indicazioni relative alla specie, quantità, qualità, provenienza geografica etc. del prodotto, a patto che tale uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale. Per quanto riguarda invece i marchi decettivi e quelli contrari all ordine pubblico o al buon costume, si applica l art. 106 del Regolamento sul marchio comunitario. Di conseguenza potrà essere vietato l uso sul territorio di un nuovo Stato membro dei marchi comunitari ricadenti nelle situazioni sopra menzionate. c. Diritti anteriori I titolari di diritti anteriori (marchi nazionali registrati e/o depositati prima del 1 maggio 2004, marchi internazionali, marchi notoriamente conosciuti, o marchi o segni simili non registrati, diritti anteriori di altra natura), anche se acquisiti in buona fede, non avranno diritto di proporre opposizione presso l UAMI contro domande di marchio comunitario pendenti depositate prima del 1 maggio 2004 (salvo quanto previsto per i diritti d opposizione eccezionali). I titolari dei diritti di cui sopra potranno invece: opporsi all uso del marchio comunitario limitatamente al territorio del nuovo Stato membro, proponendo un azione dinanzi al tribunale nazionale. opporre i marchi comunitari aventi una data di domanda (o di priorità) posteriore al 1 novembre 2003 (Diritti d opposizione eccezionali). È opportuno sottolineare che si tratta di un diritto unicamente di opposizione: una volta scaduto il termine trimestrale, non sarà possibile presentare azione di cancellazione. Esiste naturalmente il rischio che terzi procedano al deposito nei nuovi Stati membri di marchi nazionali od internazionali identici od estremamente simili a marchi comunitari depositati da altri e viceversa. Ciò al fine di ottenere un indebito vantaggio dalla notorietà del marchio altrui quando non addirittura di ottenere direttamente un compenso economico per la cessione del II

marchio. Pur esistendo degli strumenti per far rilevare la mala fede del depositante, è comunque evidente come imbarcarsi in un procedimento di acclaramento della mala fede di un terzo sia una cosa, nei limiti del possibile, da evitare. Di conseguenza, a nostro avviso, è opportuno prendere delle misure preventive al fine di tutelare sia i propri marchi comunitari che i marchi locali. Marchi comunitari In questo caso la cosa più prudente da fare è procedere al deposito di marchi identici a quelli comunitari nei nuovi Stati membri. Volendo evitare inutili duplicazioni, abbiamo ritenuto maggiormente opportuno evitare di procedere al deposito di marchi nazionali od internazionali assolutamente identici ai marchi comunitari già registrati preferendo il deposito di marchi solamente simili. Infatti, in tal modo abbiamo ottenuto dei marchi vicini alle nostre registrazioni comunitarie abbastanza da permetterci di contrastare eventuali depositi fraudolenti di terzi. Allo stesso tempo i marchi depositati erano sufficientemente diversi da quelli già registrati da ampliarne il raggio di protezione. Peraltro, nel nostro caso, abbiamo dovuto effettuare solo interventi limitati in quanto la nostra politica è sempre stata quella di utilizzare il marchio comunitario come strumento integrativo/suppletivo del marchio internazionale. Di conseguenza, una gran parte dei nostri marchi era già protetta, quantomeno nei nuovi Stati membri aderenti all Accordo o al Protocollo di Madrid. Marchi locali Pur essendo possibile, anche in questo caso, adottare lo stesso metodo sopra indicato per i marchi comunitari, un tal modo di procedere sarebbe antieconomico. L unico accorgimeno da prendere è, a nostro avviso, quello di inserire da subito il registro dei marchi comunitari fra quelli sorvegliati per i marchi locali. Deve infatti essere ricordato che se si lascia scadere il termine per opporre i marchi comunitari depositati dopo il 1 Novembre 2003, non sarà possibile successivamente presentare un azione di nullità. 2. Marchio comunitario o Marchio internazionale La situazione del nostro portafoglio marchi, ci ha portato ad utilizzare prevalentemente il Marchio internazionale. Le ragioni sono state la necessità di ottenere una protezione geografica più ampia dell Unione, il rischio di un rifiuto in blocco per tutti i paesi dell Unione ed il rischio che, nel caso in cui il nostro marchio sia opposto con successo, si debba procedere ad una conversione con costi, quantomeno per i paesi aderenti all Accordo di Madrid, sensibilmente superiori rispetto al marchio internazionale. Fino ad oggi abbiamo pertanto utilizzato il marchio comunitario come forma di protezione suppletiva soprattutto in virtù della possibilità di evitare la decadenza per mancato uso del marchio attraverso un uso effettuato in una porzione limitata del territorio comunitario. L allargamento dell Unione rende sicuramente più appetibile il Marchio comunitario rispetto al passato anche se, per il momento, riteniamo preferibile continuare ad utilizzare lo strumento fornito da Accordo e Protocollo di Madrid. III

Naturalmente, tutto ciò varrà fino al prossimo autunno quando la Comunità Europea aderirà al Protocollo di Madrid (data prevista: 1 ottobre 2004); a partire da tale data sarà pertanto possibile designare l Unione europea nella domanda di Marchio internazionale. Considerato che è stata risolta la ben nota controversia relativa al cosiddetto opting back, la convenienza di un tale tipo di designazione è di tutta evidenza. Pertanto, a partire dal prossimo autunno, la concorrenza tra Marchio comunitario e Marchio internazionale dovrebbe lasciare il posto ad uno strumento che combinerà i pregi di entrambi i sistemi. IMPORTAZIONI PARALLELE Tra le conseguenze più rilevanti dell allargamento dell Unione europea, si deve segnalare l estensione ai nuovi Stati membri del principio dell esaurimento comunitario del diritto conferito dal marchio. In base a tale principio, sancito dall articolo 7 della direttiva sul marchio comunitario, il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio in una parte contraente con detto marchio dal titolare stesso o col suo consenso. In sostanza, una volta che i prodotti contrassegnati da un determinato marchio sono stati messi in commercio all interno dello Spazio Economico Europeo (Comunità europea più Norvegia, Islanda e Liechtenstein) dal titolare del marchio o col suo consenso, tale soggetto non potrà ulteriormente controllare od opporsi, sulla base dei suoi diritti di marchio, alla distribuzione di tale prodotto all interno del SEE. I diritti del titolare si esauriscono quindi con la prima vendita sul mercato comunitario del prodotto. Tale principio è stato a più riprese confermato e definito dalla giurisprudenza comunitaria. A partire dal 1 maggio 2004, l acquis comunitario su tale punto si applicherà naturalmente ai nuovi Stati membri; di conseguenza, il fenomeno delle importazioni parallele anche in tali Stati, in principio, non potrà essere contrastato. MODELLI COMUNITARI Cosí come nel caso dei Marchi, i Modelli comunitari depositati dopo il 1 maggio 2004 copriranno tutti i paesi dell Unione allargata. I Modelli comunitari depositati anteriormente al 1 maggio 2004, anche qui in analogia a quanto avviene per i Marchi, saranno estesi automaticamente ai nuovi Stati membri, senza la necessità del compimento di alcuna formalità o pagamento di tasse ulteriori. Già con l Unione a quindici, tale strumento era vantaggioso rispetto al Modello internazionale. L allargamento dell Unione a venticinque paesi ha, a nostro avviso, risolto la questione in favore del Modello comunitario che potrà essere integrato eventualmente con domande nazionali. IV

CONCLUSIONI Per i titolari di marchi, l allargamento dell Unione comporta naturalmente sia vantaggi che svantaggi. Vantaggi Rilevante incremento del numero di Paesi coperti dal Marchio comunitario, con copertura dei Paesi più importanti dell Europa centrale e orientale, senza (almeno a quanto ci risulta) incremento dei costi di deposito. Conseguente possibilità di evitare la decadenza per mancato uso del Marchio comunitario attraverso un uso effettuato in una porzione relativamente limitata del territorio dell Unione. Accettazione da parte dei nuovi Stati membri della normativa comunitaria compresi tutti i principi fissati dalla giursprudenza della Corte di Giustizia nel corso dei decenni. In principio, dovremmo poter godere nei nuovi Stati membri di una tutela maggiore che in passato contro la contraffazione dei nostri marchi sia comunitari che nazionali od internazionali. Svantaggi Maggiore rischio di subire rifiuti delle domande di Marchio comunitario per motivi assoluti considerando l accresciuto numero di lingue in cui deve avvenire l esame e quindi l accresciuta probabilità di incappare in obiezioni relative alla descrittività o alla mancanza di capacità distintiva del marchio. Incremento delle possibilità di subire opposizioni alle nostre domande di Marchio comunitario, tenendo anche conto del fatto che è ipotizzabile che i titolari di diritti anteriori nei nuovi Stati membri adottino un atteggiamento, almeno iniziale, particolamente solerte a difesa dei loro diritti, considerati anche i costi relativamente ridotti di un opposizione comunitaria. La maggiore facilità nella circolazione delle merci all interno dell Unione, potrebbe comportare anche una maggiore circolazione dei prodotti contraffacenti i diritti di proprietà intellettuale tra i paesi della nuova e quelli della vecchia Unione. * * * In definitiva, l utilità più importante che i titolari di marchi ricaveranno dall allargamento è, a nostro avviso, un allineamento verso l alto degli standard di tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale nei nuovi Stati membri. Dobbiamo peraltro rilevare che un parziale innalzamento di tali standard si sta già verificando preliminarmente all effettiva adesione all Unione. La sopravvenuta impossibilità di bloccare le importazioni parallele fra i Paesi dell Europa occidentale e quelli dell Europa orientale rappresenta chiaramente una novità poco gradita per la maggior parte delle aziende. Peraltro, non ci risulta che esistano in principio mezzi per contrastare tale fenomeno. V