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COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS (RM) ROSSI (RM) LEPROUX Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) NERVI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) ROSSI CARLEO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore ROSSI CLAUDIA Nella seduta del 21/11/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La controversia attiene a quattro prelievi di natura fraudolenta del complessivo importo di 3.790,00 effettuati nell arco di sei ore tra le 16.30 del 23 gennaio 2014 e le ore 00.23 del giorno successivo utilizzando il bancomat intestato al ricorrente. Questi riferisce che il giorno 23.1.2014 alle ore 16.30, mentre effettuava un regolare prelievo di 210 euro allo sportello ATM, veniva distratto da una signora straniera la quale gli segnalava che gli era caduta a terra una banconota da 20 euro raccogliendola per il ricorrente; quest ultimo, non appena presa la banconota, si rendeva conto che nel frattempo un altra persona si allontanava velocemente dallo sportello ATM. Voltatosi verso lo sportello ritirava le banconote e la tessera che si trovava sulla fessura e si allontanava ignaro dell inganno. Il ricorrente dichiara di avere avuto contezza del furto e della sostituzione della sua carta solo quattro giorni dopo, il 27.01.2014, quando, a seguito di due negate transazioni di pagamento POS, per errata digitazione del PIN - una il giorno stesso del furto ed una tre Pag. 2/6

giorni dopo richiedeva presso la propria filiale un estratto conto e riscontrava nella circostanza l effettuazione di 4 operazioni mai effettuate. Alle ore 19.04 del 27.01.2014 il ricorrente richiedeva il blocco della carta e solo in quel momento si rendeva conto che il numero della carta in suo possesso non corrispondeva a quella rilasciatagli dalla banca convenuta e che, di conseguenza, la sua carta era stata sostituita con un altra. Il giorno successivo presentava denuncia presso una stazione di Carabinieri e si recava presso la filiale dell intermediario per richiedere il rimborso delle somme illegittimamente sottratte. In un ulteriore reclamo, presentato il 18.2.2014, il ricorrente chiede il rimborso della somma sottratta lamentando, tra l altro, che: a) all interno della banca ove aveva effettuato il primo legittimo prelievo la porta di sicurezza non funzionava a dovere, consentendo anche l ingresso a soggetti estranei e non autorizzati; b) non gli era stato offerto il sistema di SMS Alert; c) i prelievi disconosciuti fossero anomali rispetto alle proprie abitudini. Riferiva altresì, il ricorrente, di essere stato contattato il 29 gennaio da un funzionario della banca convenuta che gli chiedeva conferma dell effettuazione di prelievi a sportello ATM di alto contenuto in considerazione della presenza di movimenti anomali. La richiesta del ricorrente è stata respinta con nota del 24.3.2014 nella quale la banca convenuta afferma di non aver alcuna responsabilità nella perdita del cliente subìta per effetto di un furto con destrezza. Con il presente procedimento instaurato il 5.6.2014 il ricorrente rinnova la richiesta di rimborso di 3.790,00 euro sottolineando ancora una volta l inadeguatezza dei dispositivi di sicurezza per l accesso ai locali della banca, di non essere mai stato messo a conoscenza da parte della banca della possibilità di stipulare una polizza assicurativa a copertura del rischio di illegittimi utilizzi della carta bancomat in suo possesso, e di non aver mai ricevuto proposta di attivazione del servizio SMS Alert. Contesta inoltre il comportamento dell intermediario che avrebbe dovuto, a suo dire, avvisare il titolare della carta in conseguenza dell accertamento di una transazione sospetta o quantomeno anomala, rispetto al normale utilizzo che il ricorrente faceva del proprio conto corrente. Nelle controdeduzioni rassegnate il 20.8.2014 la banca ribadisce la correttezza del proprio comportamento e produce documentazione inerente sia alle transazioni disconosciute sia al rapporto contrattuale in essere con il cliente, dal quale emerge, tra l altro, che il plafond di prelievo giornaliero convenuto tra le parti per i prelievi eseguiti presso gli sportelli automatici della banca convenuta si ragguaglia ad euro 2.000,00. La banca attribuisce, in particolare, al ricorrente un comportamento incauto per aver portato a termine una operazione di prelievo nonostante la presenza di individui estranei in prossimità dell ATM utilizzato -in condizioni tali, cioè, da consentire a terzi la lettura del PIN nel corso della digitazione- e per aver lasciato incustodita la carta nell ATM mentre gli veniva sottratta. Soggiunge la banca in proposito che tale tipologia di truffa era ormai diventata di dominio pubblico, come, a suo dire, documentato da un articolo di stampa - peraltro non datato - versato in atti. Pag. 3/6

La banca contesta altresì la lamentela del ricorrente che si dichiara ignaro dell esistenza del sistema di SMS Alert, eccependo che il cliente aveva attivato il servizio in questione sin dal 18.6.2012 aggiungendo peraltro di non conoscere se il ricorrente avesse abilitato il proprio cellulare presso il gestore telefonico, come necessario per la ricezione della notifica degli sms a pagamento. Quanto, infine, all anomalia evidenziata nel prelievo eseguito dal ricorrente, la banca convenuta si sofferma sulle disposizioni in generale di cui alla disciplina del d.m. 30.4.2007, n. 112, il Regolamento di attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 166, recante "Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento" pubblicato in gazz. uff. del 30.7.2007, n. 175. Asserendo che il sistema delineato dal DM e dalla legge è uno strumento che presuppone l intervento di tutte le banche e gli intermediari, la banca afferma che non interverrà a predisporre sistemi di monitoraggio diversi e ulteriori a quelli programmati per legge. Ritenendo in definitiva di non avere alcuna responsabilità nell accaduto e di aver operato con correttezza professionale e con la diligenza adeguata alla propria condizione e di aver adottato comportamenti e strumenti tesi a tutelare gli interessi della propria clientela, la banca chiede che il ricorso venga respinto. DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. La vicenda si inquadra nella casistica del furto di strumenti di pagamento e di identità elettronica e pertanto deve essere valutata alla luce delle vigenti disposizioni normative in materia di servizi di pagamento con particolare riguardo all art. 12, comma 3, del d.lgs. n.11 del 27 gennaio 2010. Tale disciplina espressamente sancisce: Salvo il caso in cui l utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l utilizzo dello strumento di pagamento, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell articolo 7, comma 1, lettera b), l utilizzatore medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante dall utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento. Come è ben noto alla banca convenuta, compete a quest ultima dimostrare l eventuale gravità della colpa commessa dal cliente. Tutto ciò premesso, risulta essenziale per la risoluzione del contenzioso la verifica del comportamento delle due parti, essendo entrambe tenute a specifici obblighi: la custodia e la segretezza delle credenziali informatiche, per quanto riguarda il cliente; l affidabilità e la sicurezza complessiva del servizio di pagamento offerto al cliente, per quanto riguarda l intermediario; sicurezza, questa, che attiene sia al sistema informatico centrale e periferico - sia al sistema organizzativo e di controllo. Quanto al comportamento del ricorrente, dalla ricostruzione dei fatti emerge con evidenza la colpa del cliente che non avendo percepito l attacco dai malviventi non è stata in grado di assumere con tempestività le necessarie misure di contrasto: in primis, il blocco della carta. Pag. 4/6

Peraltro, ai fini della valutazione del grado di colpa del ricorrente, occorre tener conto della pronuncia espressa dalla Corte di Cassazione che qualifica come colpa grave una condotta connotata da straordinaria e inescusabile imprudenza, negligenza o imperizia, la quale presuppone che sia stata violata non solo la diligenza ordinaria del buon padre di famiglia di cui all art. 1176 c. 1 c.c., ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato da tutti (Cass. 3 maggio 2011 n. 913; Cass. 19 novembre 2011 n. 14456). Nella fattispecie tanto la dinamica del fatto criminoso all epoca forse nota al personale della banca ma non al grande pubblico quanto la stessa ammissione della banca che ha attestato che il ricorrente è stato vittima di un furto con destrezza inducono ad escludere che il comportamento del ricorrente nella circostanza, per quanto incauto, sia stato affetto da una grave disattenzione, ovvero da colpa grave. Quanto meno, con riferimento alle prime due operazioni di prelievo effettuate tra le 16:35 e le 16:36 del 23 gennaio 2014, per un complessivo importo di 1.790 euro. Diverso il giudizio di questo Collegio, con riferimento agli ulteriori prelievi di 1.500 e 500 euro, intervenuti poco dopo la mezzanotte del giorno successivo, entro il limite del plafond giornaliero contrattualmente convenuto con il cliente, in considerazione del fatto che il ricorrente, vistosi rifiutata una operazione - immediatamente successiva allo svolgimento dei fatti descritti dal ricorrente stesso - per errata digitazione del PIN non si sia tempestivamente attivato a verificarne i motivi. Circostanza, questa, che anche in assenza di un funzionante sistema di SMS alert avrebbe evitato gli ulteriori prelievi fraudolenti. Conseguentemente è avviso di questo Collegio che i primi due prelievi debbano essere rimborsati al ricorrente con la sola riduzione di 150 euro e che nessun rimborso gli debba essere riconosciuto per i due successivi prelievi, di complessive euro 2.000, effettuati dopo la mezzanotte. A margine di questa pronuncia, questo Collegio non può non meravigliarsi per le affermazioni diffusamente svolte dalla banca convenuta in ordine ai presidi di sicurezza a fronte dei casi di sospetta frode. In particolare, questo Collegio intende evidenziare come l affermazione secondo la quale i sistemi di monitoraggio che la banca si impegna ad adottare si limitano - e si limiteranno - a quelli programmati dalla legge appare non conforme ai canoni di correttezza e buona fede e ai doveri di tutela della propria clientela, che incombono sull accorto banchiere ai sensi dell art. 1856 c.c. (cfr. in proposito Cass. 31 marzo 2010, n. 7956). Principio, questo, che implica che il banchiere sia tenuto all adozione considerati gli standard esistenti dei presidi tecnici adottati dall intermediario per rendere sicure le transazioni on line da attacchi di pirateria informatica (cfr, tra le altre, le decisioni ABF n. 1241/10 e n. 1030/10 e 1556/11). P.Q.M. Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l intermediario corrisponda al ricorrente la somma di euro 1.640,00 oltre interessi dalla data del reclamo al saldo. Pag. 5/6

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6