Le verifiche e i controlli del bilancio d esercizio Nicola Forte 1
ACE Deduzione dal reddito imponibile (IRES/IRPEF) del rendimento nozionale (per il 2014 il 4%) degli incrementi netti di capitale effettuati a partire dal 1 gennaio 2011. La deduzione, fino al precedente periodo di imposta, non riguardava l IRAP. 2
Trasformazione eccedenza ACE in credito di imposta Fino lo scorso anno L incentivo ACE è stato introdotto dal D.L. n. 201/2011, ma pur essendo riportabile a nuovo penalizzava le imprese che maturavano nel periodo d imposta una «perdita fiscale». Le predette imprese non perdevano definitivamente il beneficio, ma potevano utilizzarlo pienamente solo nei periodi di imposta successivi allorquando indicavano nel modello Unico un imponibile fiscale 3
Trasformazione eccedenza ACE in credito di imposta Incapienza Perdita fiscale Riporto ACE negli esercizi successivi senza limiti quantitativi né temporali Impossibilità di utilizzo dell eccedenza ACE ai fini IRAP 4
Trasformazione eccedenza ACE in credito di imposta Trasformazione dell eccedenza ACE non utilizzata In credito d imposta utilizzabile in diminuzione dei versamenti IRAP Il credito d imposta è pari al 27,5% La novità è stata prevista dal D.L. n. 91/2014 e trova applicazione dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 5
Trasformazione eccedenza ACE in credito di imposta Quota di ACE non utilizzata nel Modello Unico 2015: 20.000 euro; 20.000 x 27,5% = credito d imposta 5.500 euro; Scomputo ai fini IRAP: 5.500/5 = 1.100 euro quota annuale; 1.100 quota scomputabile negli anni 2015 2019; Il primo periodo d imposta riguarda l IRAP dovuta per il 2014; Il credito d imposta 2015 deve essere indicato nel bilancio tra le attività; Per le società che aderiscono al consolidato non sembra obbligatorio il trasferimento dell eccedenza ACE a condizione che si effettui il trasferimento in credito d imposta 6
Bonus macchinari Investimenti in beni strumentali nuovi effettuati tra il 25 giugno e il 31 dicembre 2014 Credito d imposta utilizzabile in compensazione in tre rate annuali negli esercizi 2016 2017 2018; Credito d imposta pari al 15% dell eccedenza degli investimenti agevolati rispetto alla media dei cinque esercizi precedenti, senza considerare gli investimenti più elevati; Non sono rilevanti gli acquisti di costo unitario inferiore a 10.000 euro; Il credito d imposta deve essere iscritto nel bilancio relativo al 2014 7
Bonus macchinari Beni consegnati o spediti entro il 31 dicembre 2014 Controlli da effettuare Per i beni in appalto: ultimazione entro il 31 dicembre 2014 Verifica costo unitario del bene = > 10.000 euro Beni costituenti dotazione necessaria di macchinari anche se costo < 10.000 euro 8
Bonus macchinari Credito d imposta acquisto macchinari a) proventi per imposte attive voce 22 Utilizzo dal 2016 (crediti esigibili oltre l esercizio successivo) Proventi per imposte attive Irrilevanza ai fini IRES e IRAP Proventi per imposte attive Variazione in diminuzione Modello Unico 9
OIC 16: riclassificazione in bilancio delle immobilizzazioni materiali OIC 16 Dai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014, il nuovo principio contabile OIC 16 prevede che tutte le immobilizzazioni materiali, quindi non solo gli immobili siano riclassificate nell attivo circolante «nel momento in cui sono destinate all alienazione» 10
Riclassificazione Immobilizzazioni materiali Riclassificazione al 31/12/2014 Effetti solo dal bilancio del 2015 Riclassificazione al 1/1/2014 Bilancio 2014: I beni influenzano il test per il 2012 e il 2013 Riclassificazione al 1/1/2014 Bilancio 2015: i beni influenzano il test per il 2013 11
OIC 16 La destinazione dell immobilizzazione all alienazione deve essere motivata e documentata. La riclassificazione è possibile solo se: l immobilizzazione è vendibile alle condizioni attuali, la vendita appare «altamente probabile», alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato (ad esempio, conferimento di incarico ad agenzie immobiliari, sottoscrizione di mandati a vendere o avvio di trattative alla vendita, meglio se documentati da data certa) e l operazione dovrebbe concludersi nel breve periodo (OIC 16, paragrafo 19). 12
Effetto della riclassificazione Il provento della cessione dei beni (riclassificati) rientra tra i ricavi ordinari delle voci A1 o A5; migliora il test sull operatività, in quanto aumenteranno i ricavi effettivi; migliora il MOL ai fini della causa di disapplicazione per le società in perdita sistematica (Provvedimento direttoriale 11 giugno 2012) 13
OIC 15: La svalutazione dei crediti OIC 15 Il nuovo principio contabile OIC 15, paragrafo 15 ha confermato che gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti commerciali e diversi iscritti nell attivo circolante devono essere classificati nella voce B10. d del conto economico («svalutazione dei crediti compresi nell attivo circolante e delle disponibilità liquide»). Le perdite su crediti non derivanti da valutazioni, come ad esempio quelle originate da una sentenza sfavorevole, da una transazione o dalla prescrizione, devono essere classificati nella voce B14 del conto economico, «oneri diversi di gestione», dopo aver utilizzato l eventuale fondo svalutazione crediti residuo. 14
OIC 15: La svalutazione dei crediti Effetti sulla disciplina delle perdite sistematiche Ai fini della causa di disapplicazione per le società in perdita sistematica, il MOL è maggiore se un credito viene svalutato (B.10.d) al posto di essere portato a perdita (voce B.14), nel rispetto delle condizioni previste dall OIC15 15
Svalutazione fiscale Art. 101 TUIR: 0,5% annuo fino ad un massimo del 5% dei crediti iscritti al fine di applicare le predette percentuali devono essere esclusi i seguenti crediti Crediti derivanti da cessioni di beni patrimoniali; Crediti originati da prestiti; Crediti derivanti da beni ceduti in factoring 16
Ammortamenti E necessario predisporre un piano di ammortamento Quote di ammortamento in bilancio Gli ammortamenti civilistici non possono coincidere automaticamente con quelle fiscali Si applica il principio di derivazione 17
Ammortamenti Costo di acquisto 10.000 euro; Quota di ammortamento civilistico = quota di ammortamento fiscale; Coefficiente di ammortamento 20%, quota 2.000 euro; Contestazione del piano di ammortamento: quota di ammortamento civilistico 1.000 euro (coefficiente di ammortamento 10%); disconoscimento ai fini fiscali della maggiore quota di ammortamento anche se non è stato superato il coefficiente di ammortamento di cui al DM 31 dicembre 1988 18
Deducibilità IMU 30% nel 2013 e 20% nel 2014 Immobili strumentali per natura o per destinazione Indeducibilità per gli immobili patrimonio IMU iscritta i bilancio nel 2013 e versata tardivamente nel 2014: deducibilità 30 o 20% 19
Deducibilità TASI TASI IRES: deducibilità integrale criterio di cassa IRAP: deducibilità integrale 20
Scorporo delle aree dei fabbricati strumentali Art. 36, comma 7 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 La disposizione stabilisce che ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza 21
Scorporo delle aree dei fabbricati strumentali Ambito applicativo Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso dei periodi di imposta precedenti si applicano agli immobili strumentali che rientrano nella nozione di fabbricato, cioè gli immobili che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano, nonché quelli situati fuori dal territorio dello Stato aventi carattere similare; Si applicano anche agli impianti e ai macchinari infissi al suolo nel caso in cui risultino iscrivibili in catasto Sono esclusi gli immobili che costituiscono beni merce o non strumentali 22
Scorporo delle aree dei fabbricati strumentali Acquisto autonomo dell area Non è necessario effettuare alcuna operazione di confronto Valore ammortizzabile = costo effettivamente sostenuto per la realizzazione del fabbricato La disposizione si applica anche per gli acquisti effettuati in precedenza rispetto al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 23
Scorporo delle aree dei fabbricati strumentali Acquisto congiunto dell area Il costo da attribuire alle predette aree, ove non acquistate autonomamente in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell anno di acquisto e quello corrispondente ai: - 30% del costo complessivo per i fabbricati industriali; - 20% per gli altri fabbricati 24
Scorporo delle aree dei fabbricati strumentali Costo area maggior valore tra: Il valore dell area esposto in bilancio nell anno di acquisto Il 20% o 30% del costo complessivo di acquisto VALORE AMMORTIZZABILE La differenza tra il costo di acquisto complessivo (fabbricato + area) e il valore attribuito all area 25
Scorporo delle aree dei fabbricati strumentali Acquisto di un fabbricato nel 2002 costo di acquisto 700.000 euro; L attività risulta iscritta per intero alla voce fabbricati; Costo dell area: 700.000 X 20% = 140.000 euro; Valore ammortizzabile: 700.000 140.000 = 560.000; Ammortamento: 560.000 x 3% = 16.800 euro OIC16: Per le imprese che non hanno provveduto alla contabilizzazione separata tra terreno e fabbricato sorge l obbligo di intervenire nel bilancio relativo al 2014 26
Fiscalità differita DIFFERENZE TEMPORANEE Spostamento di componenti positivi o negativi del reddito imponibile, e quindi tassazione in esercizi diversi; le predette differenze si producono quando sussistono diversità tra le norme civilistiche e quelle fiscali relativamente a criteri di valutazione o competenza di ricavi e costi; determinano differimento o anticipo della tassazione 27
Fiscalità differita DIFFERIMENTO DELLA TASSAZIONE Componenti positivi tassabili in esercizi successivi a quelli in cui sono iscritti in bilancio es. plusvalenze ex art. 86 del TUIR; ANTICIPO DELLA TASSAZIONE Componenti negativi deducibili ai fini fiscali in esercizi successivi a quelli della loro iscrizione in bilancio es. compensi spettanti agli amministratori deducibili per cassa 28
Fiscalità differita FISCALITA DIFFERITA ATTIVA (IMPOSTE ANTICIPATE) Il riporto della perdita fiscale di esercizio è classificabile tra le ipotesi di determinazione di fiscalità differita attiva (imposte anticipate); la possibilità di riportare le perdite genera una differenza temporanea di imposta deducibile utilizzabile in futuro per ridurre gli oneri fiscali; devono prodursi redditi positivi tali da generare imposte in misura superiore rispetto al beneficio impositivo derivante dalla perdita fiscale; l esistenza di una ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno assorbire le perdite riportabili 29